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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 3515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3515 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53718/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
In persona della dott.ssa Wanda Verusio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 53718/2022 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'esito dell'udienza in data 21 ottobre 2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
Parte
c.f. in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_1
p.t., con l'avv. Vanessa Properzi, che la rappresenta e difende nel presente giudizio come in atti;
ATTORE - CONVENUTO IN
RICONVENZIONALE
CONTRO
, c.f./p.iva in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2 unico con l'avv. Debora Patanella, che lo rappresenta e difende nel Controparte_2
presente giudizio come in atti.
CONVENUTO - ATTORE IN
RICONVENZIONALE
OGGETTO: domanda principale di risarcimento del danno da inadempimento di un contratto di servizi di guardiania polifunzionale;
domanda riconvenzionale di adempimento per il pagamento di corrispettivi scaduti relativi al medesimo contratto.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in atti per l'udienza cartolare in data
21 ottobre 2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dal contratto stipulato nel maggio 2019 dalle parti in epigrafe, avente ad oggetto la prestazione di “servizi di guardiania polifunzionale” offerti dal rivolti a presidiare un cantiere edile gestito Controparte_3
dalla in Roma alla Via Casal Quintiliani. Nel corso di tale Controparte_4
rapporto, si verificavano i seguenti eventi rilevanti per il presente giudizio: in data
18.3.2022 e 28.3.2022 venivano effettuati nel cantiere, nonostante la presenza del dipendente del addetto alla vigilanza, due furti di materiale appartenente alla CP_1
a partire dalla fine del 2020 e sino allo scioglimento del rapporto, la CP_4 CP_4
ometteva di saldare diverse fatture emesse dal per i corrispettivi CP_1
contrattualmente dovuti, adducendo una contingente illiquidità; in seguito a ripetuti solleciti volti a ottenere i pagamenti ad esso spettanti, il 31.5.2022 il CP_1 comunicava l'interruzione del servizio, con effetto a decorrere dal giorno successivo, procedendo a rimuovere le dotazioni tecniche installate nel sito.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_4
giudizio assumendo che i due furti subìti nel cantiere Controparte_3
dovessero imputarsi alla carente vigilanza espletata in entrambe le circostanze dai dipendenti del , chiedendo perciò la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei CP_1 danni nella misura del valore dei beni sottratti. L'attrice domandava, inoltre, i danni conseguenti all'improvvisa interruzione del servizio – in tesi illegittima – da parte del
. CP_1
Quest'ultimo si costituiva in giudizio contestando il contenuto degli obblighi contrattuali come ricostruiti dalla controparte nella citazione, e negando l'imputabilità dei furti alla negligenza dei dipendenti addetti al servizio per escludere la ricorrenza di un proprio inadempimento;
affermava che, in ogni caso, difettava la prova del danno lamentato dall'attrice, ossia del valore delle merci sottratte dal cantiere. Lo stesso convenuto deduceva, inoltre, che l'interruzione del rapporto comunicata il 31.5.2022 andasse qualificata come risoluzione per inadempimento del contratto, e non come recesso ad nutum, negando che da essa potesse essere derivato qualsivoglia danno alla controparte. Il
PartePart convenuto spiegava, poi, domanda riconvenzionale per la condanna della al pagamento in proprio favore dei corrispettivi rimasti insoluti, relativi al periodo di esecuzione contrattuale compreso tra la fine del 2020 e l'interruzione del rapporto, chiedendo i provvedimenti anticipatori di cui all'art. 186-bis o all'art. 186-ter c.p.c. All'udienza del 6.12.2022 venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6,
c.p.c. vigente ratione temporis; nelle memorie le parti insistevano nelle proprie richieste e formulavano istanze istruttorie. A scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza del 23.5.2023, questo Giudice rigettava le istanze di adozione di ordinanze anticipatorie, ritenendo il credito vantato dall'attore in riconvenzionale non certo ed esigibile in considerazione delle argomentazioni e domande formulate della controparte;
rigettava, altresì, le istanze di ammissione delle prove orali, ritenendole genericamente formulate o comunque relative a circostanze da provare documentalmente.
In sede di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. disposta in sostituzione dell'udienza del
21.10.2024, le parti precisavano le conclusioni in conformità ai propri atti di ingresso nel giudizio e, all'esito dello scambio delle note, la causa veniva trattenuta per la decisione, con termini di rito per il deposito degli scritti conclusionali.
*****
Occorre preliminarmente individuare l'esatto contenuto delle prestazioni cui il convenuto era tenuto in forza del contratto, in ragione delle contestazioni relative alla CP_1
qualificazione del rapporto formulate dallo stesso, il quale eccepisce che il servizio offerto non sarebbe stato un servizio di vigilanza, bensì di portierato.
Sul punto è sufficiente osservare che, per individuare l'oggetto di un rapporto contrattuale, non hanno rilievo assorbente il nomen juris utilizzato dalle parti o altri elementi estrinseci e formali, ma è decisivo il contenuto delle obbligazioni assunte, valutato alla luce del complessivo assetto di interessi concreti che le parti hanno inteso perseguire con la stipula, secondo la moderna concezione di causa in senso economico- individuale, quale scopo pratico e sintesi degli interessi perseguiti dalle parti, alla cui stregua il contratto deve essere interpretato in applicazione dei canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 ss. c.c. (ex multis, Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2018, n. 6675).
La documentazione contrattuale versata in atti reca l'offerta di “Servizi di guardiania polifunzionale”, la quale con tutta evidenza si riferisce ad una prestazione complessa
(“polifunzionale”) essenzialmente ordinata ad apprestare un'attività -sussumibile nello schema dell'appalto di servizi- di sorveglianza e controllo (“guardiania”) dei luoghi indicati attraverso il personale a ciò preposto.
Dal contratto emerge che le singole prestazioni in cui il servizio si concretava, per quanto rileva in questa sede, erano le seguenti:
- “sorveglianza dell'area in postazione fissa diurna/notturna”, con chiara prevalenza di quella notturna desumibile dagli “Orari di servizio” indicati nel contratto;
- “presidio fisso e mobile mediante 1 operatore in divisa (…)”;
- “primo intervento immediato in caso di accessi all'area non autorizzati e tempestiva segnalazione alle Forze dell'Ordine ed alla (…) Control Room” dello stesso . CP_1
Risulta rilevante, nell'ottica di qualificare gli obblighi dell'appaltatore, anche il contenuto delle “Dotazioni base” e delle “Dotazioni extra” previste dal contratto, che includevano beni chiaramente strumentali a prestazioni di vigilanza, quali radiotrasmittenti, torcia ad alta luminosità, spray antiaggressione ad elevato potenziale di stordimento, nonché kit di videosorveglianza con infrarossi per visione notturna e monitor per impianto a circuito chiuso.
È dunque evidente, alla luce dei contenuti del contratto, che venivano in rilievo obblighi di vigilanza e controllo sul cantiere da parte del appaltatore: non può, cioè, CP_1
dubitarsi che oggetto del rapporto obbligatorio fosse un complesso di prestazioni finalizzate ad assicurare la sorveglianza dei luoghi e, quindi, precipuamente dirette ad evitare eventi del tipo di quelli verificatisi, posti a fondamento della domanda risarcitoria dell'odierna attrice.
Beninteso, non si imponeva in forza del contratto -come si preciserà anche in seguito- che il personale del debitore sventasse qualsivoglia insidia o tentativo di furto nel cantiere
(non essendosi perfezionate in accordi, pure oggetto di scambi di corrispondenza tra le parti successivi alla stipula del contratto, le negoziazioni relative ad eventuali obblighi assicurativi che avrebbero tenuto indenne la società committente rispetto ad eventuali furti o altri danni al cantiere: all. n. 1, p. 9, del fascicolo dell'attrice; all. n. 4 fascicolo del convenuto); si richiedeva, piuttosto, un'attività di sorveglianza dei luoghi diretta a soddisfare l'interesse della committente ad accrescere la sicurezza degli stessi, potendo confidare nella presenza di soggetti professionali in grado di individuare, con l'ausilio della dotazioni strumentali richiamate nel contratto, eventuali fonti di pericolo, incluse abusive introduzioni nel cantiere e tentativi di furto, onde attivare i canali di pronto intervento previsti dal contratto e più su richiamati.
Tanto chiarito, occorre innanzitutto valutare se i due furti occorsi nel cantiere nel marzo
2022 possano ascriversi ad un inadempimento contrattuale imputabile all'odierno convenuto, e più a monte se un tale inadempimento sussista.
Va infatti chiarito che non risultano pertinenti i richiami, operati da entrambe le parti, alla responsabilità aquiliana e alle specifiche regole - anche relative al nesso di causalità e alla prova liberatoria - che governerebbero la responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.)
e quella indiretta dei padroni e committenti per l'attività dei loro preposti (art. 2049 c.c.). La responsabilità dedotta in giudizio ha chiaramente natura contrattuale, traendo la richiesta di risarcimento danni dell'attrice il proprio fondamento nel preteso inadempimento contrattuale del , e segnatamente nella responsabilità di CP_1 quest'ultimo per l'attività dei propri ausiliari a norma dell'art. 1228 c.c., per il quale “il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”. Ne deriva l'applicabilità, sia sotto il profilo degli oneri di allegazione e prova dell'inadempimento, sia del nesso di causalità, delle regole proprie al sistema della responsabilità c.d. contrattuale, retto dagli artt. 1218 ss.
In conseguenza di tale inquadramento, trovano applicazione i principi affermati in tema di responsabilità contrattuale dalle Sezioni Unite civili della Suprema Corte, le quali hanno chiarito che “il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697
c.c. in materia di responsabilità contrattuale è identico, sia che il creditore agisca per
l'adempimento dell'obbligazione, sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale;
in entrambi i casi il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento” (Cass. civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Orbene, a fronte dell'allegazione da parte dell'odierna attrice dell'inadempimento della controparte contrattuale, fondata sull'asserita negligenza dei dipendenti del CP_1
addetti al servizio vigilanza in occasione dei furti presso il cantiere, il convenuto CP_1
non ha fornito la prova liberatoria di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte o di non averle potute esattamente adempiete per causa a sé non imputabile, tenuto conto di quanto segue.
L'attrice ha dedotto che i due furti occorsi nel cantiere sarebbero imputabili al personale dipendente del addetto alla vigilanza, essendo stati entrambi - protrattisi per un CP_1
non trascurabile lasso di tempo - ripresi dalle telecamere installate nel cantiere e pertanto visibili sul monitor in uso al personale (pp. 2 ss. della citazione), come peraltro comprova il materiale video depositato in atti da parte attrice il 21.3.2023.
A fronte di tale puntuale allegazione dell'inadempimento del , quest'ultimo non CP_1
ha provato di aver esattamente adempiuto le obbligazioni cui era tenuto in forza del contratto né di non averle potute adempiere per causa non imputabile, essendosi limitato ad eccepire ora che fossero estranei al rapporto veri e propri obblighi di sorveglianza
(circostanza smentita, come già evidenziato, dai contenuti del regolamento contrattuale), ora che gli operatori addetti avrebbero agito in entrambe le circostanze in modo diligente, nonché a formulare difese meramente assertive dirette a valorizzare in chiave esimente la pretesa inadeguatezza del complessivo sistema di sicurezza predisposto nel cantiere dalla controparte (pp. 13 ss. della comparsa di costituzione).
Giova ribadire che ciò che rileva nella specie, ai fini della configurabilità di un inadempimento imputabile, suscettibile di produrre un danno risarcibile ex art. 1218 c.c., è la concreta esigibilità della prestazione di vigilanza ricostruita alla luce del contratto e della situazione di fatto in cui hanno avuto luogo gli eventi che si assumono dannosi, in guisa che un certo comportamento potesse ritenersi “dovuto” in forza del titolo nelle specifiche vicende in cui l'esatto adempimento del contratto da parte del debitore avrebbe, secondo regolarità causale, evitato o potuto evitare il pregiudizio al creditore.
Ebbene, come già rilevato, è documentalmente provato che rientrasse tra gli obblighi del debitore l'esecuzione delle attività, previste dal contratto, di “sorveglianza dell'area in postazione fissa diurna/notturna” tramite il “Kit Videosorveglianza” composto da “4/6
TVCC con infrarosso per visione notturna”, nonché di “primo intervento immediato in caso di accessi all'area non autorizzati e tempestiva segnalazione alle Forze dell'Ordine ed alla (…) Control Room” dello stesso . Obblighi la cui osservanza va valutata nel CP_1
contesto delle concrete vicende dedotte in giudizio, tenuto conto della diligenza professionale dovuta ex art. 1176, co. 2, c.c., dell'obbligo di correttezza in executivis sancito dall'art. 1375 c.c. e della causa in concreto del contratto, identificabile nell'interesse della società creditrice ad avvalersi, dietro corrispettivo, di un affidabile presidio di sorveglianza del cantiere (in termini, C.A. Bari, sez. II civ., 23 aprile 2019, n.
975).
Come si osservava, le difese del convenuto -cui incombe l'onere di provare il CP_1 proprio esatto adempimento a fronte dell'avversa allegazione di violazione degli obblighi contrattuali- assumono un carattere astratto e generico, non confrontandosi con gli eventi dannosi, cui si correla l'allegato inadempimento, nella loro dimensione concreta. Il convenuto avrebbe, piuttosto, dovuto soffermarsi sugli episodi verificatisi, come dedotti dalla controparte, provando che, nelle due situazioni furtive specificamente considerate, ciascun operatore avesse espletato le incombenze contrattualmente previste in modo aderente al programma contrattuale e con la dovuta diligenza. Così, ad esempio, non rileva l'affermata circostanza che le telecamere installate fossero astrattamente insufficienti ad assicurare un capillare controllo sull'ampia area coperta dal cantiere, giacché è in atti che, nel caso di specie, le telecamere presenti abbiano ripreso gli episodi furtivi, sicché sarebbe bastato una diligente attività di monitoraggio degli schermi collegati al sistema a circuito chiuso -espressamente prevista dal contratto- per avvedersi dell'attività dannosa in itinere e attivare i canali di allerta parimenti indicati in contratto.
Con specifico riguardo al primo furto, non si comprende la ragione per cui l'operatore addetto, avendo udito rumori (evidentemente provenienti da fonti poste a distanza ravvicinata), secondo quanto afferma lo stesso , si sia allontanato dalla propria CP_1 postazione per ispezionare l'area, priva di adeguata illuminazione, per un lungo lasso di tempo, anziché monitorare gli schermi del sistema di videosorveglianza, che in quanto dotato di infrarossi consentiva un'adeguata visibilità, anche al fine di comprendere quale fosse l'area interessata dai movimenti intrusivi. Si è già osservato, del resto, che tra le obbligazioni oggetto del contratto fosse inclusa, in primo luogo, la “sorveglianza dell'area in postazione fissa diurna/notturna”, nonché il “primo intervento immediato in caso di accessi all'area non autorizzati e tempestiva segnalazione alle Forze dell'Ordine ed alla
(…) Control Room” dello stesso . CP_1
Quale che fosse il numero di telecamere installate in attuazione del contratto in rapporto alla superficie dell'area, è in atti e non risulta in alcun modo smentito che i predetti movimenti siano stati catturati dal sistema di videosorveglianza, con la conseguenza che una diligente gestione della situazione da parte dell'operatore gli avrebbe consentito di individuare dal monitor i ladri e la loro esatta posizione nell'area del cantiere, di procedere ad allertare la Control room e di richiedere il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, come previsto dal contratto.
Nella propria comparsa di costituzione, la convenuta fa generico riferimento ad “azioni diversive” con cui i malviventi “ne attiravano l'attenzione nella parte opposta dell'area dei furti (non coperta da telecamere), al fine di allontanarlo dal monitor” (p. 23), ma omette di indicare in che modo ciò risulterebbe “ex post accertato”. Vi è, piuttosto, che proprio la circostanza che l'operatore addetto avesse avvertito rumori tali da insospettirlo avrebbe dovuto indurlo, secondo la diligenza specifica richiesta dall'attività espletata e dagli obblighi puntualmente previsti in contratto, a rimanere nella postazione per verificare se tramite i monitor fosse possibile - come in effetti era - scorgere intrusioni in atto nel cantiere e individuare le aree interessate, prima di assumere altro genere di iniziative, come le perlustrazioni nel cantiere in condizioni di scarsa visibilità, in direzione opposta a quella in cui i malviventi si trovavano ad operare.
Analoghe considerazioni valgono per il secondo furto, di cui l'operatore addetto si avvedeva addirittura il giorno successivo, secondo quanto dedotto dall'attrice e non smentito dal , che nei propri scritti difensivi si è limitato ad opporre l'assenza di CP_1 preventiva informazione in ordine alla presenza dei materiali sottratti nell'area di cantiere interessata dal furto, mancando ancora una volta di provare le ragioni esimenti per cui l'operatore addetto omettesse di osservare i monitor in tempo reale.
Non può ritenersi conforme al contratto - e tantomeno diligente a norma dell'art. 1176, co. 2, c.c. - la condotta di un operatore professionale che, tenuto primariamente alla
“sorveglianza dell'area in postazione fissa”, abbia abbandonato tale postazione perdendo il contatto visivo con i monitor che mostravano l'azione dei malviventi, come chiaramente risulta dalle registrazioni video prodotte in atti dall'attrice.
Non hanno perciò pregio le argomentazioni di parte convenuta, la quale afferma che
“[b]en difficilmente un solo uomo (disarmato) avrebbe potuto impedire, anche con l'impiego della massima diligenza, che diversi soggetti - realisticamente adusi a delinquere
- desistessero dall'intendimento di sottrarre materiale presente all'interno del cantiere” (p.
23 della comparsa di costituzione). Sennonché, in disparte la circostanza che in base al contratto gli operatori preposti dovessero essere formati anche in relazione a “Tecniche di difesa personale”, una tale affermazione non assume alcun apprezzabile rilievo esimente: ciò che si contesta a titolo di inadempimento alla convenuta per l'attività dei propri ausiliari, infatti, non è di non aver impedito l'evento delittuoso, ma di non aver posto in essere in modo diligente le attività contrattualmente previste e senz'altro esigibili che avrebbero potuto ragionevolmente evitarlo, quali, come sopra già detto, ravvisare l'attività criminosa in atto attraverso un prudente monitoraggio dell'area tramite gli schermi collegati ai sistemi di videosorveglianza (dotati di infrarossi e quindi idonei ad assicurare la visibilità), darne tempestiva comunicazione alla centrale del e richiedere CP_1
l'intervento delle forze dell'ordine, in conformità alle previsioni contrattuali sopra richiamate.
Non risulta peraltro contestata la circostanza, allegata dalla creditrice, che sia rimasta priva di riscontro la richiesta da essa rivolta al di documentare il rapporto di CP_1
lavoro con gli operatori preposti al servizio di vigilanza, ciò che rende non inverosimile che gli stessi non fossero stati adeguatamente formati allo scopo, secondo quanto prevedeva il contratto alla voce “Formazione del personale”.
A ben vedere, ciò di cui la parte convenuta si duole nelle proprie difese - incluse quelle illustrate nelle memorie ex art. 183 e negli scritti conclusionali - è per un verso il preteso squilibrio economico delle prestazioni dedotte in contratto (cui si correla la proposta di rinegoziazione trasmessa il 12.11.2021 e rimasta priva di riscontro: doc. 18 fascicolo della convenuta), profilo che tuttavia attiene alla convenienza del rapporto e che resta estraneo al perimetro del sindacato giudiziale;
per altro verso, è la insussistenza di un obbligo contrattuale di impedimento dei furti, nonché la pretesa inesigibilità di un controllo generalizzato su un cantiere di rilevante ampiezza da parte di un solo operatore addetto.
Per questi ultimi aspetti, è ancora il caso di ribadire che, alla luce del complessivo assetto contrattuale, ci si trovava in un ambito governato non dalla logica della garanzia di un risultato finale (l'impedimento dei furti), ma da quella del facere professionale diligente
(Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4163, 2.2, secondo cui “l'obbligazione assunta dall'istituto di vigilanza con il contratto (…) non può ritenersi di risultato, non potendo certamente l'istituto assumere l'obbligo di impedire in modo assoluto che il proprio cliente subisca un furto, ma deve essere considerata obbligazione di mezzi, dovendo l'istituto predisporre le tutele convenute per garantire la sicurezza dei luoghi”), alla cui stregua il debitore sarebbe stato adempiente sol che avesse posto in essere l'attività contrattualmente dovuta con la diligenza del professionista di settore;
ciò che, nella fattispecie che occupa, avrebbe richiesto null'altro che l'adozione di comportamenti conformi alle previsioni contrattuali, che - rapportate alla situazione di fatto in cui maturavano le dedotte aggressioni al cantiere - imponevano primariamente di espletare il controllo su postazione fissa tramite i suddetti monitor, in grado di garantire la visibilità delle aree interessate dall'azione dei malviventi grazie alla tecnologia ad infrarossi.
Ciò rende astrattamente accoglibile la domanda di risarcimento dei danni derivati dai furti subìti dalla committente, in conformità agli arresti della Suprema Corte, la quale ha precisato che “[i]n mancanza di diversa disposizione contenuta nel contratto, la responsabilità dell'istituto di vigilanza che abbia omesso di adottare le misure convenute o comunque necessarie a sventare tempestivamente il furto (…) obbliga il responsabile al risarcimento dei danni, commisurati al valore dei beni danneggiati o sottratti (…)” (Cass. civ., sez. III, 30 luglio 2015, n. 16195), ferma restando comunque la necessità di accertare il nesso di causalità tra la violazione contrattuale e il danno che l'attrice assume di aver subìto.
Infatti, dalla descritta conformazione dell'obbligazione -che la recente giurisprudenza di legittimità qualifica talvolta come “obbligazioni di diligenza” o, con formula di uso dottrinale, ad interesse strumentale o intermedio- discende che il nesso di causalità non resta “assorbito” nell'inadempimento, quale conseguenza necessaria dello stesso, ma va concretamente accertato -i.e., provato dal creditore preteso danneggiato- onde stabilire se la violazione contrattuale sia stata causa efficiente dell'evento di danno (tra le altre, Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, nn. 28991 e 28992), secondo i criteri e standard probabilistici che presiedono a tale accertamento nella responsabilità di diritto civile.
Occorre dunque stabilire se l'accertato inadempimento contrattuale imputabile al debitore, ravvisato nella violazione degli obblighi previsti dal contratto, possa dirsi causale rispetto ai furti assunti dall'attrice quali eventi dannosi conseguenti al predetto inadempimento colpevole, assumendo qui come parametro non più l'interesse
“strumentale” del creditore al facere contrattualmente dedotto o comunque esigibile, ma l'interesse “finale” dello stesso, rinvenibile nella sicurezza del cantiere rispetto ad insidie che era possibile individuare per evitare, almeno potenzialmente, il verificarsi di eventi dannosi.
Come precisato da risalente giurisprudenza in un caso in parte analogo a quello che occupa, infatti, ai fini del risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. non è sufficiente l'accertato inadempimento degli obblighi contrattuali di controllo e vigilanza, ma, “in base ai principi generali che regolano la responsabilità contrattuale, occorre l'ulteriore requisito del nesso causale fra inadempimento e danno, il quale postula il riscontro della idoneità del suddetto controllo, ove non omesso, a sventare l'azione delittuosa, in relazione ai tempi in cui essa è stata commessa” (Cass. Civ., sez. 2, 9 gennaio 1984, n.
142).
Il nesso di causalità tra inadempimento ed evento di danno deve ritenersi provato nella fattispecie qui scrutinata. Non può dubitarsi che l'inadempimento conseguente alle già evidenziate negligenze del personale addetto alla vigilanza nelle due circostanze in cui hanno avuto luogo i furti sia stato causa efficiente di questi ultimi, secondo il criterio condizionalistico e quello -operante in funzione integrativa- della causalità adeguata.
Dalla ricostruzione svolta dall'attrice (pp. 3 ss. della citazione;
pp. 4 ss. prima memoria ex art. 183 c.p.c.), suffragata dalla documentazione da questa prodotta e mai smentita in modo convincente dal convenuto, emerge la mancata percezione delle situazioni di rischio e, conseguentemente, un'inadeguata gestione delle stesse da parte dei dipendenti del debitore, che ha consentito ai ladri di procedere pressoché indisturbati alle CP_1 operazioni necessarie all'asportazione dei beni avuti di mira dal cantiere. Orbene, non vi è chi non veda che l'esatto adempimento delle prestazioni previste dal contratto (vigilare le aree del cantiere coperte dal sistema di videosorveglianza ad infrarossi, così da individuare le intrusioni in atto, allertare la Control Room del datore e richiedere l'intervento delle forze dell'ordine), con l'impiego della diligenza richiesta dalla natura delle incombenze affidate, avrebbe con ogni probabilità evitato la consumazione dei furti e quindi la perdita dei beni in capo alla committente, sicché il giudizio controfattuale proprio del metodo condizionalistico conduce, secondo lo standard del più probabile che non, a ritenere sussistente il legame eziologico tra gli inadempimenti accertati in questa sede e gli eventi dannosi occorsi (in termini, Trib. Bergamo, sez. IV, 7 febbraio 2023, n. 237, ove, ritenuta la sussistenza di “plurimi elementi che, valutati complessivamente, inducono a ritenere non diligente l'adempimento della prestazione da parte dell'istituto di vigilanza”, si evidenzia che, “se la guardia giurata avesse effettuato un controllo più approfondito, chiamato rinforzi o allertato le forze dell'ordine, sarebbe stato possibile sventare il furto.
Di qui il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno”).
Inoltre, il tipo di eventi dannosi in concreto verificatisi (i due furti) appartengono propriamente alla specie di quelli che il servizio professionale - come sopra ricostruito nel suo contenuto concreto - mirava ad impedire, risultando perciò detti eventi fisiologica conseguenza della carente vigilanza sul cantiere nei modi previsti dal contratto, nel senso che l'omesso espletamento delle attività cui il debitore era tenuto si pone nelle due situazioni dannose, secondo regolarità causale, quale situazione antigiuridica idonea (i.e., adeguata) a determinare il successo dell'azione furtiva dei malviventi.
Per parte sua, il debitore odierno convenuto non ha, come già osservato, provato alcun evento idoneo ad integrare la causa non imputabile di cui all'art. 1218 c.c., ossia una causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione, mancando così la prova di qualsivoglia causalità estintiva.
Neppure ha pregio il richiamo del convenuto all'art. 1227 c.c., in entrambe le fattispecie contemplate nei suoi due commi, atteso che l'ipotizzato concorso colposo del danneggiato
- tanto nella produzione dell'evento di danno (co. 1), quanto nell'aggravamento dei danni- conseguenza (co. 2) - si pone in insanabile contrasto logico con la riconosciuta piena responsabilità contrattuale della debitrice per i furti subìti dalla controparte nel cantiere che la prima avrebbe dovuto presidiare con diligenza nei modi specificamente convenuti.
Sul punto, giova ribadire ancora una volta che non assume alcun rilievo l'astratta inesigibilità di prestazioni di controllo diffuso su tutta l'area del cantiere, sulla quale il convenuto insiste anche per invocare il concorso colposo della creditrice (sul presupposto che quest'ultima avrebbe potuto procurarsi prestazioni di vigilanza maggiormente adeguate), ma rileva, anche sotto tale profilo, l'indubbia esigibilità in concreto delle attività contrattualmente previste nelle specifiche situazioni in cui si sono verificati i furti: attività che pienamente rientravano nella sfera di dominio del debitore (a mezzo dell'attività dei propri ausiliari preposti al servizio). In definitiva, deve ritenersi provato - oltre all'inadempimento contrattuale imputabile del
- anche il nesso di causalità materiale tra le violazioni contrattuali occorse nelle CP_1 circostanze in cui hanno avuto luogo i furti e il danno subìto dall'attrice in conseguenza di questi ultimi, da identificarsi nel valore dei beni sottratti dal cantiere.
Occorre ora soffermarsi su quest'ultimo profilo. L'attrice assume che il valore dei predetti beni -in cui si identifica il danno-conseguenza lamentato, sub specie di danno emergente- ammonterebbe ad € 30.000,00; tuttavia, in disparte il fatto che secondo quanto afferma la stessa attrice il valore dei beni sottratti in occasione dei due furti sarebbe, rispettivamente, di € 7.000 ed € 15.000, quindi pari a complessivi € 22.000, deve rilevarsi che risulta possibile quantificare i danni risarcibili solo in relazione ai beni perduti in conseguenza del primo furto.
Secondo quanto allega l'attrice, questi ultimi comprenderebbero n. 6 matasse di cavo elettrico di rame lunghe 600 metri e una bobina in legno con cavo di circa 80 metri, di cui è stata prodotta documentazione fotografica compatibile, attestante la presenza di tale materiale - all'interno del camion parcheggiato nel cantiere - prima della consumazione del furto (all. 2 e 3 del fascicolo dell'attrice). La fattura di acquisto prodotta in atti (all. 6 del fascicolo dell'attrice), che recando la data del giorno precedente al furto può ritenersi plausibilmente riferibile alla merce trafugata, indica una pluralità di beni, tra i quali è possibile individuare le suddette sei matasse di cavo elettrico in rame di complessivi 600 metri circa e la bobina in legno contenente altro cavo di 80 metri, il cui valore totale, alla luce della fattura in parola, risulta ammontare ad € 5.184,59. Nei limiti di tale importo può dunque ritenersi provato -quantomeno in via presuntiva, tenuto conto della difficoltà di dimostrare la precisa entità dei danni subìti- il valore dei beni e quindi il pregiudizio conseguente al primo furto, sì da ritenere integrata la causalità giuridica e giustificare la condanna del al pagamento della predetta somma a titolo di risarcimento del CP_1 danno emergente;
l'importo indicato deve essere rivalutato secondo i coefficienti Istat relativi all'epoca dell'illecito (marzo 2022) in € € 5.671,94; su tale somma sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento calcolati non sulla somma capitale ai valori attuali bensì con riferimento al valore medio tra il capitale al valore attuale e la somma dovuta alla data dell'illecito (Cass. civ., sez. I, 1 aprile 2015, n. 6614; Cass. civ., sez. I, 19 marzo 1990, n.
2296) e sulla somma complessiva sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Non risulta invece possibile, neppure con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., quantificare e perciò liquidare il valore dei beni sottratti in occasione del secondo furto. Sul punto l'attrice si limita ad indicare, richiamando le dichiarazioni rese nella denuncia- querela presentata il 28.3.2022, che i beni asportati sarebbero stati una “bobina di altezza 2 metri ed una di un metro circa contenente cavo elettrico di sezione 7 cm, per circa 300 metri lineari”, senza tuttavia offrire alcun elemento documentale, né di altro genere, a comprova dell'indicato valore di tali beni, apoditticamente quantificato, in mancanza di qualsivoglia produzione di riscontro (fosse anche solo comparativa), in “€ 15.000,00 circa”.
Non possono, ovviamente, valere a supplire alla carenza di prova del quantum risarcibile relativo al secondo furto le dichiarazioni in ordine al valore dei beni contenute nella denunce-querela rese alla polizia giudiziaria dal rappresentante legale della società attrice, trattandosi di dichiarazioni provenienti dalla stessa parte che vorrebbe valersene e, in ogni caso, di per sé prive di valore probatorio o anche solo indiziario.
Pur a fronte della raggiunta prova dell'an del danno (per le ragioni già illustrate trattando del nesso di causalità materiale), il difetto di prova dell'ammontare dei concreti pregiudizi risarcibili conseguenti al secondo furto non può essere supplito nemmeno dal potere di liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. L'esercizio di tale potere è infatti precluso laddove la valutazione equitativa verrebbe a supplire alle carenze di allegazione e prova della parte cui spetterebbe dimostrare, nei limiti del possibile,
l'ammontare dei danni subìti (Cass. civ., sez. VI, 18 marzo 2022, n. 8941): il potere giudiziale di liquidazione ex art. 1226 c.c. richiede, oltre alla prova del danno nella sua ontologica esistenza, una impossibilità o rilevante difficoltà nell'esatta quantificazione dello stesso, che deve essere non solo oggettiva, ma anche incolpevole, ossia non dipendente dalla mancata o del tutto insufficiente attività di allegazione e prova della parte su cui grava l'onere probatorio (Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2023, n. 9744; Cass. civ., sez.
VI, ord. 17 novembre 2020, n. 26051; Cass. civ., sez. II, 3 novembre 2021, n. 31251).
In altri termini, il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone “il preventivo accertamento che
l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (Cass. n. 9744/2023, cit.), giacché, come detto, esso
“non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento
o al fatto illecito extracontrattuale” (Cass. n. 8941/2022, cit.). In altri termini, l'art. 1226
c.c. non esime la parte interessata dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile o addirittura necessario alla quantificazione del danno di cui essa, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2016, n. 20889).
Ne consegue che l'attrice avrebbe potuto e dovuto quantomeno allegare anche in relazione ai beni oggetto del secondo furto la fattura di acquisto o altro documento valutabile recante i costi sostenuti per il loro approvvigionamento, o fornire dati di comparazione idonei ad indicare in modo attendibile il valore dei predetti beni, in modo da consentire al giudice di effettuare una stima attendibile, quand'anche non rigidamente corrispondente, dell'entità del danno derivato dalla loro sottrazione, senza dover svolgere alcuna inammissibile attività di supplenza, in contrasto con la struttura dispositiva della prova delineata dall'art. 115 c.p.c., e senza sconfinare in operazioni arbitrarie, sganciate da dati obiettivi e controllabili che spettava alla parte interessata fornire, anche a mezzo di presunzioni.
Deve pertanto rigettarsi, per mancanza di un principio di prova dell'entità del pregiudizio risarcibile, e quindi della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c., la domanda di risarcimento del danno derivante dal secondo dei furti dedotti.
Del tutto infondata è, poi, la richiesta di danni per il riacquisto della merce, essendo la relativa spesa assorbita nell'importo del danno riconosciuto (o riconoscibile) per la perdita dei beni originari, in mancanza di qualsivoglia prova di aver dovuto sopportare costi di acquisto maggiori di quelli in precedenza sostenuti per lo stesso materiale;
inoltre, non vi è prova degli ulteriori danni che l'attrice pretenderebbe, con allegazioni del tutto generiche, essere derivati dal ritardo nelle lavorazioni conseguente alla necessità di riacquistare la merce perduta.
È del pari infondata la richiesta dell'attrice di danni in ipotesi conseguenti all'unilaterale scioglimento dal contratto dell'odierna convenuta, essendo ciò avvenuto in modo legittimo,
a fronte del prolungato inadempimento della committente, secondo lo schema previsto dall'art. 1457 c.c.
L'attrice deduce l'illegittimità di un preteso recesso contrattuale che la controparte avrebbe operato con la comunicazione trasmessa in data 31.5.2022: l'unilaterale scioglimento dal rapporto sarebbe avvenuto, secondo la tesi attorea, in spregio del canone di correttezza e buona fede in executivis, siccome repentino e ingiustificato, per di più nelle more dell'incontro dinanzi al mediatore nell'ambito della relativa procedura.
Occorre preliminarmente rilevare che lo scioglimento unilaterale del contratto da parte del deve qualificarsi non come recesso, bensì - come correttamente eccepito dal CP_1 convenuto (pp. 26 ss. della comparsa di costituzione) - quale risoluzione CP_1
contrattuale, sussumibile nello schema della risoluzione ope legis tramite diffida ad adempiere prevista dall'art. 1454 c.c.
Il , infatti, con lettera del 22.2.2022, premesso “di non essere in grado di CP_1
concedere ulteriori dilazioni di pagamento e di garantire i servizi di presidio per il mese di marzo” presso il cantiere, a causa della difficoltà finanziarie derivanti dalla persistente insolvenza della committente e di altra clientela morosa, trasmetteva le fatture scadute al
31.1.2022 e diffidava la controparte “all'invio di un piano di rientro entro 2gg dal ricevimento della presente per il saldo delle stesse entro il 30/04/2022” (all. 20 del fascicolo del convenuto), effettuando ulteriori solleciti prima della scadenza di tale ultimo termine (PEC del 7.4.2022: all. 21 fascicolo del convenuto). Nella fattispecie in esame ricorrono, dunque, tutti i requisiti previsti dall'art. 1454, co. 1-2, c.c.: l'intimazione per scritto ad adempiere;
la fissazione di un termine per l'adempimento non inferiore a 15 giorni (salvo usi contrari), termine che veniva qui fissato al 30.4.2022 ed era quindi pari a oltre due mesi;
la dichiarazione che l'inutile decorso del termine avrebbe comportato la risoluzione del contratto, ciò che era implicito nell'avvertimento che, in mancanza del saldo degli insoluti, il non avrebbe più garantito i servizi di vigilanza del CP_1 cantiere, come poi effettivamente è stato, dato il persistere dell'inadempimento della committente, a partire dalla comunicazione del 31.5.2022. Ne deriva che nella fattispecie l'effetto risolutivo si ricollega alla diffida ad adempiere trasmessa il 22.2.2022, e non alla comunicazione di interruzione del servizio del 31.5.2022, la quale può semmai assumere valore ricognitivo dell'effetto caducatorio già determinatosi ex lege, ai sensi dell'art. 1454
c.c., per iniziativa del . CP_1
Neppure può dubitarsi della gravità dell'inadempimento della committente ai sensi dell'art. 1455 c.c., essendo provato in atti e mai efficacemente contrastato da quest'ultima - come si avrà modo di evidenziare anche in seguito, esaminando la domanda riconvenzionale del - che per un considerevole arco di tempo, protrattosi per CP_1
circa 15 mesi, la abbia omesso di pagare al i corrispettivi CP_4 CP_1
contrattualmente dovuti, accumulando così un insoluto di rilevante importo, a fronte della previsione nella documentazione contrattuale di termini per i pagamenti di 30/60 gg (all.
5- bis del fascicolo del convenuto).
È il caso di precisare che la risoluzione conseguente alla diffida del 22.2.2022, prodottasi il 30.4.2022 e formalizzata con dichiarazione del 31.5.2022, non risulta smentita la circostanza che diffide di analogo tenore fossero state già trasmesse in precedenza dal , atteso che, secondo un condivisibile orientamento, l'effetto risolutivo è CP_1 disponibile quando esso si determini in via stragiudiziale e non si ponga l'esigenza di tutelare un affidamento della controparte nella cessazione del rapporto (Cass. civ., sez. II, sent. 9 maggio 2016, n. 9317), sicché ben può la parte che assuma il grave inadempimento altrui continuare a mantenere in vita il rapporto contrattuale dopo l'inutile decorso del termine oggetto di diffida ad adempiere, rinunciando all'effetto risolutivo, e riservarsi di produrlo in seguito, attraverso una nuova diffida, a fronte del persistere (e quindi dell'aggravarsi) dell'inadempimento della controparte (Cass. civ., sez. II, sent. 3 marzo
2016, n. 4205).
Anche a voler ritenere diversamente, comunque, la pregressa risoluzione del rapporto per effetto di precedenti diffide ad adempiere non potrebbe essere rilevata d'ufficio (Cass., sez.
II, 18 maggio 1987, n. 4535), ma avrebbe dovuto essere eccepita in giudizio dalla committente, la quale ha fra l'altro continuato ad usufruire della prestazione di vigilanza fino alla sua interruzione per volontà della controparte comunicata il 31.5.2022.
Alla accertata ricorrenza della fattispecie risolutiva ex art. 1454 c.c. consegue, nella prospettiva del rigetto della domanda risarcitoria, la superfluità di ogni ulteriore accertamento, trattandosi di iniziativa in iure della parte che l'ha determinata, come tale insuscettibile di cagionare un danno risarcibile (così Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 1985,
n. 6347, in ad una fattispecie del tutto analoga a quella che occupa, relativa ad un servizio di vigilanza dei magazzini di un'impresa commerciale).
Si può comunque precisare, per mero scrupolo, che l'attrice non avrebbe comunque fornito alcuna prova di aver subìto un pregiudizio effettivo in conseguenza dello scioglimento unilaterale della controparte dal rapporto, avendo lamentato un danno solo
“potenziale”, come la stessa lo qualifica nel proprio atto introduttivo (p. 14 della citazione), senza offrire alcun elemento a comprova (ad es., dell'impossibilità di reperire alternative sul mercato o di reperirle a costi ragionevoli e in tempi utili). Vi è anzi che la stessa attrice afferma di aver provveduto, dopo l'interruzione del rapporto, all'“immediato ingaggio di altro servizio di vigilanza” (p. 11 prima memoria integrativa); e, pur sostenendo di aver dovuto affrontare per tale servizio sostitutivo “costi ben più elevati”, non precisa mai quali e non offre elementi, neanche di pura inferenza, per poter accertare che un danno vi sia stato, limitandosi ad allegare generici disagi, imputabili perlopiù ad un asserito “lungo ponte”, nonostante la stessa abbia avanzato richiesta di risarcimento per danni quantificati addirittura in €100.000,00. Neppure risulta provato, essendovi sul punto solo generiche allegazioni, che alcun danno sia derivato dalla asportazione - dopo l'avvenuta risoluzione del rapporto - delle telecamere e dei monitor di proprietà del appaltatore, né dalla consegna delle chiavi di CP_1
accesso al cantiere a soggetto non titolato a riceverle.
Alla luce della legittimità della risoluzione stragiudiziale prodotta dal , e non CP_1 avendo l'attrice, in ogni caso, fornito alcuna prova dei danni che essa assume essere derivati dall'interruzione del rapporto per volontà della controparte e dalle condotte dismissive di quest'ultima ad essa susseguenti, la relativa domanda di risarcimento va interamente rigettata.
Deve venirsi infine all'esame della domanda riconvenzionale con cui il chiede CP_1 condannarsi l'attrice al pagamento delle somme contrattualmente dovute e rimaste insolute, con correlativi interessi da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali.
La domanda risulta parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti di cui si dirà.
Il ha allegato il mancato pagamento, da parte della committente, dei CP_1
corrispettivi ad esso spettanti in forza del contratto, in relazione al periodo di esecuzione del servizio compreso tra dicembre 2020 e aprile 2022, quantificandoli in sede di costituzione in € 88.390,02 ed sede di precisazione delle conclusioni in € 88.364,40, oltre interessi.
Il ha dunque allegato l'inadempimento della controparte rispetto CP_1 all'obbligazione pecuniaria di fonte contrattuale cui questa era tenuta, fornendo peraltro riscontro documentale dei ripetuti solleciti di pagamento inviati alla committente in un arco considerevole di tempo (v., tra gli altri, gli all. nn. 11-18, relativi ad importi poi pagati secondo quanto allega lo stesso attore in riconvenzionale, e nn. 19-22 del fascicolo del
), oltre che delle fatture emesse relative ai pagamenti pretesi (all. 28). Sarebbe CP_1
Pa pertanto spettato alla .PRO, in applicazione del già richiamato principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite civili con la sentenza n. 13533/2001, dimostrare di aver effettuato i relativi pagamenti, saldando gli importi insoluti: essa non ha tuttavia fornito tale prova, essendosi nel giudizio limitata ad eccepire la legittimità del proprio rifiuto di pagare, in ragione dell'inadempimento di controparte, e a contestare l'entità degli importi complessivamente dovuti, in base ad asseriti erronei calcoli del . CP_1
Sotto il primo profilo, la convenuta in riconvenzionale contesta l'esatto adempimento delle prestazioni del nell'esecuzione del servizio, argomentando nella citazione CP_1
e nella prima memoria integrativa di aver legittimamente rifiutato di eseguire i pagamenti previsti formulando l'eccezione di inadempimento, giustificata in tesi de asserite violazioni contrattuali di cui il appaltatore si sarebbe reso responsabile. CP_1
Tale eccezione di inadempimento è senz'altro inefficace per mancanza dei relativi presupposti e non vale quindi a paralizzare la pretesa del al pagamento dei CP_1
corrispettivi ad esso spettanti in forza del contratto.
In primo luogo, va detto che il rimedio ex art. 1460 c.c. è concesso alla parte adempiente o che offra di adempiere la propria prestazione, mentre la committente era già gravemente morosa al tempo in cui pretenderebbe di eccepire l'inadempimento altrui, avendo omesso di corrispondere all'appaltatrice le somme dovute già a partire dal dicembre 2020, pur continuando ad usufruire del servizio fino al maggio 2022. Lo stesso è a dirsi, a fortiori, alla data in cui si verificavano i furti imputabili al , quando l'insoluto era CP_1
divenuto di rilevante importo, stante in mancato pagamento dei corrispettivi per circa 15 mesi.
In secondo luogo, con riguardo al periodo che precede i due furti nel cantiere del marzo
2022, non è riscontrabile alcun inadempimento dell'appaltatrice idoneo a fondare l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. La committente richiama e produce, in allegato alla prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., due lettere di contestazione riferite ad episodi risalenti rispettivamente al 23.7.2019 e al 13.9.2019, periodi cui tuttavia sono estranee le pretese di pagamento avanzate dal in via riconvenzionale e in relazione ai quali CP_1 quest'ultimo assume anzi di essere stato soddisfatto. Non risulta quindi in alcun modo provata, per quanto attiene al thema decidendum e probandum del presente giudizio, la circostanza che la committente si sia trovata a contestare la qualità del servizio ricevuto “in diverse altre occasioni e soprattutto anteriormente al verificarsi dei fatti di cui è causa”
(i.e., dei furti); vi è anzi che, come correttamente rilevato dall'attore in riconvenzionale, le suddette contestazioni - oltre a riguardare periodi di esecuzione del contratto estranei al presente giudizio - confermano che, quando vi erano presunte ragioni per contestare l'operato del , la committente vi provvedeva per iscritto. Ciò induce a ritenere, in CP_1
difetto di prova di altre contestazioni, che, perlomeno da ottobre 2019 e fino al marzo
2022, allorché si verificavano i furti nel cantiere, il avesse reso il servizio in CP_1
modo regolare, o comunque senza incorrere in violazioni contrattuali tali da legittimare l'eccezione ex art. 1460 c.c.
La committente pretenderebbe, inoltre, di negare le spettanze impagate al CP_1 eccependo l'inadempimento di quest'ultimo in occasione dei due episodi di furto occorsi nel marzo 2022. L'eccezione non ha pregio e risulta del tutto pretestuosa.
Va ricordato che nei rapporti sinallagmatici ad esecuzione periodica o continuata - ai quali può ricondursi l'appalto di servizi (Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 2022, n. 4225; Cass. civ., sez. II, 21 giugno 2013, n. 15075) - concretantisi in una pluralità di prestazioni corrispettive periodicamente dovute, ciascuna dotata di propria astratta autonomia, il sinallagma si atteggia in modo peculiare, instaurandosi tra le singole prestazioni periodiche, con la conseguenza che - salvi casi di inadempimento radicale e generalizzato -
l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. può essere opposta solo rispetto alla controprestazione temporalmente correlata a quella eseguita o offerta da chi pretende di far valere detta eccezione. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “[n]ei contratti ad esecuzione continuata o periodica, l'esecuzione ha luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi contestualmente e con funzione corrispettiva. Ne deriva che, in caso di risoluzione, rispetto alle reciproche prestazioni già eseguite, il rapporto deve intendersi esaurito senza alcun effetto restitutorio e con l'ulteriore conseguenza che
l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. può essere utilmente fatta valere solo allorché attenga temporalmente e logicamente alla prestazione di riferimento, rispetto alla controprestazione richiesta all'eccipiente e sempre che non vi sia una complessiva irregolarità di esecuzione del contratto” (Cass. n. 4225/2022, cit.).
Va aggiunto che, come si ricava anche dalla pronuncia testé menzionata, oltre che dall'art. 1458 c.c., in caso di risoluzione di un contratto ad esecuzione periodica o continuata, in deroga alla normale retroattività dell'effetto risolutivo, le prestazioni frattanto rese vengono fatte salve, con diritto ad esigere o trattenere la controprestazione.
Infatti, “[i]n questo tipo di contratto, ciascuna prestazione già eseguita costituisce un adempimento 'integrale e completo', cui deve conseguire una controprestazione corrispondente, senza possibilità di sollevare un'eccezione di inadempimento, che non esiste in relazione a quella coppia specifica di prestazione-controprestazione, sino al punto di escludere addirittura un 'interesse alla risoluzione' per le prestazioni già eseguite, rispetto alla domanda originaria (art. 1458, c. 1, c.c.)”, e ciò “sul rilievo che, ove la prestazione sia economicamente scindibile, la eccezione 'inadimplenti non est adimplendum', di cui all'art. 1460 cod. civ., può paralizzare la richiesta della controprestazione relativa alla parte della prestazione non eseguita, ma non già quella relativa alla parte della prestazione eseguita, che non sia stata restituita né offerta in restituzione e che anzi sia stata utilizzata” (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2012, n. 7550;
Cass. civ., sez. III, ord. 19 aprile 2018, n. 9644). Può aggiungersi che, più in generale, l'exceptio inadimpleti “opera nel senso di consentire alla parte adempiente di sospendere la prestazione dovuta finché l'altro contraente non adempia a sua volta, ma non la libera dalla propria obbligazione in via definitiva”, sicché essa “giustifica la sospensione del pagamento dei canoni, ma non esime dall'adempimento della relativa obbligazione con riferimento all'intera durata” del rapporto (Cass. civ., sez. III, 5 maggio 1982, n. 2821).
In definitiva, l'inesatto adempimento imputabile al in relazione ai due furti CP_1
verificatisi nel marzo 2022 non può in alcun modo inficiare le prestazioni regolarmente rese in precedenza dallo stesso, per le quali resta integro il suo diritto alla controprestazione.
Altro è interrogarsi se la committente possa efficacemente eccepire l'inadempimento imputabile alla controparte in ragione dei predetti furti per rifiutare il pagamento non già di tutti i corrispettivi maturati nel corso del rapporto, ma solo di quelli riferibili al periodo in cui ha avuto luogo la condotta negligente ritenuta casuale rispetto alla commissione dei furti. La giurisprudenza, infatti, ha talvolta ritenuto ammissibile nei contratti di durata un'eccezione di inadempimento limitata al corrispettivo maturato nel periodo in relazione al quale sussistono i lamentati inadempimenti (Cass. n. 7550/2012, cit.; Trib. Brescia, 11 luglio 2023, n. 1791).
Anche sotto tale profilo, tuttavia, l'eccezione è infondata.
La stessa giurisprudenza testé richiamata precisa che, anche nei casi in cui l'eccezione di inadempimento sia fatta valere per “coppie” di prestazioni cronologicamente correlate, “il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione” del contratto (Cass. n. 7550/2012, cit.). Orbene, nella fattispecie che occupa, in occasione dei due furti la condotta del ha integrato non già un inadempimento CP_1 generalizzato, ma l'inesatto adempimento di una prestazione che, comunque, veniva interamente resa: non vi è stata, cioè, per quanto in atti, una “complessiva irregolarità di esecuzione del contratto” (Cass. n. 4225/2022, cit.) nella fase di esecuzione contrattuale in cui si verificavano i furti, bensì un imperfetto adempimento circoscritto a due episodi, produttivo sì di un danno risarcibile ex art. 1218 c.c. (come sopra accertato) ma non di entità tale da giustificare anche il rifiuto della controprestazione dovuta per il periodo di riferimento. Diversamente ritenendo, del resto, si avrebbe una palese illogicità: la committente, a fronte di una prestazione ricevuta in modo regolare per tutto il periodo mensile o bimestrale, con l'eccezione dei due episodi di negligenza verificatisi in occasione dei furti, conseguirebbe, oltre al risarcimento dei danni derivati da tali episodi, il beneficio del mancato esborso della quota periodica del corrispettivo dovuto, come si avrebbe nel diverso caso in cui il avesse del tutto omesso di rendere la propria CP_1
prestazione nel suddetto periodo.
Ne deriva che, anche con riguardo al periodo di esecuzione del contratto in cui hanno avuto luogo i due furti, ancorché questi abbiano integrato un inesatto inadempimento contrattuale imputabile al , sì da giustificare in questa sede il parziale CP_1 accoglimento della domanda di risarcimento dei danni ad essi conseguenti, l'eccezione di inadempimento è infondata.
Alla luce di tutto quanto precede, il conserva il proprio diritto al pagamento CP_1
dei corrispettivi per tutte le prestazioni rese fino allo scioglimento del rapporto, avvenuto in data 30.4.2022, incluse quelle rese nel mese di marzo 2022, in cui si verificarono i furti, per i quali la committente ha diritto al risarcimento del danno, come sopra accertato, ma non il diritto a sottrarsi al pagamento della quota periodica del corrispettivo contrattualmente dovuto.
Restano invece escluse le somme relative alle prestazioni rese nel maggio 2022, ossia dopo l'avvenuto scioglimento del rapporto, per le quali il avrebbe dovuto CP_1 proporre in via riconvenzionale un'apposita domanda diversa da quella di adempimento
(essendo già venuto meno il contratto per iniziativa dello stesso ) e con CP_1
presupposti autonomi e distinti.
In definitiva, disattesa ogni contraria eccezione, va affermato che le somme pretese dal
, oggetto delle fatture allegate in atti, risultano dovute in base al contratto CP_1
dedotto in causa. Constatato che nessuna prova del pagamento di tali somme è stata fornita dalla società committente (i soli pagamenti documentati attengono, infatti, a crediti diversi da quelli oggetto di domanda riconvenzionale, ad es. le due copie di bonifici allegate alla prima memoria integrativa della deve dichiararsene la debenza in accoglimento CP_4
della domanda riconvenzionale, sulla scorta e nei limiti di quanto allegato e documentato dall'attore in riconvenzionale, nonché di quanto accertato nel presente giudizio in ordine all'efficacia temporale del contratto.
Le spettanze insolute, al cui pagamento SA.PRO va condannata in favore del , CP_1 risultano di importo complessivo pari ad € 81.818,49, come quantificato in base alla documentazione presente in atti (all. 28 fascicolo di parte), tenuto conto dei pagamenti parziali indicati lo stesso attore in riconvenzionale anche in sede precisazione delle conclusioni (relativi alla fattura del 29.12.2020, per la quale residua un importo di €
3.421,29, e alla fattura del 27.12.2021, per la quale residua un importo di € 6.712,44), nonché detratto per intero l'importo della fattura emessa il 31.5.2022, relativa a prestazioni rese dopo lo scioglimento del rapporto, avvenuto per iniziativa dello stesso il CP_1
30.4.2022 ai sensi dell'art. 1454 c.c. Alla predetta somma di € 81.818,49 devono aggiungersi gli interessi di mora, nella misura prevista dalla disciplina in materia di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali, qui decorrenti dal sessantesimo giorno successivo all'emissione delle fatture (artt. 4, co. 3, e 5 d.lgs. n. 231/2002), applicati al tasso (periodicamente determinato ai sensi dell'art. 5, commi 2-3, d.lgs. n. 231/2002 e dell'art. 3, co. 1, d.lgs. 192/2012) in vigore al tempo in cui ciascun importo diveniva via via esigibile, fino all'effettivo soddisfo.
In accoglimento delle domande formulate in via subordinata da entrambe le parti, deve dichiararsi la compensazione delle somme reciprocamente dovute, in forza di quanto accertato nel presente giudizio, rispettivamente a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e a titolo di corrispettivi per il servizio non pagati. Per
l'effetto, alla luce delle superiori statuizioni di accoglimento relative alle contrapposte domande formulate dalle parti, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui agli art. 1241 ss. c.c., si dichiara la compensazione degli importi di € 5.184,59, oltre rivalutazione e interessi legali dalla domanda, e di € 81.818,49, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. n.
231/2002, e si condanna l'attrice al pagamento della differenza nei CP_4
confronti del . CP_1
Le spese del giudizio, in virtù della parziale soccombenza reciproca, sono per un quinto compensate e per i rimanenti quattro quinti poste a carico dell'attrice in via principale, Pa Part
. ; sono liquidate come indicato in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM
n. 55/2014 come aggiornato, con applicazione del valore minimo per la fase istruttoria limitata alla produzione documentale ed alle memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- in parziale accoglimento della domanda principale, dichiara tenuto e condanna il
Parte
al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
della somma di € 5.671,94 ai valori attuali, oltre interessi per ritardato pagamento determinati come indicato in parte motiva ed oltre agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute dalla data della presente sentenza al saldo;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara tenuta e condanna
Parte al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_1 della somma di € 81.818,49, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto e fino al soddisfo;
- dichiara parzialmente compensati i crediti reciproci sopra indicati, con condanna di Parte al pagamento della differenza in favore del Parte_2 [...]
; Controparte_1
Parte
- dichiara tenuta e condanna al pagamento di 4/5 delle Parte_2 spese di lite in favore de , liquidate in tale misura in € Controparte_1
9.014,00 per compensi, oltre accessori di legge, e in € 623,00 per esborsi, compensandole per il rimanente quinto.
Così deciso in Roma, 6 marzo 2025.
Il Giudice
Wanda Verusio
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dal MOT dott. Pietro Maglione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
In persona della dott.ssa Wanda Verusio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 53718/2022 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'esito dell'udienza in data 21 ottobre 2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
Parte
c.f. in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_1
p.t., con l'avv. Vanessa Properzi, che la rappresenta e difende nel presente giudizio come in atti;
ATTORE - CONVENUTO IN
RICONVENZIONALE
CONTRO
, c.f./p.iva in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2 unico con l'avv. Debora Patanella, che lo rappresenta e difende nel Controparte_2
presente giudizio come in atti.
CONVENUTO - ATTORE IN
RICONVENZIONALE
OGGETTO: domanda principale di risarcimento del danno da inadempimento di un contratto di servizi di guardiania polifunzionale;
domanda riconvenzionale di adempimento per il pagamento di corrispettivi scaduti relativi al medesimo contratto.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in atti per l'udienza cartolare in data
21 ottobre 2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dal contratto stipulato nel maggio 2019 dalle parti in epigrafe, avente ad oggetto la prestazione di “servizi di guardiania polifunzionale” offerti dal rivolti a presidiare un cantiere edile gestito Controparte_3
dalla in Roma alla Via Casal Quintiliani. Nel corso di tale Controparte_4
rapporto, si verificavano i seguenti eventi rilevanti per il presente giudizio: in data
18.3.2022 e 28.3.2022 venivano effettuati nel cantiere, nonostante la presenza del dipendente del addetto alla vigilanza, due furti di materiale appartenente alla CP_1
a partire dalla fine del 2020 e sino allo scioglimento del rapporto, la CP_4 CP_4
ometteva di saldare diverse fatture emesse dal per i corrispettivi CP_1
contrattualmente dovuti, adducendo una contingente illiquidità; in seguito a ripetuti solleciti volti a ottenere i pagamenti ad esso spettanti, il 31.5.2022 il CP_1 comunicava l'interruzione del servizio, con effetto a decorrere dal giorno successivo, procedendo a rimuovere le dotazioni tecniche installate nel sito.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_4
giudizio assumendo che i due furti subìti nel cantiere Controparte_3
dovessero imputarsi alla carente vigilanza espletata in entrambe le circostanze dai dipendenti del , chiedendo perciò la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei CP_1 danni nella misura del valore dei beni sottratti. L'attrice domandava, inoltre, i danni conseguenti all'improvvisa interruzione del servizio – in tesi illegittima – da parte del
. CP_1
Quest'ultimo si costituiva in giudizio contestando il contenuto degli obblighi contrattuali come ricostruiti dalla controparte nella citazione, e negando l'imputabilità dei furti alla negligenza dei dipendenti addetti al servizio per escludere la ricorrenza di un proprio inadempimento;
affermava che, in ogni caso, difettava la prova del danno lamentato dall'attrice, ossia del valore delle merci sottratte dal cantiere. Lo stesso convenuto deduceva, inoltre, che l'interruzione del rapporto comunicata il 31.5.2022 andasse qualificata come risoluzione per inadempimento del contratto, e non come recesso ad nutum, negando che da essa potesse essere derivato qualsivoglia danno alla controparte. Il
PartePart convenuto spiegava, poi, domanda riconvenzionale per la condanna della al pagamento in proprio favore dei corrispettivi rimasti insoluti, relativi al periodo di esecuzione contrattuale compreso tra la fine del 2020 e l'interruzione del rapporto, chiedendo i provvedimenti anticipatori di cui all'art. 186-bis o all'art. 186-ter c.p.c. All'udienza del 6.12.2022 venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6,
c.p.c. vigente ratione temporis; nelle memorie le parti insistevano nelle proprie richieste e formulavano istanze istruttorie. A scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza del 23.5.2023, questo Giudice rigettava le istanze di adozione di ordinanze anticipatorie, ritenendo il credito vantato dall'attore in riconvenzionale non certo ed esigibile in considerazione delle argomentazioni e domande formulate della controparte;
rigettava, altresì, le istanze di ammissione delle prove orali, ritenendole genericamente formulate o comunque relative a circostanze da provare documentalmente.
In sede di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. disposta in sostituzione dell'udienza del
21.10.2024, le parti precisavano le conclusioni in conformità ai propri atti di ingresso nel giudizio e, all'esito dello scambio delle note, la causa veniva trattenuta per la decisione, con termini di rito per il deposito degli scritti conclusionali.
*****
Occorre preliminarmente individuare l'esatto contenuto delle prestazioni cui il convenuto era tenuto in forza del contratto, in ragione delle contestazioni relative alla CP_1
qualificazione del rapporto formulate dallo stesso, il quale eccepisce che il servizio offerto non sarebbe stato un servizio di vigilanza, bensì di portierato.
Sul punto è sufficiente osservare che, per individuare l'oggetto di un rapporto contrattuale, non hanno rilievo assorbente il nomen juris utilizzato dalle parti o altri elementi estrinseci e formali, ma è decisivo il contenuto delle obbligazioni assunte, valutato alla luce del complessivo assetto di interessi concreti che le parti hanno inteso perseguire con la stipula, secondo la moderna concezione di causa in senso economico- individuale, quale scopo pratico e sintesi degli interessi perseguiti dalle parti, alla cui stregua il contratto deve essere interpretato in applicazione dei canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 ss. c.c. (ex multis, Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2018, n. 6675).
La documentazione contrattuale versata in atti reca l'offerta di “Servizi di guardiania polifunzionale”, la quale con tutta evidenza si riferisce ad una prestazione complessa
(“polifunzionale”) essenzialmente ordinata ad apprestare un'attività -sussumibile nello schema dell'appalto di servizi- di sorveglianza e controllo (“guardiania”) dei luoghi indicati attraverso il personale a ciò preposto.
Dal contratto emerge che le singole prestazioni in cui il servizio si concretava, per quanto rileva in questa sede, erano le seguenti:
- “sorveglianza dell'area in postazione fissa diurna/notturna”, con chiara prevalenza di quella notturna desumibile dagli “Orari di servizio” indicati nel contratto;
- “presidio fisso e mobile mediante 1 operatore in divisa (…)”;
- “primo intervento immediato in caso di accessi all'area non autorizzati e tempestiva segnalazione alle Forze dell'Ordine ed alla (…) Control Room” dello stesso . CP_1
Risulta rilevante, nell'ottica di qualificare gli obblighi dell'appaltatore, anche il contenuto delle “Dotazioni base” e delle “Dotazioni extra” previste dal contratto, che includevano beni chiaramente strumentali a prestazioni di vigilanza, quali radiotrasmittenti, torcia ad alta luminosità, spray antiaggressione ad elevato potenziale di stordimento, nonché kit di videosorveglianza con infrarossi per visione notturna e monitor per impianto a circuito chiuso.
È dunque evidente, alla luce dei contenuti del contratto, che venivano in rilievo obblighi di vigilanza e controllo sul cantiere da parte del appaltatore: non può, cioè, CP_1
dubitarsi che oggetto del rapporto obbligatorio fosse un complesso di prestazioni finalizzate ad assicurare la sorveglianza dei luoghi e, quindi, precipuamente dirette ad evitare eventi del tipo di quelli verificatisi, posti a fondamento della domanda risarcitoria dell'odierna attrice.
Beninteso, non si imponeva in forza del contratto -come si preciserà anche in seguito- che il personale del debitore sventasse qualsivoglia insidia o tentativo di furto nel cantiere
(non essendosi perfezionate in accordi, pure oggetto di scambi di corrispondenza tra le parti successivi alla stipula del contratto, le negoziazioni relative ad eventuali obblighi assicurativi che avrebbero tenuto indenne la società committente rispetto ad eventuali furti o altri danni al cantiere: all. n. 1, p. 9, del fascicolo dell'attrice; all. n. 4 fascicolo del convenuto); si richiedeva, piuttosto, un'attività di sorveglianza dei luoghi diretta a soddisfare l'interesse della committente ad accrescere la sicurezza degli stessi, potendo confidare nella presenza di soggetti professionali in grado di individuare, con l'ausilio della dotazioni strumentali richiamate nel contratto, eventuali fonti di pericolo, incluse abusive introduzioni nel cantiere e tentativi di furto, onde attivare i canali di pronto intervento previsti dal contratto e più su richiamati.
Tanto chiarito, occorre innanzitutto valutare se i due furti occorsi nel cantiere nel marzo
2022 possano ascriversi ad un inadempimento contrattuale imputabile all'odierno convenuto, e più a monte se un tale inadempimento sussista.
Va infatti chiarito che non risultano pertinenti i richiami, operati da entrambe le parti, alla responsabilità aquiliana e alle specifiche regole - anche relative al nesso di causalità e alla prova liberatoria - che governerebbero la responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.)
e quella indiretta dei padroni e committenti per l'attività dei loro preposti (art. 2049 c.c.). La responsabilità dedotta in giudizio ha chiaramente natura contrattuale, traendo la richiesta di risarcimento danni dell'attrice il proprio fondamento nel preteso inadempimento contrattuale del , e segnatamente nella responsabilità di CP_1 quest'ultimo per l'attività dei propri ausiliari a norma dell'art. 1228 c.c., per il quale “il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”. Ne deriva l'applicabilità, sia sotto il profilo degli oneri di allegazione e prova dell'inadempimento, sia del nesso di causalità, delle regole proprie al sistema della responsabilità c.d. contrattuale, retto dagli artt. 1218 ss.
In conseguenza di tale inquadramento, trovano applicazione i principi affermati in tema di responsabilità contrattuale dalle Sezioni Unite civili della Suprema Corte, le quali hanno chiarito che “il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697
c.c. in materia di responsabilità contrattuale è identico, sia che il creditore agisca per
l'adempimento dell'obbligazione, sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale;
in entrambi i casi il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento” (Cass. civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Orbene, a fronte dell'allegazione da parte dell'odierna attrice dell'inadempimento della controparte contrattuale, fondata sull'asserita negligenza dei dipendenti del CP_1
addetti al servizio vigilanza in occasione dei furti presso il cantiere, il convenuto CP_1
non ha fornito la prova liberatoria di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte o di non averle potute esattamente adempiete per causa a sé non imputabile, tenuto conto di quanto segue.
L'attrice ha dedotto che i due furti occorsi nel cantiere sarebbero imputabili al personale dipendente del addetto alla vigilanza, essendo stati entrambi - protrattisi per un CP_1
non trascurabile lasso di tempo - ripresi dalle telecamere installate nel cantiere e pertanto visibili sul monitor in uso al personale (pp. 2 ss. della citazione), come peraltro comprova il materiale video depositato in atti da parte attrice il 21.3.2023.
A fronte di tale puntuale allegazione dell'inadempimento del , quest'ultimo non CP_1
ha provato di aver esattamente adempiuto le obbligazioni cui era tenuto in forza del contratto né di non averle potute adempiere per causa non imputabile, essendosi limitato ad eccepire ora che fossero estranei al rapporto veri e propri obblighi di sorveglianza
(circostanza smentita, come già evidenziato, dai contenuti del regolamento contrattuale), ora che gli operatori addetti avrebbero agito in entrambe le circostanze in modo diligente, nonché a formulare difese meramente assertive dirette a valorizzare in chiave esimente la pretesa inadeguatezza del complessivo sistema di sicurezza predisposto nel cantiere dalla controparte (pp. 13 ss. della comparsa di costituzione).
Giova ribadire che ciò che rileva nella specie, ai fini della configurabilità di un inadempimento imputabile, suscettibile di produrre un danno risarcibile ex art. 1218 c.c., è la concreta esigibilità della prestazione di vigilanza ricostruita alla luce del contratto e della situazione di fatto in cui hanno avuto luogo gli eventi che si assumono dannosi, in guisa che un certo comportamento potesse ritenersi “dovuto” in forza del titolo nelle specifiche vicende in cui l'esatto adempimento del contratto da parte del debitore avrebbe, secondo regolarità causale, evitato o potuto evitare il pregiudizio al creditore.
Ebbene, come già rilevato, è documentalmente provato che rientrasse tra gli obblighi del debitore l'esecuzione delle attività, previste dal contratto, di “sorveglianza dell'area in postazione fissa diurna/notturna” tramite il “Kit Videosorveglianza” composto da “4/6
TVCC con infrarosso per visione notturna”, nonché di “primo intervento immediato in caso di accessi all'area non autorizzati e tempestiva segnalazione alle Forze dell'Ordine ed alla (…) Control Room” dello stesso . Obblighi la cui osservanza va valutata nel CP_1
contesto delle concrete vicende dedotte in giudizio, tenuto conto della diligenza professionale dovuta ex art. 1176, co. 2, c.c., dell'obbligo di correttezza in executivis sancito dall'art. 1375 c.c. e della causa in concreto del contratto, identificabile nell'interesse della società creditrice ad avvalersi, dietro corrispettivo, di un affidabile presidio di sorveglianza del cantiere (in termini, C.A. Bari, sez. II civ., 23 aprile 2019, n.
975).
Come si osservava, le difese del convenuto -cui incombe l'onere di provare il CP_1 proprio esatto adempimento a fronte dell'avversa allegazione di violazione degli obblighi contrattuali- assumono un carattere astratto e generico, non confrontandosi con gli eventi dannosi, cui si correla l'allegato inadempimento, nella loro dimensione concreta. Il convenuto avrebbe, piuttosto, dovuto soffermarsi sugli episodi verificatisi, come dedotti dalla controparte, provando che, nelle due situazioni furtive specificamente considerate, ciascun operatore avesse espletato le incombenze contrattualmente previste in modo aderente al programma contrattuale e con la dovuta diligenza. Così, ad esempio, non rileva l'affermata circostanza che le telecamere installate fossero astrattamente insufficienti ad assicurare un capillare controllo sull'ampia area coperta dal cantiere, giacché è in atti che, nel caso di specie, le telecamere presenti abbiano ripreso gli episodi furtivi, sicché sarebbe bastato una diligente attività di monitoraggio degli schermi collegati al sistema a circuito chiuso -espressamente prevista dal contratto- per avvedersi dell'attività dannosa in itinere e attivare i canali di allerta parimenti indicati in contratto.
Con specifico riguardo al primo furto, non si comprende la ragione per cui l'operatore addetto, avendo udito rumori (evidentemente provenienti da fonti poste a distanza ravvicinata), secondo quanto afferma lo stesso , si sia allontanato dalla propria CP_1 postazione per ispezionare l'area, priva di adeguata illuminazione, per un lungo lasso di tempo, anziché monitorare gli schermi del sistema di videosorveglianza, che in quanto dotato di infrarossi consentiva un'adeguata visibilità, anche al fine di comprendere quale fosse l'area interessata dai movimenti intrusivi. Si è già osservato, del resto, che tra le obbligazioni oggetto del contratto fosse inclusa, in primo luogo, la “sorveglianza dell'area in postazione fissa diurna/notturna”, nonché il “primo intervento immediato in caso di accessi all'area non autorizzati e tempestiva segnalazione alle Forze dell'Ordine ed alla
(…) Control Room” dello stesso . CP_1
Quale che fosse il numero di telecamere installate in attuazione del contratto in rapporto alla superficie dell'area, è in atti e non risulta in alcun modo smentito che i predetti movimenti siano stati catturati dal sistema di videosorveglianza, con la conseguenza che una diligente gestione della situazione da parte dell'operatore gli avrebbe consentito di individuare dal monitor i ladri e la loro esatta posizione nell'area del cantiere, di procedere ad allertare la Control room e di richiedere il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, come previsto dal contratto.
Nella propria comparsa di costituzione, la convenuta fa generico riferimento ad “azioni diversive” con cui i malviventi “ne attiravano l'attenzione nella parte opposta dell'area dei furti (non coperta da telecamere), al fine di allontanarlo dal monitor” (p. 23), ma omette di indicare in che modo ciò risulterebbe “ex post accertato”. Vi è, piuttosto, che proprio la circostanza che l'operatore addetto avesse avvertito rumori tali da insospettirlo avrebbe dovuto indurlo, secondo la diligenza specifica richiesta dall'attività espletata e dagli obblighi puntualmente previsti in contratto, a rimanere nella postazione per verificare se tramite i monitor fosse possibile - come in effetti era - scorgere intrusioni in atto nel cantiere e individuare le aree interessate, prima di assumere altro genere di iniziative, come le perlustrazioni nel cantiere in condizioni di scarsa visibilità, in direzione opposta a quella in cui i malviventi si trovavano ad operare.
Analoghe considerazioni valgono per il secondo furto, di cui l'operatore addetto si avvedeva addirittura il giorno successivo, secondo quanto dedotto dall'attrice e non smentito dal , che nei propri scritti difensivi si è limitato ad opporre l'assenza di CP_1 preventiva informazione in ordine alla presenza dei materiali sottratti nell'area di cantiere interessata dal furto, mancando ancora una volta di provare le ragioni esimenti per cui l'operatore addetto omettesse di osservare i monitor in tempo reale.
Non può ritenersi conforme al contratto - e tantomeno diligente a norma dell'art. 1176, co. 2, c.c. - la condotta di un operatore professionale che, tenuto primariamente alla
“sorveglianza dell'area in postazione fissa”, abbia abbandonato tale postazione perdendo il contatto visivo con i monitor che mostravano l'azione dei malviventi, come chiaramente risulta dalle registrazioni video prodotte in atti dall'attrice.
Non hanno perciò pregio le argomentazioni di parte convenuta, la quale afferma che
“[b]en difficilmente un solo uomo (disarmato) avrebbe potuto impedire, anche con l'impiego della massima diligenza, che diversi soggetti - realisticamente adusi a delinquere
- desistessero dall'intendimento di sottrarre materiale presente all'interno del cantiere” (p.
23 della comparsa di costituzione). Sennonché, in disparte la circostanza che in base al contratto gli operatori preposti dovessero essere formati anche in relazione a “Tecniche di difesa personale”, una tale affermazione non assume alcun apprezzabile rilievo esimente: ciò che si contesta a titolo di inadempimento alla convenuta per l'attività dei propri ausiliari, infatti, non è di non aver impedito l'evento delittuoso, ma di non aver posto in essere in modo diligente le attività contrattualmente previste e senz'altro esigibili che avrebbero potuto ragionevolmente evitarlo, quali, come sopra già detto, ravvisare l'attività criminosa in atto attraverso un prudente monitoraggio dell'area tramite gli schermi collegati ai sistemi di videosorveglianza (dotati di infrarossi e quindi idonei ad assicurare la visibilità), darne tempestiva comunicazione alla centrale del e richiedere CP_1
l'intervento delle forze dell'ordine, in conformità alle previsioni contrattuali sopra richiamate.
Non risulta peraltro contestata la circostanza, allegata dalla creditrice, che sia rimasta priva di riscontro la richiesta da essa rivolta al di documentare il rapporto di CP_1
lavoro con gli operatori preposti al servizio di vigilanza, ciò che rende non inverosimile che gli stessi non fossero stati adeguatamente formati allo scopo, secondo quanto prevedeva il contratto alla voce “Formazione del personale”.
A ben vedere, ciò di cui la parte convenuta si duole nelle proprie difese - incluse quelle illustrate nelle memorie ex art. 183 e negli scritti conclusionali - è per un verso il preteso squilibrio economico delle prestazioni dedotte in contratto (cui si correla la proposta di rinegoziazione trasmessa il 12.11.2021 e rimasta priva di riscontro: doc. 18 fascicolo della convenuta), profilo che tuttavia attiene alla convenienza del rapporto e che resta estraneo al perimetro del sindacato giudiziale;
per altro verso, è la insussistenza di un obbligo contrattuale di impedimento dei furti, nonché la pretesa inesigibilità di un controllo generalizzato su un cantiere di rilevante ampiezza da parte di un solo operatore addetto.
Per questi ultimi aspetti, è ancora il caso di ribadire che, alla luce del complessivo assetto contrattuale, ci si trovava in un ambito governato non dalla logica della garanzia di un risultato finale (l'impedimento dei furti), ma da quella del facere professionale diligente
(Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4163, 2.2, secondo cui “l'obbligazione assunta dall'istituto di vigilanza con il contratto (…) non può ritenersi di risultato, non potendo certamente l'istituto assumere l'obbligo di impedire in modo assoluto che il proprio cliente subisca un furto, ma deve essere considerata obbligazione di mezzi, dovendo l'istituto predisporre le tutele convenute per garantire la sicurezza dei luoghi”), alla cui stregua il debitore sarebbe stato adempiente sol che avesse posto in essere l'attività contrattualmente dovuta con la diligenza del professionista di settore;
ciò che, nella fattispecie che occupa, avrebbe richiesto null'altro che l'adozione di comportamenti conformi alle previsioni contrattuali, che - rapportate alla situazione di fatto in cui maturavano le dedotte aggressioni al cantiere - imponevano primariamente di espletare il controllo su postazione fissa tramite i suddetti monitor, in grado di garantire la visibilità delle aree interessate dall'azione dei malviventi grazie alla tecnologia ad infrarossi.
Ciò rende astrattamente accoglibile la domanda di risarcimento dei danni derivati dai furti subìti dalla committente, in conformità agli arresti della Suprema Corte, la quale ha precisato che “[i]n mancanza di diversa disposizione contenuta nel contratto, la responsabilità dell'istituto di vigilanza che abbia omesso di adottare le misure convenute o comunque necessarie a sventare tempestivamente il furto (…) obbliga il responsabile al risarcimento dei danni, commisurati al valore dei beni danneggiati o sottratti (…)” (Cass. civ., sez. III, 30 luglio 2015, n. 16195), ferma restando comunque la necessità di accertare il nesso di causalità tra la violazione contrattuale e il danno che l'attrice assume di aver subìto.
Infatti, dalla descritta conformazione dell'obbligazione -che la recente giurisprudenza di legittimità qualifica talvolta come “obbligazioni di diligenza” o, con formula di uso dottrinale, ad interesse strumentale o intermedio- discende che il nesso di causalità non resta “assorbito” nell'inadempimento, quale conseguenza necessaria dello stesso, ma va concretamente accertato -i.e., provato dal creditore preteso danneggiato- onde stabilire se la violazione contrattuale sia stata causa efficiente dell'evento di danno (tra le altre, Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, nn. 28991 e 28992), secondo i criteri e standard probabilistici che presiedono a tale accertamento nella responsabilità di diritto civile.
Occorre dunque stabilire se l'accertato inadempimento contrattuale imputabile al debitore, ravvisato nella violazione degli obblighi previsti dal contratto, possa dirsi causale rispetto ai furti assunti dall'attrice quali eventi dannosi conseguenti al predetto inadempimento colpevole, assumendo qui come parametro non più l'interesse
“strumentale” del creditore al facere contrattualmente dedotto o comunque esigibile, ma l'interesse “finale” dello stesso, rinvenibile nella sicurezza del cantiere rispetto ad insidie che era possibile individuare per evitare, almeno potenzialmente, il verificarsi di eventi dannosi.
Come precisato da risalente giurisprudenza in un caso in parte analogo a quello che occupa, infatti, ai fini del risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. non è sufficiente l'accertato inadempimento degli obblighi contrattuali di controllo e vigilanza, ma, “in base ai principi generali che regolano la responsabilità contrattuale, occorre l'ulteriore requisito del nesso causale fra inadempimento e danno, il quale postula il riscontro della idoneità del suddetto controllo, ove non omesso, a sventare l'azione delittuosa, in relazione ai tempi in cui essa è stata commessa” (Cass. Civ., sez. 2, 9 gennaio 1984, n.
142).
Il nesso di causalità tra inadempimento ed evento di danno deve ritenersi provato nella fattispecie qui scrutinata. Non può dubitarsi che l'inadempimento conseguente alle già evidenziate negligenze del personale addetto alla vigilanza nelle due circostanze in cui hanno avuto luogo i furti sia stato causa efficiente di questi ultimi, secondo il criterio condizionalistico e quello -operante in funzione integrativa- della causalità adeguata.
Dalla ricostruzione svolta dall'attrice (pp. 3 ss. della citazione;
pp. 4 ss. prima memoria ex art. 183 c.p.c.), suffragata dalla documentazione da questa prodotta e mai smentita in modo convincente dal convenuto, emerge la mancata percezione delle situazioni di rischio e, conseguentemente, un'inadeguata gestione delle stesse da parte dei dipendenti del debitore, che ha consentito ai ladri di procedere pressoché indisturbati alle CP_1 operazioni necessarie all'asportazione dei beni avuti di mira dal cantiere. Orbene, non vi è chi non veda che l'esatto adempimento delle prestazioni previste dal contratto (vigilare le aree del cantiere coperte dal sistema di videosorveglianza ad infrarossi, così da individuare le intrusioni in atto, allertare la Control Room del datore e richiedere l'intervento delle forze dell'ordine), con l'impiego della diligenza richiesta dalla natura delle incombenze affidate, avrebbe con ogni probabilità evitato la consumazione dei furti e quindi la perdita dei beni in capo alla committente, sicché il giudizio controfattuale proprio del metodo condizionalistico conduce, secondo lo standard del più probabile che non, a ritenere sussistente il legame eziologico tra gli inadempimenti accertati in questa sede e gli eventi dannosi occorsi (in termini, Trib. Bergamo, sez. IV, 7 febbraio 2023, n. 237, ove, ritenuta la sussistenza di “plurimi elementi che, valutati complessivamente, inducono a ritenere non diligente l'adempimento della prestazione da parte dell'istituto di vigilanza”, si evidenzia che, “se la guardia giurata avesse effettuato un controllo più approfondito, chiamato rinforzi o allertato le forze dell'ordine, sarebbe stato possibile sventare il furto.
Di qui il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno”).
Inoltre, il tipo di eventi dannosi in concreto verificatisi (i due furti) appartengono propriamente alla specie di quelli che il servizio professionale - come sopra ricostruito nel suo contenuto concreto - mirava ad impedire, risultando perciò detti eventi fisiologica conseguenza della carente vigilanza sul cantiere nei modi previsti dal contratto, nel senso che l'omesso espletamento delle attività cui il debitore era tenuto si pone nelle due situazioni dannose, secondo regolarità causale, quale situazione antigiuridica idonea (i.e., adeguata) a determinare il successo dell'azione furtiva dei malviventi.
Per parte sua, il debitore odierno convenuto non ha, come già osservato, provato alcun evento idoneo ad integrare la causa non imputabile di cui all'art. 1218 c.c., ossia una causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione, mancando così la prova di qualsivoglia causalità estintiva.
Neppure ha pregio il richiamo del convenuto all'art. 1227 c.c., in entrambe le fattispecie contemplate nei suoi due commi, atteso che l'ipotizzato concorso colposo del danneggiato
- tanto nella produzione dell'evento di danno (co. 1), quanto nell'aggravamento dei danni- conseguenza (co. 2) - si pone in insanabile contrasto logico con la riconosciuta piena responsabilità contrattuale della debitrice per i furti subìti dalla controparte nel cantiere che la prima avrebbe dovuto presidiare con diligenza nei modi specificamente convenuti.
Sul punto, giova ribadire ancora una volta che non assume alcun rilievo l'astratta inesigibilità di prestazioni di controllo diffuso su tutta l'area del cantiere, sulla quale il convenuto insiste anche per invocare il concorso colposo della creditrice (sul presupposto che quest'ultima avrebbe potuto procurarsi prestazioni di vigilanza maggiormente adeguate), ma rileva, anche sotto tale profilo, l'indubbia esigibilità in concreto delle attività contrattualmente previste nelle specifiche situazioni in cui si sono verificati i furti: attività che pienamente rientravano nella sfera di dominio del debitore (a mezzo dell'attività dei propri ausiliari preposti al servizio). In definitiva, deve ritenersi provato - oltre all'inadempimento contrattuale imputabile del
- anche il nesso di causalità materiale tra le violazioni contrattuali occorse nelle CP_1 circostanze in cui hanno avuto luogo i furti e il danno subìto dall'attrice in conseguenza di questi ultimi, da identificarsi nel valore dei beni sottratti dal cantiere.
Occorre ora soffermarsi su quest'ultimo profilo. L'attrice assume che il valore dei predetti beni -in cui si identifica il danno-conseguenza lamentato, sub specie di danno emergente- ammonterebbe ad € 30.000,00; tuttavia, in disparte il fatto che secondo quanto afferma la stessa attrice il valore dei beni sottratti in occasione dei due furti sarebbe, rispettivamente, di € 7.000 ed € 15.000, quindi pari a complessivi € 22.000, deve rilevarsi che risulta possibile quantificare i danni risarcibili solo in relazione ai beni perduti in conseguenza del primo furto.
Secondo quanto allega l'attrice, questi ultimi comprenderebbero n. 6 matasse di cavo elettrico di rame lunghe 600 metri e una bobina in legno con cavo di circa 80 metri, di cui è stata prodotta documentazione fotografica compatibile, attestante la presenza di tale materiale - all'interno del camion parcheggiato nel cantiere - prima della consumazione del furto (all. 2 e 3 del fascicolo dell'attrice). La fattura di acquisto prodotta in atti (all. 6 del fascicolo dell'attrice), che recando la data del giorno precedente al furto può ritenersi plausibilmente riferibile alla merce trafugata, indica una pluralità di beni, tra i quali è possibile individuare le suddette sei matasse di cavo elettrico in rame di complessivi 600 metri circa e la bobina in legno contenente altro cavo di 80 metri, il cui valore totale, alla luce della fattura in parola, risulta ammontare ad € 5.184,59. Nei limiti di tale importo può dunque ritenersi provato -quantomeno in via presuntiva, tenuto conto della difficoltà di dimostrare la precisa entità dei danni subìti- il valore dei beni e quindi il pregiudizio conseguente al primo furto, sì da ritenere integrata la causalità giuridica e giustificare la condanna del al pagamento della predetta somma a titolo di risarcimento del CP_1 danno emergente;
l'importo indicato deve essere rivalutato secondo i coefficienti Istat relativi all'epoca dell'illecito (marzo 2022) in € € 5.671,94; su tale somma sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento calcolati non sulla somma capitale ai valori attuali bensì con riferimento al valore medio tra il capitale al valore attuale e la somma dovuta alla data dell'illecito (Cass. civ., sez. I, 1 aprile 2015, n. 6614; Cass. civ., sez. I, 19 marzo 1990, n.
2296) e sulla somma complessiva sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Non risulta invece possibile, neppure con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., quantificare e perciò liquidare il valore dei beni sottratti in occasione del secondo furto. Sul punto l'attrice si limita ad indicare, richiamando le dichiarazioni rese nella denuncia- querela presentata il 28.3.2022, che i beni asportati sarebbero stati una “bobina di altezza 2 metri ed una di un metro circa contenente cavo elettrico di sezione 7 cm, per circa 300 metri lineari”, senza tuttavia offrire alcun elemento documentale, né di altro genere, a comprova dell'indicato valore di tali beni, apoditticamente quantificato, in mancanza di qualsivoglia produzione di riscontro (fosse anche solo comparativa), in “€ 15.000,00 circa”.
Non possono, ovviamente, valere a supplire alla carenza di prova del quantum risarcibile relativo al secondo furto le dichiarazioni in ordine al valore dei beni contenute nella denunce-querela rese alla polizia giudiziaria dal rappresentante legale della società attrice, trattandosi di dichiarazioni provenienti dalla stessa parte che vorrebbe valersene e, in ogni caso, di per sé prive di valore probatorio o anche solo indiziario.
Pur a fronte della raggiunta prova dell'an del danno (per le ragioni già illustrate trattando del nesso di causalità materiale), il difetto di prova dell'ammontare dei concreti pregiudizi risarcibili conseguenti al secondo furto non può essere supplito nemmeno dal potere di liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. L'esercizio di tale potere è infatti precluso laddove la valutazione equitativa verrebbe a supplire alle carenze di allegazione e prova della parte cui spetterebbe dimostrare, nei limiti del possibile,
l'ammontare dei danni subìti (Cass. civ., sez. VI, 18 marzo 2022, n. 8941): il potere giudiziale di liquidazione ex art. 1226 c.c. richiede, oltre alla prova del danno nella sua ontologica esistenza, una impossibilità o rilevante difficoltà nell'esatta quantificazione dello stesso, che deve essere non solo oggettiva, ma anche incolpevole, ossia non dipendente dalla mancata o del tutto insufficiente attività di allegazione e prova della parte su cui grava l'onere probatorio (Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2023, n. 9744; Cass. civ., sez.
VI, ord. 17 novembre 2020, n. 26051; Cass. civ., sez. II, 3 novembre 2021, n. 31251).
In altri termini, il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone “il preventivo accertamento che
l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (Cass. n. 9744/2023, cit.), giacché, come detto, esso
“non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento
o al fatto illecito extracontrattuale” (Cass. n. 8941/2022, cit.). In altri termini, l'art. 1226
c.c. non esime la parte interessata dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile o addirittura necessario alla quantificazione del danno di cui essa, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2016, n. 20889).
Ne consegue che l'attrice avrebbe potuto e dovuto quantomeno allegare anche in relazione ai beni oggetto del secondo furto la fattura di acquisto o altro documento valutabile recante i costi sostenuti per il loro approvvigionamento, o fornire dati di comparazione idonei ad indicare in modo attendibile il valore dei predetti beni, in modo da consentire al giudice di effettuare una stima attendibile, quand'anche non rigidamente corrispondente, dell'entità del danno derivato dalla loro sottrazione, senza dover svolgere alcuna inammissibile attività di supplenza, in contrasto con la struttura dispositiva della prova delineata dall'art. 115 c.p.c., e senza sconfinare in operazioni arbitrarie, sganciate da dati obiettivi e controllabili che spettava alla parte interessata fornire, anche a mezzo di presunzioni.
Deve pertanto rigettarsi, per mancanza di un principio di prova dell'entità del pregiudizio risarcibile, e quindi della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c., la domanda di risarcimento del danno derivante dal secondo dei furti dedotti.
Del tutto infondata è, poi, la richiesta di danni per il riacquisto della merce, essendo la relativa spesa assorbita nell'importo del danno riconosciuto (o riconoscibile) per la perdita dei beni originari, in mancanza di qualsivoglia prova di aver dovuto sopportare costi di acquisto maggiori di quelli in precedenza sostenuti per lo stesso materiale;
inoltre, non vi è prova degli ulteriori danni che l'attrice pretenderebbe, con allegazioni del tutto generiche, essere derivati dal ritardo nelle lavorazioni conseguente alla necessità di riacquistare la merce perduta.
È del pari infondata la richiesta dell'attrice di danni in ipotesi conseguenti all'unilaterale scioglimento dal contratto dell'odierna convenuta, essendo ciò avvenuto in modo legittimo,
a fronte del prolungato inadempimento della committente, secondo lo schema previsto dall'art. 1457 c.c.
L'attrice deduce l'illegittimità di un preteso recesso contrattuale che la controparte avrebbe operato con la comunicazione trasmessa in data 31.5.2022: l'unilaterale scioglimento dal rapporto sarebbe avvenuto, secondo la tesi attorea, in spregio del canone di correttezza e buona fede in executivis, siccome repentino e ingiustificato, per di più nelle more dell'incontro dinanzi al mediatore nell'ambito della relativa procedura.
Occorre preliminarmente rilevare che lo scioglimento unilaterale del contratto da parte del deve qualificarsi non come recesso, bensì - come correttamente eccepito dal CP_1 convenuto (pp. 26 ss. della comparsa di costituzione) - quale risoluzione CP_1
contrattuale, sussumibile nello schema della risoluzione ope legis tramite diffida ad adempiere prevista dall'art. 1454 c.c.
Il , infatti, con lettera del 22.2.2022, premesso “di non essere in grado di CP_1
concedere ulteriori dilazioni di pagamento e di garantire i servizi di presidio per il mese di marzo” presso il cantiere, a causa della difficoltà finanziarie derivanti dalla persistente insolvenza della committente e di altra clientela morosa, trasmetteva le fatture scadute al
31.1.2022 e diffidava la controparte “all'invio di un piano di rientro entro 2gg dal ricevimento della presente per il saldo delle stesse entro il 30/04/2022” (all. 20 del fascicolo del convenuto), effettuando ulteriori solleciti prima della scadenza di tale ultimo termine (PEC del 7.4.2022: all. 21 fascicolo del convenuto). Nella fattispecie in esame ricorrono, dunque, tutti i requisiti previsti dall'art. 1454, co. 1-2, c.c.: l'intimazione per scritto ad adempiere;
la fissazione di un termine per l'adempimento non inferiore a 15 giorni (salvo usi contrari), termine che veniva qui fissato al 30.4.2022 ed era quindi pari a oltre due mesi;
la dichiarazione che l'inutile decorso del termine avrebbe comportato la risoluzione del contratto, ciò che era implicito nell'avvertimento che, in mancanza del saldo degli insoluti, il non avrebbe più garantito i servizi di vigilanza del CP_1 cantiere, come poi effettivamente è stato, dato il persistere dell'inadempimento della committente, a partire dalla comunicazione del 31.5.2022. Ne deriva che nella fattispecie l'effetto risolutivo si ricollega alla diffida ad adempiere trasmessa il 22.2.2022, e non alla comunicazione di interruzione del servizio del 31.5.2022, la quale può semmai assumere valore ricognitivo dell'effetto caducatorio già determinatosi ex lege, ai sensi dell'art. 1454
c.c., per iniziativa del . CP_1
Neppure può dubitarsi della gravità dell'inadempimento della committente ai sensi dell'art. 1455 c.c., essendo provato in atti e mai efficacemente contrastato da quest'ultima - come si avrà modo di evidenziare anche in seguito, esaminando la domanda riconvenzionale del - che per un considerevole arco di tempo, protrattosi per CP_1
circa 15 mesi, la abbia omesso di pagare al i corrispettivi CP_4 CP_1
contrattualmente dovuti, accumulando così un insoluto di rilevante importo, a fronte della previsione nella documentazione contrattuale di termini per i pagamenti di 30/60 gg (all.
5- bis del fascicolo del convenuto).
È il caso di precisare che la risoluzione conseguente alla diffida del 22.2.2022, prodottasi il 30.4.2022 e formalizzata con dichiarazione del 31.5.2022, non risulta smentita la circostanza che diffide di analogo tenore fossero state già trasmesse in precedenza dal , atteso che, secondo un condivisibile orientamento, l'effetto risolutivo è CP_1 disponibile quando esso si determini in via stragiudiziale e non si ponga l'esigenza di tutelare un affidamento della controparte nella cessazione del rapporto (Cass. civ., sez. II, sent. 9 maggio 2016, n. 9317), sicché ben può la parte che assuma il grave inadempimento altrui continuare a mantenere in vita il rapporto contrattuale dopo l'inutile decorso del termine oggetto di diffida ad adempiere, rinunciando all'effetto risolutivo, e riservarsi di produrlo in seguito, attraverso una nuova diffida, a fronte del persistere (e quindi dell'aggravarsi) dell'inadempimento della controparte (Cass. civ., sez. II, sent. 3 marzo
2016, n. 4205).
Anche a voler ritenere diversamente, comunque, la pregressa risoluzione del rapporto per effetto di precedenti diffide ad adempiere non potrebbe essere rilevata d'ufficio (Cass., sez.
II, 18 maggio 1987, n. 4535), ma avrebbe dovuto essere eccepita in giudizio dalla committente, la quale ha fra l'altro continuato ad usufruire della prestazione di vigilanza fino alla sua interruzione per volontà della controparte comunicata il 31.5.2022.
Alla accertata ricorrenza della fattispecie risolutiva ex art. 1454 c.c. consegue, nella prospettiva del rigetto della domanda risarcitoria, la superfluità di ogni ulteriore accertamento, trattandosi di iniziativa in iure della parte che l'ha determinata, come tale insuscettibile di cagionare un danno risarcibile (così Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 1985,
n. 6347, in ad una fattispecie del tutto analoga a quella che occupa, relativa ad un servizio di vigilanza dei magazzini di un'impresa commerciale).
Si può comunque precisare, per mero scrupolo, che l'attrice non avrebbe comunque fornito alcuna prova di aver subìto un pregiudizio effettivo in conseguenza dello scioglimento unilaterale della controparte dal rapporto, avendo lamentato un danno solo
“potenziale”, come la stessa lo qualifica nel proprio atto introduttivo (p. 14 della citazione), senza offrire alcun elemento a comprova (ad es., dell'impossibilità di reperire alternative sul mercato o di reperirle a costi ragionevoli e in tempi utili). Vi è anzi che la stessa attrice afferma di aver provveduto, dopo l'interruzione del rapporto, all'“immediato ingaggio di altro servizio di vigilanza” (p. 11 prima memoria integrativa); e, pur sostenendo di aver dovuto affrontare per tale servizio sostitutivo “costi ben più elevati”, non precisa mai quali e non offre elementi, neanche di pura inferenza, per poter accertare che un danno vi sia stato, limitandosi ad allegare generici disagi, imputabili perlopiù ad un asserito “lungo ponte”, nonostante la stessa abbia avanzato richiesta di risarcimento per danni quantificati addirittura in €100.000,00. Neppure risulta provato, essendovi sul punto solo generiche allegazioni, che alcun danno sia derivato dalla asportazione - dopo l'avvenuta risoluzione del rapporto - delle telecamere e dei monitor di proprietà del appaltatore, né dalla consegna delle chiavi di CP_1
accesso al cantiere a soggetto non titolato a riceverle.
Alla luce della legittimità della risoluzione stragiudiziale prodotta dal , e non CP_1 avendo l'attrice, in ogni caso, fornito alcuna prova dei danni che essa assume essere derivati dall'interruzione del rapporto per volontà della controparte e dalle condotte dismissive di quest'ultima ad essa susseguenti, la relativa domanda di risarcimento va interamente rigettata.
Deve venirsi infine all'esame della domanda riconvenzionale con cui il chiede CP_1 condannarsi l'attrice al pagamento delle somme contrattualmente dovute e rimaste insolute, con correlativi interessi da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali.
La domanda risulta parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti di cui si dirà.
Il ha allegato il mancato pagamento, da parte della committente, dei CP_1
corrispettivi ad esso spettanti in forza del contratto, in relazione al periodo di esecuzione del servizio compreso tra dicembre 2020 e aprile 2022, quantificandoli in sede di costituzione in € 88.390,02 ed sede di precisazione delle conclusioni in € 88.364,40, oltre interessi.
Il ha dunque allegato l'inadempimento della controparte rispetto CP_1 all'obbligazione pecuniaria di fonte contrattuale cui questa era tenuta, fornendo peraltro riscontro documentale dei ripetuti solleciti di pagamento inviati alla committente in un arco considerevole di tempo (v., tra gli altri, gli all. nn. 11-18, relativi ad importi poi pagati secondo quanto allega lo stesso attore in riconvenzionale, e nn. 19-22 del fascicolo del
), oltre che delle fatture emesse relative ai pagamenti pretesi (all. 28). Sarebbe CP_1
Pa pertanto spettato alla .PRO, in applicazione del già richiamato principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite civili con la sentenza n. 13533/2001, dimostrare di aver effettuato i relativi pagamenti, saldando gli importi insoluti: essa non ha tuttavia fornito tale prova, essendosi nel giudizio limitata ad eccepire la legittimità del proprio rifiuto di pagare, in ragione dell'inadempimento di controparte, e a contestare l'entità degli importi complessivamente dovuti, in base ad asseriti erronei calcoli del . CP_1
Sotto il primo profilo, la convenuta in riconvenzionale contesta l'esatto adempimento delle prestazioni del nell'esecuzione del servizio, argomentando nella citazione CP_1
e nella prima memoria integrativa di aver legittimamente rifiutato di eseguire i pagamenti previsti formulando l'eccezione di inadempimento, giustificata in tesi de asserite violazioni contrattuali di cui il appaltatore si sarebbe reso responsabile. CP_1
Tale eccezione di inadempimento è senz'altro inefficace per mancanza dei relativi presupposti e non vale quindi a paralizzare la pretesa del al pagamento dei CP_1
corrispettivi ad esso spettanti in forza del contratto.
In primo luogo, va detto che il rimedio ex art. 1460 c.c. è concesso alla parte adempiente o che offra di adempiere la propria prestazione, mentre la committente era già gravemente morosa al tempo in cui pretenderebbe di eccepire l'inadempimento altrui, avendo omesso di corrispondere all'appaltatrice le somme dovute già a partire dal dicembre 2020, pur continuando ad usufruire del servizio fino al maggio 2022. Lo stesso è a dirsi, a fortiori, alla data in cui si verificavano i furti imputabili al , quando l'insoluto era CP_1
divenuto di rilevante importo, stante in mancato pagamento dei corrispettivi per circa 15 mesi.
In secondo luogo, con riguardo al periodo che precede i due furti nel cantiere del marzo
2022, non è riscontrabile alcun inadempimento dell'appaltatrice idoneo a fondare l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. La committente richiama e produce, in allegato alla prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., due lettere di contestazione riferite ad episodi risalenti rispettivamente al 23.7.2019 e al 13.9.2019, periodi cui tuttavia sono estranee le pretese di pagamento avanzate dal in via riconvenzionale e in relazione ai quali CP_1 quest'ultimo assume anzi di essere stato soddisfatto. Non risulta quindi in alcun modo provata, per quanto attiene al thema decidendum e probandum del presente giudizio, la circostanza che la committente si sia trovata a contestare la qualità del servizio ricevuto “in diverse altre occasioni e soprattutto anteriormente al verificarsi dei fatti di cui è causa”
(i.e., dei furti); vi è anzi che, come correttamente rilevato dall'attore in riconvenzionale, le suddette contestazioni - oltre a riguardare periodi di esecuzione del contratto estranei al presente giudizio - confermano che, quando vi erano presunte ragioni per contestare l'operato del , la committente vi provvedeva per iscritto. Ciò induce a ritenere, in CP_1
difetto di prova di altre contestazioni, che, perlomeno da ottobre 2019 e fino al marzo
2022, allorché si verificavano i furti nel cantiere, il avesse reso il servizio in CP_1
modo regolare, o comunque senza incorrere in violazioni contrattuali tali da legittimare l'eccezione ex art. 1460 c.c.
La committente pretenderebbe, inoltre, di negare le spettanze impagate al CP_1 eccependo l'inadempimento di quest'ultimo in occasione dei due episodi di furto occorsi nel marzo 2022. L'eccezione non ha pregio e risulta del tutto pretestuosa.
Va ricordato che nei rapporti sinallagmatici ad esecuzione periodica o continuata - ai quali può ricondursi l'appalto di servizi (Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 2022, n. 4225; Cass. civ., sez. II, 21 giugno 2013, n. 15075) - concretantisi in una pluralità di prestazioni corrispettive periodicamente dovute, ciascuna dotata di propria astratta autonomia, il sinallagma si atteggia in modo peculiare, instaurandosi tra le singole prestazioni periodiche, con la conseguenza che - salvi casi di inadempimento radicale e generalizzato -
l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. può essere opposta solo rispetto alla controprestazione temporalmente correlata a quella eseguita o offerta da chi pretende di far valere detta eccezione. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “[n]ei contratti ad esecuzione continuata o periodica, l'esecuzione ha luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi contestualmente e con funzione corrispettiva. Ne deriva che, in caso di risoluzione, rispetto alle reciproche prestazioni già eseguite, il rapporto deve intendersi esaurito senza alcun effetto restitutorio e con l'ulteriore conseguenza che
l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. può essere utilmente fatta valere solo allorché attenga temporalmente e logicamente alla prestazione di riferimento, rispetto alla controprestazione richiesta all'eccipiente e sempre che non vi sia una complessiva irregolarità di esecuzione del contratto” (Cass. n. 4225/2022, cit.).
Va aggiunto che, come si ricava anche dalla pronuncia testé menzionata, oltre che dall'art. 1458 c.c., in caso di risoluzione di un contratto ad esecuzione periodica o continuata, in deroga alla normale retroattività dell'effetto risolutivo, le prestazioni frattanto rese vengono fatte salve, con diritto ad esigere o trattenere la controprestazione.
Infatti, “[i]n questo tipo di contratto, ciascuna prestazione già eseguita costituisce un adempimento 'integrale e completo', cui deve conseguire una controprestazione corrispondente, senza possibilità di sollevare un'eccezione di inadempimento, che non esiste in relazione a quella coppia specifica di prestazione-controprestazione, sino al punto di escludere addirittura un 'interesse alla risoluzione' per le prestazioni già eseguite, rispetto alla domanda originaria (art. 1458, c. 1, c.c.)”, e ciò “sul rilievo che, ove la prestazione sia economicamente scindibile, la eccezione 'inadimplenti non est adimplendum', di cui all'art. 1460 cod. civ., può paralizzare la richiesta della controprestazione relativa alla parte della prestazione non eseguita, ma non già quella relativa alla parte della prestazione eseguita, che non sia stata restituita né offerta in restituzione e che anzi sia stata utilizzata” (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2012, n. 7550;
Cass. civ., sez. III, ord. 19 aprile 2018, n. 9644). Può aggiungersi che, più in generale, l'exceptio inadimpleti “opera nel senso di consentire alla parte adempiente di sospendere la prestazione dovuta finché l'altro contraente non adempia a sua volta, ma non la libera dalla propria obbligazione in via definitiva”, sicché essa “giustifica la sospensione del pagamento dei canoni, ma non esime dall'adempimento della relativa obbligazione con riferimento all'intera durata” del rapporto (Cass. civ., sez. III, 5 maggio 1982, n. 2821).
In definitiva, l'inesatto adempimento imputabile al in relazione ai due furti CP_1
verificatisi nel marzo 2022 non può in alcun modo inficiare le prestazioni regolarmente rese in precedenza dallo stesso, per le quali resta integro il suo diritto alla controprestazione.
Altro è interrogarsi se la committente possa efficacemente eccepire l'inadempimento imputabile alla controparte in ragione dei predetti furti per rifiutare il pagamento non già di tutti i corrispettivi maturati nel corso del rapporto, ma solo di quelli riferibili al periodo in cui ha avuto luogo la condotta negligente ritenuta casuale rispetto alla commissione dei furti. La giurisprudenza, infatti, ha talvolta ritenuto ammissibile nei contratti di durata un'eccezione di inadempimento limitata al corrispettivo maturato nel periodo in relazione al quale sussistono i lamentati inadempimenti (Cass. n. 7550/2012, cit.; Trib. Brescia, 11 luglio 2023, n. 1791).
Anche sotto tale profilo, tuttavia, l'eccezione è infondata.
La stessa giurisprudenza testé richiamata precisa che, anche nei casi in cui l'eccezione di inadempimento sia fatta valere per “coppie” di prestazioni cronologicamente correlate, “il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione” del contratto (Cass. n. 7550/2012, cit.). Orbene, nella fattispecie che occupa, in occasione dei due furti la condotta del ha integrato non già un inadempimento CP_1 generalizzato, ma l'inesatto adempimento di una prestazione che, comunque, veniva interamente resa: non vi è stata, cioè, per quanto in atti, una “complessiva irregolarità di esecuzione del contratto” (Cass. n. 4225/2022, cit.) nella fase di esecuzione contrattuale in cui si verificavano i furti, bensì un imperfetto adempimento circoscritto a due episodi, produttivo sì di un danno risarcibile ex art. 1218 c.c. (come sopra accertato) ma non di entità tale da giustificare anche il rifiuto della controprestazione dovuta per il periodo di riferimento. Diversamente ritenendo, del resto, si avrebbe una palese illogicità: la committente, a fronte di una prestazione ricevuta in modo regolare per tutto il periodo mensile o bimestrale, con l'eccezione dei due episodi di negligenza verificatisi in occasione dei furti, conseguirebbe, oltre al risarcimento dei danni derivati da tali episodi, il beneficio del mancato esborso della quota periodica del corrispettivo dovuto, come si avrebbe nel diverso caso in cui il avesse del tutto omesso di rendere la propria CP_1
prestazione nel suddetto periodo.
Ne deriva che, anche con riguardo al periodo di esecuzione del contratto in cui hanno avuto luogo i due furti, ancorché questi abbiano integrato un inesatto inadempimento contrattuale imputabile al , sì da giustificare in questa sede il parziale CP_1 accoglimento della domanda di risarcimento dei danni ad essi conseguenti, l'eccezione di inadempimento è infondata.
Alla luce di tutto quanto precede, il conserva il proprio diritto al pagamento CP_1
dei corrispettivi per tutte le prestazioni rese fino allo scioglimento del rapporto, avvenuto in data 30.4.2022, incluse quelle rese nel mese di marzo 2022, in cui si verificarono i furti, per i quali la committente ha diritto al risarcimento del danno, come sopra accertato, ma non il diritto a sottrarsi al pagamento della quota periodica del corrispettivo contrattualmente dovuto.
Restano invece escluse le somme relative alle prestazioni rese nel maggio 2022, ossia dopo l'avvenuto scioglimento del rapporto, per le quali il avrebbe dovuto CP_1 proporre in via riconvenzionale un'apposita domanda diversa da quella di adempimento
(essendo già venuto meno il contratto per iniziativa dello stesso ) e con CP_1
presupposti autonomi e distinti.
In definitiva, disattesa ogni contraria eccezione, va affermato che le somme pretese dal
, oggetto delle fatture allegate in atti, risultano dovute in base al contratto CP_1
dedotto in causa. Constatato che nessuna prova del pagamento di tali somme è stata fornita dalla società committente (i soli pagamenti documentati attengono, infatti, a crediti diversi da quelli oggetto di domanda riconvenzionale, ad es. le due copie di bonifici allegate alla prima memoria integrativa della deve dichiararsene la debenza in accoglimento CP_4
della domanda riconvenzionale, sulla scorta e nei limiti di quanto allegato e documentato dall'attore in riconvenzionale, nonché di quanto accertato nel presente giudizio in ordine all'efficacia temporale del contratto.
Le spettanze insolute, al cui pagamento SA.PRO va condannata in favore del , CP_1 risultano di importo complessivo pari ad € 81.818,49, come quantificato in base alla documentazione presente in atti (all. 28 fascicolo di parte), tenuto conto dei pagamenti parziali indicati lo stesso attore in riconvenzionale anche in sede precisazione delle conclusioni (relativi alla fattura del 29.12.2020, per la quale residua un importo di €
3.421,29, e alla fattura del 27.12.2021, per la quale residua un importo di € 6.712,44), nonché detratto per intero l'importo della fattura emessa il 31.5.2022, relativa a prestazioni rese dopo lo scioglimento del rapporto, avvenuto per iniziativa dello stesso il CP_1
30.4.2022 ai sensi dell'art. 1454 c.c. Alla predetta somma di € 81.818,49 devono aggiungersi gli interessi di mora, nella misura prevista dalla disciplina in materia di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali, qui decorrenti dal sessantesimo giorno successivo all'emissione delle fatture (artt. 4, co. 3, e 5 d.lgs. n. 231/2002), applicati al tasso (periodicamente determinato ai sensi dell'art. 5, commi 2-3, d.lgs. n. 231/2002 e dell'art. 3, co. 1, d.lgs. 192/2012) in vigore al tempo in cui ciascun importo diveniva via via esigibile, fino all'effettivo soddisfo.
In accoglimento delle domande formulate in via subordinata da entrambe le parti, deve dichiararsi la compensazione delle somme reciprocamente dovute, in forza di quanto accertato nel presente giudizio, rispettivamente a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e a titolo di corrispettivi per il servizio non pagati. Per
l'effetto, alla luce delle superiori statuizioni di accoglimento relative alle contrapposte domande formulate dalle parti, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui agli art. 1241 ss. c.c., si dichiara la compensazione degli importi di € 5.184,59, oltre rivalutazione e interessi legali dalla domanda, e di € 81.818,49, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. n.
231/2002, e si condanna l'attrice al pagamento della differenza nei CP_4
confronti del . CP_1
Le spese del giudizio, in virtù della parziale soccombenza reciproca, sono per un quinto compensate e per i rimanenti quattro quinti poste a carico dell'attrice in via principale, Pa Part
. ; sono liquidate come indicato in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM
n. 55/2014 come aggiornato, con applicazione del valore minimo per la fase istruttoria limitata alla produzione documentale ed alle memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- in parziale accoglimento della domanda principale, dichiara tenuto e condanna il
Parte
al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
della somma di € 5.671,94 ai valori attuali, oltre interessi per ritardato pagamento determinati come indicato in parte motiva ed oltre agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute dalla data della presente sentenza al saldo;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara tenuta e condanna
Parte al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_1 della somma di € 81.818,49, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto e fino al soddisfo;
- dichiara parzialmente compensati i crediti reciproci sopra indicati, con condanna di Parte al pagamento della differenza in favore del Parte_2 [...]
; Controparte_1
Parte
- dichiara tenuta e condanna al pagamento di 4/5 delle Parte_2 spese di lite in favore de , liquidate in tale misura in € Controparte_1
9.014,00 per compensi, oltre accessori di legge, e in € 623,00 per esborsi, compensandole per il rimanente quinto.
Così deciso in Roma, 6 marzo 2025.
Il Giudice
Wanda Verusio
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dal MOT dott. Pietro Maglione.