Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA assegni per il nucleo familiare
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 862/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Sara Brizzi) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- resistente - ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del
15.4.2025, la seguente
SENTENZA
si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato in data Parte_1
8.7.2024, per sentire dichiarare di avere diritto alla corresponsione, da parte di CP_
degli assegni familiari relativi all'anno 2021 per la somma complessiva di €
941,43 o in quella minore o maggiore risultante di giustizia. Ha premesso di avere lavorato quale bracciante agricolo a tempo determinato nel 2021 per un totale di 237 giornate e di avere presentato, in data 15.02.2022, domanda di CP_ disoccupazione e di riconoscimento degli assegni familiari all di Città di
Castello, con riferimento alle due figlie a carico, rigettata dall'ente per “redditi incongruenti rispetto a punto fisco”. Ha affermato di avere proposto istanza di riesame avverso il provvedimento di diniego e che – nonostante la produzione ex novo della documentazione reddituale – nessun pagamento è stato CP_ effettuato da A fondamento della propria pretesa ha richiamato l'art. 2 del D.L. n. 69/88, convertito nella legge 153/88, argomentando la ricorrenza, nel
Parte ricorrente ha chiesto ed ottenuto un rinvio dell'udienza di discussione originariamente calendarizzata per il 28.2.2025 e soltanto il giorno 14.4.2025, appena precedente l'udienza di rinvio del 15.4.2025 ha depositato in cancelleria la dichiarazione di rinuncia alla domanda e all'azione accompagnata da una procura che attribuiva al difensore il potere di disporre del diritto di contesa così indicato. Ciò posto, preso atto delle conclusioni delle parti formalizzate all'odierna udienza, concordi anche in ordine al riparto delle spese, va dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite fra le parti in causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Perugia, il 15.4.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
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