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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/06/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3841/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
iscritto al n. v.g. 3841/2025
promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. VESPERTINO ELISA che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio degli avv.ti LAUDI CHIARA FRANCESCA MARIA e Parte_2
MARANGON MAURIZIO che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiuntamente depositato il 22.02.2025, ed Parte_1 [...]
hanno chiesto la modifica della sentenza n. 33639/2004 del 14.6.2004 emessa da Parte_2 questo Tribunale, chiedendo disporsi l'impegno a carico del sig. a versare direttamente, a Parte_1 favore della figlia , la somma dovuta, quale contributo al mantenimento, pari ad Parte_2
Euro 280,00 mensili, sino al compimento del 28esimo anno di età della figlia, e quindi sino al mese di marzo 2026 compreso, riconoscendo, altresì, in favore di quest'ultima la somma forfetaria concordata di euro 1.500,00 complessivi per il rimborso della quota pari al 50% delle spese straordinarie relative agli anni 2024, 2025 ed ai primi tre mesi del 2026, senza obbligo di concertazione preventiva delle spese tutte né di successiva esibizione di giustificativi.
Il Pubblico Ministero nulla oppone.
*** §§§§§ ***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo tra le parti e, in modifica della sentenza n. 33639/2004 emessa da questo
Tribunale in data 14.6.2004
DISPONE che il Sig. si impegni a versare direttamente in favore della figlia Parte_1 [...]
a mezzo bonifico bancario alle note coordinate, la somma dovuta quale contributo al Parte_2 mantenimento, pari attualmente ad Euro 280,00 (oltre rivalutazione ISTAT) sino al compimento del
28esimo anno di età della figlia, e quindi sino al mese di marzo 2026 compreso, nonché a riconoscere in suo favore la somma forfetaria concordata di Euro 1.500,00 complessivi per il rimborso della quota pari al 50% delle spese straordinarie relative agli anni 2024, 2025 ed ai primi tre mesi del 2026, senza obbligo di concertazione preventiva delle spese tutte né di successiva esibizione di giustificativi.
Le suddette somme verranno versate con le seguenti modalità: la somma di Euro1.500,00 complessivi, a titolo di rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie che la Sig.na ha sostenuto e sosterrà per gli anni 2024, Parte_2 2025 e per i primi tre mesi del 2026, sarà versata dal Sig. in favore della figlia a mezzo Parte_1 bonifico bancario alle note coordinate entro e non oltre la data del 30/04/2025 mediante uno o più versamenti fino a concorrenza dell'integrale importo concordato;
DISPONE, dato atto e confermato che le somme a titolo di contributo per il mantenimento ordinario maturate sino a tutto il mese di febbraio 2025 compreso sono state tutte regolarmente versate dal Sig.
, che il predetto si impegna a versare a mezzo bonifico bancario alle note coordinate, in Parte_1 favore della Sig.ra mensilmente e comunque entro e non oltre il giorno 10 di Parte_2 ciascun mese il contributo al mantenimento ordinario pattuito come sopra e pari attualmente ad Euro
280,00 da aggiornarsi secondo gli indici ISTAT.
Dà ATTO che le condizioni sopra riportate avranno efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione del ricorso.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 5.6.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 Comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
iscritto al n. v.g. 3841/2025
promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. VESPERTINO ELISA che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio degli avv.ti LAUDI CHIARA FRANCESCA MARIA e Parte_2
MARANGON MAURIZIO che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiuntamente depositato il 22.02.2025, ed Parte_1 [...]
hanno chiesto la modifica della sentenza n. 33639/2004 del 14.6.2004 emessa da Parte_2 questo Tribunale, chiedendo disporsi l'impegno a carico del sig. a versare direttamente, a Parte_1 favore della figlia , la somma dovuta, quale contributo al mantenimento, pari ad Parte_2
Euro 280,00 mensili, sino al compimento del 28esimo anno di età della figlia, e quindi sino al mese di marzo 2026 compreso, riconoscendo, altresì, in favore di quest'ultima la somma forfetaria concordata di euro 1.500,00 complessivi per il rimborso della quota pari al 50% delle spese straordinarie relative agli anni 2024, 2025 ed ai primi tre mesi del 2026, senza obbligo di concertazione preventiva delle spese tutte né di successiva esibizione di giustificativi.
Il Pubblico Ministero nulla oppone.
*** §§§§§ ***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo tra le parti e, in modifica della sentenza n. 33639/2004 emessa da questo
Tribunale in data 14.6.2004
DISPONE che il Sig. si impegni a versare direttamente in favore della figlia Parte_1 [...]
a mezzo bonifico bancario alle note coordinate, la somma dovuta quale contributo al Parte_2 mantenimento, pari attualmente ad Euro 280,00 (oltre rivalutazione ISTAT) sino al compimento del
28esimo anno di età della figlia, e quindi sino al mese di marzo 2026 compreso, nonché a riconoscere in suo favore la somma forfetaria concordata di Euro 1.500,00 complessivi per il rimborso della quota pari al 50% delle spese straordinarie relative agli anni 2024, 2025 ed ai primi tre mesi del 2026, senza obbligo di concertazione preventiva delle spese tutte né di successiva esibizione di giustificativi.
Le suddette somme verranno versate con le seguenti modalità: la somma di Euro1.500,00 complessivi, a titolo di rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie che la Sig.na ha sostenuto e sosterrà per gli anni 2024, Parte_2 2025 e per i primi tre mesi del 2026, sarà versata dal Sig. in favore della figlia a mezzo Parte_1 bonifico bancario alle note coordinate entro e non oltre la data del 30/04/2025 mediante uno o più versamenti fino a concorrenza dell'integrale importo concordato;
DISPONE, dato atto e confermato che le somme a titolo di contributo per il mantenimento ordinario maturate sino a tutto il mese di febbraio 2025 compreso sono state tutte regolarmente versate dal Sig.
, che il predetto si impegna a versare a mezzo bonifico bancario alle note coordinate, in Parte_1 favore della Sig.ra mensilmente e comunque entro e non oltre il giorno 10 di Parte_2 ciascun mese il contributo al mantenimento ordinario pattuito come sopra e pari attualmente ad Euro
280,00 da aggiornarsi secondo gli indici ISTAT.
Dà ATTO che le condizioni sopra riportate avranno efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione del ricorso.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 5.6.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 Comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.