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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/11/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei NOi Magistrati:
MA De CA Presidente Relatore
OR TO DI
Valeria Monti DI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5114/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 01/10/2025
DA
rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dagli avv.ti BERTELLI STEFANIA e BERTELLI PATRIZIA
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. TONI MANUELA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno libero di spostare la propria residenza ove riterrà più opportuno;
2) la casa, già di abitazione coniugale, sita in Ostiglia (MN), via Giulio Romano n. 42, di proprietà di entrambi i coniugi, verrà assegnata al marito che ne assumerà ogni onere di carattere economico, mentre la NOa si CP_1 è già trasferita in Revere di Borgo Mantovano (MN), via Tambelli n. 3/b, portando con sé i propri effetti personali. a) Le parti dichiarano che sull'immobile de quo grava mutuo garantito da ipoteca di primo grado sostanziale, acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena Spa in data 12.01.2009 con scadenza il 31.01.2039 i cui ratei resteranno, sino al completamento del piano di ammortamento, a carico esclusivo del NO . b) Mobili e Parte_1 suppellettili costituenti l'arredo della casa coniugale rimarranno nell'abitazione, salva eventuale disposizione che i coniugi vorranno concordemente adottare. c) I ratei del finanziamento stipulato in data 24.02.2021 con scadenza il 28.02.2031 da per la ristrutturazione della casa e l'acquisto della cucina, Parte_1 rimasta nell'abitazione coniugale, saranno a carico del NO . Parte_1 La NOa continuerà ad usufruire delle quote di detrazione Irpef, CP_1 derivanti dalla pratica di ristrutturazione con annesso bonus mobili, non ancora utilizzate ma si impegna ed obbliga per i prossimi 6 anni a corrispondere al NO
l'importo annuale, pari ad euro 866,00, risultante dalla suddetta Parte_1 detrazione fiscale. d) La NOa si impegna ed obbliga a trasferire CP_1 al NO la propria quota pari ad 1/2 della proprietà indivisa Parte_1 dell'immobile sito a Ostiglia (MN), Via Giulio Romano n. 42, così catastalmente individuato: - foglio 25, particella 444 sub 1, cat. A2, classe 2, consistenza 7 vani
- foglio 25, particella 444 sub 2, cat. C6, classe 4, consistenza 14,0 mq - foglio 25, particella 445, cat. SEMINATIVO, classe 1, superficie 216,00 mq e si impegna ed obbliga a perfezionare il trasferimento immobiliare con atto pubblico redatto a ministero del notaio Dott. di Ostiglia (MN) entro e non oltre 60 Persona_1 giorni dal deposito della sentenza di separazione, previa verifica dell'autorizzazione da parte dell'Istituto di Credito all'accollo liberatorio da parte del sig. e) Il NO , si obbliga ed impegna a: Parte_1 Parte_1 1) corrispondere in unica soluzione alla NOa , a titolo di prezzo CP_1 di acquisto della quota dell'immobile di cui ai punti che precedono, la somma di euro 20.000,00. Tale importo verrà corrisposto dal Signor alla Parte_1 NOa contestualmente alla redazione del rogito con assegno CP_1 circolare e di tale pagamento verrà dato atto nell'atto pubblico notarile, 2) accollarsi i ratei residui del mutuo sopracitato. f) Il succitato trasferimento immobiliare è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti tra i coniugi. g) Le spese di rogitazione e notarili in generale e ogni altro eventuale onere, afferenti il trasferimento immobiliare saranno a carico integralmente del sig. . Parte_1
3) I NOi e si dichiarano economicamente Parte_1 CP_1 autosufficienti per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
4) i figli e saranno affidati in via Persona_2 Persona_3 condivisa ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale di Per_3 presso il padre e di presso la madre . a) Parte_1 Per_2 CP_1 Le decisioni afferenti all'ordinaria amministrazione saranno assunte separatamente dai genitori, i quali, invece, eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente e dovranno assumere di comune accordo, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali, aspirazioni e desideri dei figli tutte le decisioni di maggior interesse per i minori in ordine all'istruzione, formazione, educazione e salute. b) I NOi e dovranno comunicarsi Parte_1 CP_1 reciprocamente e tempestivamente ogni informazione afferente ai figli e Per_2
, al fine di adottare insieme le decisioni più importanti. c) I genitori si Per_3 danno reciprocamente atto e si impegnano a fare in modo che i figli e Per_3
mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi Per_2 e con le rispettive famiglie di origine. d) In generale i genitori potranno vedere i figli e ogni qual volta lo vorranno, previ opportuni accordi Per_3 Per_2 con l'altro genitore ed in ogni caso compatibilmente con gli impegni scolastici e
2 ricreativi degli stessi minori. Ad ogni modo potrà tenere con sé Parte_1 il figlio e potrà tenere con sé il figlio per due Per_2 CP_1 Per_3 week-end in via alternata al mese, dalle ore 13 del venerdì (o dall'uscita da scuola) al lunedì mattina (orario di inizio delle lezioni), nonché per due pomeriggi alla settimana dall'uscita da scuola alla sera dopo cena. I genitori prenderanno accordi per i periodi relativi alle vacanze tradizionali, restando inteso che, in difetto, durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno con il padre o con la madre una settimana comprendente il giorno di Natale o Capodanno, ad anni alterni trascorreranno con il padre o con la madre le vacanze pasquali e durante le vacanze estive trascorreranno con il padre o con la madre un periodo di almeno 15 giorni anche non continuativi (periodo da concordare entro il mese di maggio di ogni anno); per ogni altra ricorrenza e festività (Compleanno, Patrono, Carnevale, Ognissanti e ogni altra festività prevista anche dal calendario scolastico) rimane ferma l'alternanza; entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, anche per iscritto, indirizzo e recapito telefonico del luogo di vacanza. e) I genitori potranno, in ogni caso, concordare di volta in volta, sempre nel rispetto delle esigenze e dei bisogni dei figli minori e delle loro esigenze lavorative, eventuali modalità afferenti il diritto di visita divergenti da quanto precedentemente disciplinato;
in caso di dissenso, comunque, resteranno ferme le odierne disposizioni. f) Il padre e la madre si impegnano a tenere costantemente informato ed aggiornato l'altro genitore circa ogni aspetto inerente la vita dei figli: colloqui con gli insegnanti, attività organizzate dalla scuola, visite mediche, attività extrascolastiche, sportive, ricreative, ecc.
5) i genitori provvederanno direttamente ed esclusivamente al mantenimento ordinario del figlio convivente con ciascun genitore, mentre entrambi i genitori concorreranno nella misura pari al 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata o disposta dal DI), senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro venti giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, alle seguenti spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal servizio sanitario nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta. b) spese scolastiche tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'Istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli vogliano proseguire negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre- scuola, post-scuola (se richiesto dall'Istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete famigliare di riferimento, nonni, etc.), spese per il centro ricreativo estivo e per il gruppo estivo (solo se entrambi
3 i genitori lavorano); spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, famigliari di riferimento o altri parenti disponibili); spese per l'acquisto di strumenti informatici (pc portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento/00); spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico;
c) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami). ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b)); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b)) per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o dell'autovettura; per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata o disposta dal DI) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
6) l'assegno unico per verrà richiesto ed integralmente Persona_3 percepito da , mentre l'assegno unico per Parte_1 Persona_2 verrà richiesto ed integralmente percepito da;
Entrambi i coniugi CP_1 si impegnano ed obbligano a versare mensilmente l'intero importo dell'assegno unico percepito per i figli, unitamente ad una somma di euro 100,00 ciascuno sul conto corrente cointestato n. 102674.59 acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena Spa – fil. Ostiglia. Le somme accumulate sul predetto conto corrente saranno impiegate dai coniugi per il mantenimento straordinario dei figli;
7) entrambi i genitori fruiranno altresì delle detrazioni fiscali così come, sussistendone i presupposti, potranno richiedere sgravi fiscali in ragione delle
4 spese sostenute nell'interesse dei minori, a tal fine la documentazione di spesa verrà intestata al figlio stesso affinché i genitori possano beneficiare delle relative detrazioni al 50%;
8) i coniugi danno atto di aver proceduto alla divisione dei beni familiari e più genericamente di aver provveduto in separata sede a definire ogni altra questione patrimoniale tra loro pendente. Nulla ciascuno ha più a pretendere nei confronti dell'altro;
9) i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e carta d'identità validi per l'espatrio sia per gli stessi sia per i minori.
10) Le spese della presente procedura saranno compensate tra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio civile in VE (MN) – ora OR MA in data 19/06/2010 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 5, Parte II, Serie C, Anno 2010) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR MA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 13/11/2025.
5 Il Presidente
MA De CA
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei NOi Magistrati:
MA De CA Presidente Relatore
OR TO DI
Valeria Monti DI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5114/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 01/10/2025
DA
rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dagli avv.ti BERTELLI STEFANIA e BERTELLI PATRIZIA
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. TONI MANUELA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno libero di spostare la propria residenza ove riterrà più opportuno;
2) la casa, già di abitazione coniugale, sita in Ostiglia (MN), via Giulio Romano n. 42, di proprietà di entrambi i coniugi, verrà assegnata al marito che ne assumerà ogni onere di carattere economico, mentre la NOa si CP_1 è già trasferita in Revere di Borgo Mantovano (MN), via Tambelli n. 3/b, portando con sé i propri effetti personali. a) Le parti dichiarano che sull'immobile de quo grava mutuo garantito da ipoteca di primo grado sostanziale, acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena Spa in data 12.01.2009 con scadenza il 31.01.2039 i cui ratei resteranno, sino al completamento del piano di ammortamento, a carico esclusivo del NO . b) Mobili e Parte_1 suppellettili costituenti l'arredo della casa coniugale rimarranno nell'abitazione, salva eventuale disposizione che i coniugi vorranno concordemente adottare. c) I ratei del finanziamento stipulato in data 24.02.2021 con scadenza il 28.02.2031 da per la ristrutturazione della casa e l'acquisto della cucina, Parte_1 rimasta nell'abitazione coniugale, saranno a carico del NO . Parte_1 La NOa continuerà ad usufruire delle quote di detrazione Irpef, CP_1 derivanti dalla pratica di ristrutturazione con annesso bonus mobili, non ancora utilizzate ma si impegna ed obbliga per i prossimi 6 anni a corrispondere al NO
l'importo annuale, pari ad euro 866,00, risultante dalla suddetta Parte_1 detrazione fiscale. d) La NOa si impegna ed obbliga a trasferire CP_1 al NO la propria quota pari ad 1/2 della proprietà indivisa Parte_1 dell'immobile sito a Ostiglia (MN), Via Giulio Romano n. 42, così catastalmente individuato: - foglio 25, particella 444 sub 1, cat. A2, classe 2, consistenza 7 vani
- foglio 25, particella 444 sub 2, cat. C6, classe 4, consistenza 14,0 mq - foglio 25, particella 445, cat. SEMINATIVO, classe 1, superficie 216,00 mq e si impegna ed obbliga a perfezionare il trasferimento immobiliare con atto pubblico redatto a ministero del notaio Dott. di Ostiglia (MN) entro e non oltre 60 Persona_1 giorni dal deposito della sentenza di separazione, previa verifica dell'autorizzazione da parte dell'Istituto di Credito all'accollo liberatorio da parte del sig. e) Il NO , si obbliga ed impegna a: Parte_1 Parte_1 1) corrispondere in unica soluzione alla NOa , a titolo di prezzo CP_1 di acquisto della quota dell'immobile di cui ai punti che precedono, la somma di euro 20.000,00. Tale importo verrà corrisposto dal Signor alla Parte_1 NOa contestualmente alla redazione del rogito con assegno CP_1 circolare e di tale pagamento verrà dato atto nell'atto pubblico notarile, 2) accollarsi i ratei residui del mutuo sopracitato. f) Il succitato trasferimento immobiliare è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti tra i coniugi. g) Le spese di rogitazione e notarili in generale e ogni altro eventuale onere, afferenti il trasferimento immobiliare saranno a carico integralmente del sig. . Parte_1
3) I NOi e si dichiarano economicamente Parte_1 CP_1 autosufficienti per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
4) i figli e saranno affidati in via Persona_2 Persona_3 condivisa ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale di Per_3 presso il padre e di presso la madre . a) Parte_1 Per_2 CP_1 Le decisioni afferenti all'ordinaria amministrazione saranno assunte separatamente dai genitori, i quali, invece, eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente e dovranno assumere di comune accordo, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali, aspirazioni e desideri dei figli tutte le decisioni di maggior interesse per i minori in ordine all'istruzione, formazione, educazione e salute. b) I NOi e dovranno comunicarsi Parte_1 CP_1 reciprocamente e tempestivamente ogni informazione afferente ai figli e Per_2
, al fine di adottare insieme le decisioni più importanti. c) I genitori si Per_3 danno reciprocamente atto e si impegnano a fare in modo che i figli e Per_3
mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi Per_2 e con le rispettive famiglie di origine. d) In generale i genitori potranno vedere i figli e ogni qual volta lo vorranno, previ opportuni accordi Per_3 Per_2 con l'altro genitore ed in ogni caso compatibilmente con gli impegni scolastici e
2 ricreativi degli stessi minori. Ad ogni modo potrà tenere con sé Parte_1 il figlio e potrà tenere con sé il figlio per due Per_2 CP_1 Per_3 week-end in via alternata al mese, dalle ore 13 del venerdì (o dall'uscita da scuola) al lunedì mattina (orario di inizio delle lezioni), nonché per due pomeriggi alla settimana dall'uscita da scuola alla sera dopo cena. I genitori prenderanno accordi per i periodi relativi alle vacanze tradizionali, restando inteso che, in difetto, durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno con il padre o con la madre una settimana comprendente il giorno di Natale o Capodanno, ad anni alterni trascorreranno con il padre o con la madre le vacanze pasquali e durante le vacanze estive trascorreranno con il padre o con la madre un periodo di almeno 15 giorni anche non continuativi (periodo da concordare entro il mese di maggio di ogni anno); per ogni altra ricorrenza e festività (Compleanno, Patrono, Carnevale, Ognissanti e ogni altra festività prevista anche dal calendario scolastico) rimane ferma l'alternanza; entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, anche per iscritto, indirizzo e recapito telefonico del luogo di vacanza. e) I genitori potranno, in ogni caso, concordare di volta in volta, sempre nel rispetto delle esigenze e dei bisogni dei figli minori e delle loro esigenze lavorative, eventuali modalità afferenti il diritto di visita divergenti da quanto precedentemente disciplinato;
in caso di dissenso, comunque, resteranno ferme le odierne disposizioni. f) Il padre e la madre si impegnano a tenere costantemente informato ed aggiornato l'altro genitore circa ogni aspetto inerente la vita dei figli: colloqui con gli insegnanti, attività organizzate dalla scuola, visite mediche, attività extrascolastiche, sportive, ricreative, ecc.
5) i genitori provvederanno direttamente ed esclusivamente al mantenimento ordinario del figlio convivente con ciascun genitore, mentre entrambi i genitori concorreranno nella misura pari al 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata o disposta dal DI), senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro venti giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, alle seguenti spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal servizio sanitario nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta. b) spese scolastiche tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'Istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli vogliano proseguire negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre- scuola, post-scuola (se richiesto dall'Istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete famigliare di riferimento, nonni, etc.), spese per il centro ricreativo estivo e per il gruppo estivo (solo se entrambi
3 i genitori lavorano); spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, famigliari di riferimento o altri parenti disponibili); spese per l'acquisto di strumenti informatici (pc portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento/00); spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico;
c) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami). ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b)); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b)) per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o dell'autovettura; per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata o disposta dal DI) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
6) l'assegno unico per verrà richiesto ed integralmente Persona_3 percepito da , mentre l'assegno unico per Parte_1 Persona_2 verrà richiesto ed integralmente percepito da;
Entrambi i coniugi CP_1 si impegnano ed obbligano a versare mensilmente l'intero importo dell'assegno unico percepito per i figli, unitamente ad una somma di euro 100,00 ciascuno sul conto corrente cointestato n. 102674.59 acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena Spa – fil. Ostiglia. Le somme accumulate sul predetto conto corrente saranno impiegate dai coniugi per il mantenimento straordinario dei figli;
7) entrambi i genitori fruiranno altresì delle detrazioni fiscali così come, sussistendone i presupposti, potranno richiedere sgravi fiscali in ragione delle
4 spese sostenute nell'interesse dei minori, a tal fine la documentazione di spesa verrà intestata al figlio stesso affinché i genitori possano beneficiare delle relative detrazioni al 50%;
8) i coniugi danno atto di aver proceduto alla divisione dei beni familiari e più genericamente di aver provveduto in separata sede a definire ogni altra questione patrimoniale tra loro pendente. Nulla ciascuno ha più a pretendere nei confronti dell'altro;
9) i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e carta d'identità validi per l'espatrio sia per gli stessi sia per i minori.
10) Le spese della presente procedura saranno compensate tra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio civile in VE (MN) – ora OR MA in data 19/06/2010 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 5, Parte II, Serie C, Anno 2010) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR MA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 13/11/2025.
5 Il Presidente
MA De CA
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