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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 2513 2022
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. IACONO DAVIDE;
C.F._1
attore contro
Controparte_1
(c.f. ), con l'avv. CARBONARO
[...] P.IVA_1
ALESSANDRO; convenuto avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO svolge opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.694/2022 con Parte_2
cui questo Tribunale lo ha condannato a pagare la somma di € 29.441,04 oltre interessi e spese, a favore di CP_1 Parte_3
, in forza di un finanziamento concesso in favore dell'opponente Controparte_1
in data 30.3.2011.
L'opponente deduce la carenza documentale del ricorso monitorio, atteso che
“l'odierna posizione creditoria è basata esclusivamente sulla sola produzione di documenti relativi a dei movimenti di conto…”, sostenendo che “occorrerebbe vagliare e verificare le liste movimenti, non soltanto dell'ultimo periodo, ma totalmente, al fine di comprendere quale tasso di interesse e spese di gestione siano stati applicati, anche al fine di sottoporre tali voci ad una eventuale CTU”.
Chiede, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo siccome errato ed illegittimo.
Con comparsa di costituzione depositata in data 27.03.2023 la ha CP_1
chiesto il rigetto dell'opposizione, eccependo preliminarmente la nullità ex art.164
c.p.c. dell'atto introduttivo del giudizio per omessa indicazione degli elementi previsti dall'art.163 c.p.c. ai nn. 3 e 4 e deducendo l'infondatezza della svolta opposizione.
In data 18.4.2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art.648 c.p.c. e, contestualmente, sono stati assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza in data 4.10.2023, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, ha assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. sino al 5.2.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
Va premesso che la modalità di trattazione di cui all'art. 127 ter c.p.c. può sostituire anche l'udienza di discussione e decisione della causa. Infatti la collocazione sistematica di tale disposizione e la sua lettura congiunta con l'art. 281 sexies c.p.c. portano a ritenere che tale modulo procedimentale possa essere adottato per lo svolgimento di tutte le attività processuali che altrimenti si sarebbero svolte in un'udienza che non avrebbe richiesto la presenza di soggetti diversi da quelli ivi indicati, e che pertanto il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note ben può essere la sentenza.
Ciò detto, l'opposizione va senz'altro rigettata per le ragioni di cui appresso.
Com'è noto è ius receptum che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U., sent.
n.13533/2001).
Nel caso di specie la concessione di un finanziamento di € 30.000,00 da restituire in 4 rate semestrali l'ultima delle quali scaduta il 30.3.2013, come dedotto in ricorso monitorio, è assolutamente pacifica;
ed a sostegno di tale allegazione,
l'opposta ha allegato al ricorso il contratto di finanziamento che contiene i riferimenti alla normativa regionale che regola l'operazione, il che costituisce idonea prova scritta ai fini dell'ingiunzione.
A fronte di ciò, le deduzioni svolte nella citazione non possono nemmeno qualificarsi come contestazioni del credito vantato dalla risolvendosi CP_1
nell'affermazione della necessità di verificare le liste movimenti per verificare se vi siano state irregolarità: non vi è quindi alcuna allegazione, nemmeno generica, dell'infondatezza della pretesa avversaria.
Per tali ragioni l'opposizione va rigettata e le spese seguono la soccombenza.
L'aver introdotto un giudizio di opposizione senza nemmeno svolgere alcuna contestazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo evidenzia la temerarietà della lite il che impone la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. in misura pari alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2513/2022 R.G.:
- RIGETTA l'opposizione proposta e per l'effetto dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 94/2022;
- CONDANNA a rifondere, in favore di Parte_2 [...]
, le spese di lite dalla stessa Parte_4
sostenute, che liquida in € 3.000 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfetario nella misura del 15%;
- CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'ulteriore importo di € 3.000 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Ragusa, 12/02/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 2513 2022
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. IACONO DAVIDE;
C.F._1
attore contro
Controparte_1
(c.f. ), con l'avv. CARBONARO
[...] P.IVA_1
ALESSANDRO; convenuto avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO svolge opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.694/2022 con Parte_2
cui questo Tribunale lo ha condannato a pagare la somma di € 29.441,04 oltre interessi e spese, a favore di CP_1 Parte_3
, in forza di un finanziamento concesso in favore dell'opponente Controparte_1
in data 30.3.2011.
L'opponente deduce la carenza documentale del ricorso monitorio, atteso che
“l'odierna posizione creditoria è basata esclusivamente sulla sola produzione di documenti relativi a dei movimenti di conto…”, sostenendo che “occorrerebbe vagliare e verificare le liste movimenti, non soltanto dell'ultimo periodo, ma totalmente, al fine di comprendere quale tasso di interesse e spese di gestione siano stati applicati, anche al fine di sottoporre tali voci ad una eventuale CTU”.
Chiede, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo siccome errato ed illegittimo.
Con comparsa di costituzione depositata in data 27.03.2023 la ha CP_1
chiesto il rigetto dell'opposizione, eccependo preliminarmente la nullità ex art.164
c.p.c. dell'atto introduttivo del giudizio per omessa indicazione degli elementi previsti dall'art.163 c.p.c. ai nn. 3 e 4 e deducendo l'infondatezza della svolta opposizione.
In data 18.4.2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art.648 c.p.c. e, contestualmente, sono stati assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza in data 4.10.2023, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, ha assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. sino al 5.2.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
Va premesso che la modalità di trattazione di cui all'art. 127 ter c.p.c. può sostituire anche l'udienza di discussione e decisione della causa. Infatti la collocazione sistematica di tale disposizione e la sua lettura congiunta con l'art. 281 sexies c.p.c. portano a ritenere che tale modulo procedimentale possa essere adottato per lo svolgimento di tutte le attività processuali che altrimenti si sarebbero svolte in un'udienza che non avrebbe richiesto la presenza di soggetti diversi da quelli ivi indicati, e che pertanto il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note ben può essere la sentenza.
Ciò detto, l'opposizione va senz'altro rigettata per le ragioni di cui appresso.
Com'è noto è ius receptum che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U., sent.
n.13533/2001).
Nel caso di specie la concessione di un finanziamento di € 30.000,00 da restituire in 4 rate semestrali l'ultima delle quali scaduta il 30.3.2013, come dedotto in ricorso monitorio, è assolutamente pacifica;
ed a sostegno di tale allegazione,
l'opposta ha allegato al ricorso il contratto di finanziamento che contiene i riferimenti alla normativa regionale che regola l'operazione, il che costituisce idonea prova scritta ai fini dell'ingiunzione.
A fronte di ciò, le deduzioni svolte nella citazione non possono nemmeno qualificarsi come contestazioni del credito vantato dalla risolvendosi CP_1
nell'affermazione della necessità di verificare le liste movimenti per verificare se vi siano state irregolarità: non vi è quindi alcuna allegazione, nemmeno generica, dell'infondatezza della pretesa avversaria.
Per tali ragioni l'opposizione va rigettata e le spese seguono la soccombenza.
L'aver introdotto un giudizio di opposizione senza nemmeno svolgere alcuna contestazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo evidenzia la temerarietà della lite il che impone la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. in misura pari alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2513/2022 R.G.:
- RIGETTA l'opposizione proposta e per l'effetto dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 94/2022;
- CONDANNA a rifondere, in favore di Parte_2 [...]
, le spese di lite dalla stessa Parte_4
sostenute, che liquida in € 3.000 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfetario nella misura del 15%;
- CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'ulteriore importo di € 3.000 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Ragusa, 12/02/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)