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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/02/2024, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 835/2021
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 835/2021
Tra:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello Caprio Parte_1 Parte_2
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Orvieto, Via Angelo da Orvieto n.36, come da procura in calce all'atto di citazione in appello Appellanti
e
Controparte_1
, risultante dalla fusione per incorporazione di
[...] [...]
in Controparte_2 Controparte_3
(quest'ultima risultante dalla fusione di
[...] [...]
Controparte_4
in persona
[...] del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Lanfranco Bricca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via G.B. Pontani n.14, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellata ed appellante incidentale avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.845/21
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e per : Parte_1 Parte_2 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, per i motivi tutti in fatto e diritto spiegati in corso di giudizio, contrariis reiectis, riformare la sentenza di primo grado con riguardo ai capi ed alle parti impugnati e, per l'effetto: accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni di causa, sottoscritte in data 24/5/10 e 1/3/13 da e e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_2 Parte_1 quest'ultimi per avere prestato dette fideiussioni alla banca appellata;
in ogni caso, accertare e dichiarare l'appellata decaduta ex art.1957, cc, dall'azione nei confronti degli appellanti e la conseguente estinzione del loro debito per le fideiussioni suddette, dichiarando altresì che nulla è da loro dovuto per tale titolo.
Con vittoria delle spese di lite e di CTU di entrambi i gradi del giudizio e riforma sul punto della statuizione di condanna contenuta nella sentenza di primo grado.”.
Per : Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis, nel merito rigettare integralmente
l'appello avversario e le domande ed eccezioni tutte proposte dagli appellanti poiché inammissibili
e comunque infondate.
In accoglimento dell'appello incidentale: riformare la sentenza di primo grado con riguardo al capo impugnato nell'appello incidentale e, per l'effetto, confermando l'accertamento del saldo debitore del conto corrente ordinario per euro 34.855,00 e del saldo debitore del conto finanziamento fatture per euro 179.367,80; condannare e a pagare, insieme ed in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, nei confronti di Controparte_1
– già
[...] Controparte_6
– la somma di euro 34.855,00 oltre interessi al tasso convenzionale del 8,75%, comunque
[...]
contenuto nel tasso soglia via via vigente qualora inferiore – dal 01.07.2015 al soddisfo sulla somma di euro 34.855,00 dall'1/7/15 al soddisfo, nonché la somma di euro 179.367,80 oltre interessi al tasso del 6,00% - comunque contenuti nei limiti del tasso soglia via via vigente qualora inferiore – dal
1/7/15 al soddisfo sulla somma di euro 179.367,80.
Con condanna degli appellanti alla refusione delle spese del presente grado di giudizio.”.
Con ordinanza del 23/6/22 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
all'udienza del 14/7/23 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190, cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, i (fideiussori) premettevano che insieme alla Pt_1
(società debitrice principale) – dichiarata fallita nel corso del Parte_3
giudizio di I grado con la sentenza n.36/17 del Tribunale di Terni – avevano convenuto in giudizio la per sentir accertare e dichiarare la Controparte_6 nullità e/o l'inefficacia delle condizioni applicate ai rapporti in essere tra le parti – il rapporto di c/c ordinario n.81588 ed i collegati rapporti di anticipo fatture e anticipo effetti s.b.f. (cfr. in atti) – stanti la mancata pattuizione inter-partes degli interessi legali, l'applicazione di interessi ultra-legali, la capitalizzazione illegittima di interessi legali, la commissione di massimo scoperto (CMS) ed altre commissioni, gli oneri, gli interessi superiori al tasso soglia di cui alla L. n.108/96, l'applicazione illegittima del meccanismo cd. giorni valuta, chiedendo che fosse accertato e dichiarato il saldo del rapporto di c/c e dei rapporti collegati ed in via subordinata, in caso di chiusura dei rapporti, che fosse accertato il credito vantato da essi istanti nei confronti della convenuta a titolo di ripetizione di indebito ex art.2033 cc ovvero, in subordine, ex art.2041 cc nonché al risarcimento, a titolo contrattuale o in subordine extracontrattuale, di tutti i danni da essi subiti, per la violazione degli artt.1175 e 1375 cc, nonché dell'art.1337 cc sia nella fase di stipula sia nella fase di esecuzione dei rapporti bancari per cui è causa, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Gli appellanti davano poi atto che la costituitasi in giudizio, aveva contestato tutto CP_4
quanto da loro dedotto deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto e spiegando altresì domanda riconvenzionale volta ad accertare il proprio credito nei confronti della debitrice principale e di essi garanti, con vittoria di spese e competenze del giudizio;
tali domande, eccezioni ed istanze erano state fatte proprie prima dalla – banca Controparte_7
risultante dalla fusione per incorporazione tra la Controparte_8
costituitasi in
[...] Controparte_9
giudizio in data 11/6/16 – e poi dalla Controparte_10
(di seguito breviter ) – istituto risultante dalla fusione per incorporazione
[...] CP_1
di in Controparte_2 Controparte_3
costituitasi in giudizio in data 30/4/20.
[...]
Il Tribunale di Terni, con l'impugnata sentenza, così statuiva:
“Rigetta le domande proposte nell'interesse di parte attrice;
Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accerta i seguenti saldi: euro
34.855,00 a debito correntista per conto corrente ordinario, euro 179.367,80 a debito correntista Org per conto anticipazione fatture ed euro zero per conto anticipazioni in effetti e ricevute;
Condanna e al pagamento in favore di parte convenuta delle spese Parte_2 Parte_1 del giudizio che si liquidano, nella misura già compensata del 50%, in € 6.135,00 per compenso oltre accessori di legge;
Pone le spese occorse per l'espletamento della consulenza tecnica grafologica, nella misura liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico di e;
Parte_2 Parte_1
Pone le spese occorse per l'espletamento della consulenza tecnica contabile, nella misura liquidata nel corso del giudizio, a solidale delle parti nella misura del 50% ciascuna.”.
I in particolare, impugnavano la sentenza di I grado nella parte in cui il Tribunale non aveva Pt_1
accolto la loro eccezione di nullità delle fideiussioni bancarie da essi sottoscritte per violazione della normativa antitrust, nonché nella parte in cui li aveva condannati al pagamento delle spese di lite.
, anche in questa sede, ha escluso la fondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto CP_1
costitutivo della garanzia personale, proponendo contestualmente appello incidentale con cui ha chiesto, in ossequio all'art.112 cpc, la condanna – omessa in I grado - degli odierni appellanti al pagamento in suo favore del saldo per conto corrente ordinario pari ad euro 34.855,00 e del saldo per conto anticipazione fatture pari ad euro 179.367,80, così come accertati in dispositivo, stante l'accoglimento parziale da parte del primo Giudice della domanda riconvenzionale, con vittoria delle spese di lite.
L'appello proposto dai è infondato. Pt_1
Devesi anzitutto richiamare la nota vicenda relativa al modello ABI predisposto nel 2003 dall' , censurato poi dalla con il provvedimento n.55/05: Organizzazione_2 Org_3 nell'anno 2003 la – volendo valutare la compatibilità dello schema ABI con le norme Org_3 poste a presidio della concorrenza, tenuto conto del parere reso dall'Autorità Garante del mercato e della concorrenza che aveva rilevato possibili aspetti restrittivi della concorrenza prospettando l'esigenza di avviare una procedura istruttoria in merito – aveva deliberato di procedere in tal senso relativamente allo schema negoziale frequentemente utilizzato dagli istituti di credito in relazione alle fideiussioni omnibus; in data 25/3/05 la aveva poi chiesto all'Autorità Garante del Org_3
mercato e della concorrenza di esprimere il proprio parere in merito al formulario in questione, parere a seguito del quale aveva emesso il predetto provvedimento, disponendo che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della L. n.287/90.”.
Ciò posto, sul punto, si sono fronteggiate in giurisprudenza due tesi, una a sostegno della nullità totale ed una a sostegno della nullità parziale dei contratti di fideiussione in cui fossero contenute le predette clausole – vale a dire la rinuncia ai termini di cui all'art.1957 cc (art.6) e la permanenza dell'obbligazione fideiussoria a fronte delle vicende estintive e delle cause di invalidità che possono riguardare il pagamento del debitore o la stessa obbligazione principale garantita (artt.2 e 8).
Una parte della giurisprudenza ha ritenuto che il contratto di fideiussione contenente tali clausole -la c.d. clausola di riviviscenza, la deroga ai termini ex art.1957 cc e la c.d. clausola di sopravvivenza di cui agli articoli predetti - sia affetto da nullità totale;
in particolare, la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art.2 della l. n.287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della di accertamento dell'infrazione, adottato Org_3
prima delle modifiche apportate dall'art.19, co.11, della L. n.262/05, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario.” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n.13846 del 22/5/19).
Al contrario, un'altra parte della giurisprudenza ha sostenuto la tesi secondo cui i contratti di fideiussione omnibus, che riprendono il modulo ABI, siano affetti da nullità parziale ai sensi dell'art. 1419, co.1 cc;
tale orientamento, che questa Corte ritiene maggiormente condivisibile, è stato di recente avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione le quali hanno chiarito che “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, co.2, lett. a) della L. n.287/90 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art.1419 cc, in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza – salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.” (cfr. Cass. civ., SS. UN., sent. n.41994 del
30/12/21). Secondo la tesi della nullità parziale, alla quale questa Corte ritiene di aderire, la nullità di tali clausole non comporta la nullità totale del contratto di fideiussione e non determina pertanto la liberazione del garante, ciò che, dal punto di vista sistematico, costituisce peraltro corretta applicazione del principio generale di conservazione del contratto.
Ciò posto devesi anzitutto osservare, venendo al caso di specie, che non coglie nel segno la deduzione svolta dall'istituto di credito nei suoi atti difensivi laddove ha sostenuto che nelle fideiussioni prestate dai (cfr. all. C-atto di citazione in appello) non avrebbe avuto luogo alcuna applicazione degli Pt_1 articoli dello schema ABI, non sussistendo le clausole 2,6 e 8: è infatti agevole obiettare che ciò che rileva non è tanto il fatto che le suesposte clausole siano riportate pedissequamente nel testo della fideiussione, quanto piuttosto che il contenuto della garanzia personale corrisponda negli effetti a quelli di cui allo schema unilaterale costituente l'intesa vietata, vale a dire la rinuncia ai termini di cui all'art.1957 cc (art.6) e la permanenza dell'obbligazione fideiussoria a fronte delle vicende estintive e delle cause di invalidità che possono riguardare il pagamento del debitore o la stessa obbligazione principale garantita (artt.2 e 8). Ed invero, nelle fideiussioni in esame è scritto non solo che “La banca non è tenuta ad agire nei confronti del debitore o del fideiussore nei termini dell'art.1957 cc ed i diritti derivanti alla stessa dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione del debito.” (cfr. sintesi delle clausole più significative del contratto di fideiussione omnibus), ciò determinando negli effetti la riproduzione della cosiddetta “clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 cc”, ma sono riprodotte anche le clausole di cui agli artt.2 e 8, vale a dire rispettivamente la “clausola di reviviscenza” e la “clausola di sopravvivenza” ed infatti, all'art.1 del contratto oggetto di causa si legge sia che “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce l'obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla banca.” sia che “Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi.”.
Ebbene, ciò che rileva in ogni caso è che l'atto negoziale, nella fattispecie in esame la fideiussione omnibus, sia di per sé stesso violativo della normativa antitrust, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, indipendentemente dalla pedissequa riproduzione letterale dello schema dichiarato nullo dalla . Org_3
Ad ogni modo deve poi rilevarsi che risulta condivisibile l'osservazione del Tribunale secondo cui è irrilevante l'eccepita tardività da parte della banca della formulata eccezione di nullità del contratto di fideiussione atteso che trattatasi, per l'appunto, di nullità, come tale rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo: i in ogni caso, avevano comunque eccepito la nullità Pt_1 delle fideiussioni da loro prestate in favore dell'istituto di credito in data 24/5/10 (cfr. all. C-atto di citazione in appello) e in data 1/3/13 (cfr. all. D) nel corso del giudizio di I grado, in particolare nelle note autorizzate del 2.10.2020 (cfr. all. B), deducendo “… la nullità delle fideiussioni prestate
(omissis). Ora, di tali fideiussioni deve essere dichiarata la nullità anche perché conformi – recte uguali - al modello ABI 2003, che recava le clausole anticoncorrenziali 2, 6 e 8, ritenute in violazione dell'art.2, L. n.287/1990.”. Tale deduzione, sebbene dunque tempestiva, risulta però oltremodo generica posto che chi intenda far valere la nullità di una delle clausole corrispondenti a quelle frutto delle intese anticoncorrenziali accertate dalla deve anche allegare – stavolta, sì, Org_3 tempestivamente - gli elementi di fatto in relazione ai quali l'eventuale nullità della clausola rilevi nel caso concreto;
in altri termini gli odierni appellanti non avevano però allegato, nel rispetto dei termini della c.d. fase assertiva, il verificarsi, in concreto, di alcuna delle situazioni contemplate dalle predette clausole, come ad esempio il mancato rispetto del termine semestrale previsto dall'art.1957 cc per coltivare le necessarie azioni nei confronti del debitore principale o l'avvenuta estinzione dell'obbligazione principale o, ancora, eventuali fatti determinanti la sua sopravvenuta invalidità: di qui il rigetto dell'eccezione in oggetto così come anche riproposta nel presente giudizio.
Da ultimo, venendo all'appello incidentale proposto dall'istituto di credito, si osserva come risulti agli atti che la convenuta, nel costituirsi in giudizio e nel proporre domanda riconvenzionale di Org_3
accertamento dei saldi debitori di conto ordinario e di conto anticipazione fatture – reiterata nelle conclusioni rassegnate con note di trattazione del 27/4/21 – aveva prodotto, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta quale doc. n.8, copia della lettera del 7/7/15 di revoca degli affidamenti e di recesso dai rapporti di conto corrente ordinario n.81588, di finanziamento n.1341/81588 Parte_4
e di finanziamento fatture n.1342/81588, nonché che il Giudice di prime cure aveva parzialmente accolta la suesposta domanda riconvenzionale, accertando il saldo debitore del conto corrente ordinario in euro 34.855,00 e il saldo debitore del conto finanziamento fatture in euro 179.367,80 in conformità alla CTU redatta l'1/3/21.
Orbene, nel giudizio di primo grado la banca si era quindi costituita spiegando domanda riconvenzionale volta sia ad accertare il credito di essa convenuta nei confronti della debitrice principale e dei garanti, sia ad ottenere la condanna dei predetti al pagamento delle corrispondenti somme, avendo precedentemente proceduto con lettera del 7/7/15 alla chiusura dei conti in relazione ai quali aveva agito in riconvenzionale, mentre il primo Giudice, in violazione dell'art.112 cpc, aveva omesso di pronunciare la condanna di e di al pagamento dei saldi Parte_1 Parte_2
accertati. Deve essere pertanto accolto l'appello incidentale proposto da e disposta la CP_1
condanna dei al pagamento dei saldi come accertati dal capo di sentenza non gravato e dunque Pt_1
pari ad euro 34.855,00 per il conto ordinario e pari ad euro 179.367,80 per il conto finanziamenti fatture oltre agli interessi come da richiesta su detti rapporti a decorrere dall'1/7/15, al tasso dell'8,75% sulla prima somma e al tasso del 6,00% sulla seconda somma, entrambi contenuti entro i rispettivi tassi soglia vigenti dalla risoluzione dei rapporti intervenuta con lettera racc. del 7/7/15.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue quindi il rigetto dell'appello proposto dai Giulivi, con conferma della sentenza gravata, e l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla CP_1
, con riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva condannato gli appellanti
[...]
al pagamento del complessivo importo di euro 214.222,80, oltre interessi;
restano assorbite le ulteriori questioni poste dalle parti. Infine, quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, tali spese si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e dell'assenza di attività istruttoria in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.835/21
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
- In accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
, riforma la sent. n.845/21 e, per l'effetto, condanna Controparte_10
e al pagamento di euro 34.855,00 a debito correntista per Parte_1 Parte_2
conto corrente ordinario e di euro 179.367,80 a debito correntista per conto anticipazione fatture a favore della banca;
- Condanna e alla rifusione delle spese processuali del Parte_1 Parte_2
presente grado di giudizio sostenute da Controparte_11
che si liquidano in euro 7.500,00 quale compenso
[...]
professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza, a carico degli appellanti, dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 1/2/24.
La Consigliera rel. La Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Claudia Matteini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 835/2021
Tra:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello Caprio Parte_1 Parte_2
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Orvieto, Via Angelo da Orvieto n.36, come da procura in calce all'atto di citazione in appello Appellanti
e
Controparte_1
, risultante dalla fusione per incorporazione di
[...] [...]
in Controparte_2 Controparte_3
(quest'ultima risultante dalla fusione di
[...] [...]
Controparte_4
in persona
[...] del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Lanfranco Bricca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via G.B. Pontani n.14, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellata ed appellante incidentale avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.845/21
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e per : Parte_1 Parte_2 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, per i motivi tutti in fatto e diritto spiegati in corso di giudizio, contrariis reiectis, riformare la sentenza di primo grado con riguardo ai capi ed alle parti impugnati e, per l'effetto: accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni di causa, sottoscritte in data 24/5/10 e 1/3/13 da e e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_2 Parte_1 quest'ultimi per avere prestato dette fideiussioni alla banca appellata;
in ogni caso, accertare e dichiarare l'appellata decaduta ex art.1957, cc, dall'azione nei confronti degli appellanti e la conseguente estinzione del loro debito per le fideiussioni suddette, dichiarando altresì che nulla è da loro dovuto per tale titolo.
Con vittoria delle spese di lite e di CTU di entrambi i gradi del giudizio e riforma sul punto della statuizione di condanna contenuta nella sentenza di primo grado.”.
Per : Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis, nel merito rigettare integralmente
l'appello avversario e le domande ed eccezioni tutte proposte dagli appellanti poiché inammissibili
e comunque infondate.
In accoglimento dell'appello incidentale: riformare la sentenza di primo grado con riguardo al capo impugnato nell'appello incidentale e, per l'effetto, confermando l'accertamento del saldo debitore del conto corrente ordinario per euro 34.855,00 e del saldo debitore del conto finanziamento fatture per euro 179.367,80; condannare e a pagare, insieme ed in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, nei confronti di Controparte_1
– già
[...] Controparte_6
– la somma di euro 34.855,00 oltre interessi al tasso convenzionale del 8,75%, comunque
[...]
contenuto nel tasso soglia via via vigente qualora inferiore – dal 01.07.2015 al soddisfo sulla somma di euro 34.855,00 dall'1/7/15 al soddisfo, nonché la somma di euro 179.367,80 oltre interessi al tasso del 6,00% - comunque contenuti nei limiti del tasso soglia via via vigente qualora inferiore – dal
1/7/15 al soddisfo sulla somma di euro 179.367,80.
Con condanna degli appellanti alla refusione delle spese del presente grado di giudizio.”.
Con ordinanza del 23/6/22 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
all'udienza del 14/7/23 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190, cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, i (fideiussori) premettevano che insieme alla Pt_1
(società debitrice principale) – dichiarata fallita nel corso del Parte_3
giudizio di I grado con la sentenza n.36/17 del Tribunale di Terni – avevano convenuto in giudizio la per sentir accertare e dichiarare la Controparte_6 nullità e/o l'inefficacia delle condizioni applicate ai rapporti in essere tra le parti – il rapporto di c/c ordinario n.81588 ed i collegati rapporti di anticipo fatture e anticipo effetti s.b.f. (cfr. in atti) – stanti la mancata pattuizione inter-partes degli interessi legali, l'applicazione di interessi ultra-legali, la capitalizzazione illegittima di interessi legali, la commissione di massimo scoperto (CMS) ed altre commissioni, gli oneri, gli interessi superiori al tasso soglia di cui alla L. n.108/96, l'applicazione illegittima del meccanismo cd. giorni valuta, chiedendo che fosse accertato e dichiarato il saldo del rapporto di c/c e dei rapporti collegati ed in via subordinata, in caso di chiusura dei rapporti, che fosse accertato il credito vantato da essi istanti nei confronti della convenuta a titolo di ripetizione di indebito ex art.2033 cc ovvero, in subordine, ex art.2041 cc nonché al risarcimento, a titolo contrattuale o in subordine extracontrattuale, di tutti i danni da essi subiti, per la violazione degli artt.1175 e 1375 cc, nonché dell'art.1337 cc sia nella fase di stipula sia nella fase di esecuzione dei rapporti bancari per cui è causa, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Gli appellanti davano poi atto che la costituitasi in giudizio, aveva contestato tutto CP_4
quanto da loro dedotto deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto e spiegando altresì domanda riconvenzionale volta ad accertare il proprio credito nei confronti della debitrice principale e di essi garanti, con vittoria di spese e competenze del giudizio;
tali domande, eccezioni ed istanze erano state fatte proprie prima dalla – banca Controparte_7
risultante dalla fusione per incorporazione tra la Controparte_8
costituitasi in
[...] Controparte_9
giudizio in data 11/6/16 – e poi dalla Controparte_10
(di seguito breviter ) – istituto risultante dalla fusione per incorporazione
[...] CP_1
di in Controparte_2 Controparte_3
costituitasi in giudizio in data 30/4/20.
[...]
Il Tribunale di Terni, con l'impugnata sentenza, così statuiva:
“Rigetta le domande proposte nell'interesse di parte attrice;
Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accerta i seguenti saldi: euro
34.855,00 a debito correntista per conto corrente ordinario, euro 179.367,80 a debito correntista Org per conto anticipazione fatture ed euro zero per conto anticipazioni in effetti e ricevute;
Condanna e al pagamento in favore di parte convenuta delle spese Parte_2 Parte_1 del giudizio che si liquidano, nella misura già compensata del 50%, in € 6.135,00 per compenso oltre accessori di legge;
Pone le spese occorse per l'espletamento della consulenza tecnica grafologica, nella misura liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico di e;
Parte_2 Parte_1
Pone le spese occorse per l'espletamento della consulenza tecnica contabile, nella misura liquidata nel corso del giudizio, a solidale delle parti nella misura del 50% ciascuna.”.
I in particolare, impugnavano la sentenza di I grado nella parte in cui il Tribunale non aveva Pt_1
accolto la loro eccezione di nullità delle fideiussioni bancarie da essi sottoscritte per violazione della normativa antitrust, nonché nella parte in cui li aveva condannati al pagamento delle spese di lite.
, anche in questa sede, ha escluso la fondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto CP_1
costitutivo della garanzia personale, proponendo contestualmente appello incidentale con cui ha chiesto, in ossequio all'art.112 cpc, la condanna – omessa in I grado - degli odierni appellanti al pagamento in suo favore del saldo per conto corrente ordinario pari ad euro 34.855,00 e del saldo per conto anticipazione fatture pari ad euro 179.367,80, così come accertati in dispositivo, stante l'accoglimento parziale da parte del primo Giudice della domanda riconvenzionale, con vittoria delle spese di lite.
L'appello proposto dai è infondato. Pt_1
Devesi anzitutto richiamare la nota vicenda relativa al modello ABI predisposto nel 2003 dall' , censurato poi dalla con il provvedimento n.55/05: Organizzazione_2 Org_3 nell'anno 2003 la – volendo valutare la compatibilità dello schema ABI con le norme Org_3 poste a presidio della concorrenza, tenuto conto del parere reso dall'Autorità Garante del mercato e della concorrenza che aveva rilevato possibili aspetti restrittivi della concorrenza prospettando l'esigenza di avviare una procedura istruttoria in merito – aveva deliberato di procedere in tal senso relativamente allo schema negoziale frequentemente utilizzato dagli istituti di credito in relazione alle fideiussioni omnibus; in data 25/3/05 la aveva poi chiesto all'Autorità Garante del Org_3
mercato e della concorrenza di esprimere il proprio parere in merito al formulario in questione, parere a seguito del quale aveva emesso il predetto provvedimento, disponendo che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della L. n.287/90.”.
Ciò posto, sul punto, si sono fronteggiate in giurisprudenza due tesi, una a sostegno della nullità totale ed una a sostegno della nullità parziale dei contratti di fideiussione in cui fossero contenute le predette clausole – vale a dire la rinuncia ai termini di cui all'art.1957 cc (art.6) e la permanenza dell'obbligazione fideiussoria a fronte delle vicende estintive e delle cause di invalidità che possono riguardare il pagamento del debitore o la stessa obbligazione principale garantita (artt.2 e 8).
Una parte della giurisprudenza ha ritenuto che il contratto di fideiussione contenente tali clausole -la c.d. clausola di riviviscenza, la deroga ai termini ex art.1957 cc e la c.d. clausola di sopravvivenza di cui agli articoli predetti - sia affetto da nullità totale;
in particolare, la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art.2 della l. n.287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della di accertamento dell'infrazione, adottato Org_3
prima delle modifiche apportate dall'art.19, co.11, della L. n.262/05, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario.” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n.13846 del 22/5/19).
Al contrario, un'altra parte della giurisprudenza ha sostenuto la tesi secondo cui i contratti di fideiussione omnibus, che riprendono il modulo ABI, siano affetti da nullità parziale ai sensi dell'art. 1419, co.1 cc;
tale orientamento, che questa Corte ritiene maggiormente condivisibile, è stato di recente avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione le quali hanno chiarito che “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, co.2, lett. a) della L. n.287/90 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art.1419 cc, in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza – salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.” (cfr. Cass. civ., SS. UN., sent. n.41994 del
30/12/21). Secondo la tesi della nullità parziale, alla quale questa Corte ritiene di aderire, la nullità di tali clausole non comporta la nullità totale del contratto di fideiussione e non determina pertanto la liberazione del garante, ciò che, dal punto di vista sistematico, costituisce peraltro corretta applicazione del principio generale di conservazione del contratto.
Ciò posto devesi anzitutto osservare, venendo al caso di specie, che non coglie nel segno la deduzione svolta dall'istituto di credito nei suoi atti difensivi laddove ha sostenuto che nelle fideiussioni prestate dai (cfr. all. C-atto di citazione in appello) non avrebbe avuto luogo alcuna applicazione degli Pt_1 articoli dello schema ABI, non sussistendo le clausole 2,6 e 8: è infatti agevole obiettare che ciò che rileva non è tanto il fatto che le suesposte clausole siano riportate pedissequamente nel testo della fideiussione, quanto piuttosto che il contenuto della garanzia personale corrisponda negli effetti a quelli di cui allo schema unilaterale costituente l'intesa vietata, vale a dire la rinuncia ai termini di cui all'art.1957 cc (art.6) e la permanenza dell'obbligazione fideiussoria a fronte delle vicende estintive e delle cause di invalidità che possono riguardare il pagamento del debitore o la stessa obbligazione principale garantita (artt.2 e 8). Ed invero, nelle fideiussioni in esame è scritto non solo che “La banca non è tenuta ad agire nei confronti del debitore o del fideiussore nei termini dell'art.1957 cc ed i diritti derivanti alla stessa dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione del debito.” (cfr. sintesi delle clausole più significative del contratto di fideiussione omnibus), ciò determinando negli effetti la riproduzione della cosiddetta “clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 cc”, ma sono riprodotte anche le clausole di cui agli artt.2 e 8, vale a dire rispettivamente la “clausola di reviviscenza” e la “clausola di sopravvivenza” ed infatti, all'art.1 del contratto oggetto di causa si legge sia che “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce l'obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla banca.” sia che “Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi.”.
Ebbene, ciò che rileva in ogni caso è che l'atto negoziale, nella fattispecie in esame la fideiussione omnibus, sia di per sé stesso violativo della normativa antitrust, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, indipendentemente dalla pedissequa riproduzione letterale dello schema dichiarato nullo dalla . Org_3
Ad ogni modo deve poi rilevarsi che risulta condivisibile l'osservazione del Tribunale secondo cui è irrilevante l'eccepita tardività da parte della banca della formulata eccezione di nullità del contratto di fideiussione atteso che trattatasi, per l'appunto, di nullità, come tale rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo: i in ogni caso, avevano comunque eccepito la nullità Pt_1 delle fideiussioni da loro prestate in favore dell'istituto di credito in data 24/5/10 (cfr. all. C-atto di citazione in appello) e in data 1/3/13 (cfr. all. D) nel corso del giudizio di I grado, in particolare nelle note autorizzate del 2.10.2020 (cfr. all. B), deducendo “… la nullità delle fideiussioni prestate
(omissis). Ora, di tali fideiussioni deve essere dichiarata la nullità anche perché conformi – recte uguali - al modello ABI 2003, che recava le clausole anticoncorrenziali 2, 6 e 8, ritenute in violazione dell'art.2, L. n.287/1990.”. Tale deduzione, sebbene dunque tempestiva, risulta però oltremodo generica posto che chi intenda far valere la nullità di una delle clausole corrispondenti a quelle frutto delle intese anticoncorrenziali accertate dalla deve anche allegare – stavolta, sì, Org_3 tempestivamente - gli elementi di fatto in relazione ai quali l'eventuale nullità della clausola rilevi nel caso concreto;
in altri termini gli odierni appellanti non avevano però allegato, nel rispetto dei termini della c.d. fase assertiva, il verificarsi, in concreto, di alcuna delle situazioni contemplate dalle predette clausole, come ad esempio il mancato rispetto del termine semestrale previsto dall'art.1957 cc per coltivare le necessarie azioni nei confronti del debitore principale o l'avvenuta estinzione dell'obbligazione principale o, ancora, eventuali fatti determinanti la sua sopravvenuta invalidità: di qui il rigetto dell'eccezione in oggetto così come anche riproposta nel presente giudizio.
Da ultimo, venendo all'appello incidentale proposto dall'istituto di credito, si osserva come risulti agli atti che la convenuta, nel costituirsi in giudizio e nel proporre domanda riconvenzionale di Org_3
accertamento dei saldi debitori di conto ordinario e di conto anticipazione fatture – reiterata nelle conclusioni rassegnate con note di trattazione del 27/4/21 – aveva prodotto, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta quale doc. n.8, copia della lettera del 7/7/15 di revoca degli affidamenti e di recesso dai rapporti di conto corrente ordinario n.81588, di finanziamento n.1341/81588 Parte_4
e di finanziamento fatture n.1342/81588, nonché che il Giudice di prime cure aveva parzialmente accolta la suesposta domanda riconvenzionale, accertando il saldo debitore del conto corrente ordinario in euro 34.855,00 e il saldo debitore del conto finanziamento fatture in euro 179.367,80 in conformità alla CTU redatta l'1/3/21.
Orbene, nel giudizio di primo grado la banca si era quindi costituita spiegando domanda riconvenzionale volta sia ad accertare il credito di essa convenuta nei confronti della debitrice principale e dei garanti, sia ad ottenere la condanna dei predetti al pagamento delle corrispondenti somme, avendo precedentemente proceduto con lettera del 7/7/15 alla chiusura dei conti in relazione ai quali aveva agito in riconvenzionale, mentre il primo Giudice, in violazione dell'art.112 cpc, aveva omesso di pronunciare la condanna di e di al pagamento dei saldi Parte_1 Parte_2
accertati. Deve essere pertanto accolto l'appello incidentale proposto da e disposta la CP_1
condanna dei al pagamento dei saldi come accertati dal capo di sentenza non gravato e dunque Pt_1
pari ad euro 34.855,00 per il conto ordinario e pari ad euro 179.367,80 per il conto finanziamenti fatture oltre agli interessi come da richiesta su detti rapporti a decorrere dall'1/7/15, al tasso dell'8,75% sulla prima somma e al tasso del 6,00% sulla seconda somma, entrambi contenuti entro i rispettivi tassi soglia vigenti dalla risoluzione dei rapporti intervenuta con lettera racc. del 7/7/15.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue quindi il rigetto dell'appello proposto dai Giulivi, con conferma della sentenza gravata, e l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla CP_1
, con riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva condannato gli appellanti
[...]
al pagamento del complessivo importo di euro 214.222,80, oltre interessi;
restano assorbite le ulteriori questioni poste dalle parti. Infine, quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, tali spese si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e dell'assenza di attività istruttoria in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.835/21
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
- In accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
, riforma la sent. n.845/21 e, per l'effetto, condanna Controparte_10
e al pagamento di euro 34.855,00 a debito correntista per Parte_1 Parte_2
conto corrente ordinario e di euro 179.367,80 a debito correntista per conto anticipazione fatture a favore della banca;
- Condanna e alla rifusione delle spese processuali del Parte_1 Parte_2
presente grado di giudizio sostenute da Controparte_11
che si liquidano in euro 7.500,00 quale compenso
[...]
professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza, a carico degli appellanti, dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 1/2/24.
La Consigliera rel. La Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Claudia Matteini