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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48438/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona della dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 48438/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 6/11/2024 e promosso da:
(C.F. , residente in Roma, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Tiziana Pica (C.F. con studio in Roma via degli Artificieri n. 10 C.F._2 ed e dall'Avv. Luca Sanna (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._3 studio di quest'ultimo in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 348, giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente all'atto di citazione;
ATTORE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._4 in Roma a Piazzale Parco della Rimembranza n. 11, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Salis
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via C.F._5
Ezio, 29, giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
OGGETTO: Mutuo.
CONCLUSIONI:
Per la parte attrice: “In Via Principale accertare e dichiarare la natura di prestito infruttifero del bonifico bancario del Sig. di euro 60.000,00 ricevuto dalla Sig.ra Parte_1 CP_1 in data 14.03.2012 e, conseguentemente rigettare la prospettazione di parte
[...] convenuta in merito alla causale restitutoria di tale dazione di denaro “Restituzione anticipo 42 Contr rate di mutuo acquisto ” in quanto alcun anticipo di denaro è stato mai versato al CP_3
Sig. accertando eventualmente - anche incidenter tantum - la natura Parte_1 simulatoria della predetta causale di bonifico, e per l'effetto condannare parte convenuta alla restituzione del suddetto importo in favore dell'Attore; - In via subordinata e comunque pagina 1 di 8 residuale accertare l'esistenza di un arricchimento acausale della sig.ra Controparte_1 in danno del sig. e per l'effetto condannare parte convenuta ad indennizzare Parte_1 l'attore della diminuzione patrimoniale patita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2041 e 2042 c.c. - Condannare altresì la Convenuta alle spese vive del presente giudizio nonché al pagamento dei compensi professionali oltre IVA e CPA dovuti”.
Per la parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma - in via preliminare dichiarare inammissibili eventuali domande nuove formulate da parte attrice su cui la difesa della convenuta non accetta il contraddittorio - rigettare le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto - in via subordinata dichiarare le domande di parte attrice improponibili e/o inammissibili per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e nella narrativa del presente atto. Con vittoria di compensi e spese relativi alla presente procedura oltre spese generali e accessori di legge. Si chiede, altresì, la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c., stante l'evidente dolo o colpa grave sottesi alla presente iniziativa giudiziaria”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23.06.2022 il Sig. domandava Parte_1 all'intestato Tribunale di condannare la Sig.ra alla restituzione della Controparte_1 somma di € 60.000,00, oltre interessi legali.
Parte attrice premetteva di aver avuto una relazione di oltre 25 anni con la Signora CP_1
e che da tale unione era nata la loro figlia in data 9.08.2010.
[...] Per_1
Il Sig. esponeva di aver prestato alla convenuta la somma complessiva di Euro Pt_1
60.000,00 mediante bonifico bancario in data 14.03.2012 sul c/c alla medesima intestato e di non averne ricevuto la restituzione.
Deduceva, inoltre, che la somma di denaro da lui prestata alla convenuta era stata trasferita dalla stessa a sua sorella ed al cognato per l'acquisto da parte Controparte_4 Persona_2
di quest'ultimi di un immobile sito in Roma, Via di Val Maggia n. 56.
Tanto premesso parte attrice concludeva chiedendo l'accertamento dell'obbligo di restituzione della somma data in prestito alla Signora e la conseguente condanna della medesima CP_1 alla relativa restituzione ed in via subordinata l'accertamento dell'arricchimento senza causa della convenuta, con la conseguente sua condanna all'indennizzo ex art. 2041 c.c..
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.02.2023 la Sig.ra si Controparte_1
costituiva in giudizio, contestando la ricostruzione attorea, confermando di avere ricevuto la somma complessiva di € 60.000,00, ma non a titolo di prestito o per esigenze personali, piuttosto deduceva che la somma ricevuta dall'istante mediante bonifico, le sarebbe stata
Contr trasferita a titolo di “Restituzione anticipo 42 rate di mutuo acquisto ”, come CP_3 emergerebbe dalla “causale indicata dallo stesso attore nel bonifico del 14.03.2012” e di non pagina 2 di 8 essersi, pertanto, mai impegnata alla restituzione. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda.
Con memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. la parte attrice modificava la domanda come riportato in epigrafe.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante espletamento di interrogatorio formale della parte convenuta e di prova testimoniale con due testimoni della parte attrice assunti rispettivamente alle udienze del 7.02.2024 e 5.06.2024.
All'udienza del 6.11.2024 il Giudice, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Nel merito, relativamente alla causa petendi, chiede la condanna di Parte_1 alla restituzione della somma di € 60.000,00 ai sensi dell'art. 1815 c.c.. Controparte_1
La domanda è infondata e va respinta.
Giova premettere che, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. sez. un. n.
13533 del 30/10/2001).
Va, tuttavia, chiarito che per costante giurisprudenza con la locuzione “prestito personale”, si intende la concessione di una somma di denaro a un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un certo termine.
Il prestito va, pertanto, inquadrato nel contratto di mutuo, oneroso se risulta accordo secondo cui chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato di interessi, gratuito in caso contrario.
L'esistenza di un contratto di mutuo orale, poi, presuppone non la sola consegna in denaro o titoli di credito di una determinata somma – c.d. traditio – che può originare da diverse ragioni, specie all'interno di rapporti familiari, amicali o coniugali-, ma anche l'impegno dell'accipiens alla sua restituzione.
Al riguardo, la S.C. ha più volte precisato che la “datio” di una somma di danaro non vale, di per sè, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la pagina 3 di 8 contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (cfr. Cass. civ. n. 24328 del 16/10/2017).
Colui che agisce per la restituzione di una somma di denaro a titolo di mutuo ha, pertanto,
l'onere di dimostrare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, sia la consegna della somma, sia il titolo della stessa dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione (Cass. 13.3.2013, n. 6295; Cass. civ. Sez. III, 19/08/2003,
n. 12119; Cass. 9 agosto 1996, n. 7343), con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto di mutuo tra privati.
Venendo al caso in esame, si osserva che è pacifica la prova della c.d. “traditio” per avere la convenuta riconosciuto di avere ricevuto la somma complessiva di euro 60.000,00 dalla parte attrice, attraverso bonifico bancario del 14.03.2012, depositato in copia in atti (Cfr. doc. 1 fascicolo parte attrice).
Con riferimento alla prova del titolo posto alla base della pretesa di restituzione o all'impegno assunto alla restituzione dalla Sig.ra la stessa ha contestato l'obbligo Controparte_1
restitutorio, imputando la dazione della somma di denaro ad altro e diverso titolo dal prestito, in
Contr particolare alla restituzione di n. 42 rate dalla stessa anticipate a pagamento del mutuo come, peraltro, indicato nella causale del bonifico eseguito dall'attore. Tale circostanza veniva ribadita dallo convenuta medesima in sede di interrogatorio formale svolto all'udienza del
7.02.2024.
Alla successiva udienza del 5.06.2024 veniva assunta la prova testimoniale con i testi indicati,
Sig.ra e Sig. , i quali, sentiti sui capitoli ammessi ed Testimone_1 Persona_2
articolati nella memoria istruttoria di parte attrice, non hanno riferito alcunché in merito all'obbligo restitutorio assunto dalla Sig.ra Controparte_1
Esaminata la prova testimoniale svolta all'udienza del 05.06.2024, se ne rileva la irrilevanza ai fini della prova, posto che i testimoni escussi non hanno riferito in ordine alla conoscenza diretta del prestito asseritamente eseguito, piuttosto hanno riportato circostanze riferite dall'attore, che, in quanto tali, non possono ritenersi fonte di prova certa (Cfr. verbale di udienza del 05.06.2024).
Parte attrice non ha, dunque, assolto al proprio onere probatorio in relazione al secondo elemento costitutivo, ovvero il titolo di contratto di mutuo orale con conseguente obbligo di restituzione,
pagina 4 di 8 attesa la contestazione della parte convenuta e la mancata prova dell'impegno alla restituzione della somma richiamata da parte della medesima, sia con prova documentale od orale, come rese in corso di causa.
Da ultimo per quanto riguarda la domanda proposta dall'attore nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. di accertamento incidentale della natura simulatoria della causale del bonifico, eseguito dal medesimo nei confronti della convenuta, se ne rileva l'inammissibilità, sotto duplice profilo, l'uno pregiudiziale rispetto all'altro.
Il primo profilo attiene al piano processuale ed inerisce al fatto che la domanda sia stata proposta tardivamente: viene in rilievo la tematica delle preclusioni processuali delineate dal codice di procedura civile al fine di determinare il thema decidendum della controversia e assicurare il diritto di difesa del convenuto.
Invero, la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
Osserva, in particolare, la Suprema Corte che “La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande
"modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le
"modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.
In questo pertanto, secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell'art. 183 c.p.c., sta tutto il loro non essere domande "nuove", rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla (e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere l'ammissibilità di alcune specifiche domande "nuove" aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio. Una differente ricostruzione pagina 5 di 8 renderebbe, come già evidenziato, difficilmente comprensibile una modifica prevista come diversa dalla mera precisazione e tuttavia non suscettibile di incidere neppure in parte sugli elementi identificativi della domanda. Ed inoltre, come pure rilevato, se si trattasse di modificazioni incidenti solo su aspetti marginali della domanda iniziale ovvero sulla mera qualificazione giuridica del fatto costitutivo inizialmente dedotto, non sarebbe giustificata la previsione di un termine di trenta giorni per il deposito di memorie in relazione a precisazioni e modificazioni di domande, eccezioni e conclusioni, un ulteriore termine di trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni suddette ed indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali, nonché ancora un termine di ulteriori venti giorni per le indicazioni di prova contraria” (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 12310 del 15/06/2015; Cass. civ. sez. un. n. 22404 del
13/09/2018).
Nella specie, la domanda di accertamento della natura simulatoria della causale del bonifico eseguito in favore della convenuta non era alternativa alle conclusioni rassegnate in limine litis, ma semmai aggiuntiva, seppur eventuale, per resistere alla ricostruzione dei fatti e alle deduzioni spiegate dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione e costituiva pertanto una nuova domanda eventuale dell'attore, inammissibile in quanto non proposta con l'atto di citazione.
Sotto un secondo profilo poi si rileva che un eventuale accertamento della natura simulatoria della causale del bonifico eseguito dall'attore a favore della convenuta non avrebbe, comunque, portato alla dimostrazione da parte dell'attore del secondo requisito per la configurazione di un mutuo orale, ovvero l'impegno alla restituzione della somma da parte della convenuta.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda attorea e la declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento introdotta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore circa l'obbligo di restituzione determina il rigetto della domanda principale, oltre la conseguente pronunzia di inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. avanzata dall'attrice in via subordinata.
Ed invero, come è noto l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale spiegata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso
(corrispondente a quello in esame) in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al suo accoglimento (Cass. II, 03/02/2017, (ud.
13/01/2017, dep. 03/02/2017), n.2936 nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6295 del 13/03/2013).
pagina 6 di 8 Ciò in applicazione del principio ormai consolidato secondo cui l'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile, ai sensi dell'art. 2042 c.c., allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 28042 del 25/11/2008; conf. Sez. L, Sentenza n. 25461 del
16/12/2010). Peraltro, il requisito di sussidiarietà evocato dall'art. 2041 c.c., comunque non consente che la relativa azione possa essere utilizzata in alternativa subordinata a quella ex contractu per eluderne l'esito sfavorevole collegato alla perdurante inesigibilità dell'adempimento della prestazione fondata su titolo contrattuale (arg. da Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 6295 del 13/03/2013).
In ogni caso, la domanda è da ritenersi inammissibile in ragione del disposto dell'art. 2042 c.c., difettando il requisito della sussidiarietà: secondo la giurisprudenza costante di legittimità, presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza di una azione tipica, dovendo intendersi tale non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella che deriva da un contratto o quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata (Cass. n. 843 del 2020).
Alla luce delle superiori osservazioni, da considerarsi assorbenti di ogni ulteriore questione posta, la domanda di parte attrice è infondata e va respinta.
Nondimeno, avuto riguardo alle questioni trattate, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata da parte convenuta di condanna ex art. 96 c.p.c., atteso che non ricorrono i presupposti di dolo e/o colpa grave, come previsti.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 23.06.2022 da avverso contrariis Parte_1 Controparte_1
reiectis:
RIGETTA la domanda principale avanzata da;
Parte_1
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di accertamento subordinata della natura simulatoria della causale di bonifico;
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di accertamento di arricchimento senza causa formulata in via subordinata della domanda principale;
RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte convenuta;
pagina 7 di 8 CONDANNA al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in € 7.052,00, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 12/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona della dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 48438/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 6/11/2024 e promosso da:
(C.F. , residente in Roma, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Tiziana Pica (C.F. con studio in Roma via degli Artificieri n. 10 C.F._2 ed e dall'Avv. Luca Sanna (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._3 studio di quest'ultimo in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 348, giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente all'atto di citazione;
ATTORE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._4 in Roma a Piazzale Parco della Rimembranza n. 11, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Salis
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via C.F._5
Ezio, 29, giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
OGGETTO: Mutuo.
CONCLUSIONI:
Per la parte attrice: “In Via Principale accertare e dichiarare la natura di prestito infruttifero del bonifico bancario del Sig. di euro 60.000,00 ricevuto dalla Sig.ra Parte_1 CP_1 in data 14.03.2012 e, conseguentemente rigettare la prospettazione di parte
[...] convenuta in merito alla causale restitutoria di tale dazione di denaro “Restituzione anticipo 42 Contr rate di mutuo acquisto ” in quanto alcun anticipo di denaro è stato mai versato al CP_3
Sig. accertando eventualmente - anche incidenter tantum - la natura Parte_1 simulatoria della predetta causale di bonifico, e per l'effetto condannare parte convenuta alla restituzione del suddetto importo in favore dell'Attore; - In via subordinata e comunque pagina 1 di 8 residuale accertare l'esistenza di un arricchimento acausale della sig.ra Controparte_1 in danno del sig. e per l'effetto condannare parte convenuta ad indennizzare Parte_1 l'attore della diminuzione patrimoniale patita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2041 e 2042 c.c. - Condannare altresì la Convenuta alle spese vive del presente giudizio nonché al pagamento dei compensi professionali oltre IVA e CPA dovuti”.
Per la parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma - in via preliminare dichiarare inammissibili eventuali domande nuove formulate da parte attrice su cui la difesa della convenuta non accetta il contraddittorio - rigettare le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto - in via subordinata dichiarare le domande di parte attrice improponibili e/o inammissibili per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e nella narrativa del presente atto. Con vittoria di compensi e spese relativi alla presente procedura oltre spese generali e accessori di legge. Si chiede, altresì, la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c., stante l'evidente dolo o colpa grave sottesi alla presente iniziativa giudiziaria”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23.06.2022 il Sig. domandava Parte_1 all'intestato Tribunale di condannare la Sig.ra alla restituzione della Controparte_1 somma di € 60.000,00, oltre interessi legali.
Parte attrice premetteva di aver avuto una relazione di oltre 25 anni con la Signora CP_1
e che da tale unione era nata la loro figlia in data 9.08.2010.
[...] Per_1
Il Sig. esponeva di aver prestato alla convenuta la somma complessiva di Euro Pt_1
60.000,00 mediante bonifico bancario in data 14.03.2012 sul c/c alla medesima intestato e di non averne ricevuto la restituzione.
Deduceva, inoltre, che la somma di denaro da lui prestata alla convenuta era stata trasferita dalla stessa a sua sorella ed al cognato per l'acquisto da parte Controparte_4 Persona_2
di quest'ultimi di un immobile sito in Roma, Via di Val Maggia n. 56.
Tanto premesso parte attrice concludeva chiedendo l'accertamento dell'obbligo di restituzione della somma data in prestito alla Signora e la conseguente condanna della medesima CP_1 alla relativa restituzione ed in via subordinata l'accertamento dell'arricchimento senza causa della convenuta, con la conseguente sua condanna all'indennizzo ex art. 2041 c.c..
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.02.2023 la Sig.ra si Controparte_1
costituiva in giudizio, contestando la ricostruzione attorea, confermando di avere ricevuto la somma complessiva di € 60.000,00, ma non a titolo di prestito o per esigenze personali, piuttosto deduceva che la somma ricevuta dall'istante mediante bonifico, le sarebbe stata
Contr trasferita a titolo di “Restituzione anticipo 42 rate di mutuo acquisto ”, come CP_3 emergerebbe dalla “causale indicata dallo stesso attore nel bonifico del 14.03.2012” e di non pagina 2 di 8 essersi, pertanto, mai impegnata alla restituzione. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda.
Con memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. la parte attrice modificava la domanda come riportato in epigrafe.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante espletamento di interrogatorio formale della parte convenuta e di prova testimoniale con due testimoni della parte attrice assunti rispettivamente alle udienze del 7.02.2024 e 5.06.2024.
All'udienza del 6.11.2024 il Giudice, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Nel merito, relativamente alla causa petendi, chiede la condanna di Parte_1 alla restituzione della somma di € 60.000,00 ai sensi dell'art. 1815 c.c.. Controparte_1
La domanda è infondata e va respinta.
Giova premettere che, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. sez. un. n.
13533 del 30/10/2001).
Va, tuttavia, chiarito che per costante giurisprudenza con la locuzione “prestito personale”, si intende la concessione di una somma di denaro a un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un certo termine.
Il prestito va, pertanto, inquadrato nel contratto di mutuo, oneroso se risulta accordo secondo cui chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato di interessi, gratuito in caso contrario.
L'esistenza di un contratto di mutuo orale, poi, presuppone non la sola consegna in denaro o titoli di credito di una determinata somma – c.d. traditio – che può originare da diverse ragioni, specie all'interno di rapporti familiari, amicali o coniugali-, ma anche l'impegno dell'accipiens alla sua restituzione.
Al riguardo, la S.C. ha più volte precisato che la “datio” di una somma di danaro non vale, di per sè, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la pagina 3 di 8 contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (cfr. Cass. civ. n. 24328 del 16/10/2017).
Colui che agisce per la restituzione di una somma di denaro a titolo di mutuo ha, pertanto,
l'onere di dimostrare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, sia la consegna della somma, sia il titolo della stessa dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione (Cass. 13.3.2013, n. 6295; Cass. civ. Sez. III, 19/08/2003,
n. 12119; Cass. 9 agosto 1996, n. 7343), con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto di mutuo tra privati.
Venendo al caso in esame, si osserva che è pacifica la prova della c.d. “traditio” per avere la convenuta riconosciuto di avere ricevuto la somma complessiva di euro 60.000,00 dalla parte attrice, attraverso bonifico bancario del 14.03.2012, depositato in copia in atti (Cfr. doc. 1 fascicolo parte attrice).
Con riferimento alla prova del titolo posto alla base della pretesa di restituzione o all'impegno assunto alla restituzione dalla Sig.ra la stessa ha contestato l'obbligo Controparte_1
restitutorio, imputando la dazione della somma di denaro ad altro e diverso titolo dal prestito, in
Contr particolare alla restituzione di n. 42 rate dalla stessa anticipate a pagamento del mutuo come, peraltro, indicato nella causale del bonifico eseguito dall'attore. Tale circostanza veniva ribadita dallo convenuta medesima in sede di interrogatorio formale svolto all'udienza del
7.02.2024.
Alla successiva udienza del 5.06.2024 veniva assunta la prova testimoniale con i testi indicati,
Sig.ra e Sig. , i quali, sentiti sui capitoli ammessi ed Testimone_1 Persona_2
articolati nella memoria istruttoria di parte attrice, non hanno riferito alcunché in merito all'obbligo restitutorio assunto dalla Sig.ra Controparte_1
Esaminata la prova testimoniale svolta all'udienza del 05.06.2024, se ne rileva la irrilevanza ai fini della prova, posto che i testimoni escussi non hanno riferito in ordine alla conoscenza diretta del prestito asseritamente eseguito, piuttosto hanno riportato circostanze riferite dall'attore, che, in quanto tali, non possono ritenersi fonte di prova certa (Cfr. verbale di udienza del 05.06.2024).
Parte attrice non ha, dunque, assolto al proprio onere probatorio in relazione al secondo elemento costitutivo, ovvero il titolo di contratto di mutuo orale con conseguente obbligo di restituzione,
pagina 4 di 8 attesa la contestazione della parte convenuta e la mancata prova dell'impegno alla restituzione della somma richiamata da parte della medesima, sia con prova documentale od orale, come rese in corso di causa.
Da ultimo per quanto riguarda la domanda proposta dall'attore nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. di accertamento incidentale della natura simulatoria della causale del bonifico, eseguito dal medesimo nei confronti della convenuta, se ne rileva l'inammissibilità, sotto duplice profilo, l'uno pregiudiziale rispetto all'altro.
Il primo profilo attiene al piano processuale ed inerisce al fatto che la domanda sia stata proposta tardivamente: viene in rilievo la tematica delle preclusioni processuali delineate dal codice di procedura civile al fine di determinare il thema decidendum della controversia e assicurare il diritto di difesa del convenuto.
Invero, la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
Osserva, in particolare, la Suprema Corte che “La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande
"modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le
"modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.
In questo pertanto, secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell'art. 183 c.p.c., sta tutto il loro non essere domande "nuove", rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla (e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere l'ammissibilità di alcune specifiche domande "nuove" aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio. Una differente ricostruzione pagina 5 di 8 renderebbe, come già evidenziato, difficilmente comprensibile una modifica prevista come diversa dalla mera precisazione e tuttavia non suscettibile di incidere neppure in parte sugli elementi identificativi della domanda. Ed inoltre, come pure rilevato, se si trattasse di modificazioni incidenti solo su aspetti marginali della domanda iniziale ovvero sulla mera qualificazione giuridica del fatto costitutivo inizialmente dedotto, non sarebbe giustificata la previsione di un termine di trenta giorni per il deposito di memorie in relazione a precisazioni e modificazioni di domande, eccezioni e conclusioni, un ulteriore termine di trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni suddette ed indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali, nonché ancora un termine di ulteriori venti giorni per le indicazioni di prova contraria” (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 12310 del 15/06/2015; Cass. civ. sez. un. n. 22404 del
13/09/2018).
Nella specie, la domanda di accertamento della natura simulatoria della causale del bonifico eseguito in favore della convenuta non era alternativa alle conclusioni rassegnate in limine litis, ma semmai aggiuntiva, seppur eventuale, per resistere alla ricostruzione dei fatti e alle deduzioni spiegate dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione e costituiva pertanto una nuova domanda eventuale dell'attore, inammissibile in quanto non proposta con l'atto di citazione.
Sotto un secondo profilo poi si rileva che un eventuale accertamento della natura simulatoria della causale del bonifico eseguito dall'attore a favore della convenuta non avrebbe, comunque, portato alla dimostrazione da parte dell'attore del secondo requisito per la configurazione di un mutuo orale, ovvero l'impegno alla restituzione della somma da parte della convenuta.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda attorea e la declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento introdotta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore circa l'obbligo di restituzione determina il rigetto della domanda principale, oltre la conseguente pronunzia di inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. avanzata dall'attrice in via subordinata.
Ed invero, come è noto l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale spiegata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso
(corrispondente a quello in esame) in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al suo accoglimento (Cass. II, 03/02/2017, (ud.
13/01/2017, dep. 03/02/2017), n.2936 nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6295 del 13/03/2013).
pagina 6 di 8 Ciò in applicazione del principio ormai consolidato secondo cui l'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile, ai sensi dell'art. 2042 c.c., allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 28042 del 25/11/2008; conf. Sez. L, Sentenza n. 25461 del
16/12/2010). Peraltro, il requisito di sussidiarietà evocato dall'art. 2041 c.c., comunque non consente che la relativa azione possa essere utilizzata in alternativa subordinata a quella ex contractu per eluderne l'esito sfavorevole collegato alla perdurante inesigibilità dell'adempimento della prestazione fondata su titolo contrattuale (arg. da Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 6295 del 13/03/2013).
In ogni caso, la domanda è da ritenersi inammissibile in ragione del disposto dell'art. 2042 c.c., difettando il requisito della sussidiarietà: secondo la giurisprudenza costante di legittimità, presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza di una azione tipica, dovendo intendersi tale non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella che deriva da un contratto o quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata (Cass. n. 843 del 2020).
Alla luce delle superiori osservazioni, da considerarsi assorbenti di ogni ulteriore questione posta, la domanda di parte attrice è infondata e va respinta.
Nondimeno, avuto riguardo alle questioni trattate, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata da parte convenuta di condanna ex art. 96 c.p.c., atteso che non ricorrono i presupposti di dolo e/o colpa grave, come previsti.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 23.06.2022 da avverso contrariis Parte_1 Controparte_1
reiectis:
RIGETTA la domanda principale avanzata da;
Parte_1
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di accertamento subordinata della natura simulatoria della causale di bonifico;
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di accertamento di arricchimento senza causa formulata in via subordinata della domanda principale;
RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte convenuta;
pagina 7 di 8 CONDANNA al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in € 7.052,00, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 12/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo
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