Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 80
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Accolto
    Eccezione di incompetenza per territorio

    La Corte riconosce la fondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio, poiché la competenza è inderogabile e fissata dall'art. 4 del D.Lgs. 546/92 nella circoscrizione in cui hanno sede l'ente impositore e l'agente della riscossione. Nel caso di specie, i tributi sono afferenti al Comune di Sarno e la società di riscossione ha sede altrove, rendendo la competenza territoriale non di questa Corte.

  • Rigettato
    Eccezione di incompetenza per territorio dell'ufficio ad emettere l'atto

    La Corte dichiara inconferente nel presente giudizio l'eccezione di incompetenza territoriale dell'ufficio ad emettere l'atto, indicando che tale eccezione va eventualmente esperita avanti alla Corte territorialmente competente a conoscere del ricorso avverso le ingiunzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 80
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma
    Numero : 80
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo