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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/12/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Caterina Linares, giudice onorario, all'esito dell'udienza ex art.281 sexies c.p.c. del giorno
16 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato e pubblicato mediante deposito telematico, la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1398 del 2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. dall'Avv. MILAZZO ANGELO ( ed C.F._2 [...]
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
Alcamo presso lo Studio Legale Associato dei procuratori;
attore contro
c.f. , c.f. Parte_3 C.F._4 Controparte_1
e , tutti C.F._5 CP_2 CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliati in Palermo, via Mariano Stabile n. 200, presso lo studio legale dei procuratori avv.ti Fernando Lo Voi, c.f.
, e US SI, c.f. C.F._7 C.F._8
resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_2 Parte_3
e al fine di accertare e dichiarare la comproprietà Controparte_1 dell'immobile sito in Alcamo nella Via Ugo Foscolo, in catasto Comune di
Alcamo Foglio 125 Particella 265, Sub. 1 nonché per accertare e dichiarare l'inefficacia del legato attribuito ai convenuti, da parte della zia Per_1
con testamento pubblico del 25/07/2013, e relativo all'immobile sito
[...] in Alcamo nella Via Ugo Foscolo in catasto F. 125, part. 265 sub. 2 e sub
3. I convenuti si sono costituiti chiedendo il rigetto della domanda, con riconoscimento della qualità di eredi di e in via subordinata Persona_1 chiedendo dichiararsi l'efficacia del legato avente ad oggetto l'intero bene immobile.
Nel corso del giudizio è intervenuto un accordo tra le parti, come da verbale di conciliazione in atti del 31 ottobre 2025.
È venuto meno pertanto
Deve dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Si osserva sul punto che è venuto meno, per entrambe le parti, l'interesse ad agire e contraddire con conseguente eliminazione di ogni ragione del contendere e dunque l'interesse alla prosecuzione del giudizio e alla pronuncia di un provvedimento definitorio.
La cessazione della materia del contendere individua una formula di definizione del giudizio, ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza ancorché non direttamente disciplinata nel codice di rito civile, che costituisce il riflesso sul piano processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Essa va senz'altro dichiarata dal Giudice allorché i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento ovvero della sopravvenuta caducazione della situazione sostanziale oggetto della controversia e sottopongano al giudice, come nel caso de quo, le conclusioni conformi in tal senso.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, ovvero se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 2 agosto
2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8).
Nel caso in esame, non risulta conflitto neppure sulle spese, che sono state anch'esse regolamentate nell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla sulle spese.
Così deciso in data 16/12/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trapani.
dott.ssa Caterina Linares
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Caterina Linares, giudice onorario, all'esito dell'udienza ex art.281 sexies c.p.c. del giorno
16 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato e pubblicato mediante deposito telematico, la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1398 del 2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. dall'Avv. MILAZZO ANGELO ( ed C.F._2 [...]
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
Alcamo presso lo Studio Legale Associato dei procuratori;
attore contro
c.f. , c.f. Parte_3 C.F._4 Controparte_1
e , tutti C.F._5 CP_2 CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliati in Palermo, via Mariano Stabile n. 200, presso lo studio legale dei procuratori avv.ti Fernando Lo Voi, c.f.
, e US SI, c.f. C.F._7 C.F._8
resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_2 Parte_3
e al fine di accertare e dichiarare la comproprietà Controparte_1 dell'immobile sito in Alcamo nella Via Ugo Foscolo, in catasto Comune di
Alcamo Foglio 125 Particella 265, Sub. 1 nonché per accertare e dichiarare l'inefficacia del legato attribuito ai convenuti, da parte della zia Per_1
con testamento pubblico del 25/07/2013, e relativo all'immobile sito
[...] in Alcamo nella Via Ugo Foscolo in catasto F. 125, part. 265 sub. 2 e sub
3. I convenuti si sono costituiti chiedendo il rigetto della domanda, con riconoscimento della qualità di eredi di e in via subordinata Persona_1 chiedendo dichiararsi l'efficacia del legato avente ad oggetto l'intero bene immobile.
Nel corso del giudizio è intervenuto un accordo tra le parti, come da verbale di conciliazione in atti del 31 ottobre 2025.
È venuto meno pertanto
Deve dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Si osserva sul punto che è venuto meno, per entrambe le parti, l'interesse ad agire e contraddire con conseguente eliminazione di ogni ragione del contendere e dunque l'interesse alla prosecuzione del giudizio e alla pronuncia di un provvedimento definitorio.
La cessazione della materia del contendere individua una formula di definizione del giudizio, ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza ancorché non direttamente disciplinata nel codice di rito civile, che costituisce il riflesso sul piano processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Essa va senz'altro dichiarata dal Giudice allorché i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento ovvero della sopravvenuta caducazione della situazione sostanziale oggetto della controversia e sottopongano al giudice, come nel caso de quo, le conclusioni conformi in tal senso.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, ovvero se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 2 agosto
2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8).
Nel caso in esame, non risulta conflitto neppure sulle spese, che sono state anch'esse regolamentate nell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla sulle spese.
Così deciso in data 16/12/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trapani.
dott.ssa Caterina Linares