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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 313/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SARTORI ARTURO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3107/2024 depositato il 30/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica N. 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202400016419000 IVA E CONS BONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 239/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 1.10.24 veniva notificato al sig. Ricorrente_1 – esercente l'attività professionale forense - il preavviso di fermo amministrativo n. 05980202400016419000 dell'autoveicolo di proprietà targato Targa_1 in riferimento a tre cartelle di pagamento ivi precisate.
Il predetto contribuente, come in atti rappresentato e difeso, proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia della Riscossione, eccependo l'illegittimità della notificazione, la sproporzione tra l'entità del credito ed il valore del veicolo oggetto del fermo e la decadenza per la mancata o tardiva notificazione delle cartelle sottese;
concludeva con richiesta di annullamento, vinte le spese.
L'Agenzia della Riscossione si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità e regolarità del proprio operato e concludendo con richiesta di rigetto del ricorso, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tesi dell'illegittimità della notificazione avvenuta a mezzo p.e.c., asserita da parte ricorrente, si fonda sulla carenza di attestazione di conformità e sulla mancata ricezione dell'originale dell'atto opposto. A riguardo la giurisprudenza del giudice di legittimità (n.35541/2023, n.32598/2024) ha affermato che la notifica via p.
e.c. di un documento non richiede una separata attestazione di conformità, dal momento che la copia informatica del documento ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, salvo che la conformità di esso non venga espressamente e specificamente contestata dalla parte ricevente. Pertanto si ritiene infondato il relativo motivo di ricorso.
Premesso che il preavviso di fermo deve essere preceduto da atti impositivi validamente notificati, si rileva che nel caso di specie l'Ufficio resistente ha documentato la regolare notifica delle cartelle sottese, che, non essendo state impugnate, sono divenute definitive: pertanto nell'attuale contenzioso parte ricorrente poteva far valere esclusivamente vizi propri dell'impugnato preavviso di fermo, mentre le era precluso muovere censure avverso i predetti atti impositivi presupposti formulando eccezioni di prescrizione e decadenza per mancata notifica degli stessi nei termini di legge, e tanto a motivo che il preavviso di fermo non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo (ex multis Cass.n.28509/2022).Si ritiene infondato il relativo motivo di ricorso.
Tra i presupposti di applicabilità della misura in questione l'art.86 D.P.R. n.602/1973 non prevede alcun limite di proporzionalità tra l'entità del credito ed valore del bene sottoposto a fermo, tuttavia per il principio di ragionevolezza deve ritenersi salva la necessaria proporzionalità tra lo strumento offerto dall'ordinamento all'ente creditore e l'interesse del debitore che viene conseguentemente sacrificato, nel senso che non deve sussistere un significativo disequilibrio tra il valore dell'autoveicolo oggetto del fermo e l'importo del credito
(euro 4.609,00), il cui relativo onere probatorio grava sulla parte ricorrente che nella fattispecie a tanto non ha adeguatamente ottemperato sia per l'oggettivo depauperamento progressivo del valore dell'autoveicolo sia in considerazione che la natura del requisito della strumentalità del bene - della cui dimostrazione è onerato il contribuente - non può limitarsi alla prospettazione dell'utilizzazione di esso come mezzo di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro o comunque per gli spostamenti, ma inerisce alla stretta connessione tra l'attività svolta ed il mezzo, nel senso che il conseguimento dei proventi dell'attività dipenda direttamente dall'impiego del veicolo. Si ritiene infondato il relativo motivo di ricorso.
Le suesposte valutazioni determinano il rigetto dl ricorso, condanna alla refusione delle spese in favore dell'Ufficio resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 1^, in composizione monocratica,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300,00 in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Lecce, 11.02.2026
Il Giudice monocratico
Dott. Arturo Sartori
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SARTORI ARTURO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3107/2024 depositato il 30/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica N. 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202400016419000 IVA E CONS BONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 239/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 1.10.24 veniva notificato al sig. Ricorrente_1 – esercente l'attività professionale forense - il preavviso di fermo amministrativo n. 05980202400016419000 dell'autoveicolo di proprietà targato Targa_1 in riferimento a tre cartelle di pagamento ivi precisate.
Il predetto contribuente, come in atti rappresentato e difeso, proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia della Riscossione, eccependo l'illegittimità della notificazione, la sproporzione tra l'entità del credito ed il valore del veicolo oggetto del fermo e la decadenza per la mancata o tardiva notificazione delle cartelle sottese;
concludeva con richiesta di annullamento, vinte le spese.
L'Agenzia della Riscossione si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità e regolarità del proprio operato e concludendo con richiesta di rigetto del ricorso, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tesi dell'illegittimità della notificazione avvenuta a mezzo p.e.c., asserita da parte ricorrente, si fonda sulla carenza di attestazione di conformità e sulla mancata ricezione dell'originale dell'atto opposto. A riguardo la giurisprudenza del giudice di legittimità (n.35541/2023, n.32598/2024) ha affermato che la notifica via p.
e.c. di un documento non richiede una separata attestazione di conformità, dal momento che la copia informatica del documento ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, salvo che la conformità di esso non venga espressamente e specificamente contestata dalla parte ricevente. Pertanto si ritiene infondato il relativo motivo di ricorso.
Premesso che il preavviso di fermo deve essere preceduto da atti impositivi validamente notificati, si rileva che nel caso di specie l'Ufficio resistente ha documentato la regolare notifica delle cartelle sottese, che, non essendo state impugnate, sono divenute definitive: pertanto nell'attuale contenzioso parte ricorrente poteva far valere esclusivamente vizi propri dell'impugnato preavviso di fermo, mentre le era precluso muovere censure avverso i predetti atti impositivi presupposti formulando eccezioni di prescrizione e decadenza per mancata notifica degli stessi nei termini di legge, e tanto a motivo che il preavviso di fermo non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo (ex multis Cass.n.28509/2022).Si ritiene infondato il relativo motivo di ricorso.
Tra i presupposti di applicabilità della misura in questione l'art.86 D.P.R. n.602/1973 non prevede alcun limite di proporzionalità tra l'entità del credito ed valore del bene sottoposto a fermo, tuttavia per il principio di ragionevolezza deve ritenersi salva la necessaria proporzionalità tra lo strumento offerto dall'ordinamento all'ente creditore e l'interesse del debitore che viene conseguentemente sacrificato, nel senso che non deve sussistere un significativo disequilibrio tra il valore dell'autoveicolo oggetto del fermo e l'importo del credito
(euro 4.609,00), il cui relativo onere probatorio grava sulla parte ricorrente che nella fattispecie a tanto non ha adeguatamente ottemperato sia per l'oggettivo depauperamento progressivo del valore dell'autoveicolo sia in considerazione che la natura del requisito della strumentalità del bene - della cui dimostrazione è onerato il contribuente - non può limitarsi alla prospettazione dell'utilizzazione di esso come mezzo di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro o comunque per gli spostamenti, ma inerisce alla stretta connessione tra l'attività svolta ed il mezzo, nel senso che il conseguimento dei proventi dell'attività dipenda direttamente dall'impiego del veicolo. Si ritiene infondato il relativo motivo di ricorso.
Le suesposte valutazioni determinano il rigetto dl ricorso, condanna alla refusione delle spese in favore dell'Ufficio resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 1^, in composizione monocratica,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300,00 in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Lecce, 11.02.2026
Il Giudice monocratico
Dott. Arturo Sartori