Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 29/12/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Monocratico per le Pensioni
RE AS
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A 384/2025 nel giudizio pensionistico iscritto al n. 69858 del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 25 marzo 2025, proposto da:
M. C., nato a [...], C.F. OMISSIS, residente a [...],
elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Noto (SR), via G. Puccini n. 70, presso lo studio dell’Avv. Paolo Albanese (c.f. LBN PLA 65M11F943Q), del foro di Siracusa, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato, materialmente allegata al ricorso introduttivo PEC:
paolo.albanese@avvocatisiracusa.legalmail.it; - parte ricorrentecontro INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.
80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Tiziana G.
TO (CF. [...], Pec
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv.
CE GL (C.F. [...]; Pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. CE VE (C.F. [...]) pec.
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5 - parte resistente -
Esaminati gli atti ed i documenti del giudizio.
Udita alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025, come da relativo verbale, per l’INPS, l’avv. TO; assente parte ricorrente.
Ritenuto in
F A T T O
I. Parte ricorrente, già Maresciallo Aiutante s. U.P.S.
Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, in quiescenza dal 30.04.2021, con anzianità di servizio alla data del 31.12.1995 di anni 14 e mesi 3 ha evidenziato:
- di essere stato collocato a riposo con il sistema c.d. misto;
- che al momento del collocamento a riposo, la quota retributiva del trattamento pensionistico è stata quantificata applicando l’aliquota di rendimento di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 1092 del 1973 in luogo della più favorevole aliquota prevista dall’art. 54;
- di aver inviato (invano) in data 28.01.2025, all’Istituto
Nazionale per la Previdenza Sociale, direzioni provinciali di Siracusa e Chieti, apposita diffida e messa in mora tendente ad ottenere il ricalcolo della propria pensione, con l’applicazione del sopra descritto beneficio.
Parte ricorrente lamenta, in sostanza, che il trattamento pensionistico è stato calcolato con l’attribuzione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all’art. 44 del medesimo D.P.R..
A tal riguardo, richiamando giurisprudenza in ordine alla applicazione dell’art. 54 nonché le pronunce delle Sezioni Riunite sul punto, parte ricorrente ha precisato che - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 –
avrebbe diritto al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato così come rimodulato dalle SS.RR. della Corte dei conti.
Parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo di:
“- Accertare e dichiarare il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, in favore del ricorrente, previa applicazione, per il periodo pensionistico calcolato con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. n.
1092/1973, con decorrenza dal 01.05.2021. Conseguentemente condannare l'Amministrazione resistente alla corresponsione della pensione adeguata al citato ricorrente ed al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge; nonché la maggior somma tra quanto dovuto per rivalutazione monetaria - ex art. 150 disp. att. c.p.c. -, ex multis sentenza n. 10/QM/2002 del 18.10.2002 Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del difensore antistatario. Salvo ogni altro diritto”.
II. Con decreto del 14 luglio 2025 comunicato in pari data a parte ricorrente è stata fissata l’udienza del 18 dicembre 2025 e il 18 luglio 2025 parte ricorrente ha depositato prova dell’avvenuta notifica del decreto di fissazione dell’udienza e del ricorso a parte resistente.
III. Con memoria depositata il 2 dicembre 2025 si è costituito in giudizio l’INPS evidenziando di aver correttamente effettuato la riliquidazione della pensione con applicazione dell'art.54, con aliquota 2,44%, su rata di maggio 2025 come da determina di liquidazione e cedolino allegati.
Proprio in ragione di tale riliquidazione l’INPS ha, inoltre, osservato che il pagamento è dunque avvenuto in data precedente alla notifica del ricorso in esame e meriterebbe dunque di essere rigettato poiché infondato in fatto e in diritto.
Contestata, infine, la domanda volta ad ottenere il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, l’INPS ha concluso chiedendo:
Rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto
− Con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.
− In subordine dichiarare cessata la materia del contendere con vittoria di spese o in estremo subordine con compensazione di spese.
IV. All’udienza del 18 dicembre 2025, in assenza di parte ricorrente, l’avvocato TO si è riportata al contenuto degli atti difensivi e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.
Considerato in
D I R I T T O
1. Il presente giudizio verte sull’applicabilità a parte ricorrente dell’art. 54 D.P.R. 1092/1973 (in luogo dell’art. 44, comma 2, D.P.R. 1092/1973).
In via del tutto pregiudiziale, benché nulla sia stato rilevato al riguardo dalle parti, deve essere presa in esame l’ammissibilità del ricorso.
Dalla documentazione in atti e, in particolare, dal cedolino prodotto dall’INPS, emerge chiaramente che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato (il 25.03.2025) prima della liquidazione di quanto richiesto in favore del ricorrente (maggio 2025) e che lo stesso ricorso è stato notificato alla parte resistente successivamente al soddisfacimento delle pretese attoree (18 luglio 2025).
Deve rilevarsi, inoltre, che l’interesse ad agire consiste, di norma, nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, con prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente (ex multis, Corte dei conti, I^ Sez. Appello, sent. n. 395 del 11/10/2018).
In generale, la concretezza dell'interesse all'agire processuale deve essere, altresì, misurata dall'idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l'interesse sostanziale protetto, da cui il primo muove.
Sarebbe, infatti, inutile dare ingresso ad una attività processuale, allorquando, dall'accoglimento della domanda, non possa conseguire alcun vantaggio obiettivo per la parte ovvero alcuna modificazione giuridicamente rilevante.
L'interesse ad agire, dunque, dovendo permanere lungo tutto il processo costituisce manifestazione anche del principio di economia processuale.
2. Effettuate tali premesse di carattere generale deve rilevarsi che, nel caso in esame, il soddisfacimento delle pretese attoree
(ovvero il riconoscimento del coefficiente del 2,44%) è intervenuto già prima della notificazione del ricorso alla parte resistente, con il conseguente (originario) difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
Sul punto deve ricordarsi, poi, il principio secondo il quale tale instaurazione avviene solamente con la notifica dell’atto introduttivo alla controparte, non essendo sufficiente il mero deposito presso la segreteria del Giudice adito, si ritrova nella giurisprudenza più autorevole (a titolo esemplificativo, Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ordinanza n.453 del 14/01/2020, “la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio”. Corte dei conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, Sentenza n.382 del 31/10/2007 che, implicitamente, ma con estrema chiarezza, conferma lo stesso principio) (cfr. Corte dei conti Sez. d’Appello per la Regione Siciliana sent.43/A/2022).
3. Ne discende che, nel caso in esame, la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse a ricorrere, ai sensi dell’art.100 c.p.c., applicabile al processo contabile, giusta il richiamo dell’art. 7 c.g.c., (cfr. Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, sent. n.122/2018) e non già per cessazione della materia del contendere che attiene ad ipotesi in cui la causa petendi viene meno nel corso del processo il cui contraddittorio sia già regolarmente instaurato e rispetto al quale potrebbero compiersi valutazioni in ordine all’eventuale soccombenza virtuale.
Nel caso in esame, infatti, la pretesa attorea è stata soddisfatta in via di autotutela ad opera di parte resistente prima della conoscenza da parte di quest’ultima dell’instaurando giudizio e, pertanto, trattandosi di questione pregiudiziale, ai sensi dell’art.
31, comma 3 c.g.c., le spese possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a ricorrere;
- compensa le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice
RE AS
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo,22 dicembre 2025 Pubblicata il 29 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)