TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3362 del 2022, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MONTANTE Parte_1
CALOGERO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del Sindaco rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. VACCARO LOREDANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 17.12.22 esponeva di essere dipendente del Parte_1
inquadrato come Commissario Ispettore Superiore di Polizia Controparte_1
Municipale, categoria D, posizione economica D3, ai sensi del CCNL Comparto
Regioni ed Autonomie Locali.
Riferiva di essere stato temporaneamente trasferito, con nota prot. n. 33110 del
02/08/2019, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, Direzione I
Affari Generali e di essere rientrato in servizio il 12/11/2021 presso il Comando di
Polizia Municipale, come da disposizione del Segretario Generale prot. n.
49219/2021.
Esponeva di aver continuato a detenere l'arma e le munizioni di servizio, come da ordinanza sindacale del 30/12/2000 e di aver svolto di vigilanza presso il Comando di Polizia Municipale, tuttavia con nota prot. n. 49809 del 17/11/2021, il Comune comunicava l'avvio del procedimento per il recupero dell'indennità di vigilanza
1 percepita durante il periodo di assegnazione presso l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio Comunale.
Infine, dichiarava di aver svolto, nel periodo 01/01/2020 – 12/11/2021, attività lavorativa oltre l'orario contrattuale, maturando un credito per lavoro straordinario quantificato in € 3.788,51. Chiedeva quindi di accertarsi l'illegittimità del recupero dell'indennità di vigilanza e la condanna al pagamento degli emolumenti per lavoro straordinario.
Si costitutiva il contestando nel merito le avverse pretese e Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e mediante escussione testimoniale (teste
, ud. 6.10.23), veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc. Tes_1
Motivi della decisione
In punto di diritto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, occorre distinguere - tra i vari titoli indicati nei conteggi - quelli in riferimento ai quali la parte ricorrente era gravata soltanto da un onere di provare l'esistenza del singolo titolo (il rapporto di lavoro subordinato)
e di mera deduzione delle proprie pretese fondate su di esso.
Sono assoggettate a tale criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al TFR, all'indennità di mancato preavviso, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
A fronte anche della semplice allegazione, laddove le parti resistenti non abbiano fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Lo stesso principio, invece, non si può applicare per le altre voci di retribuzione richieste. Sono, infatti, assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le altre voci come lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti, etc. L'odierna controversia ha ad oggetto emolumenti ricadenti in quest'ultima categoria, ossia quelli per cui è onere del lavoratore dar prova del proprio diritto.
Va inoltre evidenziato che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto presuppone, di necessità, la previa autorizzazione dell'amministrazione, poiché essa implica la valutazione della sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che impongono il ricorso a tali prestazioni e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio (Sez. L -, Sentenza n. 2509 del 31/01/2017)
La presenza dell'autorizzazione datoriale è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c. Per autorizzazione, nell'ambito
2 del lavoro straordinario, si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente vel prohibente domino, ma con il consenso anche implicito del medesimo;
il consenso, una volta esistente, integra gli estremi che rendono necessario il pagamento, anche ove la richiesta risulti illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo (Cassazione civile sez. lav., 21/02/2025,
n.4574).
Sebbene l'autorizzazione prevista dal CCNL risponda ad ulteriori ragioni
(programmatiche, di spesa, etc.) o risalga a fattispecie diversa da quella dello straordinario (attività da remunerare con compensi incentivanti di cui non si realizzino i presupposti), rispetto alla remunerazione del lavoratore ciò che conta
è lo svolgimento del lavoro su incarico anche solo implicito del datore e non contro la volontà di questi, sicché non rileva il fatto che siano osservate forme, né che l'autorizzazione si manifesti per qualunque ragione come invalida o potenzialmente tale, oppure come inidonea al suo scopo originario.
Sul punto è stata escussa la teste Ispettore Capo presso il Nucleo Tes_2
Infortunistica Stradale del Comune di la quale ha confermato che, a CP_1 partire da agosto 2019, il ricorrente è stato assegnato all'Ufficio di Presidenza del
Consiglio Comunale.
Relativamente all'orario di lavoro, la teste non ha potuto confermare se il ricorrente si trattenesse sempre oltre l'orario di servizio, ma ha affermato di averlo visto lavorare durante le sedute del Consiglio Comunale, svoltesi in orario serale (prima convocazione h. 19:00, seconda h. 20:00).
Tali propalazioni consentono di ritenere che la prestazione di lavoro straordinario non sia stata resa nell'inconsapevolezza o contro la volontà di parte datoriale, avendo lo stesso disimpegnato la propria attività proprio nel corso delle sedute consiliari, ossia dell'organo di espressione politica e di indirizzo dell'Ente, i cui vertici erano quindi ben consci dello svolgimento della prestazione.
Il compenso per il lavoro straordinario prestato, dunque, deve ritenersi dovuto.
Si evidenzia che il ricorrente ha prodotto i tabulati degli orari di timbratura
(allegato 13 fasc. ricorrente) che certificano un totale di 104,50 ore per l'anno 2020
e di 111,41 ore per l'anno 2021 espletate con causale progetto assistenza organi istituzionali (PROI), per le quali ha richiesto la corresponsione della somma di euro 3.788,51.
Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica di necessità l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire con rapidità
3 la pronuncia con riguardo al bene della vita reclamato (Cass. 12 agosto 2019, n.
21302).
Nel caso di specie i conteggi non sono stati specificatamente contestati, pertanto il quantum riportato dagli stessi può essere ritenuto corretto.
Trattandosi di rapporto di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (si veda, sul punto, Consiglio di Stato 11 febbraio 2013 n. 748).
Quanto all'indennità di vigilanza, la già menzionata teste ha riferito che Tes_1 durante il periodo per cui è causa il ricorrente ha continuato informalmente a collaborare con il Nucleo Infortunistica, ricostruendo le dinamiche degli incidenti stradali (ma non firmando mai alcun atto)
In merito alle esercitazioni di tiro a segno, la teste ha dichiarato di non ricordare se il ricorrente vi abbia partecipato, precisando che, nelle occasioni in cui vi si è recata, lo stesso non era presente. Ha altresì affermato di non ricordare se il ricorrente abbia mantenuto l'arma durante il periodo in contestazione.
Il ricorrente ha fondato la propria pretesa sulle attestazioni annuali di rinnovo dell'assegnazione dell'arma, previo superamento delle esercitazioni di tiro a segno
(all. 3-4); sulla relazione attività prot. n. 2771 del 21/01/2020, attestante il supporto tecnico-logistico per il rilievo di sinistri e l'attività testimoniale presso il Giudice di Pace (all. 6); sull'elenco timbrature che documentano la presenza del ricorrente presso la Polizia Municipale (all. 7).
L'art.37 CCNL 6 luglio 1995 (modificato dall'art. 16 CCNL 2004) per il comparto enti locali e successivi aggiornamenti, reperito d'ufficio tramite la Gazzetta
Ufficiale, stabilisce che:
“1. Dal 1 dicembre 1995 le seguenti indennità competono nelle misure sottoindicate:
[…]
b) a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65: £.
1.570.000 annue lorde ripartite per 12 mesi;
al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all' articolo 5 della citata legge n. 65 del 1986 DPR: L. 930.000 per 12 mesi”. Ora, si verifica che, in base all'art. 5 L.65/86, “Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine anche la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria,
4 riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art.221, terzo comma, c.p.p. (previgente);
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art.137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica
15 giugno 1959, n.393 (C.d.S. previgente);
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.3 della presente legge.
A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti (omissis)”.
L'indennità di vigilanza è un emolumento volto a compensare l'esercizio di compiti che comportino specifiche responsabilità da parte del personale della categoria
(omissis), necessariamente richiedenti, oltre un atto formale del responsabile del servizio competente, in cui devono essere specificate le funzioni per cui è assegnata la responsabilità, anche l'abilitazione.
Il ricorrente si è astenuto dal dedurre e provare il possesso di tali requisiti.
Invero la mera presenza presso il comando della Polizia Municipale, nonché
l'eventuale ausilio ai colleghi nella ricostruzione delle dinamiche dei sinistri ovvero la detenzione dell'arma non bastano a ritenere sussistente lo svolgimento di compiti che comportino le specifiche responsabilità richieste dalla contrattazione collettiva.
Né lo svolgimento delle stesse può essere comprovato dal doc. 6 (relazione di servizio sulle attività svolte) a firma dello stesso ricorrente.
Tale domanda non può quindi essere accolta.
Alla luce della reciproca parziale soccombenza le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto:
- condanna il alla corresponsione della somma di euro Controparte_1
3.788,51 a titolo di lavoro straordinario, oltre interessi;
- rigetta la domanda relativa all'indennità di vigilanza;
- compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, 25/03/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
5