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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/02/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10960/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Rosaria Pollarà e Sergio Sansone;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 21/02/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 29 novembre 2021 ha chiesto che venga Parte_1 accertata l'inesistenza del diritto dell' nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia, CP_1
di ripetere la somma di € 6.290,99 indebitamente ricevuta a titolo di TFR a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con Gesip s.p.a. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha argomentato circa la legittimità dell'erogazione ottenuta dal Fondo di
Garanzia (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 9 maggio 2023 l' ha chiesto il CP_1 rigetto del ricorso, evidenziando l'insussistenza del diritto avversario all'intervento del
1 Fondo di Garanzia in carenza del requisito fattuale della cessazione del rapporto di lavoro
(cfr. amplius la memoria di costituzione).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Innanzitutto va evidenziato come, all'esito delle note conclusionali depositate dal ricorrente, il carattere indebito della prestazione ricevuta dal da parte dell' Parte_1 CP_1
nella qualità di Gestore del Fondo di Garanzia non sia controverso tra le parti (cfr. note del
10 febbraio 2025).
Tale superiore considerazione risulta dirimente e conduce all'immediato rigetto del ricorso perché l'eccezione di irripetibilità sollevata dal si basa su un presupposto Parte_1
errato e, cioè, che l'erogazione della prestazione fosse frutto di una scelta discrezionale da parte dell' : è noto, invece, che l'ente previdenziale non eserciti alcuna CP_2
discrezionalità nell'erogazione delle prestazioni, limitandosi a verificare la sussistenza dei requisiti di legge.
Chiarito quanto precede, non è revocabile in dubbio che l'intervento del Fondo di
Garanzia nel caso di specie avveniva per errore (certamente imputabile all ma è CP_1 irrilevante) circa l'esistenza di un fatto costitutivo del diritto del lavoratore, cioè l'effettiva cessazione del rapporto d'impiego.
Così come per il caso della va escluso che la prestazione (previdenziale) a CP_3 carico del Fondo di Garanzia abbia natura pensionistica, con la conseguente esclusione delle regole dettate per l'indebito pensionistico (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 11659 del
30 aprile 2024 secondo cui “la Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI)
è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale”): nel caso di specie, infatti, devono trovare applicazione le regole ordinarie di cui all'art. 2033 c.c., con la conseguente ripetibilità dell'indebito oggettivo ricevuto dall'odierno ricorrente.
2 Il ricorso, dunque, va respinto e conseguentemente il diritto dell di ripetere CP_1
l'indebito va dichiarato sussistente.
Nonostante l'esito della lite, tuttavia, sussistono gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali: tralasciando il fatto che la sussistenza dell'elemento costitutivo del diritto all'intervento del Fondo di Garanzia è stato oggetto di un lungo e controverso percorso giurisprudenziale (cfr. note del 10 febbraio 2025), infatti, appare equo valorizzare il carattere equivoco della motivazione addotta dall'Istituto a sostegno della sua azione di recupero (“E' stato corrisposto un trattamento di fine rapporto di importo superiore a quello spettante”), oggettivamente idoneo a giustificare la presentazione del ricorso giudiziale (cfr. detto atto introduttivo).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto dell' di ripetere nei confronti CP_1
di la somma di € 6.290,99; Parte_1 dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 21/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10960/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Rosaria Pollarà e Sergio Sansone;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 21/02/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 29 novembre 2021 ha chiesto che venga Parte_1 accertata l'inesistenza del diritto dell' nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia, CP_1
di ripetere la somma di € 6.290,99 indebitamente ricevuta a titolo di TFR a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con Gesip s.p.a. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha argomentato circa la legittimità dell'erogazione ottenuta dal Fondo di
Garanzia (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 9 maggio 2023 l' ha chiesto il CP_1 rigetto del ricorso, evidenziando l'insussistenza del diritto avversario all'intervento del
1 Fondo di Garanzia in carenza del requisito fattuale della cessazione del rapporto di lavoro
(cfr. amplius la memoria di costituzione).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Innanzitutto va evidenziato come, all'esito delle note conclusionali depositate dal ricorrente, il carattere indebito della prestazione ricevuta dal da parte dell' Parte_1 CP_1
nella qualità di Gestore del Fondo di Garanzia non sia controverso tra le parti (cfr. note del
10 febbraio 2025).
Tale superiore considerazione risulta dirimente e conduce all'immediato rigetto del ricorso perché l'eccezione di irripetibilità sollevata dal si basa su un presupposto Parte_1
errato e, cioè, che l'erogazione della prestazione fosse frutto di una scelta discrezionale da parte dell' : è noto, invece, che l'ente previdenziale non eserciti alcuna CP_2
discrezionalità nell'erogazione delle prestazioni, limitandosi a verificare la sussistenza dei requisiti di legge.
Chiarito quanto precede, non è revocabile in dubbio che l'intervento del Fondo di
Garanzia nel caso di specie avveniva per errore (certamente imputabile all ma è CP_1 irrilevante) circa l'esistenza di un fatto costitutivo del diritto del lavoratore, cioè l'effettiva cessazione del rapporto d'impiego.
Così come per il caso della va escluso che la prestazione (previdenziale) a CP_3 carico del Fondo di Garanzia abbia natura pensionistica, con la conseguente esclusione delle regole dettate per l'indebito pensionistico (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 11659 del
30 aprile 2024 secondo cui “la Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI)
è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale”): nel caso di specie, infatti, devono trovare applicazione le regole ordinarie di cui all'art. 2033 c.c., con la conseguente ripetibilità dell'indebito oggettivo ricevuto dall'odierno ricorrente.
2 Il ricorso, dunque, va respinto e conseguentemente il diritto dell di ripetere CP_1
l'indebito va dichiarato sussistente.
Nonostante l'esito della lite, tuttavia, sussistono gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali: tralasciando il fatto che la sussistenza dell'elemento costitutivo del diritto all'intervento del Fondo di Garanzia è stato oggetto di un lungo e controverso percorso giurisprudenziale (cfr. note del 10 febbraio 2025), infatti, appare equo valorizzare il carattere equivoco della motivazione addotta dall'Istituto a sostegno della sua azione di recupero (“E' stato corrisposto un trattamento di fine rapporto di importo superiore a quello spettante”), oggettivamente idoneo a giustificare la presentazione del ricorso giudiziale (cfr. detto atto introduttivo).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto dell' di ripetere nei confronti CP_1
di la somma di € 6.290,99; Parte_1 dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 21/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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