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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 5173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5173 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
***
n. r.g. 6954/2017
VERBALE DI UDIENZA DEL 17.12.2025 tra
Avv. Vincenzo De MA quale procuratore di se stesso
ATTORE
n. il 25.11.1956 a Salerno, Parte_1
n. il 28.12.1958 a Salerno Parte_2 eredi n. il deceduto Persona_1
CONVENUTI
Avv. Virgilio DI FILIPPO (Cod. Fisc. ), n. a C.F._1
Eboli il 22.01.1952, con studio in Salerno, Via Gen. A. Diaz, 69, rapp.to e difeso da se stesso
TERZO INTERVENUTO
Il giudice, lette le note conclusionali e le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter cpc nelle quali le parti si riportano alle difese in atti e alle note conclusionali depositate e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni, all'esito della camera di consiglio, emette la sentenza che segue.
Il Giudice dott.ssa IA Carolina De Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa IA Carolina De Pasquale ha pronunciato, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 6954/2017, promossa da:
Avv. De MA Vincenzo, nato a [...] il [...] (C.F.
), rappresentato e difeso da se medesimo ai C.F._2 sensi dell'art. 86 c.p.c.;
attore
Nei confronti di:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Federico C.F._3
IA FR ed elett.te dom.ta presso il suo studio convenuta
, nata a [...] il [...]; Parte_2 convenuta eredi n. il deceduto il Persona_1 convenuti
E di pag. 2/14 Avv. Virgilio DI FILIPPO (Cod. Fisc. ), n. a C.F._1
Eboli il 22.01.1952, con studio in Salerno, Via Gen. A. Diaz, 69, rapp.to e difeso da se stesso
Terzo intervenuto
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di pignoramento immobiliare trascritto in data 24 luglio
2008, l'odierno attore, Avv. Vincenzo De MA, dava avvio alla procedura esecutiva R.E. n. 305/2008 dinanzi al Tribunale di
Salerno nei confronti della Sig.ra per la sua Parte_1 quota di 1/6 di proprietà sui beni immobili siti in Salerno, alla Via
Girolamo Seripando 4/b, e precisamente:
- Appartamento per civile abitazione, contraddistinto in catasto fabbricati del Comune di Salerno al foglio 58, p.lla 687, sub 12;
- Box auto pertinenziale, contraddistinto in catasto fabbricati del
Comune di Salerno al foglio 58, p.lla 687, sub 3.
All'esito di un tentativo di vendita con incanto della quota pignorata, andato deserto, il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 16.6.2017 ex art. 600 c.p.c., disponeva procedersi al giudizio di divisione dei beni immobili contraddistinti nel catasto fabbricati del Comune di Salerno al foglio 58, p.lla 687, sub 3 e
12, rimettendo le parti dinanzi a sé quale giudice istruttore per il giorno 18.10.2017 onerando “il creditore procedente di integrare il contraddittorio nei confronti della debitrice, dei comproprietari dei creditori iscritti non intervenuti e dai soggetti indicati dall'art. 1113 coma 3 cc o mediante notifica della presente ordinanza entro il termine perentorio di 60 giorni prima della predetta udienza nonché di iscrivere al ruolo la causa di divisione inserendo nel fascicolo
d'ufficio copia conforme dell'istanza di vendita e della presente
pag. 3/14 ordinanza nel termine di 10 giorni alla prima notificazione di quest'ultima”; effettuate le notifiche si costituiva la sola convenuta Pt_1
, debitrice esecutata nel processo 305/2008 RGE;
[...] in data 19.1.22 veniva incaricato il ctu per la perizia Persona_2 sull'immobile in divisione, il cui elaborato veniva depositato il
2.2.2023;
Nel corso del processo venivano disposti diversi rinvii sia al fine di addivenire ad un accordo transattivo sia per l'attesa della sentenza della cassazione sull'annullamento della omologa del piano del consumatore di ristrutturazione dei debiti di Pt_1
, sentenza depositata il 20.3.2025 dall'attore Avv. De
[...]
MA che definitivamente confermava l'annullamento;
Il 2.4.25 poi il G.I. rilevata d'ufficio l'irregolarità del contraddittorio, onerava l'attore di procedere alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di divisione agli eredi di Per_1
– coincidenti con le stesse convenute e
[...] Parte_1
. Parte_2
In data 14.10.2025 l'Avv. Virginio Di Filippo, nella qualità di creditore intervenuto nella procedura esecutiva 305/2008, spiegava atto di intervento volontario nell'ambito del presente giudizio di divisione, chiedendo, previa declaratoria di ammissibilità dell'intervento, procedersi allo scioglimento della comunione tra e sui beni staggiti Parte_1 Parte_2 per il pieno soddisfacimento del proprio credito;
Fissata l'udienza in data odierna per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies – poi disposta in trattazione scritta
- le parti si riportano ai propri scritti e chiedono l'accoglimento delle rispettive domande con rigetto di ogni contraria eccezione. In particolare, l'attore e il terzo intervenuto insistono affinché sia pag. 4/14 sciolta la comunione ed fissata la vendita dei beni pignorati in quanto controparte ha chiesto rinvii per transigere ma a tanto non ha provveduto.
sulla contumacia di Parte_2 in via preliminare va dichiarata la contumacia di , Parte_2 attesa la regolarità della notifica dell'atto introduttivo (avvenuta il
30.10.2017 a mani proprie) e la mancata costituzione della stessa nel presente giudizio;
sull'ammissibilità dell'intervento di Controparte_1 sul punto si osserva che il processo di divisione ha la precipua finalità di sciogliere la comproprietà di beni;
nell'ambito del processo hanno facoltà di intervenire (ex art. 1113 c.c.) i creditori iscritti (es. ipotecari) e gli aventi causa per tutelare i loro diritti, intervenendo a proprie spese.
L'intervento così spiegato ha la finalità di assicurarsi che la divisione non pregiudichi il loro diritto di credito, garantendo che la ripartizione dei beni avvenga correttamente e che il valore della quota del debitore non venga compromesso.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere legittimo e ammissibile l'intervento in virtù della Controparte_1 documentazione dallo stesso prodotta e allegata all'atto di intervento dalla quale si evince la prova del credito e la qualifica di creditore titolato. In particolare, l'avv. ha dimostrato, CP_1 con le allegazioni documentali in atti, di essere creditore in virtù dell'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. del Tribunale di Salerno del 05/10/2025, RG n. 2891/2021, Repert. n. 4765/2025 del
06/10/2025, che ha condannata al pagamento Parte_1 dei compensi per svariate prestazioni professionali liquidati in pag. 5/14 complessivi € 14.660,00, oltre interessi legali a decorrere dal
8/04/202, data della domanda giudiziale, nonché delle spese di lite, in € 1.926,00, oltre 15% per spese generali. Ai sensi dell'art. 186-quater, comma II, primo periodo, detta ordinanza costituisce titolo esecutivo.
Pertanto, l'intervento dell'Avv. deve essere Controparte_1 ritenuto ammissibile.
Sulla eccezione della tardività del deposito delle note conclusionali di . Parte_1
L'eccezione sollevata dall'attore di inammissibilità delle note conclusionali depositata nell'interesse di in data Parte_1
9/12/2025 deve essere accolta. Invero, con ordinanza del
12.11.2025 il GI fissava l'udienza del 17/12/2025 per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusionali. La convenuta ha depositato le Parte_1 note conclusionali soltanto in data 9/12/2025 e quindi fuori termine e pertanto devono essere dichiarate inammissibili.
Sul merito del giudizio di divisone
In considerazione delle copiose memorie e comparse depositate nell'interesse della convenuta costituita , con le Parte_1 quali si incentra la difesa in una serie di doglianze generiche relative alla vicenda processuale che ha interessato la convenuta e al credito vantato dagli avvocati costituitisi in giudizio, ma non anche affrontando il merito della causa in essere, senza di fatto sollevare alcuna contestazione in fatto e in diritto all'oggetto del presente giudizio.
pag. 6/14 In primis, rispetto al merito del credito vantato dall'attore del presente giudizio, che l'avv. De MA ha dimostrato in via documentale di agire in virtù di un titolo esecutivo definitivo e che
è soccombente anche in sede di opposizione alla Parte_1 esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 cpc. Si aggiunga che nel corso del processo il GI la convenuta esecutata ha più volte manifestato la volontà di pagare sebbene in atti sia soltanto documentato un tentativo di conversione poi non andato a buon fine, ma null'altro di dimostrativo della serietà delle richieste.
Ciò posto, pare opportuno fare alcune precisazioni rispetto al thema decidendum del giudizio di divisione endoesecutivo e le modalità decisionali dello stesso. Invero, l'oggetto del giudizio di divisione endoesecutiva – come nel caso di specie - è lo scioglimento della comunione di beni immobili indivisi già oggetto di processo esecutivo quando il debitore esecutato è un comproprietario e la vendita della sola quota risulta di fatto impraticabile, per cui nel processo esecutivo si apre una parentesi di cognizione finalizzata a vendere l'intero bene e soddisfare il creditore con la quota del debitore. Si tratta dunque di un procedimento incidentale autonomo che mira a concretizzare l'attribuzione di una porzione del bene (o del ricavato) al debitore, tramite la divisione forzata, in modo da rendere il bene disponibile per la liquidazione esecutiva. Con riguardo alla procedura da seguire occorre distinguere due ipotesi: l'art. 785 cpc prevede che, se non sorgono contestazioni sul diritto di ciascun condividendo alla divisione, il giudice decide con ordinanza. Se invece vi sono contestazioni, la questione viene trattata come un giudizio ordinario per accertare il diritto alla divisione, e il giudice deciderà con sentenza. In sostanza, il significato è quello di distinguere le due fasi del processo: una iniziale, per accertare il diritto, e una pag. 7/14 successiva, per attuare la divisione. Nella prima fase, se non ci sono contestazioni, il G.I. emette un'ordinanza che dispone di procedere con le operazioni di divisione. Questo perché il diritto di tutti i partecipanti è riconosciuto e non si pone un problema di accertamento. Se invece ci sono contestazioni, il G.I. non emette un'ordinanza, ma prosegue l'istruzione della causa per decidere con sentenza se il diritto alla divisione spetta o meno a tutte le parti coinvolte. Ciò allo scopo evidente di verificare se ciascuna parte ha il diritto di chiedere la divisione e in quale misura
(rectius quota). Accertato il diritto alla divisione, si pare la seconda fase, anche con un'ordinanza, disciplinata dall'art. 789
c.p.c. e si occupa concretamente di formare le quote e attribuirle ai singoli comunisti.
Ebbene, come sopra evidenziato, le memorie e le comparse della convenuta non contengono contestazioni di sorta Parte_1 al diritto alla divisione e alla quota divisionale, piuttosto fornendo al GI un lungo recap della vicenda processuale che la vede coinvolta – e soccombente - dal 2002 il cui presente processo costituisce parte dell'epilogo finale.
Occorre allora rammentare che, secondo il principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c., i fatti allegati da una parte e non specificamente contestati dall'altra non necessitano di prova e devono essere posti dal giudice a fondamento della decisione, per cui i fatti pacifici costituiscono elementi acquisiti al giudizio. In sostanza, se una parte afferma un fatto (es. la data di un contratto) e l'altra rimane in silenzio o contesta in modo generico, il giudice presume che quel fatto sia vero, esonerando la prima parte dall'onere di dimostrarlo.
Ebbene, alcuna contestazione può dirsi essere stata sollevata dalla convenuta costituita al diritto alla quota. Rispetto alla pag. 8/14 posizione della convenuta contumace, va osservato che la stessa è comparsa all'udienza del 17.7.2025, condotta processuale che non lascia che supporre come la stessa fosse a conoscenza della presente causa, senza nulla addurre in quella sede né in altra.
Dalle superiori considerazioni deve dunque ritenersi pacifico il diritto alla quota di comproprietà in capo alle convenute comproprietarie. Rispetto alla determinazione della quota in capo a ciascun condividente, deve farsi riferimento alla documentazione catastale in atti e alle risultanze della perizia dell'ing. nel suo elaborato depositato in data Persona_2
2.2.2023 le cui conclusioni devono ritenersi pienamente condivisibili e vengono fatte proprie da questo giudice.
In particolare, rileva il perito che “Con riferimento alla pregressa
E.I. 305/2008, dalle ispezioni del servizio di pubblicità immobiliare, si evince come la trascrizione del pignoramento del 24.07.2008 RG.
30434 R.P. 21457 (Cfr All.3g) nella sezione soggetti riporti come quota pignorata 1/6 in danno di , e ciò in quanto i Parte_1 tre comproprietari dell'epoca per effetto della successione in morte della sig.ra erano (per la quota di Persona_3 Parte_1
1/6), (per la quota di 1/6), ed anche l'allora vivente Parte_2
(per la quota di ½ + 1/6 = 4/6 (cfr. trascrizione Persona_1 successione All.3f) […] Sui beni oggetto della massa da dividere
(Bene1: Appartamento sito al terzo piano, interno 6, in via G.
Seripando, ex via Valerio Laspro, numero civico 4/B censito al Fl 58 part 662 sub 24 cat A/2 (ex part. 687 sub 12) e Bene2: box auto sito al piano terra in via G. Seripando (ex via Valerio Laspro) numero civico 4/B censito al Fl 58 part 662 sub 15 (ex part. 687 sub 3), cat C/6), risulta all'attualità variato il regime di comproprietà (rispetto all'assetto di comproprietà per come antecedente alla trascrizione del pignoramento risalente al 2008
pag. 9/14 Cfr. Allegato 3e), e ciò per effetto del decesso del comproprietario sig. avvenuto in data 7.12.2016, come da Persona_1 certificato anagrafico (Cfr. Allegato 4c).
Si segnalano tuttavia i seguenti aspetti:
✓ La Successione in morte di è stata trascritta Persona_1
in data 30.04.2018 con R.P.13341 RG16991 riportando nell'attivo della successione il solo appartamento bene 1 con gli attuali identificativi NCEU fl 58 part 662 sub 24, e riportando per mero refuso tra i beneficiari della successione il sig. terzo Persona_4 estraneo erroneamente trascritto unitamente a a Parte_2 fronte delle effettive figlie del decuius e Parte_1 Pt_2
correttamente riportate nella dichiarazione di successione
[...]
n.550 vol 9990 con timbro di vidimazione del 13.03.2018 (Cfr.
Allegati 3i e 3l). Sul refuso commesso per mero errore materiale
l'Agenzia delle Entrate ha emesso in data 29.12.2022
Certificazione di correzione in cui non compare più come erede il terzo estraneo sig. e dunque la certificazione, Persona_4 comunque limitata al solo appartamento risulta riallineata con la dichiarazione di successione (Cfr. Allegati 3m).
✓ La successione in morte di limitata al solo Persona_1 bene 1 Appartamento fl 58 part 662 sub 24, non compare nell'elenco delle formalità chiamato sul bene 2 box part 662 sub 15
(Cfr. Allegati 3b2), e neppure è stata recepita in catasto con riferimento ad entrambi i beni sub 24 e sub 15, le cui visure catastali riportano ancora il pregresso stato di comproprietà, citando ancora come intestatari catastali sia e Parte_1
(attuali comproprietarie) sia il de-cuius Pt_2 Persona_1
(Cfr. visure catastali in Allegati 5).
✓ Pur rivenendo elementi di accettazione implicita di fatto dell'eredità nell'iscrizione di formale residenza presso l'immobile pag. 10/14 esecutato da parte di e nella presentazione della Parte_1 dichiarazione di successione come sottoscritta sull'attivo del solo appartamento, mancano ai fini del ripristino della continuità trascrittiva, le formali note di trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte di entrambe le comproprietarie sigg.re Pt_1
e su entrambi i beni 1 e 2 (App. sub 24 e
[...] Parte_2
Box sub 15). Il regime di comproprietà per quote indivise antecedente il 07.12.2016 con ancora vivente, Persona_1 poggiava sulla successione in morte di trascritta il Persona_3
05.12.2007 ai numeri RG 58975 RP 37334 sui pregressi identificativi di App ex part 687 sub 12 e Box ex part 687 sub 3, anch'essa in assenza di trascrizioni di formale accettazione, e sul quale regime era stato incardinata la trascrizione del pignoramento del 24.07.2008 RG 30434 RP21457”.
Riguardo alla possibilità di procedere ad una divisione in natura, il perito concludeva negativamente evidenziando che “[…] Tutti questi motivi inducono sia per l'appartamento sia per il box all'impossibilità di predisposizione di un progetto di comoda divisione materiale in natura con opere del compendio oggetto di giudizio divisionale”.
Pertanto, può pacificamente ritenersi che i beni oggetto di divisione della presente procedura appartengono per la quota di
1/6 a , per 1/6 a e per i 4/6 agli Parte_2 Parte_1 eredi di Persona_1
Quanto alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza, queste vanno poste a carico delle parti convenute tenuto conto che la finalità della divisione endoesecutiva è quella di consentire la vendita per l'intero ai fini della soddisfazione del credito della procedura esecutiva principale;
tuttavia si ritiene di liquidarle al pag. 11/14 momento dell'emanazione del provvedimento con il quale sarà definitivamente concluso il presente giudizio.
In conclusione: ritenuto, dunque, che, per quanto innanzi riportato, il giudizio divisionale che ci occupa può ritenersi validamente instaurato;
rammentato che si procedeva a pignoramento immobiliare in danno di della quota di 1/6 di piena proprietà Parte_1 per ciascun bene immobile identificato in N.C.E.U. di Salerno
(Bene1: Appartamento sito al terzo piano, interno 6, in via G.
Seripando, ex via Valerio Laspro, numero civico 4/B censito al Fl
58 part 662 sub 24 cat A/2 (ex part. 687 sub 12) e Bene2: box auto sito al piano terra in via G. Seripando (ex via Valerio Laspro) numero civico 4/B censito al Fl 58 part 662 sub 15 (ex part. 687 sub 3), cat C/6); evidenziato che il valore dell'immobile veniva stato stimato da
CTU nei termini seguenti:
- VALORE 1 Appartamento (in cifra tonda): Parte_3
266.000,00 € (Euro duecentosessantaseimila/00); Pt_4
1/6 1 Appartamento (in cifra tonda): 44.333,00 €
[...] Pt_3
(Euro quarantaquattromilatrecentotrentatre/00)
- 2 BOX (in cifra tonda): 25.425,00 € (Euro Parte_5 venticinquemilaquattrocentoventicinque/00); Parte_4
1/6 (in cifra tonda): 4.237,00 € (Euro Parte_6 quattromiladuecentotrentasette/00); considerato che la scelta tra vendita della quota indivisa e divisione appartiene - secondo costante giurisprudenza - alla discrezionalità del giudice dell'esecuzione; osservato che, dalla lettura della CTU estimativa in atti, l'immobile non è comodamente divisibile e da ciò consegue inevitabilmente che la divisione può avvenire unicamente a mezzo di vendita degli pag. 12/14 immobili de quibus, previa declaratoria dello scioglimento della comunione;
letti gli articoli 785 e 788 c.p.c.,
P.Q.M.
• Dichiara la contumacia della comproprietaria non esecutata Parte_2
• Dichiara sciolta la comunione tra n. il Parte_1
25.11.1956 a Salerno, n. il 28.12.1958 a Salerno Parte_2
e gli eredi di n. nato il [...] a [...] Persona_1
Tirreni, deceduto il 7.12.2016 sui seguenti beni:
- Bene1: Appartamento sito al terzo piano, interno 6, in Salerno via
G. Seripando, ex via Valerio Laspro, numero civico 4/B censito al Fl 58 part 662 sub 24 cat A/2 (ex part. 687 sub 12)
- Bene2: box auto sito al piano terra in Salerno via G. Seripando (ex via Valerio Laspro) numero civico 4/B censito al Fl 58 part 662 sub 15 (ex part. 687 sub 3), cat C/6);
Determinando le quote di proprietà di spettanza a ciascuno dei condividenti nel modo che segue: per 1/6 a , per 1/6 a Parte_2
e per i 4/6 agli eredi di Parte_1 Persona_1
• Dispone la prosecuzione del giudizio divisionale mediante la vendita dell'intera piena proprietà del predetto cespite, con delega come da separata ordinanza.
• Differisce la regolamentazione delle spese al momento dell'emanazione del provvedimento con il quale sarà definitivamente concluso il presente giudizio.
Si comunichi.
Salerno, 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IA Carolina De Pasquale
pag. 13/14 pag. 14/14