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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 4982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4982 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n°4907/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°4907 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: giudizio di rinvio a seguito cassazione sentenza appello in materia di risarcimento danni da responsabilità aquiliana, vertente
T R A
, nata a [...] il [...], (c.f. Parte_1 [...]
, nella qualità di madre ed erede di , nato C.F._1 Persona_1 il 07.09.1984 e deceduto il 03.11.2014, nonché nella qualità di cessionaria del credito risarcitorio da parte di , nato a Controparte_1
AS (NA) il 15/09/1961, (c.f. , e CodiceFiscale_2 [...]
, nata ad [...] il [...], (c.f. Parte_2 C.F._3
), anch'essi eredi di , tutti residenti in
[...] Persona_1
AS (NA), alla Via San Giovanni Bosco n°9 ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giulio Costanzo, in Frattamaggiore alla Via C. Pezzullo n°53, che li rappresenta e difende giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione in riassunzione depositato telematicamente;
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE C O N T R O
quale Impresa Designata per la Regione Controparte_2
Campania del F.G.V.S., con sede legale in Mogliano Veneto (TV), alla Via Marocchesa n°14, (c.f. – p.i. ), iscritta P.IVA_1 P.IVA_2 all'Albo delle Imprese IVASS al n°1.00021 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'azionista unico Controparte_3
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via A. De Gasperi
[...]
n°45, presso gli avvocati Francesco Saverio Formichella e Francesco Rocco, che la rappresentano e difendono sia unitamente che disgiuntamente in virtù di procura generale alle liti conferita loro con atto
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ricevuto il 14.10.2019 dal notaio in Milano, (rep. n°22644 – Persona_2 racc. n°7785), dai procuratori speciali della società dott. Massimo Monacelli e dott. Giuliano Basile, con indirizzo di p.e.c.
domicilio Email_1 digitale ai sensi dell'art. 16 sexies D.L. n°179/2012; APPELLATA IN RIASSUNZIONE a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Napoli n°1578/2020, disposta dalla S. C. con ordinanza n°21983 pubblicata il 12.7.2022, appello già proposto A V V E R S O La sentenza n°186/12 dell'8/06/2012, emessa dal G.O.T. presso il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Frattamaggiore, con cui l'adito giudice così provvedeva: “rigetta la domanda dell'attore; condanna parte attrice al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano come segue: euro 50,00 per spese, euro 293,00 per diritti, euro 1.380,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge”. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione del 31.1.2005 conveniva innanzi al Persona_1
Tribunale di Napoli, sez. dist. di Frattamaggiore, la Controparte_3
quale Impresa Designata del F.G.V.S. per la Campania, allo
[...] scopo di sentirla condannare al pagamento della somma di €. 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti per le lesioni riportate in occasione di un sinistro stradale asseritamente causato dal conducente di un veicolo non identificato. A fondamento della pretesa azionata assumeva l'allora istante che il giorno 28.8.2004, alle ore 22.00 circa, percorrendo Via Baracca in Grumo Nevano (NA) alla guida del ciclomotore tg. 8P2K9, veniva investito da un'auto Fiat Punto proveniente da una strada posta alla sua sinistra, auto il cui conducente ometteva di concedergli la precedenza;
rimasto infortunato in conseguenza dell'investimento, non era riuscito ad identificare il veicolo investitore poiché il suo conducente, anziché fermarsi a prestargli soccorso, si dava alla fuga;
quindi, trasportato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Frattamaggiore, gli veniva riscontrata la rottura della rotula e la frattura della clavicola, tanto da doversi poi sottoporre ad intervento chirurgico per ridurre le fratture riportate;
precisava di aver successivamente presentato denuncia - querela contro ignoti. La (oggi ), nella specificata Controparte_3 Controparte_2 qualità, si costituiva eccependo, tra l'altro, il difetto di prova della
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sussistenza della legittimazione passiva straordinaria dell'Impresa Designata del F.G.V.S., delle condizioni dell'azione, dell'effettivo verificarsi del sinistro, nonché, infine, del superamento della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, secondo comma, cod. civ.. Incardinatasi la lite e avviatasi l'attività istruttoria, nel corso della quale, ammessa la prova orale, era escusso l'unico teste indicato dall'attore, denegata la C.T.U. medico-legale sollecitata dalla medesima parte attrice, il Tribunale, sulle conclusioni definitivamente precisate dalle parti, riservava la causa in decisione definendola come da sentenza in epigrafe in cui, motivando il rigetto della pretesa, evidenziava, alla stregua della stessa deposizione testimoniale, delle dichiarazioni rese dal ai sanitari del Pronto Soccorso e della tardività della denuncia Per_1 presentata, il comportamento poco diligente dell'attore e, quindi, il difetto di prova dell'impossibilità di identificare il responsabile del sinistro. Avverso la pronuncia proponevano appello il , Controparte_1 [...]
e eredi del D' frattanto Parte_2 Parte_1 Persona_1 deceduto, affidando la impugnazione a due motivi: con il primo deducevano la violazione dell'art. 19, primo comma, L. n°990/1969 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservando che la prima delle norme asseritamente violate non poneva a carico del danneggiato alcun onere di diligenza, ma unicamente la prova del fatto che il sinistro era stato causato da un veicolo rimasto sconosciuto, avendo il Tribunale erroneamente apprezzato il contenuto del referto di P.S.; con il secondo lamentavano l'erronea valutazione della deposizione testimoniale, che avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere provata l'impossibilità di identificare il veicolo investitore. Costituitasi, la impresa assicuratrice resisteva al gravame e ne invocava il rigetto. Il giudice di secondo grado rigettava l'appello e confermava integralmente la sentenza impugnata rilevando che l'attore non aveva assolto l'onere probatorio gravante a suo carico, così motivando: “L'omissione delle dichiarazioni in sede di referto, pertanto, risultavano assolutamente determinanti nel pregiudicare le possibilità di individuare l'autista datosi alla fuga, anche in considerazione del fatto che il tipo di trauma patito non limitava le capacità mentali. Una valida giustificazione dell'omissione dell'attore nel riferire la dinamica doveva quindi essere allegata e provata ed il riscontro doveva avere ad oggetto la reale condizione di oblio e la successiva evoluzione delle condizioni mentali, anche per fornire
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contezza della ritrovata capacità di descrivere, nella denuncia e nel giudizio, quel che invece in ospedale non ricordava. L'onere probatorio gravante sul danneggiato, inerente anche la prova della diligenza minima tenuta al fine di consentire l'individuazione del responsabile, a seguito di quanto descritto non era di certo rispettato e tanto rende del tutto ultronea l'indagine sull'effettiva dinamica del sinistro, risultando sufficiente ad indurre la Corte al rigetto dell'azione proposta dall'attore, cui subentravano gli eredi”. Contro la statuizione la , (n.q. di erede del e Pt_1 Persona_1 cessionaria del credito risarcitorio spettante agli altri coeredi, CP_1
e ), proponeva ricorso per cassazione
[...] Parte_2 articolando due motivi: con il primo lamentava la violazione e la falsa applicazione della L. 990 del 1969, art. 19, comma 1, degli artt. 2697, 2727, 2728, 2729 cod. civ., degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., laddove la Corte territoriale aveva posto a carico dell'attore oneri probatori non richiesti dalla legge, erroneamente ritenendo che la mancata individuazione del colpevole da parte del danneggiato rilevasse ai fini dell'accoglimento della domanda e non ai meri fini di un eventuale concorso di colpa ex art. 1227, secondo comma, cod. civ., ovvero che rendesse ultronea l'indagine sull'effettiva dinamica del sinistro;
con il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che la Corte di Appello aveva apprezzato il referto di pronto soccorso e la prova testimoniale indipendentemente l'uno dall'altro e non già alla luce degli altri elementi probatori acquisiti agli atti del processo, ma sulla base di arbitrarie congetture e meri sospetti. La , n. q., si costituiva anche nel giudizio di Controparte_2 legittimità, resistendo con controricorso. Con la ordinanza in epigrafe la Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassava la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione. In parte motiva, dopo aver segnalato il principio di diritto in virtù del quale, “In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19 (ratione temporis applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il
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danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (da ultimo Cass. n. 9873 del 2021)”, concludeva: “Ha quindi errato la Corte d'Appello dove, pur avendo riconosciuto che la proposizione della querela non è condizione di procedibilità, ha poi affermato che “il mancato assolvimento da parte del danneggiato della prova della diligenza minima tenuta al fine di consentire l'individuazione del responsabile rende ultronea l'indagine sull'effettiva dinamica del sinistro”. Riassunto il giudizio gli appellanti in epigrafe così concludevano: “1-In totale riforma della sentenza n. 186/2012 emessa dal GOT dott.ssa Rita Nissim, Tribunale di Napoli – sez. distaccata di Frattamaggiore, in data 08/06/2012 e pubblicata in data 03/07/2012, accogliere la domanda così come precisata in primo grado e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per esclusiva colpa del veicolo investitore rimasto sconosciuto;
2-Condannare la Controparte_4
quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione
[...] del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento di tutti i danni subiti dall'appellante, nessuno escluso, così come quantificati in primo grado per € 50.000,00, o in quella maggiore o minore che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia, anche a mezzo di CTU medica, già richiesta in primo grado e mai espletata, per le ragioni in narrativa indicate. La somma che l'On. Corte riterrà equa e giusta, si chiede che sia debitamente rivalutata in base agli indici ISTAT oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo;
3-Condannare l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
4- Provvedere in ogni caso alla quantificazione e liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, così come statuito nella predetta sentenza n. 21983/2022, da porsi a carico della odierna convenuta, con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo;
Condannare la n.q. F.G.V.S., in persona del l.r.p.t., al pagamento Controparte_2 delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al
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sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria: disporre consulenza tecnicomedica come già richiesta in primo grado”. Le a loto volta, costituitesi nel giudizio di rinvio, Controparte_2 precisavano le seguenti conclusioni: “1) Rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova. 2) In subordine, rilevata l'insussistenza di prova liberatoria idonea a superare la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, secondo comma, c.c., liquidare il danno risarcibile in ragione della metà di quello accertato. 3) Condannare la controparte alla rifusione delle spese e delle competenze di lite, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, CPA ed IVA”. Riprodottosi il contraddittorio nella fase rescissoria la Corte, disposta l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio delle fasi pregresse, rinviava senz'altro per precisazione delle conclusioni e sulle stesse, all'esito della trattazione scritta celebratasi nelle forme cartolari, riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art 190 per il deposito, rispettivamente, di conclusionali e repliche. Alla luce del principio di diritto enunciato dalla S. C., come riportato in narrativa, l'appello a suo tempo interposto dagli odierni impugnanti in riassunzione merita accoglimento, per quanto di ragione. Innanzitutto va detto che non avendo l'impresa assicuratrice impugnato incidentalmente in appello la sentenza di primo grado, la stessa deve ritenersi passata in giudicato nella parte in cui è stato accertato “l'evento generatore del fatto” ossia l'investimento dell'allora attore, (all'epoca poco più che diciottenne), ad opera di un'autovettura allontanatasi senza prestare il dovuto soccorso;
(c.f.r. sentenza di primo grado pag. 9: “Del resto, dalle deposizioni rese dal testimone escusso nel corso dell'istruttoria, oltre ad essere emerso come l'autovettura, dopo l'investimento dell'attore si fosse allontanata dal luogo del sinistro, è altresì rimasto accertato sia come quest'ultimo si fosse verificato, nel periodo estivo dell'anno 2004, intorno alle ore 22,00 circa in una strada frequentata da diverse persone che li si stavano trattenendo a discorrere
…”). Prius logico non messo in discussione né dal giudice di appello né da quello di legittimità e anzi posto a base dei loro rispettivi ragionamenti, laddove la discussione si è incentrata sulla diligenza posta nell'individuazione del veicolo rimasto sconosciuto, cosa questa che presuppone l'accadimento stesso dell'incidente. Conseguentemente, ad onta di quanto vorrebbe la difesa delle n.q. F.G.V.S., non Controparte_2 può più discutersi o mettersi in discussione l'an, ossia il reale verificarsi
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dell'incidente. Invero, il teste escusso all'udienza del 14.07.2008, (c.f.r. verbali di causa allegati telematicamente), ha reso deposizione chiara, lineare e sufficiente, anche secondo il principio delle “presunzioni”, a dimostrare che il sinistro occorso al soggetto assunto come sua vittima fosse stato provocato da veicolo poi rimasto non identificato. Più precisamente il teste, (c.f.r. deposiz. ), aveva riferito che Tes_1 mentre il stava “percorrendo regolarmente via Baracca” sul Per_1 proprio motociclo, venne investito da “una Fiat Punto di colore scuro che proveniente da via Pacilio impegnava l'incrocio con via Baracca ed ometteva di dare la precedenza a destra al motociclo […], Fiat Punto che non si arrestava alla segnaletica di Stop e finiva per urtare alla parte sinistra il motociclo condotto dal sig. che per l'urto cadeva”. Il Per_1 teste aveva altresì precisato: “a seguito della caduta il sig. Per_1 lamentava dolore alla spalla e al ginocchio e lo stesso fu accompagnato in Ospedale”; “Non siamo riusciti a rilevare la targa della Fiat Punto in quanto dopo l'urto non si arrestava anzi continuava velocemente la sua corsa”. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale prima e dal giudice di appello poi appariva, ed appare, provato sia il fatto storico che la condotta imprudente ed omissiva del pirata della strada, nonché la sua esclusiva responsabilità in ordine all'accaduto e alle conseguenze dannose. Altrettanto provata si sarebbe dovuta perciò considerare l'impossibilità di identificare il veicolo, atteso che dal racconto testimoniale era emersa la conferma sia della circostanza per cui l'auto aveva proseguito la sua marcia repentinamente, omettendo il suo conducente ogni soccorso, sia di quella per cui il danneggiato non si era trovato nelle condizioni psicofisiche che gli avrebbero consentito comunque di identificare il veicolo danneggiante;
(spalla e ginocchio fratturato, con risalita della rotula, c.f.r. referto e cartella clinica di ricovero in ortopedia). Il giudice di primo grado, come anche quello di appello, sembra aver trascurato, peraltro, il resto dell'attestazione testimoniale, laddove il suo autore aveva riferito: “neanche i miei amici sono riusciti a prendere il numero di targa del veicolo Fiat Punto”. Il tutto non senza una intrinseca contraddittorietà dal momento che se al Giudice è devoluta l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, è altrettanto vero che la loro valutazione deve essere complessiva e deve portare ad una motivazione che sia adeguata e congrua in ragione di tutti gli elementi probatori offerti dalle parti. Se allora il danneggiato non è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento
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giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, (Cassazione civile, sez. VI, 15/04/2021, n°9873, Giustizia Civile Massimario 2021, rv 661192 – 01, espressamente richiamata dal provvedimento rescindente), non si può assolvere dalla domanda risarcitoria chi è tenuto a soddisfarla non sul versante, come ritenuto dai primi giudici, del mancato raggiungimento della prova di quella diligenza minima, dovendo invece aversi riguardo alla diversa prova, raggiunta nella fattispecie, del presupposto fattuale costituito dalla verificazione del sinistro ad opera di veicolo rimasto non identificato per cause non imputabili alla sua vittima. In questa ottica si comprende come finiscano per perdere rilievo le connotazioni della vicenda valorizzate dai giudici a quo per escludere che fosse stato dimostrato il fondamento della pretesa risarcitoria: così che l'infortunato avesse presentato la denuncia due mesi dopo i fatti e soprattutto che, al momento del ricovero presso il pronto soccorso, non avesse descritto neppure sommariamente la dinamica del sinistro e non avesse evidenziato di essere stato investito da un veicolo il cui conducente si era dato alla fuga;
che neppure avesse rilasciato dichiarazioni in tal senso al drappello di P.S. ivi presente;
ed ancora che l'unico spettatore dell'incidente lo avesse descritto come avvenuto in strada frequentata da diversi passanti, trovandosi in compagnia con altre tre o quattro persone, nessuna delle quali era stata però in grado di avvistare il numero di targa del veicolo pirata. Acclarato invece che ricorrevano, e ricorrono, le condizioni che radicano la responsabilità del suo ignoto conducente, deve adesso dirsi che la stessa, contrariamente a quanto propugnato, sia pure in via subordinata, ma tardivamente solo in sede di appello, dalla difesa della impresa assicuratrice, può e deve ritenersi esclusiva, e non presuntivamente concorrente. Sempre il tenore univoco delle risultanze probatorie, rappresentate dal testimoniale raccolto, hanno evidenziato che il ciclomotorista procedeva a velocità moderata, tenendo la propria mano, quando veniva attinto dall'auto proveniente dalla sua sinistra, il cui guidatore ometteva di cedere la precedenza, essendo per giunta obbligato a fermarsi in presenza di un segnale di stop, (c.f.r. ancora
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deposiz. Cit.). Va ricordato che “in tema di sinistri stradali, il segnale di stop pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli. Da quanto sopra esposto deriva che, ove il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al comma 2 dell'articolo 2054 del codice civile, avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto accertare le rispettive responsabilità. Nel caso di specie, il Tribunale ha rovesciato il verdetto del giudice di pace ritenendo come unico comportamento colpevole effettivamente provato l'omesso rispetto del segnale di stop da parte del conducente, prima di attraversare la strada già percorsa da altra vettura” (Tribunale Benevento, sez. I, 04/06/2021, n°1162, Guida al diritto 2021, 48; nello stesso senso già Cassazione civile, sez. VI, 19/11/2014, n°24676, Diritto
& Giustizia 2014: “Se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto accertare le rispettive responsabilità …”). La quantificazione del danno deve muovere dal grado percentuale di invalidità riportato dal in seguito al subito sinistro. In assenza Per_1 di altri riferimenti può farsi capo alle linee guida SIMLA per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, (edita dalla
), la cui attendibilità nemmeno è stata specificamente Controparte_5 contestata dalle , dove viene proposta per la frattura della Controparte_2 rotula un danno biologico compreso tra il 6% e il 9%, mentre per la frattura della clavicola un danno biologico compreso tra il 5% e il 7%. La media tra i gradienti più elevati, dell'8%, può apprendersi, equitativamente, come valore unico idoneo alla determinazione della invalidità complessivamente riportata. Circa la I.T.T. dalla cartella clinica si desumono otto giorni di ricovero presso il Presidio Ospedaliero di Frattamaggiore, mentre per la I.T.P. può presumersi un periodo di convalescenza graduale fino al pieno recupero, tenendo presente che
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dalla cartella clinica si evince che il controllo per la rimozione del gesso è avvenuto a distanza di 32 giorni, (data dimissioni ospedale 04.09.2004
– data controllo rimozione gesso 06.10.2004). Poiché il è venuto Per_1
a mancare prima della fine del giudizio il calcolo della spettanza risarcitoria deve eseguirsi in conformità dei criteri dettati in caso di c.d. premorienza. In proposito la S. C. ha chiarito: “… il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio: rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'Istat, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità”. In altri termini, “Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto jure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella statisticamente probabile. Il giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno seguendo il criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti” (Cassazione civile, sez. III, 29/12/2021, n°41933, Giustizia Civile Massimario 2022, rv 663500 – 01; IUS Responsabilità Civile 8 ; sulla stessa scia la successiva CP_6 giurisprudenza di merito, Tribunale Vicenza, sez. II, 18/04/2023, n°708, Redazione Giuffrè 2023, 158: “Il danno biologico per lesione alla salute subìto in caso di decesso del danneggiato per cause non ricollegabili al sinistro (c.d. 'danno da premorienza') va liquidato non sulla base delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano - che non monetizzano il danno secondo il principio di equità, posto che il danno viene ivi liquidato senza seguire un principio proporzionale ed egualitario per il tempo di vita residua del danneggiato, bensì viene liquidato attribuendo (irragionevolmente) un valore maggiore alla lesione nei primi anni successivi al sinistro via via calando per gli anni seguenti -, ma secondo
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un calcolo matematico che importa la divisione del 'quantum' del danno che spetterebbe al danneggiato se non fosse intervenuto il decesso per gli anni di vita che, secondo i dati Istat, al momento del sinistro era pronosticabile egli avrebbe potuto ancora vivere secondo un'ordinaria aspettativa di vita;
il risultato di tale operazione matematica di divisione va poi moltiplicato per gli anni di vita effettivamente vissuti dal danneggiato dopo il sinistro”. In applicazione del criterio enunciato il credito risarcitorio può essere così determinato, partendo dalle previsioni elaborate per l'anno 2025 dal Tribunale di Milano: “Età del danneggiato alla data del sinistro: 20 anni;
Percentuale di invalidità permanente
8%; Punto base danno permanente €. 963,40; Giorni di invalidità temporanea totale 8; Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 32; Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 0; Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 0; Indennità giornaliera: €. 56,18; CALCOLO del RISARCIMENTO: Danno biologico permanente
€. 15.375,86; Invalidità temporanea totale €. 449,44; Invalidità temporanea parziale al 75% €. 1.348,32; Totale danno biologico temporaneo €. 1.797,76; Danno morale (33,33%) €. 5.723,97 TOTALE GENERALE: €. 22.897,59. Assumendo ora come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle di mortalità stilate dall'Istat e relative all'anno 2004, epoca del sinistro, avvenuto all'età di 20 anni, considerata un'aspettativa di vita ulteriore pari ad anni 63,027, il risultato, pari ad €. 363,29811, (€. 22.897,59/63,027), cifra questa dovuta per ogni anno di sopravvivenza, moltiplicato poi per gli anni di vita effettiva, 30 anni, (2004 – 2014), darà l'importo finale di €. 10.898,94, (363,29811*30). Sulla somma, liquidata in moneta attuale, competono gli interessi compensativi da computare dalla data del 28.8.2004, (di verificazione dell'evento dannoso), sulle somme devalutate in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”), alla data stessa, (28.8.2004), quale momento in cui gli effetti dannosi dell'illecito ebbero a prodursi e, quindi, anno per anno, ed a partire dalla data indicata, fino al momento della pubblicazione della sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella in precedenza ottenuta, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”), con divieto di anatocismo;
(il tutto sulla scia della risalente, ormai consolidata, giurisprudenza di legittimità, Cass., S. U., n°1712/95 e sgg.).
11 Proc. n°4907/2022 R.G.
Le spese processuali delle diverse fasi, rescindente e rescissoria comprese, seguono inevitabilmente la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in dispositivo con attribuzione al difensore anticipatario.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio sull'appello in riassunzione proposto da , nella qualità di madre ed erede di Parte_1 Persona_1 nonché nella qualità di cessionaria del credito risarcitorio da parte di e , nei confronti delle Controparte_1 Parte_2 [...]
quale Impresa Designata per la Regione Campania del CP_2
F.G.V.S., con citazione in riassunzione notificata ex L. n°53/1994 in data 12.11.22, così provvede: 1°) Accoglie l'appello già proposto dalla riassumente, nella qualità, per quanto di ragione, e per l'effetto, in totale riforma della impugnata sentenza di primo grado, dichiara tenuta e condanna le appellate nella qualità, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., al pagamento in favore della , a titolo di risarcimento del Pt_1 danno, della somma, liquidata in moneta attuale, di €. 10.898,94, maggiorata degli interessi compensativi da computarsi come in motivazione;
2°) Condanna inoltre le appellate nella qualità, Controparte_2 alla rifusione in favore della controparte delle spese tutte delle fasi rescindente e rescissoria, liquidate, giusta quanto disposto dal decreto ministeriale n°147/22, quelle del primo grado in complessivi €.
3.300,00, quelle del grado di appello in complessivi €. 3.900,00, quelle del giudizio di legittimità in complessivi €. 2.950,00, quelle del giudizio di rinvio in complessivi €. 3.920,00, il tutto per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2.10.25. IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°4907 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: giudizio di rinvio a seguito cassazione sentenza appello in materia di risarcimento danni da responsabilità aquiliana, vertente
T R A
, nata a [...] il [...], (c.f. Parte_1 [...]
, nella qualità di madre ed erede di , nato C.F._1 Persona_1 il 07.09.1984 e deceduto il 03.11.2014, nonché nella qualità di cessionaria del credito risarcitorio da parte di , nato a Controparte_1
AS (NA) il 15/09/1961, (c.f. , e CodiceFiscale_2 [...]
, nata ad [...] il [...], (c.f. Parte_2 C.F._3
), anch'essi eredi di , tutti residenti in
[...] Persona_1
AS (NA), alla Via San Giovanni Bosco n°9 ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giulio Costanzo, in Frattamaggiore alla Via C. Pezzullo n°53, che li rappresenta e difende giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione in riassunzione depositato telematicamente;
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE C O N T R O
quale Impresa Designata per la Regione Controparte_2
Campania del F.G.V.S., con sede legale in Mogliano Veneto (TV), alla Via Marocchesa n°14, (c.f. – p.i. ), iscritta P.IVA_1 P.IVA_2 all'Albo delle Imprese IVASS al n°1.00021 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'azionista unico Controparte_3
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via A. De Gasperi
[...]
n°45, presso gli avvocati Francesco Saverio Formichella e Francesco Rocco, che la rappresentano e difendono sia unitamente che disgiuntamente in virtù di procura generale alle liti conferita loro con atto
1 Proc. n°4907/2022 R.G.
ricevuto il 14.10.2019 dal notaio in Milano, (rep. n°22644 – Persona_2 racc. n°7785), dai procuratori speciali della società dott. Massimo Monacelli e dott. Giuliano Basile, con indirizzo di p.e.c.
domicilio Email_1 digitale ai sensi dell'art. 16 sexies D.L. n°179/2012; APPELLATA IN RIASSUNZIONE a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Napoli n°1578/2020, disposta dalla S. C. con ordinanza n°21983 pubblicata il 12.7.2022, appello già proposto A V V E R S O La sentenza n°186/12 dell'8/06/2012, emessa dal G.O.T. presso il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Frattamaggiore, con cui l'adito giudice così provvedeva: “rigetta la domanda dell'attore; condanna parte attrice al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano come segue: euro 50,00 per spese, euro 293,00 per diritti, euro 1.380,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge”. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione del 31.1.2005 conveniva innanzi al Persona_1
Tribunale di Napoli, sez. dist. di Frattamaggiore, la Controparte_3
quale Impresa Designata del F.G.V.S. per la Campania, allo
[...] scopo di sentirla condannare al pagamento della somma di €. 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti per le lesioni riportate in occasione di un sinistro stradale asseritamente causato dal conducente di un veicolo non identificato. A fondamento della pretesa azionata assumeva l'allora istante che il giorno 28.8.2004, alle ore 22.00 circa, percorrendo Via Baracca in Grumo Nevano (NA) alla guida del ciclomotore tg. 8P2K9, veniva investito da un'auto Fiat Punto proveniente da una strada posta alla sua sinistra, auto il cui conducente ometteva di concedergli la precedenza;
rimasto infortunato in conseguenza dell'investimento, non era riuscito ad identificare il veicolo investitore poiché il suo conducente, anziché fermarsi a prestargli soccorso, si dava alla fuga;
quindi, trasportato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Frattamaggiore, gli veniva riscontrata la rottura della rotula e la frattura della clavicola, tanto da doversi poi sottoporre ad intervento chirurgico per ridurre le fratture riportate;
precisava di aver successivamente presentato denuncia - querela contro ignoti. La (oggi ), nella specificata Controparte_3 Controparte_2 qualità, si costituiva eccependo, tra l'altro, il difetto di prova della
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sussistenza della legittimazione passiva straordinaria dell'Impresa Designata del F.G.V.S., delle condizioni dell'azione, dell'effettivo verificarsi del sinistro, nonché, infine, del superamento della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, secondo comma, cod. civ.. Incardinatasi la lite e avviatasi l'attività istruttoria, nel corso della quale, ammessa la prova orale, era escusso l'unico teste indicato dall'attore, denegata la C.T.U. medico-legale sollecitata dalla medesima parte attrice, il Tribunale, sulle conclusioni definitivamente precisate dalle parti, riservava la causa in decisione definendola come da sentenza in epigrafe in cui, motivando il rigetto della pretesa, evidenziava, alla stregua della stessa deposizione testimoniale, delle dichiarazioni rese dal ai sanitari del Pronto Soccorso e della tardività della denuncia Per_1 presentata, il comportamento poco diligente dell'attore e, quindi, il difetto di prova dell'impossibilità di identificare il responsabile del sinistro. Avverso la pronuncia proponevano appello il , Controparte_1 [...]
e eredi del D' frattanto Parte_2 Parte_1 Persona_1 deceduto, affidando la impugnazione a due motivi: con il primo deducevano la violazione dell'art. 19, primo comma, L. n°990/1969 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservando che la prima delle norme asseritamente violate non poneva a carico del danneggiato alcun onere di diligenza, ma unicamente la prova del fatto che il sinistro era stato causato da un veicolo rimasto sconosciuto, avendo il Tribunale erroneamente apprezzato il contenuto del referto di P.S.; con il secondo lamentavano l'erronea valutazione della deposizione testimoniale, che avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere provata l'impossibilità di identificare il veicolo investitore. Costituitasi, la impresa assicuratrice resisteva al gravame e ne invocava il rigetto. Il giudice di secondo grado rigettava l'appello e confermava integralmente la sentenza impugnata rilevando che l'attore non aveva assolto l'onere probatorio gravante a suo carico, così motivando: “L'omissione delle dichiarazioni in sede di referto, pertanto, risultavano assolutamente determinanti nel pregiudicare le possibilità di individuare l'autista datosi alla fuga, anche in considerazione del fatto che il tipo di trauma patito non limitava le capacità mentali. Una valida giustificazione dell'omissione dell'attore nel riferire la dinamica doveva quindi essere allegata e provata ed il riscontro doveva avere ad oggetto la reale condizione di oblio e la successiva evoluzione delle condizioni mentali, anche per fornire
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contezza della ritrovata capacità di descrivere, nella denuncia e nel giudizio, quel che invece in ospedale non ricordava. L'onere probatorio gravante sul danneggiato, inerente anche la prova della diligenza minima tenuta al fine di consentire l'individuazione del responsabile, a seguito di quanto descritto non era di certo rispettato e tanto rende del tutto ultronea l'indagine sull'effettiva dinamica del sinistro, risultando sufficiente ad indurre la Corte al rigetto dell'azione proposta dall'attore, cui subentravano gli eredi”. Contro la statuizione la , (n.q. di erede del e Pt_1 Persona_1 cessionaria del credito risarcitorio spettante agli altri coeredi, CP_1
e ), proponeva ricorso per cassazione
[...] Parte_2 articolando due motivi: con il primo lamentava la violazione e la falsa applicazione della L. 990 del 1969, art. 19, comma 1, degli artt. 2697, 2727, 2728, 2729 cod. civ., degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., laddove la Corte territoriale aveva posto a carico dell'attore oneri probatori non richiesti dalla legge, erroneamente ritenendo che la mancata individuazione del colpevole da parte del danneggiato rilevasse ai fini dell'accoglimento della domanda e non ai meri fini di un eventuale concorso di colpa ex art. 1227, secondo comma, cod. civ., ovvero che rendesse ultronea l'indagine sull'effettiva dinamica del sinistro;
con il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che la Corte di Appello aveva apprezzato il referto di pronto soccorso e la prova testimoniale indipendentemente l'uno dall'altro e non già alla luce degli altri elementi probatori acquisiti agli atti del processo, ma sulla base di arbitrarie congetture e meri sospetti. La , n. q., si costituiva anche nel giudizio di Controparte_2 legittimità, resistendo con controricorso. Con la ordinanza in epigrafe la Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassava la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione. In parte motiva, dopo aver segnalato il principio di diritto in virtù del quale, “In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19 (ratione temporis applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il
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danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (da ultimo Cass. n. 9873 del 2021)”, concludeva: “Ha quindi errato la Corte d'Appello dove, pur avendo riconosciuto che la proposizione della querela non è condizione di procedibilità, ha poi affermato che “il mancato assolvimento da parte del danneggiato della prova della diligenza minima tenuta al fine di consentire l'individuazione del responsabile rende ultronea l'indagine sull'effettiva dinamica del sinistro”. Riassunto il giudizio gli appellanti in epigrafe così concludevano: “1-In totale riforma della sentenza n. 186/2012 emessa dal GOT dott.ssa Rita Nissim, Tribunale di Napoli – sez. distaccata di Frattamaggiore, in data 08/06/2012 e pubblicata in data 03/07/2012, accogliere la domanda così come precisata in primo grado e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per esclusiva colpa del veicolo investitore rimasto sconosciuto;
2-Condannare la Controparte_4
quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione
[...] del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento di tutti i danni subiti dall'appellante, nessuno escluso, così come quantificati in primo grado per € 50.000,00, o in quella maggiore o minore che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia, anche a mezzo di CTU medica, già richiesta in primo grado e mai espletata, per le ragioni in narrativa indicate. La somma che l'On. Corte riterrà equa e giusta, si chiede che sia debitamente rivalutata in base agli indici ISTAT oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo;
3-Condannare l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
4- Provvedere in ogni caso alla quantificazione e liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, così come statuito nella predetta sentenza n. 21983/2022, da porsi a carico della odierna convenuta, con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo;
Condannare la n.q. F.G.V.S., in persona del l.r.p.t., al pagamento Controparte_2 delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al
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sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria: disporre consulenza tecnicomedica come già richiesta in primo grado”. Le a loto volta, costituitesi nel giudizio di rinvio, Controparte_2 precisavano le seguenti conclusioni: “1) Rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova. 2) In subordine, rilevata l'insussistenza di prova liberatoria idonea a superare la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, secondo comma, c.c., liquidare il danno risarcibile in ragione della metà di quello accertato. 3) Condannare la controparte alla rifusione delle spese e delle competenze di lite, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, CPA ed IVA”. Riprodottosi il contraddittorio nella fase rescissoria la Corte, disposta l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio delle fasi pregresse, rinviava senz'altro per precisazione delle conclusioni e sulle stesse, all'esito della trattazione scritta celebratasi nelle forme cartolari, riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art 190 per il deposito, rispettivamente, di conclusionali e repliche. Alla luce del principio di diritto enunciato dalla S. C., come riportato in narrativa, l'appello a suo tempo interposto dagli odierni impugnanti in riassunzione merita accoglimento, per quanto di ragione. Innanzitutto va detto che non avendo l'impresa assicuratrice impugnato incidentalmente in appello la sentenza di primo grado, la stessa deve ritenersi passata in giudicato nella parte in cui è stato accertato “l'evento generatore del fatto” ossia l'investimento dell'allora attore, (all'epoca poco più che diciottenne), ad opera di un'autovettura allontanatasi senza prestare il dovuto soccorso;
(c.f.r. sentenza di primo grado pag. 9: “Del resto, dalle deposizioni rese dal testimone escusso nel corso dell'istruttoria, oltre ad essere emerso come l'autovettura, dopo l'investimento dell'attore si fosse allontanata dal luogo del sinistro, è altresì rimasto accertato sia come quest'ultimo si fosse verificato, nel periodo estivo dell'anno 2004, intorno alle ore 22,00 circa in una strada frequentata da diverse persone che li si stavano trattenendo a discorrere
…”). Prius logico non messo in discussione né dal giudice di appello né da quello di legittimità e anzi posto a base dei loro rispettivi ragionamenti, laddove la discussione si è incentrata sulla diligenza posta nell'individuazione del veicolo rimasto sconosciuto, cosa questa che presuppone l'accadimento stesso dell'incidente. Conseguentemente, ad onta di quanto vorrebbe la difesa delle n.q. F.G.V.S., non Controparte_2 può più discutersi o mettersi in discussione l'an, ossia il reale verificarsi
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dell'incidente. Invero, il teste escusso all'udienza del 14.07.2008, (c.f.r. verbali di causa allegati telematicamente), ha reso deposizione chiara, lineare e sufficiente, anche secondo il principio delle “presunzioni”, a dimostrare che il sinistro occorso al soggetto assunto come sua vittima fosse stato provocato da veicolo poi rimasto non identificato. Più precisamente il teste, (c.f.r. deposiz. ), aveva riferito che Tes_1 mentre il stava “percorrendo regolarmente via Baracca” sul Per_1 proprio motociclo, venne investito da “una Fiat Punto di colore scuro che proveniente da via Pacilio impegnava l'incrocio con via Baracca ed ometteva di dare la precedenza a destra al motociclo […], Fiat Punto che non si arrestava alla segnaletica di Stop e finiva per urtare alla parte sinistra il motociclo condotto dal sig. che per l'urto cadeva”. Il Per_1 teste aveva altresì precisato: “a seguito della caduta il sig. Per_1 lamentava dolore alla spalla e al ginocchio e lo stesso fu accompagnato in Ospedale”; “Non siamo riusciti a rilevare la targa della Fiat Punto in quanto dopo l'urto non si arrestava anzi continuava velocemente la sua corsa”. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale prima e dal giudice di appello poi appariva, ed appare, provato sia il fatto storico che la condotta imprudente ed omissiva del pirata della strada, nonché la sua esclusiva responsabilità in ordine all'accaduto e alle conseguenze dannose. Altrettanto provata si sarebbe dovuta perciò considerare l'impossibilità di identificare il veicolo, atteso che dal racconto testimoniale era emersa la conferma sia della circostanza per cui l'auto aveva proseguito la sua marcia repentinamente, omettendo il suo conducente ogni soccorso, sia di quella per cui il danneggiato non si era trovato nelle condizioni psicofisiche che gli avrebbero consentito comunque di identificare il veicolo danneggiante;
(spalla e ginocchio fratturato, con risalita della rotula, c.f.r. referto e cartella clinica di ricovero in ortopedia). Il giudice di primo grado, come anche quello di appello, sembra aver trascurato, peraltro, il resto dell'attestazione testimoniale, laddove il suo autore aveva riferito: “neanche i miei amici sono riusciti a prendere il numero di targa del veicolo Fiat Punto”. Il tutto non senza una intrinseca contraddittorietà dal momento che se al Giudice è devoluta l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, è altrettanto vero che la loro valutazione deve essere complessiva e deve portare ad una motivazione che sia adeguata e congrua in ragione di tutti gli elementi probatori offerti dalle parti. Se allora il danneggiato non è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento
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giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, (Cassazione civile, sez. VI, 15/04/2021, n°9873, Giustizia Civile Massimario 2021, rv 661192 – 01, espressamente richiamata dal provvedimento rescindente), non si può assolvere dalla domanda risarcitoria chi è tenuto a soddisfarla non sul versante, come ritenuto dai primi giudici, del mancato raggiungimento della prova di quella diligenza minima, dovendo invece aversi riguardo alla diversa prova, raggiunta nella fattispecie, del presupposto fattuale costituito dalla verificazione del sinistro ad opera di veicolo rimasto non identificato per cause non imputabili alla sua vittima. In questa ottica si comprende come finiscano per perdere rilievo le connotazioni della vicenda valorizzate dai giudici a quo per escludere che fosse stato dimostrato il fondamento della pretesa risarcitoria: così che l'infortunato avesse presentato la denuncia due mesi dopo i fatti e soprattutto che, al momento del ricovero presso il pronto soccorso, non avesse descritto neppure sommariamente la dinamica del sinistro e non avesse evidenziato di essere stato investito da un veicolo il cui conducente si era dato alla fuga;
che neppure avesse rilasciato dichiarazioni in tal senso al drappello di P.S. ivi presente;
ed ancora che l'unico spettatore dell'incidente lo avesse descritto come avvenuto in strada frequentata da diversi passanti, trovandosi in compagnia con altre tre o quattro persone, nessuna delle quali era stata però in grado di avvistare il numero di targa del veicolo pirata. Acclarato invece che ricorrevano, e ricorrono, le condizioni che radicano la responsabilità del suo ignoto conducente, deve adesso dirsi che la stessa, contrariamente a quanto propugnato, sia pure in via subordinata, ma tardivamente solo in sede di appello, dalla difesa della impresa assicuratrice, può e deve ritenersi esclusiva, e non presuntivamente concorrente. Sempre il tenore univoco delle risultanze probatorie, rappresentate dal testimoniale raccolto, hanno evidenziato che il ciclomotorista procedeva a velocità moderata, tenendo la propria mano, quando veniva attinto dall'auto proveniente dalla sua sinistra, il cui guidatore ometteva di cedere la precedenza, essendo per giunta obbligato a fermarsi in presenza di un segnale di stop, (c.f.r. ancora
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deposiz. Cit.). Va ricordato che “in tema di sinistri stradali, il segnale di stop pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli. Da quanto sopra esposto deriva che, ove il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al comma 2 dell'articolo 2054 del codice civile, avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto accertare le rispettive responsabilità. Nel caso di specie, il Tribunale ha rovesciato il verdetto del giudice di pace ritenendo come unico comportamento colpevole effettivamente provato l'omesso rispetto del segnale di stop da parte del conducente, prima di attraversare la strada già percorsa da altra vettura” (Tribunale Benevento, sez. I, 04/06/2021, n°1162, Guida al diritto 2021, 48; nello stesso senso già Cassazione civile, sez. VI, 19/11/2014, n°24676, Diritto
& Giustizia 2014: “Se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto accertare le rispettive responsabilità …”). La quantificazione del danno deve muovere dal grado percentuale di invalidità riportato dal in seguito al subito sinistro. In assenza Per_1 di altri riferimenti può farsi capo alle linee guida SIMLA per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, (edita dalla
), la cui attendibilità nemmeno è stata specificamente Controparte_5 contestata dalle , dove viene proposta per la frattura della Controparte_2 rotula un danno biologico compreso tra il 6% e il 9%, mentre per la frattura della clavicola un danno biologico compreso tra il 5% e il 7%. La media tra i gradienti più elevati, dell'8%, può apprendersi, equitativamente, come valore unico idoneo alla determinazione della invalidità complessivamente riportata. Circa la I.T.T. dalla cartella clinica si desumono otto giorni di ricovero presso il Presidio Ospedaliero di Frattamaggiore, mentre per la I.T.P. può presumersi un periodo di convalescenza graduale fino al pieno recupero, tenendo presente che
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dalla cartella clinica si evince che il controllo per la rimozione del gesso è avvenuto a distanza di 32 giorni, (data dimissioni ospedale 04.09.2004
– data controllo rimozione gesso 06.10.2004). Poiché il è venuto Per_1
a mancare prima della fine del giudizio il calcolo della spettanza risarcitoria deve eseguirsi in conformità dei criteri dettati in caso di c.d. premorienza. In proposito la S. C. ha chiarito: “… il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio: rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'Istat, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità”. In altri termini, “Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto jure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella statisticamente probabile. Il giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno seguendo il criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti” (Cassazione civile, sez. III, 29/12/2021, n°41933, Giustizia Civile Massimario 2022, rv 663500 – 01; IUS Responsabilità Civile 8 ; sulla stessa scia la successiva CP_6 giurisprudenza di merito, Tribunale Vicenza, sez. II, 18/04/2023, n°708, Redazione Giuffrè 2023, 158: “Il danno biologico per lesione alla salute subìto in caso di decesso del danneggiato per cause non ricollegabili al sinistro (c.d. 'danno da premorienza') va liquidato non sulla base delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano - che non monetizzano il danno secondo il principio di equità, posto che il danno viene ivi liquidato senza seguire un principio proporzionale ed egualitario per il tempo di vita residua del danneggiato, bensì viene liquidato attribuendo (irragionevolmente) un valore maggiore alla lesione nei primi anni successivi al sinistro via via calando per gli anni seguenti -, ma secondo
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un calcolo matematico che importa la divisione del 'quantum' del danno che spetterebbe al danneggiato se non fosse intervenuto il decesso per gli anni di vita che, secondo i dati Istat, al momento del sinistro era pronosticabile egli avrebbe potuto ancora vivere secondo un'ordinaria aspettativa di vita;
il risultato di tale operazione matematica di divisione va poi moltiplicato per gli anni di vita effettivamente vissuti dal danneggiato dopo il sinistro”. In applicazione del criterio enunciato il credito risarcitorio può essere così determinato, partendo dalle previsioni elaborate per l'anno 2025 dal Tribunale di Milano: “Età del danneggiato alla data del sinistro: 20 anni;
Percentuale di invalidità permanente
8%; Punto base danno permanente €. 963,40; Giorni di invalidità temporanea totale 8; Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 32; Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 0; Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 0; Indennità giornaliera: €. 56,18; CALCOLO del RISARCIMENTO: Danno biologico permanente
€. 15.375,86; Invalidità temporanea totale €. 449,44; Invalidità temporanea parziale al 75% €. 1.348,32; Totale danno biologico temporaneo €. 1.797,76; Danno morale (33,33%) €. 5.723,97 TOTALE GENERALE: €. 22.897,59. Assumendo ora come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle di mortalità stilate dall'Istat e relative all'anno 2004, epoca del sinistro, avvenuto all'età di 20 anni, considerata un'aspettativa di vita ulteriore pari ad anni 63,027, il risultato, pari ad €. 363,29811, (€. 22.897,59/63,027), cifra questa dovuta per ogni anno di sopravvivenza, moltiplicato poi per gli anni di vita effettiva, 30 anni, (2004 – 2014), darà l'importo finale di €. 10.898,94, (363,29811*30). Sulla somma, liquidata in moneta attuale, competono gli interessi compensativi da computare dalla data del 28.8.2004, (di verificazione dell'evento dannoso), sulle somme devalutate in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”), alla data stessa, (28.8.2004), quale momento in cui gli effetti dannosi dell'illecito ebbero a prodursi e, quindi, anno per anno, ed a partire dalla data indicata, fino al momento della pubblicazione della sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella in precedenza ottenuta, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”), con divieto di anatocismo;
(il tutto sulla scia della risalente, ormai consolidata, giurisprudenza di legittimità, Cass., S. U., n°1712/95 e sgg.).
11 Proc. n°4907/2022 R.G.
Le spese processuali delle diverse fasi, rescindente e rescissoria comprese, seguono inevitabilmente la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in dispositivo con attribuzione al difensore anticipatario.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio sull'appello in riassunzione proposto da , nella qualità di madre ed erede di Parte_1 Persona_1 nonché nella qualità di cessionaria del credito risarcitorio da parte di e , nei confronti delle Controparte_1 Parte_2 [...]
quale Impresa Designata per la Regione Campania del CP_2
F.G.V.S., con citazione in riassunzione notificata ex L. n°53/1994 in data 12.11.22, così provvede: 1°) Accoglie l'appello già proposto dalla riassumente, nella qualità, per quanto di ragione, e per l'effetto, in totale riforma della impugnata sentenza di primo grado, dichiara tenuta e condanna le appellate nella qualità, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., al pagamento in favore della , a titolo di risarcimento del Pt_1 danno, della somma, liquidata in moneta attuale, di €. 10.898,94, maggiorata degli interessi compensativi da computarsi come in motivazione;
2°) Condanna inoltre le appellate nella qualità, Controparte_2 alla rifusione in favore della controparte delle spese tutte delle fasi rescindente e rescissoria, liquidate, giusta quanto disposto dal decreto ministeriale n°147/22, quelle del primo grado in complessivi €.
3.300,00, quelle del grado di appello in complessivi €. 3.900,00, quelle del giudizio di legittimità in complessivi €. 2.950,00, quelle del giudizio di rinvio in complessivi €. 3.920,00, il tutto per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2.10.25. IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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