Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/06/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 332/2020 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 332/2020 R..G., posta in decisione con provvedimento del
16.3.2025 emesso in esito alla udienza del 13.3.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.fisc., , entrambi rappresentati e difesi, giuste procure in atti, dagli C.F._2 avv.ti Maria IR e Francesco E. IR presso il cui studio in Bianco sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI/APPELLATI INCIDENTALI
CONTRO
, c.fisc. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Pietro Galluzzo e Carlo Romeo, giusta procura in atti e presso il cui studio è elettivamente domiciliato
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Cui è riunito il giudizio n. 350/2020 RG proposto da
, c.fisc. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Pietro Galluzzo e Carlo Romeo, giusta procura in atti e presso il cui studio è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
, c.fisc. e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.fisc., , entrambi rappresentati e difesi, giuste procure in atti, dagli C.F._2 avv.ti Maria IR e Francesco E. IR presso il cui studio in Bianco, sono elettivamente domiciliati
1
Oggetto: Azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.- domanda riconvenzionale di usucapione.
Appello avverso sentenza n. 148/2020 pubbl. il 19/02/2020 RG n. 632/2015
FATTO E DIRITTO
Nel giudizio di primo grado con atto di citazione notificato il 27.4.2015 i coniugi Pt_1
e - assumendo di avere acquistato con scrittura privata del
[...] Parte_2
21/04/1992 un complesso immobiliare con corte annessa sito in Comune di Bovalino, posto tra via Garibaldi 117, Via Dromo e Via IV Novembre, censito in catasto urbano di detto
Comune alla partita 5936, foglio 15, partt. 152 e 153, quest'ultima modificata a seguito di variazione, composto da
- ingresso comune (sub 1),
- cortile comune (sub 2),
- appartamento al piano terra, di tre vani più servizi, identificato nella denunzia di variazione col sub 4;
- appartamento al piano terra, di tre vani più servizi, identificato col sub 3;
- appartamento al piano terra, lato via Dromo, di due vani più servizi, oltre tettoia per ricovero auto e ripostiglio, identificato col sul 5;
- un locale destinato ad officina identificato col sub 6 convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Locri per sentirlo Controparte_1 condannare al rilascio dei beni identificati al fg. 15 particella 153, sub 1,2,5,6, dallo stesso detenuti senza alcun titolo,
Esponevano che con la citata scrittura, autenticata nelle firme dal Notaio registrata Per_1
a Locri il 06.05.1992, trascritta il 19.05.1992, essi avevano acquistato la nuda proprietà degli immobili censiti in catasto ai sub 3, 5 e 6, avendo il loro dante causa, Ing. CP_2
, costituito l'usufrutto in favore dei coniugi e
[...] Controparte_3 P_
, con atto a rogito del notaio del 15.6.88 rep. 3232,
[...] Persona_2 commisurato alla vita del più longevo e con diritto di accrescimento, e di avere acquistato la piena proprietà dell'intero compendio immobiliare alla morte dell' usufruttuaria P_
, avvenuta il 20.02.2015 a distanza di circa cinque anni da quella del marito.
[...]
Rilevato che, pertanto, nessun diritto poteva vantare il su detti beni, concludevano CP_1 come sopra riportato.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il contestando la ricostruzione dei fatti e le CP_1 deduzioni avversarie e spiegando domanda riconvenzionale, al fine di vedere accertato e dichiarato in suo favore l'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione di alcune parti del fabbricato riportate in Catasto alla Partita n. 5936, Foglio 15, part.lla n. 153, e segnatamente sub 1- ingresso comune,
sub 2 - cortile comune,
sub 5 - appartamento lato via Dromo con tettoia deposito,
sub 6 - locali officina.
2 Istruito il giudizio mediante acquisizione di documentazione e assunzione di prove testimoniali, la causa veniva decisa con la sentenza n. 148/2020 con la quale il Tribunale di
Locri, in accoglimento della domanda attorea, ordinava a di rilasciare Controparte_1 immediatamente in favore dei coniugi e gli immobili Parte_1 Parte_2 riportati nel N.C.E.U. del Comune di Bovalino (RC) al foglio 15, particella 153, sub 1, 2, e
6, liberi da persone o cose ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal dichiarava l'intervenuto acquisto in favore dello stesso, per maturata usucapione CP_1 ultraventennale, della piena proprietà dell'immobile riportato al N.C.E.U. del Comune di
Bovalino (RC) al foglio 15, part. 153, sub 5, rigettando la domanda in ordine agli altri immobili.
Avverso detta sentenza, pubblicata il 19/02/2020, e Parte_1 Parte_2 proponevano appello, notificato a mezzo pec il 15/06/2020, limitatamente al capo della sentenza che, accogliendo la domanda riconvenzionale, aveva dichiarato il CP_1 proprietario per maturata usucapione della part. 153 sub 5.
Si costituiva il con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, CP_1 ribadendo l'impugnazione proposta in via principale ed iscritta al fascicolo n. 350/2020 RG avverso la medesima sentenza, chiedendo il rigetto dell'appello proposto da Parte_1
e e la conferma dei capi della sentenza che, rigettando della domanda di Parte_2 rivendica avanzata dagli attori, aveva affermato l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione ultraventennale dell'immobile riportato nel N.C.E.U. del Comune di Bovalino al foglio 15, part. 153 sub 5. Chiedeva, inoltre, che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accolta la domanda riconvenzionale di acquisto della proprietà per usucapione dei locali officina (sub 6) e delle parti comuni (sub 1 e sub 2), con vittoria di spese, onorari e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori ex art. 93 cpc.
Il procedimento iscritto al n. 350/2020 RG, instaurato con atto di appello dal veniva CP_1 riunito ex art. 335 c.p.c. a quello instaurato dagli odierni appellanti.
Precisate le conclusioni, con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò premesso, come detto, gli appellanti censurano la sentenza n. 148/2020 nel capo in cui, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dal è stato dichiarato CP_1
l'acquisto, in capo allo stesso, per intervenuta usucapione ultraventennale, dell'immobile urbano sito nel Comune di Bovalino (RC) al foglio 15, part. 153 sub 5.
Rilevavano gli appellanti che erroneamente il giudice di primo grado aveva fatto applicazione della previsione di cui all'art. 1141 c.c. considerando instaurata la signoria del su detto bene immobile a partire dal 1983, epoca del suo matrimonio con la CP_1 CP_5 ed a partire dalla quale aveva effettuato opere di ristrutturazione e ampliamento dell'immobile, occupandolo a fini abitativi, e ciò tenuto conto che – contrariamente a quanto affermato in sentenza – il non vantava un possesso utile ad usucapionem atteso che CP_1
3 detto uso era da ricondurre alla intervenuta autorizzazione concessa dai coniugi Parte_3 che ne avevano il possesso. Assumevano gli appellanti che l'autorizzazione ad occupare e a godere dell'immobile trovava causa nei rapporti di familiarità e di affetto intercorrenti fra la moglie del , e i coniugi con cui la prima era vissuta sin CP_1 Persona_3 Parte_3 dalla fanciullezza aiutandoli nella conduzione delle attività quotidiane, per come emerso dall'istruttoria svolta. Affermavano che, pertanto, l'occupazione del bene da parte del CP_1 originava non già da un atto di volontaria apprensione del bene, necessario per il possesso utile ad usucapionem, bensì da un atto di consenso e autorizzazione dei coniugi Parte_3 che lo possedevano. Rilevavano inoltre, che l'animus possidendi doveva considerarsi venuto meno sin dall'anno 1988, epoca nella quale i coniugi avevano Controparte_6 acquistato l'usufrutto anche dell'immobile sub 5, circostanza che doveva far escludere la esistenza della volontà di far proprio l'immobile a danno del titolare del diritto reale parziario, anche considerata l'esistenza di un contratto di ospitalità fra le parti.
Detto motivo di appello, per ragioni di connessione, deve essere trattato congiuntamente con il primo motivo dell'appello incidentale, con cui è stato censurato l'errore in fatto per avere il Giudice di prime cure considerata provata, per presunta mancata contestazione ex art. 115
c.p.c., la circostanza dedotta da controparte, che la permanenza della famiglia CP_1 nell'abitazione per cui è causa, sarebbe stata frutto di uno scambio a fronte dell'assistenza prestata all'usufruttuaria , atteso che esso odierno appellato, aveva espressamente P_ contestato l'assunto di parte attrice sin dalla comparsa di risposta e, successivamente, nelle memorie ex art. 183 n. 1 cpc e nelle comparse conclusionali ex art. 190 cpc.
Risulta dagli atti di causa che l'immobile costituente il complesso immobiliare acquistato dai coniugi – era, nel 1983, di proprietà dell'istituto di credito Montepaschi, Parte_2 Pt_1 il quale, con atto del 15.6.1988, lo ha ceduto a che, con atto rogato nel Controparte_2 medesimo giorno, ha ceduto a e l'usufrutto sui beni Controparte_3 Controparte_4 al fg 15 part. 3,5 e 6, usufrutto commisurato alla vita del più longevo e con diritto di accrescimento.
In detto atto viene espressamente riportato che l' “appartamento di due vani più servizi con annessa tettoia per ricovero macchine” era occupato dalla famiglia mentre la CP_1 porzione officina era “occupata” dal TR. Nulla viene riferito in ordine alla occupazione dell'appartamento identificato al sub 3.
Ritiene la Corte che correttamente il giudice di prime cure abbia riconosciuto in capo al l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile identificato al sub 5. CP_1
Invero, la tesi degli odierni appellanti – secondo i quali il non avrebbe mai esercitato CP_1 un possesso utile ad usucapionem perchè il suo rapporto con la cosa trovava il suo fondamento in un atto di autorizzazione dei possessori e della - non Parte_3 P_ può essere condivisa.
Invero, in base alle testimonianze richiamate nella sentenza di primo grado, può affermarsi che il unitamente alla moglie, ha abitato nell'immobile identificato al sub 5 sin dalla CP_1
4 data del matrimonio (avvenuto il 28.8.1983), trasferendovi anche anagraficamente la residenza.
La circostanza riferita dalla teste – che ha dichiarato che la che ivi Tes_1 Parte_3 abitava, aveva concesso al ed alla moglie di occupare “la stanza diruta” che il
CP_1 CP_1 aveva poi ristrutturato, facendone la abitazione della propria famiglia – non appare di per sé sufficiente ad escludere che il abbia esercitato un possesso utile ad usucapione e ciò
CP_1 tenuto conto che, poiché da alcun elemento è possibile individuare quale fosse, all'inizio degli anni '80 (epoca in cui detta autorizzazione sarebbe stata concessa) il rapporto della con la cosa, deve, piuttosto, affermarsi,. In base a tutti gli altri elementi - Parte_3 rappresentati dall'aver i coniugi ivi abitato senza soluzione di continuità sin dal
CP_1 matrimonio, dalla esplicita indicazione contenuta nell'atto di cessione dell'usufrutto, ed, infine dal contenuto assolutamente convergente sul punto delle testimonianze acquisite – risulta provato che il ha in effetti esercitato su detto bene un possesso utile ad
CP_1 usucapione sin dal 1983.
Nemmeno appare sufficiente, al fine di escludere detto possesso, la circostanza rappresentata dagli odierni appellanti secondo la quale il avrebbe affermato, nella comparsa di CP_1 costituzione dell'altro giudizio iniziato dagli stessi nei suoi confronti per ottenere il rilascio dell'appartamento identificato al sub 4, di essere stato legato da rapporti obbligatori con la e che, pertanto, la permanenza dello stesso, unitamente alla propria famiglia, P_ nell'immobile, dovesse intendersi quale corrispettivo di detto rapporto obbligatorio (e quindi, non utile ad usucapionem).
Invero, deve condividersi l'allegazione fatta sul punto dal il quale ha evidenziato che CP_1 quanto affermato in tale comparsa non riguardava il suo rapporto con l'immobile identificato al sub 5 (oggetto del presente giudizio) bensì il sub 4, sul quale, infatti, lo stesso non ha mai vantato alcun diritto.
Tale affermazione risulta confermata dal dato obiettivo secondo il quale la nel P_ riferire della presenza del e della moglie, aveva fatto riferimento all'appartamento CP_1 posto al sub 4 nel quale ella stessa abitava e non già, a tutta evidenzia, a quello identificato al sub 5, che, come ricordato, già risultava occupato dal e dalla sua famiglia in data CP_1 anteriore alla costituzione dell'usufrutto in favore della . P_
Pertanto, deve affermarsi che il potere di signoria esercitato dal sull'appartamento CP_7 identificato al sub 5 prescinda in realtà da autorizzazione di alcuno e sussista sin dal 1983.
Per questi motivi
, la pronunzia di primo grado, nella parte in cui ha affermato l'intervenuto acquisito per usucapione da parte del dell'appartamento sub 5, deve essere CP_1 confermata.
Ritiene la Corte che debba invece essere rigettata la domanda di usucapione avanzata dal sui beni comuni, costituiti dall'ingresso e dal cortile di cui ai sub 1 e 2. CP_1
Invero, lo stesso ha affermato, nella comparsa di costituzione depositata in primo grado e contenente la domanda riconvenzionale ed anche negli atti introduttivi del presente gravame, di avere acquistato per usucapione uti dominus la proprietà anche di dette porzioni comuni.
5 Tuttavia, alla luce di tutti gli elementi richiamati dal giudice di primo grado, deve escludersi che lo stesso abbia fornito la prova di avere esercitato un possesso uti dominus su dette parti, non apparendo sufficiente, a tal fine, l'utilizzo, da parte dello stesso, delle aree comuni né le attività poste in essere (manutenzione del giardino e messa a dimora di alberi).
Tali comportamenti, invero, non appaiono tali da escludere il compossesso esercitato dai condomini su dette aree comuni.
Come rilevato dal giudice di primo grado, in base alla ragione più liquida, stante la infondatezza della domanda, non appare necessario procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini non presenti in giudizio.
Quanto alla domanda relativa alla officina, ritiene la Corte che, a parziale modifica della sentenza di primo grado, la domanda del debba essere accolta. CP_1
Invero, le deposizioni rese dai testi, unitamente considerate, fanno ritenere che il CP_1 abbia esercitato un possesso utile ad usucapione anche su detti locali sin dal 1982/1983.
Tale conclusione – difforme rispetto a quella raggiunta dal giudice di primo grado – trova il suo fondamento nel valore da attribuirsi alla deposizione del teste , il quale Testimone_2 ha affermato che su incarico del nell'anno 1982/1983, aveva rifatto il bagno della CP_1 officina nella quale operava un meccanico.
Tutti gli altri testi ( e hanno dichiarato che il TR (meccanico che, nell'atto Tes_3 Tes_4 di cessione dell'usufrutto del 15.6.1988, risultava occupare detto locale) pagava il canone di locazione al come successivamente aveva continuato a fare il , subentrato allo CP_1 Tes_3 stesso.
Non appare, invece, dirimente in senso contrario la circostanza che non sussistesse alcun contratto di locazione, atteso che, in base alle deposizioni acquisite, può con certezza affermarsi che fosse il a percepire il canone di locazione tanto dal che dal CP_1 Tes_3
TR.
Detta circostanza, unitamente a quella sopra riferita secondo la quale il aveva CP_1 provveduto a dare incarico per rifare il bagno della officina nel 1982/1983, dimostrano che già a quell'epoca lo stesso esercitava su detto bene un potere corrispondente al diritto di proprietà.
Non può, invero condividersi la affermazione contenuta nella sentenza di primo grado secondo la quale le attività poste in essere dal di manutenzione del locale officina CP_1 sarebbero state astrattamente compatibili con altri diritti reali parziari, diversi da quello di proprietà.
La lettura congiunta di tutte le deposizioni, al contrario, fa ritenere che il sin dal CP_1
1982/1983, si sia comportato quale proprietario sull'immobile, tanto da provvedere alla manutenzione dello stesso e, con ogni probabilità, a riscuotere i canoni sin da tale epoca.
Ciò non appare in contraddizione con la dichiarazione del che ha affermato che il Tes_3 aveva sicuramente “concesso in locazione” al TR l'officina “oltre venti anni CP_1 fa”, dichiarazione dalla quale il giudice di prime cure ha fatto retroagire il possesso ad
6 usucapionem a non prima del 1996 (venti anni prima della data in cui è stata resa la testimonianza).
A diversa conclusione si sarebbe dovuti giungere qualora il teste avesse riferito che il CP_1 aveva concesso in locazione l'immobile “non oltre venti anni fa” perché, se così avesse dichiarato il teste, tenuto conto che la audizione dello stesso è stata effettuata nel 2016, il possesso non si sarebbe potuto fare risalire ad una data anteriore al 1996, con la conseguenza che, al momento della instaurazione della azione di rivendica, nel 2015, il termine per la usucapione non poteva ancora dirsi maturato.
Al contrario, detta locuzione “oltre venti anni fa”, unitamente alla circostanza che già nel
1982/1983 il aveva dato incarico all'idraulico per rifare il bagno della officina CP_1
(evidentemente nell'interesse del meccanico che ivi svolgeva la sua attività) e considerato, altresì, che detto periodo coincide con quello in cui il ha comunque iniziato ad CP_1 esercitare il possesso utile ad usucapionem su altra porzione del medesimo immobile
(l'appartamento sub 5), la circostanza che mai alcuno abbia mosso contestazioni a questo comportamento, unitamente infine alla circostanza che il (come dallo stesso dichiarato) Tes_3 si è rivolto al in quanto lo riteneva proprietario quando il si era da lui CP_1 Pt_1 presentato, fanno ritenere provato un possesso utile ad usucapionem decorrente dal
1982/1983.
Conseguentemente, la sentenza di primo grado deve essere modificata, dichiarando, in accoglimento della domanda avanzata dal l'intervenuto acquisto in favore dello CP_1 stesso per usucapione ultraventennale dell'immobile sito nel Comune di Bovalino al NCEU identificato al fg. 15 particella 153, sub 6.
Conseguentemente in riforma della sentenza di primo grado, va rigettata, in ordine a detto bene, la domanda di rilascio avanzata dai . Parte_4
La sentenza di primo grado deve, dunque essere confermata nelle altre parti, non incise dalla presente decisione, ovvero in ordine al riconoscimento dell'intervenuta usucapione dell'appartamento sub 5 in favore del e della condanna dello stesso al rilascio dei CP_1 beni sub 1 e 2 in favore dei coniugi Parte_4
Deve, infine, essere ordinato al Conservatore dei Registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Le spese di giudizio - tenuto conto che i sono vittoriosi solo sulla Parte_4 domanda di rivendica in ordine ai beni di cui ai sub 1 e 2, mentre il è vittorioso sulle CP_1 domande di usucapione in ordine all'appartamento di cui al sub 5 ed ai locali officina di cui al sub 6 - possono essere compensate per metà, ponendosi la restante parte a carico dei
Controparte_8
In assenza di dati relativi alla rendita catastale degli immobili oggetto di causa, ritiene la
Corte che la causa debba essere considerata di valore indeterminabile, facendo applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte secondo la quale il valore delle cause relative a beni immobili si determina sulla base del reddito dominicale o della rendita catastale della
"res", sicché, in loro assenza, il giudice deve attenersi alle risultanze degli atti e, in mancanza
7 di elementi concreti ed attendibili per la stima, deve ritenere la causa di valore indeterminabile (ex multis Cass. 10810/2015).
I compensi devono essere determinati avendo riguardo alle tariffe vigenti, avendo chiarito, sul punto, la Corte di Cassazione che in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. 19989/2021).
Pertanto, in ordine al primo grado di giudizio, avendo riguardo allo scaglione da € 26.001,00 ad € 52,00,00 i compensi vengono così determinati: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00, Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00, compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00, da compensarsi nella misura del 50%.
Quanto al secondo grado di giudizio i compensi vengono così determinati, valore della causa: da € 26.001 a € 52.000, Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00, Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00 Compenso tabellare
(valori minimi) € 4.996,00, da compensarsi nella misura del 50%.
Di dette spese deve essere disposta la distrazione in favore dei procuratori del che CP_1 hanno reso la dichiarazione ex art. 93 cpc.
Infine, tenuto conto dell'integrale rigetto dell'appello proposto da e , deve Parte_2 Pt_1 darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di detti appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 332/2020 RG sull'appello proposto da e contro e nel giudizio n. Parte_1 Parte_2 Controparte_1
350/2020 RG sull'appello proposto da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 148/2020 pubbl. Parte_2 il 19/02/2020, così provvede:
8 1) a parziale modifica della sentenza di primo grado, dichiara che ha Controparte_1 acquistato per usucapione ultraventennale la piena proprietà dell'immobile riportato nel N.C.E.U. del Comune di Bovalino (RC) al foglio 15, particella 153, sub. 6;
2) ordina al Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
3) rigetta la domanda di rilascio avanzata da e in Parte_1 Parte_2 ordine all' immobile riportato nel N.C.E.U. del Comune di Bovalino (RC) al foglio
15, particella 153, sub. 6;
4) conferma, per il resto, le statuizioni della sentenza di primo grado;
5) compensa le spese del primo grado di giudizio nella misura di metà e condanna e alla rifusione, in favore di , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 della restante parte che liquida in € 118,50 per spese vive ed € 1904,50 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore dei procuratori ex art. 93 cpc;
6) compensa le spese del secondo grado di giudizio nella misura di metà e condanna e alla rifusione, in favore di , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 della restante parte che liquida in € 177,75 per spese vive ed € 2.498,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
7) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
17/06/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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