TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 909/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data
17/02/2025 da:
(CF , Parte_1 C.F._1 con l'avv. ROSATO FRANCA
e:
(CF ), Email_1 C.F._2 con l'avv. ROSATO FRANCA
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
11/03/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
1
Ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a Bassano Del GR (VI) Parte_1 il 22/09/1979) e (n. a Crespano Del GR (TV) il 04/09/1971), che Parte_2 hanno contratto matrimonio il 03/05/2008, atto trascritto al n. 4, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2008 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN ZENONE DEGLI LI (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“A) dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere Parte_1 Parte_2 separati e nel reciproco rispetto,
B) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ed ad entrambi i genitori, in modo da consentire Per_1 Per_2
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione.
C) La casa coniugale sita in ED di AN ZE (TV) Via Ferraro Primo n. 11, (già di proprietà del signor Parte_3 in quanto deceduto il 26/02/2025, zio paterno del signor , rimarrà in uso alla signora
[...] Parte_2
che la abiterà unitamente ai figli. Parte_1
I figli minori, ed , rimarranno quindi a vivere nella casa familiare assieme alla madre ove manterranno Per_1 Per_2 anche la residenza. Il signor trasferirà la propria residenza entro il 30/03/2025 presso la casa dei Parte_2 genitori sita in ED di AN ZE (TV) in via Ferraro Primo n. 35, dove attualmente vive dal 2 novembre 2024 portando con sé i propri effetti personali e alcuni beni mobili, già concordati tra le parti.
D) I figli minori ed verranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale secondo il regime di affido condiviso.
I figli continueranno ad essere gestiti da entrambi i genitori e precisamente il padre al mattino alle ore 7:30 passerà a prenderli presso la casa familiare, ove li troverà pronti, e li porterà a scuola.
Il padre li andrà a prendere all'uscita della scuola e attenderà sotto casa il ritorno dal lavoro della mamma per consegnarli alla stessa, l'attesa di circa 10 minuti circa dovrà intendersi fuori casa in auto
Il padre terrà con sé i figli a fine settimana alterni dal venerdì sera, dopo cena, verso le ore 20:00 quando andrà a prenderli presso la casa familiare e li riporterà alla stessa ora della domenica sera, che avranno già cenato,
I figli, durante la settimana il cui week end lo trascorreranno con la madre, staranno con il padre che li terrà con sé due sere e precisamente il martedì e il giovedì dalle 18:30 fino al mattino successivo quando li accompagnerà a scuola, la settimana in cui il fine settimana staranno con il padre lo stesso li terrà il mercoledì sera dalle 18:30 quando li andrà a prendere presso la madre e li accompagnerà a scuola il giorno successivo.
Rimane inteso che l'accordo dovrà essere compatibile con gli impegni scolastici, sportivi e sociali dei minori.
2 Detti tempi di visita rimarranno stabiliti per tutto l'arco dell'anno, comprese le festività e le ferie estive.
Il periodo delle vacanze natalizie sarà diviso a metà tra ciascun genitore (due periodi consecutivi di pari durata), prevedendo che i figli trascorrano con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno della vigilia di Natale e Natale ovvero il 31 dicembre e il primo dell'anno.
Per ciò che riguarda il periodo delle vacanze pasquali sarà diviso a metà tra ciascun genitore alternando il giorno di Pasqua
a quello di Pasquetta, ad anni alterni, previo accordo in base alle esigenze lavorative degli stessi.
In ogni caso il genitore con cui i figli non trascorreranno il giorno di Natale/Pasqua/compleanno o altre ricorrenze potrà trascorrere con lo stesso un paio d'ore per lo scambio dei regali e degli auguri, salvo diversi accordi tra le parti.
Durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordare di comune accordo – entro il mese di maggio di ogni anno – durante le quali il diritto di visita dell'altro genitore dovrà ritenersi sospeso.
Ciascun genitore, qualora tenga con sé i figli per più giorni consecutivi fuori casa, sarà tenuto a fornire preventivamente all'altro un recapito al quale i figli potranno essere reperiti.
Il padre si impegna a comunicare alla madre entro il 30 maggio di ogni anno, il periodo di vacanza con i minori e così anche la madre;
Qualsiasi diverso accordo potrà essere raggiunto tra i genitori con riferimento al calendario sopra delineato in considerazione delle esigenze lavorative dei medesimi, nonché degli impegni scolastici, sportivi e di vita sociale dei figli.
E) Il signor verserà alla signora la somma di € 600,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 Pt_1 dei figli (€ 300,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, a mezzo bonifico bancario da eseguirsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, oltre al pagamento nella misura del 70% (rimanendo il 30% a carico della signora delle spese straordinarie, intendendosi tali quelle individuate e disciplinate dal Protocollo per il processo Pt_1 di Famiglia applicato presso il Tribunale di Treviso.
Il signor si impegna inoltre a quietanzare tutte le utenze domestiche (acquedotto, rifiuti, luce, telefono, Parte_2 gas ecc), alla ricarica della tessera per il pagamento della mensa scolastica per entrambe i figli nonché a provvedere allo sfalcio dell'erba del giardino.
F) Le parti concordano che l'assegno unico per entrambi i figli, venga erogato per intero (100%) alla madre.
G) I coniugi prestano fin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
H) I coniugi si danno atto di essere ad oggi economicamente autosufficienti e pertanto di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo di mantenimento. I ricorrenti fin da ora dichiarano la loro volontà di rinunciare all'impugnazione della sentenza prestando sin da ora piena, totale ed esplicita acquiescenza all'emananda sentenza”.
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di SAN ZENONE DEGLI LI (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 25/03/2025.
3 Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
4