Sentenza 25 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 25/11/2022, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/11/2022
N. 01865/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00848/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 848 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Suriano e Giovanni Bevilacqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- della Corte d’Appello di Lecce - Sez. Lavoro -, pubblicata il 28.2.2022 e notificata in copia conforme il 28/02/2022 al Ministero della Salute presso l’Avvocatura Distrettuale di Lecce e in copia conforme ed esecutiva in data 02/03/2022 al Ministero della Salute in Roma, rimasta ineseguita.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per la parte ricorrente i difensori avv.to F. Suriano e avv.to G. Bevilaqua;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, con ricorso notificato il 19/07/2022 e depositato in giudizio in pari data, chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- della Corte d’Appello di Lecce - Sez. Lavoro -, pubblicata il 28.2.2022 e notificata in copia conforme, il 28/02/2022, al Ministero della Salute presso l’Avvocatura Distrettuale di Lecce e in copia conforme ed esecutiva, in data 02/03/2022, al Ministero della Salute in Roma, recante condanna del Ministero della Salute “ al pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 1 della Legge n. 201/1992 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda del 24.2.2016 oltre interessi o rivalutazione come per legge ”, nonché al pagamento in favore di parte appellante delle “ spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 2.886,00 per il primo grado e in euro 3.300,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Giovanni Bevilacqua e Francesco Suriano, dichiaratisi anticipatari ”.
Parte ricorrente quantifica l’indennizzo dovuto ex L. n. 210/1992 nella misura di “€ 60.003,33 oltre interessi o rivalutazione monetaria sino al soddisfo ” e le spese processuali dovute nell’importo pari “ ad € 9.026,12, comprensivi di spese generali, Iva e Cpa ” , e chiede, ove occorra, di nominare un Commissario ad acta al fine di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- della Corte d’Appello di Lecce.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Salute, con atto di costituzione depositato in data 27 luglio 2022, con la difesa dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, per resistere al ricorso di ottemperanza.
All’udienza in Camera di Consiglio dell’08/11/2022, gli avv.ti Suriano e Bevilacqua, per conto del ricorrente, hanno dichiarato di rinunciare alla richiesta delle spese processuali distratte in loro favore nella sentenza n. -OMISSIS- della Corte di Appello di Lecce, quindi la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso di ottemperanza è parzialmente fondato e deve, quindi, essere accolto in parte, nei limiti di cui in motivazione.
1. - Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del Giudice Ordinario.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza della Corte d’Appello di Lecce - Sezione Lavoro n. -OMISSIS-, di cui si chiede l’ottemperanza, ha comprovata valenza di cosa giudicata, in quanto non più appellabile per decorrenza dei termini di impugnazione, come risulta dalla apposita attestazione rilasciata dalla Corte di Appello di Lecce il 18/05/2022.
Inoltre, la predetta sentenza n. -OMISSIS- del 28.2.2022 della Corte d’Appello di Lecce - Sez. Lavoro è stata notificata, munita di formula esecutiva (apposta il 2/03/2022), in data 02/03/2022 al Ministero della Salute presso la sede reale, mediante p.e.c., sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
2. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto in parte, non risultando l’adempimento, da parte del Ministero resistente, al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. di cui in epigrafe, ordinandosi, per l’effetto, al Ministero della Salute di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, al pagamento in favore dell’odierno ricorrente delle somme di denaro liquidate nella predetta sentenza n. -OMISSIS- del 28.2.2022 della Corte d’Appello di Lecce - Sez. Lavoro, fatta eccezione per le somme di denaro ivi liquidate per le spese di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore degli avvocati Giovanni Bevilacqua e Francesco Suriano, che hanno proposto il ricorso di ottemperanza introduttivo del presente giudizio (solo) per conto dell’odierno ricorrente da loro assistito e che, pertanto, nella Camera di Consiglio dell’08/11/2022 hanno dichiarato, per conto dell’odierno ricorrente, di rinunciare, nel presente giudizio di ottemperanza, alla richiesta delle predette spese di lite distratte in loro favore nella sentenza n. -OMISSIS- della Corte di Appello di Lecce.
3. - Le spese del presente giudizio di ottemperanza, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Ministero resistente e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati Giovanni Bevilacqua e Francesco Suriano dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare esecuzione, nei predetti limiti di cui in motivazione, al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- della Corte d’Appello di Lecce - Sezione Lavoro, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente decisione.
Condanna il Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 800,00 (Ottocento/00), oltre gli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori anticipatari di parte ricorrente Avvocati Giovanni Bevilacqua e Francesco Suriano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.