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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 02/06/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1112/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1112/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. MALAPONTE NINO, elettivamente domiciliata in VIA TRIESTE 14 95127
CATANIA presso il difensore avv. MALAPONTE NINO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MUCCIOLI SAURO, elettivamente domiciliata in VIA SIGISMONDO 46 47921
RIMINI presso il difensore avv. MUCCIOLI SAURO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha promosso il presente giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
per ottenere da quest'ultima il pagamento della somma di € 97.136,01, Controparte_1
oltre ad accessori e spese legali, a titolo di corrispettivo di trasporti di merci e lavori logistici eseguiti dall'attrice per conto della convenuta nei mesi di maggio, giugno e luglio del 2016, meglio specificati nelle fatture allegate all'atto di citazione. si è ritualmente costituita in giudizio, rilevando che la domanda Controparte_1
proposta ex adverso risultava sfornita di idoneo supporto probatorio, ed eccependo che si era resa gravemente inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni Parte_1
contrattuali, avendo omesso di consegnare regolarmente le merci ai clienti della convenuta, ed avendo inoltre riscosso da detti clienti, senza averne alcun titolo, somme in denaro contante e in assegni a titolo di pagamento della merce fornita, delle quali si era poi appropriata indebitamente;
ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea, e in ogni caso la compensazione di qualsiasi importo dovuto dalla convenuta con i danni patiti dalla stessa a causa dei lamentati ammanchi di merci e di denaro.
Con ordinanza del 14/02/2019 il Giudice ha disposto, a norma dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del presente procedimento fino alla definizione di quello iscritto al n.
3110/2016 R.G., promosso davanti a questo stesso Tribunale da Controparte_1
nei confronti di , avente ad oggetto il risarcimento dei Parte_1
danni derivati dai presunti inadempimenti contrattuali di quest'ultima.
ha provveduto a riattivare il presente procedimento con ricorso in Parte_1
riassunzione depositato in data 21/02/2024, essendo stato definito il procedimento pregiudiziale con sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1903/2023 pubblicata il
26/09/2023, notificata il 06/10/2023 e non impugnata entro i successivi 60 giorni. si è costituita anche nella fase successiva alla riassunzione, Controparte_1
riproponendo sostanzialmente le difese già svolte nella fase precedente.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
2 Deve rilevarsi in primo luogo che costituendosi nel presente Controparte_1
giudizio, non ha formulato specifiche contestazioni con riferimento alle prestazioni di trasporto e di logistica esposte da nelle fatture allegate Parte_1
all'atto di citazione, né con riferimento agli importi delle stesse, essendosi sostanzialmente limitata a contestare genericamente (e quindi inutilmente a norma dell'art. 115, comma 1, c.p.c.) tali fatture in quanto documenti privi di valore probatorio, nonché a lamentare inadempienze contrattuali della controparte durante il rapporto di collaborazione intercorso con la stessa (dal 2010 al 2016), concretizzatesi in asseriti ammanchi di merce e di denaro per un importo complessivo pari a € 449.599,79.
Va poi osservato che il summenzionato procedimento civile tra le medesime parti, avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati dai presunti inadempimenti contrattuali di , è stato definito con sentenza passata in giudicato, che ha Parte_1
quantificato in soli € 18.039,46, oltre a rivalutazione e interessi, gli ammanchi di merce e di denaro di cui l'odierna attrice è responsabile nei confronti di Controparte_1
[...]
È evidente che gli ammanchi di merce e di denaro accertati giudizialmente a carico di
, per un importo complessivo di € 18.039,46, non possono giustificare il Parte_1
rifiuto o la sospensione ex art. 1460 c.c. del pagamento dell'intera somma di € 97.136,01 dovuta all'odierna attrice a titolo di corrispettivo dei servizi di trasporto e di logistica svolti a favore di nei mesi di maggio, giugno e luglio del 2016, Controparte_1
ma solo la compensazione del danno costituito dai predetti ammanchi con il maggior credito vantato da . Parte_1
La domanda attorea merita pertanto accoglimento per la somma di € 97.136,01, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, da compensare con la minor somma di €
18.039,46, oltre a rivalutazione e interessi, dovuta da a Parte_1
come accertato dalla Corte d'Appello di Bologna con la Controparte_1
sentenza n. 1903/2023 pubblicata il 26/09/2023.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della convenuta.
3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 97.136,01, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002
[...]
dalle singole scadenze al saldo, somma da compensare con il controcredito risarcitorio di € 18.039,46, oltre a rivalutazione e interessi, accertato dalla Corte d'Appello di
Bologna con la sentenza n. 1903/2023 pubblicata il 26/09/2023;
2) condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese del presente giudizio, che liquida in € 786,00 per anticipazioni ed € 8.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 01/06/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1112/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. MALAPONTE NINO, elettivamente domiciliata in VIA TRIESTE 14 95127
CATANIA presso il difensore avv. MALAPONTE NINO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MUCCIOLI SAURO, elettivamente domiciliata in VIA SIGISMONDO 46 47921
RIMINI presso il difensore avv. MUCCIOLI SAURO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha promosso il presente giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
per ottenere da quest'ultima il pagamento della somma di € 97.136,01, Controparte_1
oltre ad accessori e spese legali, a titolo di corrispettivo di trasporti di merci e lavori logistici eseguiti dall'attrice per conto della convenuta nei mesi di maggio, giugno e luglio del 2016, meglio specificati nelle fatture allegate all'atto di citazione. si è ritualmente costituita in giudizio, rilevando che la domanda Controparte_1
proposta ex adverso risultava sfornita di idoneo supporto probatorio, ed eccependo che si era resa gravemente inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni Parte_1
contrattuali, avendo omesso di consegnare regolarmente le merci ai clienti della convenuta, ed avendo inoltre riscosso da detti clienti, senza averne alcun titolo, somme in denaro contante e in assegni a titolo di pagamento della merce fornita, delle quali si era poi appropriata indebitamente;
ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea, e in ogni caso la compensazione di qualsiasi importo dovuto dalla convenuta con i danni patiti dalla stessa a causa dei lamentati ammanchi di merci e di denaro.
Con ordinanza del 14/02/2019 il Giudice ha disposto, a norma dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del presente procedimento fino alla definizione di quello iscritto al n.
3110/2016 R.G., promosso davanti a questo stesso Tribunale da Controparte_1
nei confronti di , avente ad oggetto il risarcimento dei Parte_1
danni derivati dai presunti inadempimenti contrattuali di quest'ultima.
ha provveduto a riattivare il presente procedimento con ricorso in Parte_1
riassunzione depositato in data 21/02/2024, essendo stato definito il procedimento pregiudiziale con sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1903/2023 pubblicata il
26/09/2023, notificata il 06/10/2023 e non impugnata entro i successivi 60 giorni. si è costituita anche nella fase successiva alla riassunzione, Controparte_1
riproponendo sostanzialmente le difese già svolte nella fase precedente.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
2 Deve rilevarsi in primo luogo che costituendosi nel presente Controparte_1
giudizio, non ha formulato specifiche contestazioni con riferimento alle prestazioni di trasporto e di logistica esposte da nelle fatture allegate Parte_1
all'atto di citazione, né con riferimento agli importi delle stesse, essendosi sostanzialmente limitata a contestare genericamente (e quindi inutilmente a norma dell'art. 115, comma 1, c.p.c.) tali fatture in quanto documenti privi di valore probatorio, nonché a lamentare inadempienze contrattuali della controparte durante il rapporto di collaborazione intercorso con la stessa (dal 2010 al 2016), concretizzatesi in asseriti ammanchi di merce e di denaro per un importo complessivo pari a € 449.599,79.
Va poi osservato che il summenzionato procedimento civile tra le medesime parti, avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati dai presunti inadempimenti contrattuali di , è stato definito con sentenza passata in giudicato, che ha Parte_1
quantificato in soli € 18.039,46, oltre a rivalutazione e interessi, gli ammanchi di merce e di denaro di cui l'odierna attrice è responsabile nei confronti di Controparte_1
[...]
È evidente che gli ammanchi di merce e di denaro accertati giudizialmente a carico di
, per un importo complessivo di € 18.039,46, non possono giustificare il Parte_1
rifiuto o la sospensione ex art. 1460 c.c. del pagamento dell'intera somma di € 97.136,01 dovuta all'odierna attrice a titolo di corrispettivo dei servizi di trasporto e di logistica svolti a favore di nei mesi di maggio, giugno e luglio del 2016, Controparte_1
ma solo la compensazione del danno costituito dai predetti ammanchi con il maggior credito vantato da . Parte_1
La domanda attorea merita pertanto accoglimento per la somma di € 97.136,01, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, da compensare con la minor somma di €
18.039,46, oltre a rivalutazione e interessi, dovuta da a Parte_1
come accertato dalla Corte d'Appello di Bologna con la Controparte_1
sentenza n. 1903/2023 pubblicata il 26/09/2023.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della convenuta.
3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 97.136,01, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002
[...]
dalle singole scadenze al saldo, somma da compensare con il controcredito risarcitorio di € 18.039,46, oltre a rivalutazione e interessi, accertato dalla Corte d'Appello di
Bologna con la sentenza n. 1903/2023 pubblicata il 26/09/2023;
2) condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese del presente giudizio, che liquida in € 786,00 per anticipazioni ed € 8.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 01/06/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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