Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/05/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N° 99/25 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 6 maggio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 99/25 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni, c.f. P.IVA_1 C.F._1 E
, pec , fax 090/5724777, domicilio
[...] Email_1 eletto in Messina, via Armeria 1, presso la sede dell'avvocatura dell'ente– appel- lante
CONTRO
-appellata contumace Controparte_1
OGGETTO: ripetizione di indebito- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1523 pronunciata in data 25 settembre 2024
CONCLUSIONI
Inps: riformare integralmente la sentenza di primo grado rigettando la domanda ex adverso proposta. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, lamentava che Controparte_1
l le aveva chiesto la restituzione di 1.089,73 euro a titolo di indennità di malat- Pt_1 tia e maternità per il periodo 11 gennaio – 19 febbraio 2017, venendo disconosciuto il rapporto di lavoro per 102 giornate che ella rivendicava di avere prestato nel 2015 in qualità di bracciante, iscritta negli elenchi del comune di residenza, alle dipen- denze della ditta MU VA. Negato di avere avuto mai alcuna notizia del disconoscimento, chiedeva dichiararsi non dovuta restituzione alcuna invocando la decadenza annuale ai sensi dell'art. 13 comma 12 legge 412/1991 e la tutela della buona fede ai sensi dell'art. 52 legge 88/1989.
Resistendo l sono stati esaminati quali testimoni e Pt_1 Testimone_1 Tes_2
[...]
Veniva successivamente disposta la riunione a detto giudizio di quello recante n°
869/2020 avente ad oggetto la ripetizione l'indennità di malattia per il periodo 28 febbraio – 8 aprile 2017, importo 1.129,36 euro.
Con sentenza n° 1523 pronunciata in data 25 settembre 2024 il giudice di primo grado ha accolto le domande ordinando anche la reiscrizione della Controparte_1 negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza e il rimborso delle spese di lite.
L ha proposto appello con ricorso depositato in data 18 marzo 2025. Nella Pt_1 contumacia di , depositate note di trattazione scritta entro il Controparte_1
6 maggio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellata non è costituita. La notifica del ricorso in appello è avvenuta mediante tempestiva consegna in data 4 aprile 2025 all'indirizzo pec indirizzato avv.stefania-
dichiarato in primo grado. Va dunque dichiarata la contumacia Email_3 della . Controparte_1
Il tribunale ha negato sussistere "problemi di inammissibilità o procedibilità della domanda" avendo la ricorrente "fornito valida prova di avere proposto regolare ri- corso amministrativo". Ha poi ritenuto non provati dall né la data effettiva can- Pt_1 cellazione dagli elenchi anagrafici né il reale pagamento delle prestazioni chieste in restituzione. Ha invece ritenuto provata la prestazione lavorativa sulla base della prova testimoniale, ritenuta più attendibile rispetto al verbale ispettivo del quale l avrebbe prodotto soltanto la prima pagina. Pt_1
Premesso che la non aveva mai negato di avere ricevuto le inden- Controparte_1 nità oggetto di ripetizione, e che pertanto l non ha alcun onere di dimostrarne Pt_1
l'erogazione, l lamenta in appello il mancato accoglimento dell'eccezione di Pt_1 decadenza, evidenziando di avere prodotto in primo grado sia la copia completa del primo elenco di variazione 2018, nel quale in effetti la risulta desti- Controparte_1 nataria di cancellazione sia per il 2016 che per il 2017 (righe 136 e 137), sia il frontespizio del medesimo elenco, con l'attestazione della pubblicazione secondo le modalità vigenti ratione temporis (pubblicazione sul sito internet dell'istituto dal 10 al 25 marzo 2019).
Questa Corte ha avuto più volte modo di accertare in casi analoghi che la firma digitale del direttore della sede provinciale (al tempo il dott. Persona_1 ha le caratteristiche dell'autografa sostituita a mezzo stampa, equipollente ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. 39 del 1993. Vero è che essa è posta al di sopra dell'at- testazione di pubblicazione, ma il fatto della pubblicazione per il periodo previsto dalla legge costituisce allegazione specifica, rispetto alla quale la lavoratrice aveva onere di altrettanto puntuale controdeduzione basata su elementi di fatto e non sulla N° 99/25 r.g.l.
mera contestazione di principio sulla rilevanza in astratto della prova avversaria.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. lav. 271/24) ha specificato che la di- citura relativa al periodo di pubblicazione, anche se non sottoscritta, ha valore di rappresentazione meccanica ai sensi dell'art. 2712 c.c., e ha evidenziato la necessità che il disconoscimento sia puntualmente motivato e tempestivo (per tutte Cass. Sez.
II 5755/2023), valendo il medesimo onere previsto dall'art. 157 comma 2 c.p.c. per i rilievi relativi al difetto di forma degli atti processuali. Nella prima difesa succes- siva alla costituzione (verbale 1 febbraio 2022) non vi è alcun disconosci- Pt_1 mento.
La non ha nemmeno ventilato di avere proposto ricorso ammini- Controparte_1 strativo contro la cancellazione, ed anzi l'ha implicitamente ma inequivocamente negato nel negare che le fosse stato comunicato "alcun provvedimento di discono- scimento delle giornate lavorate, né cancellazione".
Ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 375/1993, contro i provvedimenti di disconoscimento va proposto ricorso amministrativo entro trenta giorni alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro novanta giorni e, in caso di silenzio, il ricorso si intende respinto, dando luogo a nuovo termine di trenta giorni per il ricorso di secondo grado alla commissione centrale.
La decadenza dall'impugnazione amministrativa ha effetto sostanziale (orienta- mento pacifico, cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000) e preclude la possibilità di provare la sussistenza del rapporto disconosciuto.
Ad abundantiam si aggiunga che il tribunale non ha tenuto affatto conto del ver- bale ispettivo che ha interessato la ditta MU VA, prodotto in copia inte- grale (ben settanta pagine), nel quale si dà atto dell'abissale differenza fra il fabbi- sogno della ditta emergente dalle caratteristiche dei terreni gestiti e il numero di rapporti di lavoro agricolo denunciati dalla stessa, anche alla luce delle dichiara- zioni dello stesso titolare, anch'esse prodotte in atti (all. 8 fascicolo primo grado).
Il tribunale ha di contro valorizzato le deposizioni di , cugino del Testimone_1
MU, che ha semplicemente dichiarato di essersi recato "spesso" a trovare que- st'ultimo e ha genericamente asserito che la "ha lavorato" senza sa- Controparte_1 pere indicare i periodi con precisione, senza nulla dire sulle modalità di retribu- zione, e di che ha instaurato analogo ricorso contro l e aveva Testimone_2 Pt_1 pertanto interesse convergente per il riconoscimento della inverosimile genuinità dell'intero compendio di rapporti denunciati da MU.
L'appello è pertanto fondato e le domande proposte dalla vanno Controparte_1 rigettate. Poiché ella ha formulato la relativa dichiarazione già in una con il ricorso ex art. 414 c.p.c., non v'è luogo a condanna al rimborso delle spese di lite.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando N° 99/25 r.g.l.
sull'appello proposto con ricorso depositato in data 18 marzo 2025 dall
[...] contro , avverso la Parte_2 Controparte_1 sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1523 pronunciata in data 25 settembre
2024, dichiara la contumacia dell'appellata e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande della appellata senza assoggettarla all'onere del rimborso delle spese dell'intero giudizio.
Messina 7 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)