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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/10/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 230/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc con scadenza prevista al giorno 1.10.2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
BASTONE FRANCESCO
opponente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
Mariagrazia CARNOVALE;
opposta
nonché contro
, in persona del l.r.p.t, Controparte_2 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Ombretta Caforio opposta nonché contro
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_3
Cristina FOLINO
Opposta
nonché contro Controparte_4
, in
[...]
1 persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti dall'avv. Domenico
SORANNA; opposta
nonché contro
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con Controparte_2 mandato in atti dall'avv. Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
opposta
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.1.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe presentava opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
13376202300000806000, notificata in data 10.1.2024, limitatamente alle seguenti cartelle esattoriali/avvisi di addebito:
1) cartella n. 13320170008554681000, ente creditore 25.1.2018 CP_3
2) cartella n. 13320180000836371000 , ente creditore Controparte_4
3) cartella n. 13320180009724949000 , ente creditore Controparte_2
4) cartella n. 13320220000848431000, ente creditore Controparte_4
5) cartella n. 13320220009492676000 , ente creditore Controparte_2
4611,40
6) cartella n. 13320220011089448000 , ente creditore Controparte_4
7) cartella n. 13320230000973253000, ente creditore Controparte_2
9.012,59
8) avviso di addebito n. 43320160000651818000, ente creditore CP_1
9) avviso di addebito n. 43320170000342974000, ente creditore CP_1
10) avviso di addebito n 43320180000440207000, ente creditore CP_1
11) avviso di addebito n 43320220000693554000, ente creditore CP_1
Eccepiva 1) l'omessa notifica delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, 2) l'omessa notifica degli avvisi di addebito;
3) la violazione dell'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/73, in assenza di notifica di una previa intimazione di pagamento, 4) l'intervenuta maturazione del termine prescrizionale quinquennale ex art. 3, comma 9, della l.
8.8.1995 n. 335.
Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto;
in particolare e la CP_5 Controparte_2 CP_4
2 eccepivano l'incompetenza di questo giudice in relazione alle cartelle CP_4 esattoriali sub. 2-7).
Esaurita la trattazione, all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., il giudice così provvede.
* * *
Preliminarmente, il riconoscimento della natura tributaria della pretesa creditoria sottesa alle cartelle di cui ai numeri sub.2, 3, 4, 5, 6 (limitatamente alle somme iscritte a ruolo dalla per euro 103,57) e 7 comporta che la giurisdizione circa la Controparte_4 contestazione spiegata sia devoluta al giudice tributario (Cass. 7822/2020).
Quanto ai crediti sottesi alla cartella esattoriale sub. 6, per l'importo complessivo di euro
7.582,70, si rileva la competenza funzionale del Giudice di Pace di Cirò che, peraltro, come documentato dalla Camera di Commercio, ha già definito la medesima questione con sentenza n. 228 del 20.11.2023 (cfr. all. 2 comparsa), passata in giudicato, sicchè
l'opposizione sul punto deve ritenersi inammissibile.
Quanto ai crediti portati dalla cartella esattoriale sub. 1 nonché dagli avvisi di addebito sub. 8,9,10 e 11, in ragione della competenza per materia di questo giudice, si osserva quanto segue.
Come noto, “L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per
l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” (Cass. Civ., Sez. U, n. 19667/2014).
La giurisprudenza successiva ha precisato come “L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n.
602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.” (Cass. Civ., Sez.3, n.25745/2015).
Consegue a quanto sopra l'ammissibilità delle censure relative a questioni di forma del procedimento di iscrizione ipotecaria e della relativa comunicazione al debitore, dovendosi escludere la necessità del rispetto del termine di 20 giorni previsto in materia di opposizione agli atti esecutivi.
3 Tanto premesso, le censure sollevate risultano infondate.
L'art.50, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973 prevede: “Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”.
Ai sensi dell'art.77, comma 1, D.P.R. cit., “ Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede”.
A garanzia del debitore, l'art.77, comma 2 bis, stabilisce che “L'agente della riscossione è tenuto
a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
Il ricorrente ha ricevuto l'avviso di cui al comma 2 bis cit., il quale è conforme al precetto normativo in quanto reca tutte le indicazioni ivi previste.
La normativa sopra richiamata si limita a prevedere che “Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni” (art.50, comma 2,
D.P.R.cit.). Ne discende che l'avviso in questione deve precedere l'espropriazione - che inizia con il pignoramento - e non l'iscrizione ipotecaria, che è un diritto reale di garanzia che nell'ambito della procedura di riscossione assolve ad una funzione latamente cautelare e che in ogni caso, per come chiarito dalla Suprema Corte, non costituisce atto dell'espropriazione forzata.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n. 78/2010, conv. in l.
n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c., nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale
4 la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Resta fermo, quindi, che parte ricorrente, una volta venuta a conoscenza della propria situazione debitoria mediante intimazione di pagamento (atto di messa in mora), ha l'onere di esercitare l'opposizione nei termini decadenziali normativamente previsti.
Ciò posto, l' nel costituirsi ritualmente in giudizio, ha prodotto documentazione CP_1 attestante la notifica dell' intimazione di pagamento n. 133 2022 90011091 28/000
(afferente la cartella esattoriale sub.1 nonché gli avvisi di addebito di cui ai numeri 8,9 e
10) nonché dell'avviso di addebito n 43320220000693554000 effettuate, rispettivamente in data 4.7.2022 e in data 27.09.2022, presso l'indirizzo di residenza anagrafica dell'opponente in Cirò alla via Vicolo Capo Trionto interno 2 n. 14 ( lo stesso indicato nell'intestazione del ricorso introduttivo e da ritenersi provato in quanto non specificamente contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.).
Dalla regolare notifica degli atti sopra menzionati discende l'inammissibilità delle censure sollevate, solamente con la presente opposizione, rispetto all'omessa notifica degli atti prodromici, in quanto proposte oltre i termini decadenziali di legge, con la conseguenza che l'unica eccezione vagliabile in questa sede sia quella afferente la cd. prescrizione successiva, che non soggiace a termini decadenziali riguardando fatti modificativi, impeditivi od estintivi successivi alla notifica del titolo.
Ebbene, come noto, la disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori
- diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del
5 computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento non sia stata opposta nei termini, difatti “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1 previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del CP_6
2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Ciò posto, muovendo dalla data di notifica di ciascuna cartella/avviso di addebito indicato in atti, ossia
1) cartella n. 13320170008554681000 notificata il 25.1.2018
8) avviso di addebito n. 43320160000651818000 notificato il 13.09.2016
9) avviso di addebito n. 43320170000342974000 notificato il 2.10.2017
10) avviso di addebito n 43320180000440207000 notificato il 11.7.2018
11) avviso di addebito n 43320220000693554000 notificato il 27.09.2022
è evidente come nessuna prescrizione possa dirsi maturata tra la notifica della cartella esattoriale sub. 1 nonché degli avvisi di addebito sub. n. 9,10 e 11 e la notifica dell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in data 10.1.2024, essendo documentato atto di messa in mora del 4.7.2022, (intimazione di pagamento n.
133 2022 90011091 28/000), idoneo ad interrompere la prescrizione quinquennale.
Quanto all'avviso di addebito sub. 8, notificato in data 13.09.2016, si rileva che l' ha CP_1 altresì prodotto il preavviso di fermo n. 13380201800000263000, notificato all'odierno opponente in data 9.11.2018, sempre presso l'indirizzo di residenza in Cirò alla via Vicolo
Capo Trionto interno 2 n. 14, mediante consegna a mani della madre( circostanza peraltro non specificamente contestata e quindi da ritenersi provata ex art. 115 cpc); conseguentemente, anche il credito portato da tale avviso di addebito, in ragione della
6 successiva notifica dell'intimazione di pagamento n. 133 2022 90011091 28/000, in data
4.7.2022, nonché dell'impugnata comunicazione, in data 10.1.2024, non può ritenersi prescritto.
In definitiva, l'opposizione proposta rispetto alla cartella esattoriale n.
13320170008554681000, notificata il 25.1.2018, nonché agli avvisi di addebito n.
43320160000651818000, notificato il 13.09.2016, n. 43320170000342974000, notificato il
2.10.2017, n 43320180000440207000, notificato il 11.7.2018 nonché n
43320220000693554000 notificato il 27.09.2022, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite si compensano in relazione al dichiarato difetto di giurisdizione nonchè rispetto all'inammissibilità della domanda in relazione alla cartella esattoriale sub. 6, atteso il carattere processuale della pronuncia;
per il resto seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dei valori minimi di cui al DM 55/2014 e smi, espunta la fase istruttoria non svolta, e in ragione dei crediti vantati da ciascun ente.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.230 /2024 R.G., così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in relazione alle cartelle di cui ai numeri sub.2, 3, 4, 5, 6 (limitatamente alle somme iscritte a ruolo dalla Camera di Commercio per euro 103,57) e 7;
-dichiara inammissibile l'opposizione in relazione alla cartella esattoriale di cui al numero sub. 6, per l'importo di euro 7.582,70;
- compensa le spese di lite tra il ricorrente e la Camera di CP_2 CP_2
Commercio per le ragioni in parte motiva;
- rigetta per il resto e per l'effetto condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si liquidano nella somma complessiva di euro € 1.865,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA ed accessori come per legge.
- condanna altresì il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si CP_3 liquidano nella somma complessiva di euro € 886,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA ed accessori come per legge;
-condanna altresì il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che si liquidano nella somma complessiva di euro € Controparte_2
1.865,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA ed accessori come per legge.
7 Crotone, 1/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 230/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc con scadenza prevista al giorno 1.10.2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
BASTONE FRANCESCO
opponente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
Mariagrazia CARNOVALE;
opposta
nonché contro
, in persona del l.r.p.t, Controparte_2 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Ombretta Caforio opposta nonché contro
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_3
Cristina FOLINO
Opposta
nonché contro Controparte_4
, in
[...]
1 persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti dall'avv. Domenico
SORANNA; opposta
nonché contro
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con Controparte_2 mandato in atti dall'avv. Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
opposta
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.1.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe presentava opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
13376202300000806000, notificata in data 10.1.2024, limitatamente alle seguenti cartelle esattoriali/avvisi di addebito:
1) cartella n. 13320170008554681000, ente creditore 25.1.2018 CP_3
2) cartella n. 13320180000836371000 , ente creditore Controparte_4
3) cartella n. 13320180009724949000 , ente creditore Controparte_2
4) cartella n. 13320220000848431000, ente creditore Controparte_4
5) cartella n. 13320220009492676000 , ente creditore Controparte_2
4611,40
6) cartella n. 13320220011089448000 , ente creditore Controparte_4
7) cartella n. 13320230000973253000, ente creditore Controparte_2
9.012,59
8) avviso di addebito n. 43320160000651818000, ente creditore CP_1
9) avviso di addebito n. 43320170000342974000, ente creditore CP_1
10) avviso di addebito n 43320180000440207000, ente creditore CP_1
11) avviso di addebito n 43320220000693554000, ente creditore CP_1
Eccepiva 1) l'omessa notifica delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, 2) l'omessa notifica degli avvisi di addebito;
3) la violazione dell'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/73, in assenza di notifica di una previa intimazione di pagamento, 4) l'intervenuta maturazione del termine prescrizionale quinquennale ex art. 3, comma 9, della l.
8.8.1995 n. 335.
Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto;
in particolare e la CP_5 Controparte_2 CP_4
2 eccepivano l'incompetenza di questo giudice in relazione alle cartelle CP_4 esattoriali sub. 2-7).
Esaurita la trattazione, all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., il giudice così provvede.
* * *
Preliminarmente, il riconoscimento della natura tributaria della pretesa creditoria sottesa alle cartelle di cui ai numeri sub.2, 3, 4, 5, 6 (limitatamente alle somme iscritte a ruolo dalla per euro 103,57) e 7 comporta che la giurisdizione circa la Controparte_4 contestazione spiegata sia devoluta al giudice tributario (Cass. 7822/2020).
Quanto ai crediti sottesi alla cartella esattoriale sub. 6, per l'importo complessivo di euro
7.582,70, si rileva la competenza funzionale del Giudice di Pace di Cirò che, peraltro, come documentato dalla Camera di Commercio, ha già definito la medesima questione con sentenza n. 228 del 20.11.2023 (cfr. all. 2 comparsa), passata in giudicato, sicchè
l'opposizione sul punto deve ritenersi inammissibile.
Quanto ai crediti portati dalla cartella esattoriale sub. 1 nonché dagli avvisi di addebito sub. 8,9,10 e 11, in ragione della competenza per materia di questo giudice, si osserva quanto segue.
Come noto, “L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per
l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” (Cass. Civ., Sez. U, n. 19667/2014).
La giurisprudenza successiva ha precisato come “L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n.
602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.” (Cass. Civ., Sez.3, n.25745/2015).
Consegue a quanto sopra l'ammissibilità delle censure relative a questioni di forma del procedimento di iscrizione ipotecaria e della relativa comunicazione al debitore, dovendosi escludere la necessità del rispetto del termine di 20 giorni previsto in materia di opposizione agli atti esecutivi.
3 Tanto premesso, le censure sollevate risultano infondate.
L'art.50, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973 prevede: “Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”.
Ai sensi dell'art.77, comma 1, D.P.R. cit., “ Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede”.
A garanzia del debitore, l'art.77, comma 2 bis, stabilisce che “L'agente della riscossione è tenuto
a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
Il ricorrente ha ricevuto l'avviso di cui al comma 2 bis cit., il quale è conforme al precetto normativo in quanto reca tutte le indicazioni ivi previste.
La normativa sopra richiamata si limita a prevedere che “Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni” (art.50, comma 2,
D.P.R.cit.). Ne discende che l'avviso in questione deve precedere l'espropriazione - che inizia con il pignoramento - e non l'iscrizione ipotecaria, che è un diritto reale di garanzia che nell'ambito della procedura di riscossione assolve ad una funzione latamente cautelare e che in ogni caso, per come chiarito dalla Suprema Corte, non costituisce atto dell'espropriazione forzata.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n. 78/2010, conv. in l.
n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c., nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale
4 la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Resta fermo, quindi, che parte ricorrente, una volta venuta a conoscenza della propria situazione debitoria mediante intimazione di pagamento (atto di messa in mora), ha l'onere di esercitare l'opposizione nei termini decadenziali normativamente previsti.
Ciò posto, l' nel costituirsi ritualmente in giudizio, ha prodotto documentazione CP_1 attestante la notifica dell' intimazione di pagamento n. 133 2022 90011091 28/000
(afferente la cartella esattoriale sub.1 nonché gli avvisi di addebito di cui ai numeri 8,9 e
10) nonché dell'avviso di addebito n 43320220000693554000 effettuate, rispettivamente in data 4.7.2022 e in data 27.09.2022, presso l'indirizzo di residenza anagrafica dell'opponente in Cirò alla via Vicolo Capo Trionto interno 2 n. 14 ( lo stesso indicato nell'intestazione del ricorso introduttivo e da ritenersi provato in quanto non specificamente contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.).
Dalla regolare notifica degli atti sopra menzionati discende l'inammissibilità delle censure sollevate, solamente con la presente opposizione, rispetto all'omessa notifica degli atti prodromici, in quanto proposte oltre i termini decadenziali di legge, con la conseguenza che l'unica eccezione vagliabile in questa sede sia quella afferente la cd. prescrizione successiva, che non soggiace a termini decadenziali riguardando fatti modificativi, impeditivi od estintivi successivi alla notifica del titolo.
Ebbene, come noto, la disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori
- diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del
5 computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento non sia stata opposta nei termini, difatti “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1 previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del CP_6
2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Ciò posto, muovendo dalla data di notifica di ciascuna cartella/avviso di addebito indicato in atti, ossia
1) cartella n. 13320170008554681000 notificata il 25.1.2018
8) avviso di addebito n. 43320160000651818000 notificato il 13.09.2016
9) avviso di addebito n. 43320170000342974000 notificato il 2.10.2017
10) avviso di addebito n 43320180000440207000 notificato il 11.7.2018
11) avviso di addebito n 43320220000693554000 notificato il 27.09.2022
è evidente come nessuna prescrizione possa dirsi maturata tra la notifica della cartella esattoriale sub. 1 nonché degli avvisi di addebito sub. n. 9,10 e 11 e la notifica dell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in data 10.1.2024, essendo documentato atto di messa in mora del 4.7.2022, (intimazione di pagamento n.
133 2022 90011091 28/000), idoneo ad interrompere la prescrizione quinquennale.
Quanto all'avviso di addebito sub. 8, notificato in data 13.09.2016, si rileva che l' ha CP_1 altresì prodotto il preavviso di fermo n. 13380201800000263000, notificato all'odierno opponente in data 9.11.2018, sempre presso l'indirizzo di residenza in Cirò alla via Vicolo
Capo Trionto interno 2 n. 14, mediante consegna a mani della madre( circostanza peraltro non specificamente contestata e quindi da ritenersi provata ex art. 115 cpc); conseguentemente, anche il credito portato da tale avviso di addebito, in ragione della
6 successiva notifica dell'intimazione di pagamento n. 133 2022 90011091 28/000, in data
4.7.2022, nonché dell'impugnata comunicazione, in data 10.1.2024, non può ritenersi prescritto.
In definitiva, l'opposizione proposta rispetto alla cartella esattoriale n.
13320170008554681000, notificata il 25.1.2018, nonché agli avvisi di addebito n.
43320160000651818000, notificato il 13.09.2016, n. 43320170000342974000, notificato il
2.10.2017, n 43320180000440207000, notificato il 11.7.2018 nonché n
43320220000693554000 notificato il 27.09.2022, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite si compensano in relazione al dichiarato difetto di giurisdizione nonchè rispetto all'inammissibilità della domanda in relazione alla cartella esattoriale sub. 6, atteso il carattere processuale della pronuncia;
per il resto seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dei valori minimi di cui al DM 55/2014 e smi, espunta la fase istruttoria non svolta, e in ragione dei crediti vantati da ciascun ente.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.230 /2024 R.G., così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in relazione alle cartelle di cui ai numeri sub.2, 3, 4, 5, 6 (limitatamente alle somme iscritte a ruolo dalla Camera di Commercio per euro 103,57) e 7;
-dichiara inammissibile l'opposizione in relazione alla cartella esattoriale di cui al numero sub. 6, per l'importo di euro 7.582,70;
- compensa le spese di lite tra il ricorrente e la Camera di CP_2 CP_2
Commercio per le ragioni in parte motiva;
- rigetta per il resto e per l'effetto condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si liquidano nella somma complessiva di euro € 1.865,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA ed accessori come per legge.
- condanna altresì il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si CP_3 liquidano nella somma complessiva di euro € 886,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA ed accessori come per legge;
-condanna altresì il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che si liquidano nella somma complessiva di euro € Controparte_2
1.865,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA ed accessori come per legge.
7 Crotone, 1/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
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