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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 16/02/2026, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2589/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7904/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Arzano - Piazza Cimmino N. 1 80022 Arzano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Etruria Servizi S.r.l./aerarium P.a. S.r.l. - 01155680539
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 741 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22518/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Arzano il ricorrente ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, l'avviso di accertamento n. 741 del 04/03/2025 relativo al mancato pagamento dell'imposta TARI 2019/2020/2021, dovuta al Comune di Arzano. Il ricorrente sostiene l'illegittimità della pretesa fiscale sulla base dei motivi contenuti nel ricorso. Si costituiva in giudizio il Raggruppamento
Temporaneo di Resistente_1 come rappresentato, il quale ha chiesto che sia estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Alla udienza del 15.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In data 05/05/2025 veniva disposto l'annullamento del provvedimento impugnato n. 741 del 04/03/2025 TARI
2019/2020/2021; l'annullamento veniva regolarmente notificato a mezzo PEC all'indirizzo indicato del legale costituito in data 05/05/2025.
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell' 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546. Per quanto sopra esposto, tenuto conto che l'annullamento è stato anche oggetto di preventiva comunicazione al ricorrente,le spese nei rapporti con il resistente Resistente_1 S.r.l./Aerarium P.A. S.r.l. devono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.
Così deciso all'esito della udienza del 15.12.2025
Il Giudice Monocratico
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7904/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Arzano - Piazza Cimmino N. 1 80022 Arzano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Etruria Servizi S.r.l./aerarium P.a. S.r.l. - 01155680539
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 741 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22518/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Arzano il ricorrente ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, l'avviso di accertamento n. 741 del 04/03/2025 relativo al mancato pagamento dell'imposta TARI 2019/2020/2021, dovuta al Comune di Arzano. Il ricorrente sostiene l'illegittimità della pretesa fiscale sulla base dei motivi contenuti nel ricorso. Si costituiva in giudizio il Raggruppamento
Temporaneo di Resistente_1 come rappresentato, il quale ha chiesto che sia estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Alla udienza del 15.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In data 05/05/2025 veniva disposto l'annullamento del provvedimento impugnato n. 741 del 04/03/2025 TARI
2019/2020/2021; l'annullamento veniva regolarmente notificato a mezzo PEC all'indirizzo indicato del legale costituito in data 05/05/2025.
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell' 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546. Per quanto sopra esposto, tenuto conto che l'annullamento è stato anche oggetto di preventiva comunicazione al ricorrente,le spese nei rapporti con il resistente Resistente_1 S.r.l./Aerarium P.A. S.r.l. devono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.
Così deciso all'esito della udienza del 15.12.2025
Il Giudice Monocratico