CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SINISI LA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 360/2025 depositato il 18/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sarno - Sarno 84087 Sarno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0298417 I.C.I. 2009 - INGIUNZIONE n. 0298418 I.C.I. 2010
- INGIUNZIONE n. 0298419 I.C.I. 2011
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Con ricorso notificato in data 01.12.2025, Ricorrente_1 ha contestato la legittimità delle ingiunzioni n.2025/298417, 2025/298418, 2025/298419, notificate dalla SO.G.E.T. S.p.A. ed afferenti il pagamento di tributi del Comune di Sarno;
ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici, intervenuta prescrizione della pretesa, difetto di motivazione.
Costituitasi, la SO.G.E.T. S.p.A. ha eccepito incompetenza per territorio di questa Corte, contro deducendo sulle eccezioni nel merito;
analogamente il Comune di Sarno, a sua volta, ha eccepito incompetenza per territorio, sostenendo una carenza di sua legittimazione passiva con violazione e la falsa applicazione dell'art.10 del D. Lgs. 546/92.
Respinta l'istanza di adozione di decreto di sospensione inaudita altera parte, fissata udienza cautelare, la difesa ricorrente, lo scorso 23 gennaio, ha depositato memoria illustrativa, a sua volta eccependo l'incompetenza territoriale dell'ufficio ad emettere l'atto.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha deliberato di definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art.47 ter D.lgs.546, comma primo e terzo.
L'eccezione di incompetenza per territorio è fondata e merita accoglimento.
Com'è noto, la competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria è inderogabile e sancita dall'art.4, cit.D.Lgs., fissandola - per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del D.lgs. n° 446/97 - nelle Corti nella cui circoscrizione i suindicati hanno la sede. Nel caso di specie essendo il ricorso nei confronti del Comune di Sarno ed essendo i tributi sottesi agli atti esattoriali tributi afferenti tale Comune, considerata, altresì, la sede della Società di riscossione, la competenza territoriale non è certo di questa Corte di Giustizia Tributaria.
Per completezza si palesa inconferente nel presente giudizio quanto eccepito dalla difesa ricorrente con la memoria illustrativa, vale a dire l'incompetenza territoriale dell'ufficio ad emettere l'atto; si tratta di eccezione – corroborata dall'ordinanza di Cassazione Civile Sez.5 Num. 23889/2024 - eventualmente daspendere avanti alla Corte territorialmente competente a conoscere del ricorso avverso le ingiunzioni.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
dichiara l'incompetenza per territorio di questa Corte a conoscere del ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 1.000,00 in favore di ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SINISI LA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 360/2025 depositato il 18/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sarno - Sarno 84087 Sarno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0298417 I.C.I. 2009 - INGIUNZIONE n. 0298418 I.C.I. 2010
- INGIUNZIONE n. 0298419 I.C.I. 2011
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Con ricorso notificato in data 01.12.2025, Ricorrente_1 ha contestato la legittimità delle ingiunzioni n.2025/298417, 2025/298418, 2025/298419, notificate dalla SO.G.E.T. S.p.A. ed afferenti il pagamento di tributi del Comune di Sarno;
ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici, intervenuta prescrizione della pretesa, difetto di motivazione.
Costituitasi, la SO.G.E.T. S.p.A. ha eccepito incompetenza per territorio di questa Corte, contro deducendo sulle eccezioni nel merito;
analogamente il Comune di Sarno, a sua volta, ha eccepito incompetenza per territorio, sostenendo una carenza di sua legittimazione passiva con violazione e la falsa applicazione dell'art.10 del D. Lgs. 546/92.
Respinta l'istanza di adozione di decreto di sospensione inaudita altera parte, fissata udienza cautelare, la difesa ricorrente, lo scorso 23 gennaio, ha depositato memoria illustrativa, a sua volta eccependo l'incompetenza territoriale dell'ufficio ad emettere l'atto.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha deliberato di definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art.47 ter D.lgs.546, comma primo e terzo.
L'eccezione di incompetenza per territorio è fondata e merita accoglimento.
Com'è noto, la competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria è inderogabile e sancita dall'art.4, cit.D.Lgs., fissandola - per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del D.lgs. n° 446/97 - nelle Corti nella cui circoscrizione i suindicati hanno la sede. Nel caso di specie essendo il ricorso nei confronti del Comune di Sarno ed essendo i tributi sottesi agli atti esattoriali tributi afferenti tale Comune, considerata, altresì, la sede della Società di riscossione, la competenza territoriale non è certo di questa Corte di Giustizia Tributaria.
Per completezza si palesa inconferente nel presente giudizio quanto eccepito dalla difesa ricorrente con la memoria illustrativa, vale a dire l'incompetenza territoriale dell'ufficio ad emettere l'atto; si tratta di eccezione – corroborata dall'ordinanza di Cassazione Civile Sez.5 Num. 23889/2024 - eventualmente daspendere avanti alla Corte territorialmente competente a conoscere del ricorso avverso le ingiunzioni.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
dichiara l'incompetenza per territorio di questa Corte a conoscere del ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 1.000,00 in favore di ciascuna parte resistente costituita.