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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4948 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28824/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28824/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti GALLUSI GIULIA, Parte_1 C.F._1
TARANTINO SILVIA e INGINO NICOLETTA e con elezione di domicilio in Milano, via Corridoni n.
11 presso i difensori
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INDACO GIANLUCA con elezione di CP_1 P.IVA_1 domicilio in VIALE GIULIO CESARE 71 00192 ROMA presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. PA MÉ con atto di citazione notificato il 17.7.2023 ha convenuto in giudizio la società proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9603/2023 (R.G. n. CP_1
18.604/2023), emesso in data 25 maggio 2023, con il quale il Tribunale di Milano ha ingiunto all'opponente il pagamento della somma di euro 22.208,20, corrispondente alla quota di parte di sua competenza dei compensi arbitrali.
Ha proposto l'opponente le seguenti domande:
IN VIA PRELIMINARE
- accertare che PA MÉ nulla deve a per i motivi esposti in narrativa, in ossequio CP_1 all'eccezione di mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. svolta dall'odierna attrice opponente nei confronti dell'odierna convenuta opposta e, per l'effetto, revocare e dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 9603/2023 (R.G. n. 18.604/2023) emesso in data 25 maggio
2023 dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dott.ssa Guendalina V.A. Pascale, notificato all'odierno attore opponente in data 6 giugno 2023, revocandone altresì gli effetti in ogni sua parte;
NEL MERITO
In via principale:
- accertare e dichiarare l'inesistenza / la nullità / l'inefficacia / l'invalidità dell'asserito accordo tra le parti in merito al compenso dovuto all'Arbitro Unico per la procedura arbitrale de quo, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocare e dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 9603/2023 (R.G. n. 18.604/2023) emesso in data 25 maggio 2023 dal Tribunale di
Milano, in persona del Giudice Dott.ssa Guendalina V.A. Pascale, notificato all'odierno attore opponente in data 6 giugno 2023, revocandone altresì gli effetti in ogni sua parte;
- rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 9603/2023 (R.G. n. 18.604/2023) emesso in data 25 maggio 2023 dal
Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dott.ssa Guendalina V.A. Pascale, notificato all'odierno attore opponente in data 6 giugno 2023, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta
e/o di pronta soluzione per i motivi esposti in narrativa.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste e eccezioni preliminari comunque ritenute assorbenti, ridurre e/o rideterminare il quantum debeatur all'Arbitro Unico per le attività
pagina 2 di 6 svolte sulla base dei parametri predisposti dai competenti organismi in materia, nonché provvedere ad un'attribuzione pro quota del medesimo in ragione della differente partecipazione alla procedura.
In particolare, ha proposto la parte attrice opposizione a decreto ingiuntivo a motivo dell'asserita mancata accettazione, da parte dell'attore opponente, del compenso dell'Arbitro Unico oggetto del decreto predetto.
Si è costituita in giudizio la società convenuta, formulando seguenti conclusioni:
a) in via preliminare concedere, già in sede di prima udienza, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi degli artt. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è basata su alcuna prova scritta e/o di pronta soluzione;
b) sempre in via preliminare dichiarare, ai sensi ai sensi dell'art. 647 c.p.c., l'improcedibilità dell'avversa opposizione, per essere stata la stessa iscritta a ruolo oltre il termine di 10 giorni e, quindi, tardivamente;
c) per l'effetto, nel caso di accoglimento della domanda di cui al punto b), dichiarare la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo numero 9603, depositato in data 25 maggio 2023, con cui questo
Tribunale ingiungeva all'avvocato PA MÉ il pagamento della somma di euro 22.208,20 oltre interessi come da domanda e spese della procedura;
d) nel merito, anche se in via subordinata, dichiarare infondata in fatto e in diritto la opposizione avanzata dall'avvocato PA MÉ e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo numero
9603, depositato in data 25 maggio 2023, con cui questo Tribunale ingiungeva all'avvocato PA
MÉ il pagamento della somma di euro 22.208,20 oltre interessi come da domanda e spese della procedura;
e) condannare, per tutti i motivi sopra esposti, l'avvocato PA MÉ al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ricorrendo ad una valutazione equitativa ai sensi del combinato disposto degli articoli 1226 e 2056
c.c. che si chiede, comunque, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) o altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
Con ordinanza del 19 marzo 2024, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.5.2025.
Ciò premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
L'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dal convenuto opposto deve essere rigettata.
pagina 3 di 6 Come è noto, secondo il disposto dell'art. 641 co. 1, c.p.c., l'opposizione deve proporsi nel termine di 40 giorni a decorrere dal giorno dell'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo. Nella specie, emerge documentalmente che la notifica si è perfezionata in data 6 giugno 2023, con la conseguenza che l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo notificato in data 17 luglio deve dirsi tempestivo. Destituita di fondamento è la contestazione relativa alla tardiva iscrizione della causa a ruolo, che si assume effettuata oltre il termine di 10 giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione ( art. 165 c.p.c. richiamato dall'art. 645 c.p.c. ) , posto che, come provato dalla parte opponente ( cfr doc. 7 ), la richiesta di iscrizione della causa a ruolo da parte del difensore è tempestiva, essendo avvenuta il 26.7.2025. La circostanza che la cancelleria abbia provveduto successivamente, solo in data 1.8.2025, al processamento dell'atto con iscrizione della causa a ruolo, non incide sulla tempestività dell'iscrizione, trattandosi di adempimento che non compete al difensore.
Nel merito l'opposizione al decreto ingiuntivo è infondata e deve essere rigettata.
Con riguardo all'onere della prova, va evidenziato che il decreto ingiuntivo inverte unicamente l'onere di instaurazione del giudizio, che è posto a carico dell'attore opponente, ma non già
l'onere della prova, che rimane a carico del convenuto opposto relativamente ai fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa fatta valere in sede di procedimento monitorio.
Tanto premesso, si evidenzia che il credito vantato dalla convenuta opposta risulta provato documentalmente con riguardo all'an e al quantum alla luce dei documenti prodotti dalla parte
(docc. 3 e 5 fascicolo attore opponente, nonché doc. 5 di parte opposta).
E' infondata la tesi dell'opponente secondo la quale il compenso dell'arbitro unico, in spregio all'art. 814 c.p.c., non sarebbe stato accettato dall'attore opponente Questi ha, infatti, formalmente accettato l'autoliquidazione formulata da parte dell'Arbitro unico in sede di udienza dinanzi all'Arbitro medesimo in data 13 ottobre 2020. Ciò emerge da una piana lettura del verbale di udienza nel quale è riportato che “Le parti accettano la quantificazione dei compensi dell'Arbitro Unico e del Segretario come sopra stimati” (cfr. doc. 3 parte attorea). La determinazione dei compensi professionali indicati nel verbale coincide con quelli fatti valere in sede di procedimento monitorio e consistono, per l'Arbitro unico, in euro “38.000,00, salve eventuali maggiorazioni [poi non applicate] dovute alla complessità della vicenda accertata in corso di arbitrato, oltre il 10% di spese per competenze del Segretario” (cfr. doc. 3 parte attorea).
L'accettazione dell'autoliquidazione dei compensi, che come noto può essere anche implicita, è stata nel caso di specie esplicita, dal momento che le parti hanno reso la dichiarazione di pagina 4 di 6 accettarla in sede di udienza, come emerge dal verbale dell'udienza del 13 ottobre 2020. A nulla rileva che la prova della dichiarazione sia scritta, mentre la dichiarazione in quanto tale sia stata orale, dal momento che l'art. 814 c.p.c. non pone requisiti di forma circa la manifestazione di volontà di accettare la quantificazione del compenso.
Infondata è l'obiezione espressa nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice, secondo la quale in sede di udienza del 13 ottobre 2020 sarebbe stata accettata solo una quantificazione “preventiva” e “sommaria” stima della quantificazione dei costi, che
“successivamente avrebbe dovuto essere confermata” (cfr. memoria ex art. 171 ter, n. 1 c.p.c., pag.
3).
Il carattere “preventivo” della quantificazione dei compensi avvenuta in sede di udienza non impedisce di ritenere sussistente l'accordo delle parti in ordine ai compensi dell'arbitro e del segretario. L'art. 814 c.p.c. prevede, infatti, la necessità dell'accettazione dell'autoliquidazione degli onorari e non anche che detta accettazione debba essere successiva alla conclusione della procedura arbitrale.
Neppure può dirsi che il carattere “provvisorio e sommario” della quantificazione avvenuta in sede di udienza osti al perfezionamento dell'accordo delle parti sull'ammontare dei compensi dovuti. La provvisorietà della quantificazione accettata in sede di udienza si spiega, infatti, con la circostanza che in detta occasione si è fatta riserva di eventuali “maggiorazioni” dovute alla complessità della lite, le quali non sono poi state applicate (cfr. verbale doc. 3, parte attrice). Ne deriva che l'accordo delle parti si è pienamente formato sulla somma di euro 38.000 (oltre al
10% per il Segretario), da intendersi come ammontare minimo, salve eventuali maggiorazioni, poi non intervenute.
Parimenti non condivisibile è l'argomento di parte attrice, secondo cui, se la quantificazione preventiva e sommaria contenuta nel verbale fosse da ritenersi sufficiente a perfezionare l'accordo delle parti sulla quantificazione dei compensi, non si sarebbe resa necessaria l'adozione di un'ordinanza di autoliquidazione dei compensi da parte dell'arbitro unico. Infatti, il carattere provvisorio della quantificazione avvenuta in sede di udienza imponeva all'arbitro di sciogliere la riserva relativa all'eventuale applicazione di maggiorazioni eventualmente giustificate dalla complessità della lite, le quali, come si è visto, non sono poi state applicate.
Generico ed inconferente rispetto all'oggetto della causa è l'allegazione relativa alla contestazione della imparzialità o terzietà dell'arbitro e della prosecuzione della procedura arbitrale da parte di pagina 5 di 6 parte attrice, non trattandosi di questioni relative alla quantificazione e all'accettazione dei compensi.
Per quanto attiene alla domanda di rideterminazione nel quantum dei compensi dovuti per la procedura arbitrale, essa deve essere rigettata, atteso che la determinazione dei compensi non può essere modificata dal giudice a fronte del provato accordo tra le parti circa l'entità dei compensi medesimi.
La domanda riconvenzionale della società opposta di condanna dell'attore opponente ex art. 96
c.p.c., essa deve essere rigettata, dal momento che il comportamento processuale risulta non eccedente l'ambito del diritto di rilievo costituzionale alla tutela giurisdizionale, non ricorrendo nella specie gli estremi del dolo o della colpa.
In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) vanno poste a carico dell'opponente avv. PA MÉ le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa (da euro
5.201 a euro 26.000) per le fasi di studio e introduttiva, nonché per quella di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo così provvede: rigetta l'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto ingiuntivo n. 9603/2023 Parte_2
(R.G. n. 18.604/2023), emesso in data 25 maggio 2023 dal Tribunale di Milano, e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dalla società opposta;
condanna l'attore opponente a rifondare alla convenuta opposta le spese del giudizio che liquida in euro 5.077 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA.
Milano, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott. ssa Caterina Maria Spinnler
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28824/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti GALLUSI GIULIA, Parte_1 C.F._1
TARANTINO SILVIA e INGINO NICOLETTA e con elezione di domicilio in Milano, via Corridoni n.
11 presso i difensori
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INDACO GIANLUCA con elezione di CP_1 P.IVA_1 domicilio in VIALE GIULIO CESARE 71 00192 ROMA presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. PA MÉ con atto di citazione notificato il 17.7.2023 ha convenuto in giudizio la società proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9603/2023 (R.G. n. CP_1
18.604/2023), emesso in data 25 maggio 2023, con il quale il Tribunale di Milano ha ingiunto all'opponente il pagamento della somma di euro 22.208,20, corrispondente alla quota di parte di sua competenza dei compensi arbitrali.
Ha proposto l'opponente le seguenti domande:
IN VIA PRELIMINARE
- accertare che PA MÉ nulla deve a per i motivi esposti in narrativa, in ossequio CP_1 all'eccezione di mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. svolta dall'odierna attrice opponente nei confronti dell'odierna convenuta opposta e, per l'effetto, revocare e dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 9603/2023 (R.G. n. 18.604/2023) emesso in data 25 maggio
2023 dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dott.ssa Guendalina V.A. Pascale, notificato all'odierno attore opponente in data 6 giugno 2023, revocandone altresì gli effetti in ogni sua parte;
NEL MERITO
In via principale:
- accertare e dichiarare l'inesistenza / la nullità / l'inefficacia / l'invalidità dell'asserito accordo tra le parti in merito al compenso dovuto all'Arbitro Unico per la procedura arbitrale de quo, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocare e dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 9603/2023 (R.G. n. 18.604/2023) emesso in data 25 maggio 2023 dal Tribunale di
Milano, in persona del Giudice Dott.ssa Guendalina V.A. Pascale, notificato all'odierno attore opponente in data 6 giugno 2023, revocandone altresì gli effetti in ogni sua parte;
- rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 9603/2023 (R.G. n. 18.604/2023) emesso in data 25 maggio 2023 dal
Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dott.ssa Guendalina V.A. Pascale, notificato all'odierno attore opponente in data 6 giugno 2023, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta
e/o di pronta soluzione per i motivi esposti in narrativa.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste e eccezioni preliminari comunque ritenute assorbenti, ridurre e/o rideterminare il quantum debeatur all'Arbitro Unico per le attività
pagina 2 di 6 svolte sulla base dei parametri predisposti dai competenti organismi in materia, nonché provvedere ad un'attribuzione pro quota del medesimo in ragione della differente partecipazione alla procedura.
In particolare, ha proposto la parte attrice opposizione a decreto ingiuntivo a motivo dell'asserita mancata accettazione, da parte dell'attore opponente, del compenso dell'Arbitro Unico oggetto del decreto predetto.
Si è costituita in giudizio la società convenuta, formulando seguenti conclusioni:
a) in via preliminare concedere, già in sede di prima udienza, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi degli artt. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è basata su alcuna prova scritta e/o di pronta soluzione;
b) sempre in via preliminare dichiarare, ai sensi ai sensi dell'art. 647 c.p.c., l'improcedibilità dell'avversa opposizione, per essere stata la stessa iscritta a ruolo oltre il termine di 10 giorni e, quindi, tardivamente;
c) per l'effetto, nel caso di accoglimento della domanda di cui al punto b), dichiarare la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo numero 9603, depositato in data 25 maggio 2023, con cui questo
Tribunale ingiungeva all'avvocato PA MÉ il pagamento della somma di euro 22.208,20 oltre interessi come da domanda e spese della procedura;
d) nel merito, anche se in via subordinata, dichiarare infondata in fatto e in diritto la opposizione avanzata dall'avvocato PA MÉ e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo numero
9603, depositato in data 25 maggio 2023, con cui questo Tribunale ingiungeva all'avvocato PA
MÉ il pagamento della somma di euro 22.208,20 oltre interessi come da domanda e spese della procedura;
e) condannare, per tutti i motivi sopra esposti, l'avvocato PA MÉ al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ricorrendo ad una valutazione equitativa ai sensi del combinato disposto degli articoli 1226 e 2056
c.c. che si chiede, comunque, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) o altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
Con ordinanza del 19 marzo 2024, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.5.2025.
Ciò premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
L'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dal convenuto opposto deve essere rigettata.
pagina 3 di 6 Come è noto, secondo il disposto dell'art. 641 co. 1, c.p.c., l'opposizione deve proporsi nel termine di 40 giorni a decorrere dal giorno dell'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo. Nella specie, emerge documentalmente che la notifica si è perfezionata in data 6 giugno 2023, con la conseguenza che l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo notificato in data 17 luglio deve dirsi tempestivo. Destituita di fondamento è la contestazione relativa alla tardiva iscrizione della causa a ruolo, che si assume effettuata oltre il termine di 10 giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione ( art. 165 c.p.c. richiamato dall'art. 645 c.p.c. ) , posto che, come provato dalla parte opponente ( cfr doc. 7 ), la richiesta di iscrizione della causa a ruolo da parte del difensore è tempestiva, essendo avvenuta il 26.7.2025. La circostanza che la cancelleria abbia provveduto successivamente, solo in data 1.8.2025, al processamento dell'atto con iscrizione della causa a ruolo, non incide sulla tempestività dell'iscrizione, trattandosi di adempimento che non compete al difensore.
Nel merito l'opposizione al decreto ingiuntivo è infondata e deve essere rigettata.
Con riguardo all'onere della prova, va evidenziato che il decreto ingiuntivo inverte unicamente l'onere di instaurazione del giudizio, che è posto a carico dell'attore opponente, ma non già
l'onere della prova, che rimane a carico del convenuto opposto relativamente ai fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa fatta valere in sede di procedimento monitorio.
Tanto premesso, si evidenzia che il credito vantato dalla convenuta opposta risulta provato documentalmente con riguardo all'an e al quantum alla luce dei documenti prodotti dalla parte
(docc. 3 e 5 fascicolo attore opponente, nonché doc. 5 di parte opposta).
E' infondata la tesi dell'opponente secondo la quale il compenso dell'arbitro unico, in spregio all'art. 814 c.p.c., non sarebbe stato accettato dall'attore opponente Questi ha, infatti, formalmente accettato l'autoliquidazione formulata da parte dell'Arbitro unico in sede di udienza dinanzi all'Arbitro medesimo in data 13 ottobre 2020. Ciò emerge da una piana lettura del verbale di udienza nel quale è riportato che “Le parti accettano la quantificazione dei compensi dell'Arbitro Unico e del Segretario come sopra stimati” (cfr. doc. 3 parte attorea). La determinazione dei compensi professionali indicati nel verbale coincide con quelli fatti valere in sede di procedimento monitorio e consistono, per l'Arbitro unico, in euro “38.000,00, salve eventuali maggiorazioni [poi non applicate] dovute alla complessità della vicenda accertata in corso di arbitrato, oltre il 10% di spese per competenze del Segretario” (cfr. doc. 3 parte attorea).
L'accettazione dell'autoliquidazione dei compensi, che come noto può essere anche implicita, è stata nel caso di specie esplicita, dal momento che le parti hanno reso la dichiarazione di pagina 4 di 6 accettarla in sede di udienza, come emerge dal verbale dell'udienza del 13 ottobre 2020. A nulla rileva che la prova della dichiarazione sia scritta, mentre la dichiarazione in quanto tale sia stata orale, dal momento che l'art. 814 c.p.c. non pone requisiti di forma circa la manifestazione di volontà di accettare la quantificazione del compenso.
Infondata è l'obiezione espressa nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice, secondo la quale in sede di udienza del 13 ottobre 2020 sarebbe stata accettata solo una quantificazione “preventiva” e “sommaria” stima della quantificazione dei costi, che
“successivamente avrebbe dovuto essere confermata” (cfr. memoria ex art. 171 ter, n. 1 c.p.c., pag.
3).
Il carattere “preventivo” della quantificazione dei compensi avvenuta in sede di udienza non impedisce di ritenere sussistente l'accordo delle parti in ordine ai compensi dell'arbitro e del segretario. L'art. 814 c.p.c. prevede, infatti, la necessità dell'accettazione dell'autoliquidazione degli onorari e non anche che detta accettazione debba essere successiva alla conclusione della procedura arbitrale.
Neppure può dirsi che il carattere “provvisorio e sommario” della quantificazione avvenuta in sede di udienza osti al perfezionamento dell'accordo delle parti sull'ammontare dei compensi dovuti. La provvisorietà della quantificazione accettata in sede di udienza si spiega, infatti, con la circostanza che in detta occasione si è fatta riserva di eventuali “maggiorazioni” dovute alla complessità della lite, le quali non sono poi state applicate (cfr. verbale doc. 3, parte attrice). Ne deriva che l'accordo delle parti si è pienamente formato sulla somma di euro 38.000 (oltre al
10% per il Segretario), da intendersi come ammontare minimo, salve eventuali maggiorazioni, poi non intervenute.
Parimenti non condivisibile è l'argomento di parte attrice, secondo cui, se la quantificazione preventiva e sommaria contenuta nel verbale fosse da ritenersi sufficiente a perfezionare l'accordo delle parti sulla quantificazione dei compensi, non si sarebbe resa necessaria l'adozione di un'ordinanza di autoliquidazione dei compensi da parte dell'arbitro unico. Infatti, il carattere provvisorio della quantificazione avvenuta in sede di udienza imponeva all'arbitro di sciogliere la riserva relativa all'eventuale applicazione di maggiorazioni eventualmente giustificate dalla complessità della lite, le quali, come si è visto, non sono poi state applicate.
Generico ed inconferente rispetto all'oggetto della causa è l'allegazione relativa alla contestazione della imparzialità o terzietà dell'arbitro e della prosecuzione della procedura arbitrale da parte di pagina 5 di 6 parte attrice, non trattandosi di questioni relative alla quantificazione e all'accettazione dei compensi.
Per quanto attiene alla domanda di rideterminazione nel quantum dei compensi dovuti per la procedura arbitrale, essa deve essere rigettata, atteso che la determinazione dei compensi non può essere modificata dal giudice a fronte del provato accordo tra le parti circa l'entità dei compensi medesimi.
La domanda riconvenzionale della società opposta di condanna dell'attore opponente ex art. 96
c.p.c., essa deve essere rigettata, dal momento che il comportamento processuale risulta non eccedente l'ambito del diritto di rilievo costituzionale alla tutela giurisdizionale, non ricorrendo nella specie gli estremi del dolo o della colpa.
In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) vanno poste a carico dell'opponente avv. PA MÉ le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa (da euro
5.201 a euro 26.000) per le fasi di studio e introduttiva, nonché per quella di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo così provvede: rigetta l'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto ingiuntivo n. 9603/2023 Parte_2
(R.G. n. 18.604/2023), emesso in data 25 maggio 2023 dal Tribunale di Milano, e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dalla società opposta;
condanna l'attore opponente a rifondare alla convenuta opposta le spese del giudizio che liquida in euro 5.077 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA.
Milano, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott. ssa Caterina Maria Spinnler
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