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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 03/07/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1044 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 2/07/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CUSUMANO BIAGIA ADRIANA
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “premesso che nell'ultima udienza Parte_1
veniva riportato nel verbale che il CTU nominato Dott. effettuasse la perizia Persona_1
medico legale avente come oggetto il riconoscimento del 100% e della L. 104/92 art. 3 comma 3, prestazioni già riconosciute dal CTU Dott. in fase di ATP;
con il Dissenso si Persona_2 contestava solo l'indennità di accompagnamento;
per mera svista non ho sollevato l'errore riportato;
si chiede che venga messa in decisione la causa riconoscendo solo il 100% ed i benefici della L. 104/92 art. 3 comma 3 come da perizia medico-legale del CTU Dott. Persona_2
Con vittoria di spese, competenze, onorari, C.P.A., I.V.A. e rimborso forfetario ex art. 14 T.F. del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di avere anticipato le spese e non avere percepito onorari. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...]
intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_3
oggetto Indennita di accompagnamento. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
08/08/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' , mentre in sede di CP_2
ATP veniva riconosciuta l'invalidità al 100% e lo status di portatore di handicap grave.
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito la domanda va parzialmente rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “la Sig.ra
di anni 55,affetta da insufficenza mentale di grado moderato,QI 45,sindrome Parte_1 depressiva endoreattiva, diabete mellito di tipo II. ritenuta invalida all'89% non ha diritto Parte_2
a poter usufruire della indennità di accompagnamento. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata, va, pertanto, rigettata la domanda.
Va invece riconosciuta in forza della perizia svolta in sede di ATP (vedi perizi dott. invalidità Per_2
del 100% e una situazione di handicap tale da essere giudicata grave secondo il comma 3 dell'art. 3, entrambe a far data dal 01/02/2024, viste le certificazioni mediche neuropsichiatriche del gennaio
2024.
Le spese, stante l'esito del giudizio vano liquidate al 50%.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - rigetta la domanda proposta da di indennità di accompagnamento;
Parte_1
- omologa il requisito sanitario dell'invalidità al 100% e dell'art.3 comma 3 della Legge 104/1992 con decorrenza dal 1/02/2024;
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 03/07/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 2/07/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CUSUMANO BIAGIA ADRIANA
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “premesso che nell'ultima udienza Parte_1
veniva riportato nel verbale che il CTU nominato Dott. effettuasse la perizia Persona_1
medico legale avente come oggetto il riconoscimento del 100% e della L. 104/92 art. 3 comma 3, prestazioni già riconosciute dal CTU Dott. in fase di ATP;
con il Dissenso si Persona_2 contestava solo l'indennità di accompagnamento;
per mera svista non ho sollevato l'errore riportato;
si chiede che venga messa in decisione la causa riconoscendo solo il 100% ed i benefici della L. 104/92 art. 3 comma 3 come da perizia medico-legale del CTU Dott. Persona_2
Con vittoria di spese, competenze, onorari, C.P.A., I.V.A. e rimborso forfetario ex art. 14 T.F. del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di avere anticipato le spese e non avere percepito onorari. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...]
intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_3
oggetto Indennita di accompagnamento. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
08/08/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' , mentre in sede di CP_2
ATP veniva riconosciuta l'invalidità al 100% e lo status di portatore di handicap grave.
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito la domanda va parzialmente rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “la Sig.ra
di anni 55,affetta da insufficenza mentale di grado moderato,QI 45,sindrome Parte_1 depressiva endoreattiva, diabete mellito di tipo II. ritenuta invalida all'89% non ha diritto Parte_2
a poter usufruire della indennità di accompagnamento. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata, va, pertanto, rigettata la domanda.
Va invece riconosciuta in forza della perizia svolta in sede di ATP (vedi perizi dott. invalidità Per_2
del 100% e una situazione di handicap tale da essere giudicata grave secondo il comma 3 dell'art. 3, entrambe a far data dal 01/02/2024, viste le certificazioni mediche neuropsichiatriche del gennaio
2024.
Le spese, stante l'esito del giudizio vano liquidate al 50%.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - rigetta la domanda proposta da di indennità di accompagnamento;
Parte_1
- omologa il requisito sanitario dell'invalidità al 100% e dell'art.3 comma 3 della Legge 104/1992 con decorrenza dal 1/02/2024;
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 03/07/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini