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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/05/2024, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA PARZIALE E NON DEFINITVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3834/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SINISI Alessandro;
Parte_1
attore contro
con il patrocinio dell'avv. BARONE Vincenzo;
CP_1
quale rappresentante di con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 CP_1
GUACCERO Gaetano;
con il patrocinio dell'avv. COVELLA Arturo;
Parte_2
convenuto nonché contro con il patrocinio dell'avv. GUACCERO Gaetano Controparte_2
terza chiamata in causa
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 29.5.2024 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha citato in giudizio la e la Parte_1 Parte_2 CP_1 per l'udienza del 27.6.2023 chiedendone, previa declaratoria della responsabilità esclusiva o
[...]
concorrente dell'autocarro Nissan TG DP675EZ nella causazione del sinistro verificatosi il
4.12.2001, la condannata in solido al risarcimento dei danni patiti quantificati in misura pari ad euro
39.000,00 per danni al mezzo ed in euro 132.522,50 per danno non patrimoniale.
Con comparsa depositata il 6.6.2023 si è costituita in giudizio compagnia assicuratrice CP_1 dell'autovettura di proprietà attorea, che ha eccepito l'inammissibilità dell'azione, esercitata ai sensi del disposto di cui all'art. 149 del Dlgs n. 209/05, avendo parte istante allegato di aver riportato, a seguito del sinistro, una invalidità permanente del 21%.
Con comparsa depositata il 7.6.2023 si è costituita in giudizio la per conto Controparte_2
della che ha chiesto, previo accertamento della responsabilità esclusiva dell'attore nella CP_1 causazione dell'evento, il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
Il 7.6.2023 si è costituita in giudizio la che ha, in via preliminare, chiesto Parte_2
l'estensione del contraddittorio nei confronti della compagnia assicuratrice Controparte_2 dell'autocarro Nissan TG DP675EZ, mentre nel merito il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
Con il deposito delle note cartolari del 21.6.2023 - stante l'eccezione di inammissibilità della domanda avanzata dalla e la richiesta di estensione del contraddittorio formulata dalla CP_1
- parte attorea ha, a sua volta, aderito alla istanza di chiamata in causa della Parte_2
compagnia assicuratrice del veicolo Nissan TG DP675EZ, al fine di coltivare Controparte_2
l'azione ai sensi del disposto di cui all'art. 2054 c.c. - non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 149
c. 2 D-Lgs n. 205/09 - ed ha formulato rinuncia agli atti di causa nei confronti di CP_1
Con ordinanza del 28.6.2023 è stata autorizzata l'estensione del contraddittorio nei confronti della ed è stato assegnato termine ex art. 101 c.p.c. al fine di chiarire la Controparte_2
contemporanea rappresentanza in giudizio della è stato, altresì, disposto che la CP_1 CP_1
e la quale rappresentante della prima, assumessero espressa posizione
[...] Controparte_2 in ordine alla rinuncia agli atti formulata dall'attore.
Con comparsa di costituzione del 14.2.2024 si è costituita in giudizio quale Controparte_2
compagnia assicuratrice del mezzo di proprietà della che ha chiesto, previo Parte_2 accertamento della esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
Tanto premesso si rileva che in sede di prima udienza di comparizione l'attore ha precisato di voler agire ai sensi del disposto di cui all'art. 144 D.Lgs 209/05 e, dunque, di voler rinunciare agli atti nei confronti di tale rinuncia deve intendersi estesa alla quale CP_1 Controparte_2
rappresentante di nel presente giudizio. CP_1
A riprova dell'assunto la adesione dello alla istanza di estensione del contraddittorio nei Pt_1
confronti della avanzata dalla ed esplicitata nel corso della Controparte_2 Parte_2
udienza ex art. 183 c. 1 c.p.c.
Tanto premesso sia l' che la quale rappresentante della prima, CP_1 Controparte_2
hanno dichiarato di accettare la rinuncia agli atti di parte attorea insistendo per la regolamentazione delle spese di lite.
Ora, al momento della costituzione in giudizio, intervenuta il 7.6.2023, ha Controparte_2
prodotto in atti un “mandato irrevocabile di rappresentanza” del 22/23.7.2020 con cui “ in forza dell'adesione alla Convenzione tra imprese di assicurazioni per il risarcimento diretto e per il risarcimento dei terzi trasportati – prevista dagli articoli 141 e 149 del decreto legislativo 7 CP_3 settembre 2005 n. 209 e dal DPR n. 254 del 18 luglio 2006” la conferiva anche alla CP_1
“mandato irrevocabile a compiere ogni attività, nessuna esclusa, necessaria Controparte_2 per la gestione e la liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni, ferma la successiva regolazione dei rapporti economici tra imprese (…) Il mandato di cui al comma precedente attribuisce all'impresa assicuratrice del danneggiato il potere di agire, a seconda dei casi, in nome e per conto o solo per conto dell'impresa che risulti, di volta in volta, essere assicuratrice del responsabile sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale”.
Con il deposito delle note cartolari del 25.7.2023 la quale rappresentante di Controparte_2
ha, altresì, prodotto comunicazione inoltratale dal centro liquidazioni danni della CP_1
del 3.3.2023, non oggetto di contestazione con cui - previa trasmissione dell'atto di CP_1
citazione del presente procedimento, come notificato alla mittente - veniva invitata a provvedere in merito.
Da quanto premesso consegue la rituale costituzione in giudizio della quale Controparte_2 rappresentante di e la conseguente irrituale costituzione in giudizio di quest'ultima in CP_1
forza della documentazione previamente richiamata.
Ne consegue che le spese di lite, a seguito della rinuncia manifestata da parte attorea, debbano essere regolate ex art. 306 c.p.c. – ed in ragione della rinuncia agli atti nei confronti di CP_1
manifestata dall'attore a seguito della eccezione di inammissibilità della domanda ex art. 149 D.Lgs
n. 209/05 sollevata al momento della costituzione in giudizio - nei soli rapporti tra parte attorea e la quale rappresentante di in applicazione dei parametri minimi Controparte_2 CP_1
di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tab. n. 2, finca n. 5) per le sole prime due fasi del giudizio. Si ravvisano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese tra l'attore e la CP_1
Si dispone, in ordine alla prosecuzione del giudizio, con separato provvedimento
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di e della CP_1 Controparte_2
quale rappresentante di per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio;
CP_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_2
quale rappresentante di che liquida in euro 2.090,00 per compensi professionali oltre CP_1
rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP_1
- provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio con separato provvedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 29.5.2024
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA PARZIALE E NON DEFINITVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3834/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SINISI Alessandro;
Parte_1
attore contro
con il patrocinio dell'avv. BARONE Vincenzo;
CP_1
quale rappresentante di con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 CP_1
GUACCERO Gaetano;
con il patrocinio dell'avv. COVELLA Arturo;
Parte_2
convenuto nonché contro con il patrocinio dell'avv. GUACCERO Gaetano Controparte_2
terza chiamata in causa
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 29.5.2024 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha citato in giudizio la e la Parte_1 Parte_2 CP_1 per l'udienza del 27.6.2023 chiedendone, previa declaratoria della responsabilità esclusiva o
[...]
concorrente dell'autocarro Nissan TG DP675EZ nella causazione del sinistro verificatosi il
4.12.2001, la condannata in solido al risarcimento dei danni patiti quantificati in misura pari ad euro
39.000,00 per danni al mezzo ed in euro 132.522,50 per danno non patrimoniale.
Con comparsa depositata il 6.6.2023 si è costituita in giudizio compagnia assicuratrice CP_1 dell'autovettura di proprietà attorea, che ha eccepito l'inammissibilità dell'azione, esercitata ai sensi del disposto di cui all'art. 149 del Dlgs n. 209/05, avendo parte istante allegato di aver riportato, a seguito del sinistro, una invalidità permanente del 21%.
Con comparsa depositata il 7.6.2023 si è costituita in giudizio la per conto Controparte_2
della che ha chiesto, previo accertamento della responsabilità esclusiva dell'attore nella CP_1 causazione dell'evento, il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
Il 7.6.2023 si è costituita in giudizio la che ha, in via preliminare, chiesto Parte_2
l'estensione del contraddittorio nei confronti della compagnia assicuratrice Controparte_2 dell'autocarro Nissan TG DP675EZ, mentre nel merito il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
Con il deposito delle note cartolari del 21.6.2023 - stante l'eccezione di inammissibilità della domanda avanzata dalla e la richiesta di estensione del contraddittorio formulata dalla CP_1
- parte attorea ha, a sua volta, aderito alla istanza di chiamata in causa della Parte_2
compagnia assicuratrice del veicolo Nissan TG DP675EZ, al fine di coltivare Controparte_2
l'azione ai sensi del disposto di cui all'art. 2054 c.c. - non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 149
c. 2 D-Lgs n. 205/09 - ed ha formulato rinuncia agli atti di causa nei confronti di CP_1
Con ordinanza del 28.6.2023 è stata autorizzata l'estensione del contraddittorio nei confronti della ed è stato assegnato termine ex art. 101 c.p.c. al fine di chiarire la Controparte_2
contemporanea rappresentanza in giudizio della è stato, altresì, disposto che la CP_1 CP_1
e la quale rappresentante della prima, assumessero espressa posizione
[...] Controparte_2 in ordine alla rinuncia agli atti formulata dall'attore.
Con comparsa di costituzione del 14.2.2024 si è costituita in giudizio quale Controparte_2
compagnia assicuratrice del mezzo di proprietà della che ha chiesto, previo Parte_2 accertamento della esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
Tanto premesso si rileva che in sede di prima udienza di comparizione l'attore ha precisato di voler agire ai sensi del disposto di cui all'art. 144 D.Lgs 209/05 e, dunque, di voler rinunciare agli atti nei confronti di tale rinuncia deve intendersi estesa alla quale CP_1 Controparte_2
rappresentante di nel presente giudizio. CP_1
A riprova dell'assunto la adesione dello alla istanza di estensione del contraddittorio nei Pt_1
confronti della avanzata dalla ed esplicitata nel corso della Controparte_2 Parte_2
udienza ex art. 183 c. 1 c.p.c.
Tanto premesso sia l' che la quale rappresentante della prima, CP_1 Controparte_2
hanno dichiarato di accettare la rinuncia agli atti di parte attorea insistendo per la regolamentazione delle spese di lite.
Ora, al momento della costituzione in giudizio, intervenuta il 7.6.2023, ha Controparte_2
prodotto in atti un “mandato irrevocabile di rappresentanza” del 22/23.7.2020 con cui “ in forza dell'adesione alla Convenzione tra imprese di assicurazioni per il risarcimento diretto e per il risarcimento dei terzi trasportati – prevista dagli articoli 141 e 149 del decreto legislativo 7 CP_3 settembre 2005 n. 209 e dal DPR n. 254 del 18 luglio 2006” la conferiva anche alla CP_1
“mandato irrevocabile a compiere ogni attività, nessuna esclusa, necessaria Controparte_2 per la gestione e la liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni, ferma la successiva regolazione dei rapporti economici tra imprese (…) Il mandato di cui al comma precedente attribuisce all'impresa assicuratrice del danneggiato il potere di agire, a seconda dei casi, in nome e per conto o solo per conto dell'impresa che risulti, di volta in volta, essere assicuratrice del responsabile sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale”.
Con il deposito delle note cartolari del 25.7.2023 la quale rappresentante di Controparte_2
ha, altresì, prodotto comunicazione inoltratale dal centro liquidazioni danni della CP_1
del 3.3.2023, non oggetto di contestazione con cui - previa trasmissione dell'atto di CP_1
citazione del presente procedimento, come notificato alla mittente - veniva invitata a provvedere in merito.
Da quanto premesso consegue la rituale costituzione in giudizio della quale Controparte_2 rappresentante di e la conseguente irrituale costituzione in giudizio di quest'ultima in CP_1
forza della documentazione previamente richiamata.
Ne consegue che le spese di lite, a seguito della rinuncia manifestata da parte attorea, debbano essere regolate ex art. 306 c.p.c. – ed in ragione della rinuncia agli atti nei confronti di CP_1
manifestata dall'attore a seguito della eccezione di inammissibilità della domanda ex art. 149 D.Lgs
n. 209/05 sollevata al momento della costituzione in giudizio - nei soli rapporti tra parte attorea e la quale rappresentante di in applicazione dei parametri minimi Controparte_2 CP_1
di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tab. n. 2, finca n. 5) per le sole prime due fasi del giudizio. Si ravvisano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese tra l'attore e la CP_1
Si dispone, in ordine alla prosecuzione del giudizio, con separato provvedimento
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di e della CP_1 Controparte_2
quale rappresentante di per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio;
CP_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_2
quale rappresentante di che liquida in euro 2.090,00 per compensi professionali oltre CP_1
rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP_1
- provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio con separato provvedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 29.5.2024
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco