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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/10/2025, n. 4201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4201 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2366/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE TI Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 2366/2025 R.G. promossa da c.f. in persona dell'amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno avv. Nicholas Biagioni (avv. GIOVANNI BONOMI)
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. PIETRO POLLINI CP_1 C.F._2
VALSERIATI)
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato, congiuntamente, le conclusioni di seguito trascritte:
«vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
assegnazione della casa coniugale sita a Ospitaletto (BS), Via Padana Superiore n° 34, alla IG.ra CP_1
1 , che la occuperà con i figli;
la IG.ra , qualora non avesse già CP_1 CP_1 provveduto, provvederà a volturare i contratti delle utenze a nome proprio;
saranno ad esclusivo carico della IG.ra : spese per utenze, spese per manutenzione CP_1 ordinaria del fabbricato, costi assicurativi, imposte locali collegate all'unità immobiliare comunque denominate (es. imu e tari); la IG.ra e i figli e CP_1 Per_1
corrisponderanno ciascuno € 70,00 mensili a favore del IG. Persona_2 Pt_1
a titolo di indennità di occupazione della casa (totale € 210,00); spese di lite
[...] integralmente compensate».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in BRESCIA, in data
06/09/1998, trascritto al n. 455 parte II serie A dell'anno 1998 del registro dello stato civile del predetto comune.
Dopo un avvio contenzioso del processo, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – L'accordo raggiunto dalle parti appare conforme alla legge, sicché non vi sono ostacoli a disporre in conformità ad esso, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dispone che la separazione sia disciplinata in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti;
3. compensa le spese di lite;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/10/2025.
Il Presidente estensore
2 RE TI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE TI Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 2366/2025 R.G. promossa da c.f. in persona dell'amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno avv. Nicholas Biagioni (avv. GIOVANNI BONOMI)
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. PIETRO POLLINI CP_1 C.F._2
VALSERIATI)
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato, congiuntamente, le conclusioni di seguito trascritte:
«vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
assegnazione della casa coniugale sita a Ospitaletto (BS), Via Padana Superiore n° 34, alla IG.ra CP_1
1 , che la occuperà con i figli;
la IG.ra , qualora non avesse già CP_1 CP_1 provveduto, provvederà a volturare i contratti delle utenze a nome proprio;
saranno ad esclusivo carico della IG.ra : spese per utenze, spese per manutenzione CP_1 ordinaria del fabbricato, costi assicurativi, imposte locali collegate all'unità immobiliare comunque denominate (es. imu e tari); la IG.ra e i figli e CP_1 Per_1
corrisponderanno ciascuno € 70,00 mensili a favore del IG. Persona_2 Pt_1
a titolo di indennità di occupazione della casa (totale € 210,00); spese di lite
[...] integralmente compensate».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in BRESCIA, in data
06/09/1998, trascritto al n. 455 parte II serie A dell'anno 1998 del registro dello stato civile del predetto comune.
Dopo un avvio contenzioso del processo, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – L'accordo raggiunto dalle parti appare conforme alla legge, sicché non vi sono ostacoli a disporre in conformità ad esso, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dispone che la separazione sia disciplinata in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti;
3. compensa le spese di lite;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/10/2025.
Il Presidente estensore
2 RE TI
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