Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639
Articolo 6Articolo 8
Versione
8 settembre 1970
Art. 7.
Il comitato esecutivo ha i seguenti compiti:
1) esaminare i bilanci consuntivi con gli stati patrimoniali e i bilanci preventivi di tutte le gestioni dello istituto, corredati dalle relazioni del direttore generale e dal parere dei comitati speciali preposti alle gestioni medesime, nonche' i bilanci preventivo e consuntivo generali con lo stato patrimoniale generale dell'istituto, predisposti a norma delle vigenti disposizioni legislative, da sottoporre a deliberazione del consiglio di amministrazione; esaminare ed esprimere il parere sulle relazioni e sui bilanci tecnici delle gestioni dell'istituto per le conseguenti determinazioni del consiglio di amministrazione;
2) deliberare l'impiego dei fondi disponibili delle gestioni dell'istituto, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione ed in attuazione del piano degli impieghi dallo stesso deliberato, sentito il parere del comitato speciale di singoli Fondi, Gestioni speciali o Casse, se previsto dalle vigenti disposizioni e salva diversa competenza attribuita per legge;
3) vigilare sull'andamento delle gestioni e proporre tempestivamente gli eventuali provvedimenti necessari ad assicurarne l'equilibrio, qualora la competenza in materia non sia attribuita ad altri organi in base alle vigenti disposizioni legislative;
4) esaminare le risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici eseguiti dalla direzione generale sulle diverse gestioni assicurative dell'istituto, riferendone al consiglio di amministrazione per i conseguenti provvedimenti;
5) fare proposte ai competenti organi circa l'eventuale adozione o modificazione di sistemi speciali per la determinazione, nei limiti di legge o di regolamento, dei contributi assicurativi per singole categorie professionali, nonche' fare proposte, o deliberare nei limiti anzidetti e salve le competenze attribuite in materia ad altri organi, circa l'eventuale adozione o modificazione di sistemi speciali per la riscossione dei contributi stessi;
6) proporre al consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni vigenti, l'istituzione delle sedi dell'Istituto e degli uffici locali;
7) deliberare sulle domande per cancellazione o surrogazione o riduzione delle ipoteche iscritte a garanzia dell'istituto e sulle annotazioni relative alle ipoteche stesse, nei limiti di competenza stabiliti dal consiglio di amministrazione;
8) provvedere allo svincolo delle cauzioni prestate dagli impiegati dell'istituto;
9) deliberare in via definitiva sui ricorsi in prima o in seconda istanza che esulano dalla competenza dei singoli comitati speciali;
10) deliberare sulle rateazioni contributive entro i limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione;
11) esercitare le funzioni attribuitegli dai regolamenti che riguardano il personale dell'istituto;
12) deliberare, su proposta del direttore generale, nell'ambito della regolamentazione generale adottata da" consiglio di amministrazione, i regolamenti interni dei vari servizi;
13) esaminare in genere le proposte da sottoporre al consiglio di amministrazione per la deliberazione e gli argomenti che il presidente creda di sottoporgli per le sue deliberazioni;
14) deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi per quanto non previsto dalle disposizioni vigenti;
15) deliberare in merito agli argomenti di cui ai numeri 8), 14) e 20) dell'art. 4 che abbiano carattere di urgenza, dandone comunicazione al consiglio di amministrazione, per la ratifica, nella sua prima seduta;
16) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso espressamente demandate da leggi e regolamenti.
Entrata in vigore il 8 settembre 1970
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