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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 06/06/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 587/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione. 587/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Missaglia (LC) in via Cascina Maressolo Corno n. 2, con il patrocinio dell'avv. CERRATO
ALESSANDRO
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Missaglia (LC) in via Cascina Maressolo Corno n. 2, con il patrocinio dell'avv. CERRATO
ALESSANDRO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1) viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e Pt_3 residenza anagrafica presso il padre, con la precisazione che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio e delle disponibilità economiche di entrambi i genitori.
2) La casa familiare, sita in Missaglia (LC) in via Cascina Maressolo Corno n. 2, verrà assegnata al padre, in quanto genitore collocatario in via prevalente del figlio, con i mobili, gli arresi e i corredi ivi esistenti. La sig.ra ha già rilasciato la casa familiare, asportando i propri effetti personali Pt_2 ed i beni la cui proprietà non fosse controversa.
3) Quanto alla regolamentazione delle modalità di visita madre/figlio, la sig.ra potrà vedere Pt_2
e tenere con sé , ogniqualvolta lo desidera, previo accordo con il padre ed in ogni caso: Pt_3
a) a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19.00 fino alla domenica alle ore 19.00;
b) la madre potrà recarsi quotidianamente a prendere a scuola o alle attività Pt_3 scolastiche/extrascolastiche che il minore frequenta, obbligandosi a riaccompagnare il figlio presso l'abitazione paterna entro le ore 19:00.
c) vacanze scolastiche estive: ciascun genitore potrà trascorrere una settimana di vacanze con il figlio, nei mesi di giugno o luglio, concordando il periodo entro e non oltre 15 giorni prima della partenza.
Quanto al mese di agosto, ciascun genitore trascorrerà con due settimane di vacanza (anche Pt_3 consecutive) ad anni alterni la prima quindicina di agosto e la seconda quindicina del mese. Per periodo di spettanza non si dovranno considerare le date, ma l'inizio (sabato mattina) e la fine
(domenica sera) delle quattro settimane.
Il periodo di vacanza nel mese di agosto sarà da concordarsi tra le parti entro il 30 di aprile di ogni anno (per l'estate 2025 trascorrerà con la madre il primo periodo). Pt_3
d) vacanze scolastiche natalizie: trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, da fine scuola Pt_3 sino al 30/12 o dal 30/12 sino alla ripresa della scuola.
Con particolare riferimento al giorni 24/12 ed il giorno 25/12, indipendentemente dal periodo di spettanza, trascorrerà secondo i criteri dell'alternanza tra genitori, un anno con il padre e l'anno Pt_3 successivo con la madre con le seguenti modalità: a partire dal pomeriggio del 24/12 alle ore 11:00 sino alla mattina del 25/12 con un genitore o dalle ore 11.00 del 25/12 sino alla sera dopo cena con l'altro (primo periodo Natale 2025 di spettanza materna).
e) vacanze scolastiche pasquali: ad anni alterni starà, per l'intero periodo con un genitore Pt_3
(Pasqua 2026 di spettanza materna).
f) vacanze di Carnevale: ad anni alterni trascorrerà l'intero periodo del Carnevale con il genitore Pt_3 con il quale non trascorrerà Pasqua (Carnevale 2026 di spettanza paterna)
g) compleanno del figlio: indipendentemente dalla turnazione, entrambi i genitori potranno incontrare in occasione del suo compleanno, per un breve momento di saluto/consegnargli un regalo. Pt_3
h) la festa della mamma verrà sempre trascorsa con quest'ultima, come pure la festa del papà con lo stesso, indipendentemente dal giorno di spettanza.
i) altri eventuali giorni di sospensione scolastica, ponti e festività, verranno trascorsi secondo i criteri dell'alternanza tra i genitori, salvo diverso accordo.
4) Quanto al mantenimento del figlio minore, i genitori provvederanno al mantenimento diretto di per il tempo in cui il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori;
Pt_3
5) La madre ed il padre si faranno carico, in ragione del 50% ciascuno, delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio, secondo le voci di cui alle Linee Guida approvate dal Tribunale di Lecco.
6) L'assegno unico verrà ripartito in misura eguale fra i due genitori. 7) I signori e dichiarano di rinunciare a qualsiasi pretesa in relazione ai rispettivi conti Pt_2 Pt_1 correnti personali, depositi amministrati personali e, più in generale, ai rispettivi accantonamenti.
8) Le parti dichiarano di esonerarsi reciprocamente dal deposito della documentazione reddituale e patrimoniale richiesta ai sensi dell'art. 473 bis 12 c.p.c., dando atto di averne già presa visione.
9) spese di lite compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], il figlio , minorenne. Pt_3
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 14/04/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 03/06/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione. 587/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Missaglia (LC) in via Cascina Maressolo Corno n. 2, con il patrocinio dell'avv. CERRATO
ALESSANDRO
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Missaglia (LC) in via Cascina Maressolo Corno n. 2, con il patrocinio dell'avv. CERRATO
ALESSANDRO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1) viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e Pt_3 residenza anagrafica presso il padre, con la precisazione che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio e delle disponibilità economiche di entrambi i genitori.
2) La casa familiare, sita in Missaglia (LC) in via Cascina Maressolo Corno n. 2, verrà assegnata al padre, in quanto genitore collocatario in via prevalente del figlio, con i mobili, gli arresi e i corredi ivi esistenti. La sig.ra ha già rilasciato la casa familiare, asportando i propri effetti personali Pt_2 ed i beni la cui proprietà non fosse controversa.
3) Quanto alla regolamentazione delle modalità di visita madre/figlio, la sig.ra potrà vedere Pt_2
e tenere con sé , ogniqualvolta lo desidera, previo accordo con il padre ed in ogni caso: Pt_3
a) a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19.00 fino alla domenica alle ore 19.00;
b) la madre potrà recarsi quotidianamente a prendere a scuola o alle attività Pt_3 scolastiche/extrascolastiche che il minore frequenta, obbligandosi a riaccompagnare il figlio presso l'abitazione paterna entro le ore 19:00.
c) vacanze scolastiche estive: ciascun genitore potrà trascorrere una settimana di vacanze con il figlio, nei mesi di giugno o luglio, concordando il periodo entro e non oltre 15 giorni prima della partenza.
Quanto al mese di agosto, ciascun genitore trascorrerà con due settimane di vacanza (anche Pt_3 consecutive) ad anni alterni la prima quindicina di agosto e la seconda quindicina del mese. Per periodo di spettanza non si dovranno considerare le date, ma l'inizio (sabato mattina) e la fine
(domenica sera) delle quattro settimane.
Il periodo di vacanza nel mese di agosto sarà da concordarsi tra le parti entro il 30 di aprile di ogni anno (per l'estate 2025 trascorrerà con la madre il primo periodo). Pt_3
d) vacanze scolastiche natalizie: trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, da fine scuola Pt_3 sino al 30/12 o dal 30/12 sino alla ripresa della scuola.
Con particolare riferimento al giorni 24/12 ed il giorno 25/12, indipendentemente dal periodo di spettanza, trascorrerà secondo i criteri dell'alternanza tra genitori, un anno con il padre e l'anno Pt_3 successivo con la madre con le seguenti modalità: a partire dal pomeriggio del 24/12 alle ore 11:00 sino alla mattina del 25/12 con un genitore o dalle ore 11.00 del 25/12 sino alla sera dopo cena con l'altro (primo periodo Natale 2025 di spettanza materna).
e) vacanze scolastiche pasquali: ad anni alterni starà, per l'intero periodo con un genitore Pt_3
(Pasqua 2026 di spettanza materna).
f) vacanze di Carnevale: ad anni alterni trascorrerà l'intero periodo del Carnevale con il genitore Pt_3 con il quale non trascorrerà Pasqua (Carnevale 2026 di spettanza paterna)
g) compleanno del figlio: indipendentemente dalla turnazione, entrambi i genitori potranno incontrare in occasione del suo compleanno, per un breve momento di saluto/consegnargli un regalo. Pt_3
h) la festa della mamma verrà sempre trascorsa con quest'ultima, come pure la festa del papà con lo stesso, indipendentemente dal giorno di spettanza.
i) altri eventuali giorni di sospensione scolastica, ponti e festività, verranno trascorsi secondo i criteri dell'alternanza tra i genitori, salvo diverso accordo.
4) Quanto al mantenimento del figlio minore, i genitori provvederanno al mantenimento diretto di per il tempo in cui il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori;
Pt_3
5) La madre ed il padre si faranno carico, in ragione del 50% ciascuno, delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio, secondo le voci di cui alle Linee Guida approvate dal Tribunale di Lecco.
6) L'assegno unico verrà ripartito in misura eguale fra i due genitori. 7) I signori e dichiarano di rinunciare a qualsiasi pretesa in relazione ai rispettivi conti Pt_2 Pt_1 correnti personali, depositi amministrati personali e, più in generale, ai rispettivi accantonamenti.
8) Le parti dichiarano di esonerarsi reciprocamente dal deposito della documentazione reddituale e patrimoniale richiesta ai sensi dell'art. 473 bis 12 c.p.c., dando atto di averne già presa visione.
9) spese di lite compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], il figlio , minorenne. Pt_3
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 14/04/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 03/06/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada