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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 13374/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la società ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1501/2023, emesso dal Tribunale di Roma in favore della per Controparte_1
l'importo di € 152.863,33, oltre interessi legali e spese della procedura,
a titolo di contributi assicurativi omessi sulla retribuzione corrisposta ad alcuni collaboratori e relative sanzioni.
A sostegno dell 'opposizione parte ricorrente ha rappresentato che, con verbale di accertamento ispettivo notificato il 04.05.2022, la
, per il tramite dell'Ufficio ispettivo di Cagliari, le Controparte_1
aveva contestato un omesso versamento contributivo sulle provvigioni corrisposte a dieci intermediari di vendita per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021.
1 L'attività ispettiva, in particolare, aveva ravvisato il mancato versamento contributivo previdenziale in relazione ad alcune posizioni che, ad avviso dell 'ispettore, avrebbero dovuto essere ricondotte al rapporto di agenzia anziché di procacciamento d'affari. E ciò, secondo la ricorrente, soltanto in base ad una mera valutazione delle fatture provvigionali e in difetto di un reale accertamento delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di verifica.
Nel merito, la parte opponente ha inoltre argomentato che l'attività prestata dai soggetti di cui al verbale ispettivo, contrariamente a quanto ritenuto da , era da ritenersi integrante quella tipica dei CP_1
procacciatori di affari e ha, pertanto, concluso chiedendo, in via principale, revocarsi il decreto ingiuntivo ed accertarsi e dichiararsi l'insussistenza del credito ivi riportato e, in via subordinata, la rideterminazione delle somme dovute alla per Controparte_1
omesso versamento contributivo, con riduzione ad equità delle sanzioni irrogate. Con vittoria di spese.
Fissata l 'udienza di discussione si è costituita in giudizio la CP_1
, contestando le avverse allegazioni e chiedendone il rigetto.
[...]
La ha rappresentato che, a seguito di accertamenti CP_1
amministrativi nei confronti della società opponente, era emersa l'omessa denuncia di taluni rapporti che erano stati correttamente qualificati dagli ispettori, in seguito all'accertamento, come rapporti di agenzia. Ciò in ragione della rilevata sussistenza degli indici
2 sintomatici del rapporto di agenzia riscontrati in relazione alle posizioni contestate e confluite nel verbale dal quale originava il credito vantato da essa opposta. In via subordinata chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma ritenuta dovuta
All'udienza di discussione del 06.12.2023 le parti hanno chiesto e ottenuto termine per coltivare un tentativo di conciliazione.
All'udienza del 10.04.2024, preso atto del mancato perfezionamento del tentativo di conciliazione nelle more del rinvio e rigettata la richiesta di provvisoria esecutività avanzata dalla parte opposta, questo
Giudice invitava la difesa della al deposito di conteggio CP_1
subordinato relativo a tre delle posizioni di cui al verbale ispettivo.
Acquisito il conteggio subordinato, all'udienza del 19 febbraio 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo depositato telematicamente.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento nei termini che seguono.
Parte ricorrente ha contestato il verbale di accertamento posto a base dell 'ingiunzione qui emessa e quanto in esso disposto in ordine alle posizioni lavorative di dieci collaboratori (segnatamente: Per_1
; ;
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
; ; ; CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
3 e ) che ritiene esser stati erroneamente CP_9 CP_10
qualificati da come agenti, anziché come procacciatori di CP_1
affari.
In particolare, la ricorrente ha ritenuto errato l 'operato degli ispettori in quanto questi ultimi avrebbero considerato i rapporti in esame come rapporti di agenzia solo in virtù della cadenza periodica delle fatture provvigionali emesse e del considerevole importo delle stesse, senza tuttavia operare un reale accertamento sulle concrete modalità dell'attività svolta da ognuno dei soggetti suindicati.
Ciò detto, al fine di esporre la ratio decidendi, risulta preliminarmente opportuno svolgere una breve disamina in merito agli elementi differenziali necessari a distinguere la figura dell'agente di commercio da quella del procacciatore d 'affari.
A tal proposito, la disciplina del contratto di agenzia è dettata dal
Legislatore all 'art. 1742 c.c, secondo il quale “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell 'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”.
Il successivo art. 1746 c.c. si occupa di definire gli obblighi dell'agente, il quale deve tutelare l'interesse del proponente e svolgere l'incarico affidatogli con lealtà e buona fede, conformandosi alle istruzioni ricevute e altresì fornire alla preponente ogni informazione rilevante per la convenienza dei singoli affari.
4 A ben vedere, dunque, la lettera della norma suggerisce la configurazione di un vincolo di carattere obbligatorio tra l'agente e il preponente, laddove il primo è tenuto a rispettare le indicazioni impartite dal secondo, nonché a svolgere attività di promozione, osservando i principi di lealtà e buona fede.
Per contro, diversamente da quanto poc'anzi precisato, la figura del procacciatore d'affari è atipica e non poggia su una disciplina specifica dettata dal Legislatore e suoi tratti distintivi, pertanto, sono stati nel tempo definiti dalla giurisprudenza.
In particolare, il procacciatore d 'affari può essere definito come un
“collaboratore occasionale, la cui attività è normalmente attuativa del rapporto intercorrente con il preponente, dal quale soltanto può pretendere il pagamento della provvigione;
egli è quindi collaboratore della società preponente (o dell'agente di quest'ultima), che svolge un'attività, caratterizzata dall'assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità, consistente nella segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di proposte di contratto ovvero di ordini, senza intervenire nelle trattative per la conclusione dei contratti. Il suo compito è limitato a mettere in contatto le parti su incarico di una di queste” (Cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 19161/2017). Muovendo da tale definizione, dunque, si ravvisa in relazione alla figura del procacciatore l'assenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione al proponente e la
5 sostanziale libertà nello svolgimento della propria attività, senza alcun obbligo di proporre affari.
Oltre all'esistenza o meno di un vincolo obbligatorio tra le parti, il rapporto di agenzia e quello di procacciamento d'affari si distinguono, altresì, per la stabilità dell'attività dell'agente e per l'occasionalità dell'attività del procacciatore.
Secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la prestazione dell'agente si definisce stabile poiché in capo a quest 'ultimo si configura l 'obbligo di svolgere l'attività di promozione e conclusione dei contratti ed egli non può in alcun modo sottrarsi ad essa, dovendola esercitare in maniera continuativa e seguendo sempre le indicazioni impartite dal proponente. Al contrario, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla iniziativa di quest'ultimo ed egli può, dunque, esercitarla in ogni momento e in piena libertà (in questo senso, cfr. Cass. Civ., Sez. Lav.,
n. 12197/2020 e Cass. Civ., Sez. Lav., n. 9761/2016).
Tanto chiarito, in materia è pacifico che l'onere di provare la sussistenza dei tratti caratterizzanti il rapporto d'agenzia come ravvisato nel verbale ispettivo e, conseguentemente, il diritto di credito contributivo sorto in capo all'ente previdenziale, gravi sulla opposta. CP_1
6 Orbene, nel corso del processo la non ha fatto fronte, in CP_1
modo puntuale e completo, all'onere di allegare e provare le esatte modalità di svolgimento delle prestazioni di tutti i presunti agenti.
Osserva questo giudicante, richiamando quanto suesposto, che l'elemento della stabilità che caratterizza il rapporto d'agenzia deve essere inteso come conseguenza del vincolo giuridico di obbligatorietà che lega l'agente al proponente, non potendo in alcun modo desumersi dalla mera ripetizione nel tempo della sua attività, né dall'ammontare dei compensi corrisposti.
Al fine di addivenire ad un accertamento corretto del requisito di stabilità, allora, è necessario prendere in considerazione elementi indiziari ulteriori che suggeriscano l 'esistenza di un vincolo bilaterale tra le parti. Nel caso di specie, come detto, solo in relazione alla posizione di alcuni soggetti tali elementi sono stati oggetto di adeguata allegazione probatoria da parte della con la conseguenza CP_1
che la qualificazione di agente attribuita agli altri soggetti di cui al verbale deve ritenersi arbitraria, non essendo stati provati per tali posizioni, in maniera piena ed esaustiva, la sussistenza di tutti gli elementi necessari a qualificare il rapporto d'agenzia.
Nello specifico, invero, è possibile rinvenire la sussistenza di elementi idonei alla configurazione del rapporto di agenzia - in luogo di quello di procacciatore di affari - solamente in relazione a tre dei dieci rapporti attenzionati e sanzionati dalla e, Controparte_1
7 segnatamente, quelle riferibili a , e Controparte_3 Controparte_5
Controparte_6
In relazione al rapporto intercorso tra la e Parte_1
, come correttamente osservato da parte opposta, già Controparte_3
dal contenuto della lettera di incarico del 28.01.2014 è possibile apprezzare la presenza di elementi sintomatici del rapporto di agenzia
(cfr. doc. 10 della memoria di costituzione).
Si veda, in primo luogo, l'oggetto della prestazione, descritto all'art. 1 del documento, consistente nell'incarico di promuovere la vendita di veicoli nuovi e usati commercializzati dalla opponente.
In secondo luogo, fanno propendere per la sussistenza di un rapporto di agenzia le previsioni di cui agli artt. 8 e 9 della citata lettera di incarico, nei quali si fa riferimento alla previsione di provvigioni unitarie fisse e bonus rapportati ai veicoli venduti. Compensi, si badi, subordinati al buon esito dell'affare e previsti in misura più che proporzionale al numero delle vendite andate a buon fine (“con un premio bonus pari a
€ 500, per almeno 12 segnalazioni andate a buon fine;
di € 1000 per oltre 15 segnalazioni andate a buon fine” - cfr. art. 8, lett. b) del doc.
10). Elementi, questi, da ritenersi incompatibili con la figura del procacciatore d'affari - caratterizzata, al contrario, dalla occasionalità della prestazione - a fortiori laddove valutati congiuntamente alla continuità temporale del rapporto intercorrente tra le parti, prevista
8 all'art. 11 (“il presente incarico […] si intende conferito a tempo indeterminato”).
Di talchè, la previsione di una durata indeterminata del rapporto, la premialità incrementale per i bonus vendita - riconosciuta in misura maggiore al crescere degli affari conclusi - unitamente al rilevante importo delle fatture emesse nelle annualità contestate, sono indici sintomatici sufficienti ad affermare la sussistenza di un rapporto di agenzia, con conseguente riconoscimento dei relativi crediti contributivi in favore di , pari ad € 20.071,11, come da CP_1
prospetto prodotto dalla opposta, in atti.
Parimenti riconducibile ad un rapporto di agenzia con la
[...]
è la posizione di in relazione alle Parte_1 Controparte_5
annualità 2018 e 2019, ovvero nel periodo antecedente il perfezionamento formale del rapporto di agenzia, avvenuto il
01.02.2020.
A tal proposito occorre rilevare che le argomentazioni della parte opposta colgono nel segno nella misura in cui rilevano la inconferenza tra le attività svolte da in favore della nelle CP_5 Parte_1
predette annualità - oggetto di contestazione nell'ambito dell'attività ispettiva - e il contratto di lavoro autonomo occasionale del 2018 che, secondo l'opponente, escluderebbe la sussistenza del rapporto di agenzia fino al 2020.
9 Invero, nel contratto sopra richiamato, l'oggetto della prestazione concordato dalle parti consisteva nella consulenza per la riorganizzazione degli archivi clienti per le vendite dell'usato.
Rapporto obbligatorio, peraltro, temporalmente limitato al periodo
07.05.2018 al 04.06.2018 (cfr. doc. 6 del ricorso).
Di talchè, a fronte della rilevata emissione di numerose fatture con cadenza mensile - da parte del alla - per CP_5 Parte_1
provvigioni inerenti la vendita di auto nuove, usate e a km0 nel periodo
2018 e 2019, si ritiene sufficientemente provata la stabilità del rapporto intercorso tra le parti e, conseguentemente, la sussistenza di un rapporto di agenzia tra e l'odierna opponente anche in relazione CP_5
a queste annualità, dal quale deriva, ut supra, il riconoscimento del relativo credito contributivo in capo alla , pari a Controparte_1
complessivi € 4.884,36 (cfr. prospetto in atti).
Da ultimo, sussistente è altresì il credito contributivo vantato dalla parte opposta in relazione alla posizione di Controparte_6
Parte opponente ha affermato, nelle proprie difese, di aver ritualmente corrisposto ad i contributi dovuti in relazione a quest'ultimo CP_1
per l'anno 2018 - da ritenersi quindi non contestati in punto di debenza
- richiamando allegata documentazione probante il versamento.
Va tuttavia osservato come il documento prodotto e richiamato dalla odierna opponente nelle proprie difese (doc. 11 del ricorso), puntualmente contestato dalla opposta nella propria memoria difensiva,
10 non risulta idoneo a provare l'avvenuta estinzione del credito contributivo di in relazione alla posizione del CP_1 [...]
Credito che, pertanto, deve essere ritenuto perdurante con la CP_6
conseguente debenza dei contributi dovuti per l'annualità 2018, in relazione alla fattura n. 1 del 13.03.2018, per un totale di € 423,00 (cfr. prospetto in atti).
Ciò detto, per le ulteriori posizioni oggetto di contestazione non si ritiene adeguatamente provata, da parte della , la Controparte_1
sussistenza degli indici sintomatici del rapporto di agenzia, con conseguente accoglimento parziale della domanda principale spiegata da parte opponente.
Per le considerazioni sopra esposte il decreto ingiuntivo, fondato su un verbale ispettivo le cui valutazioni non hanno trovato conforto probatorio, deve essere revocato.
Deve invece riconoscersi la sussistenza del credito contributivo vantato dalla limitatamente alla somma complessiva di € Controparte_1
25.378,47, in virtù del rapporto di agenzia intercorso per le annualità
2017-2021 tra la e , Parte_1 Controparte_3 [...]
e CP_5 Controparte_6
Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente in virtù del criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
come in dispositivo.
11 Roma, decisa il 26 febbraio 2025.
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
Magistrato ordinario in tirocinio dott. Valerio Grisanti
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la società ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1501/2023, emesso dal Tribunale di Roma in favore della per Controparte_1
l'importo di € 152.863,33, oltre interessi legali e spese della procedura,
a titolo di contributi assicurativi omessi sulla retribuzione corrisposta ad alcuni collaboratori e relative sanzioni.
A sostegno dell 'opposizione parte ricorrente ha rappresentato che, con verbale di accertamento ispettivo notificato il 04.05.2022, la
, per il tramite dell'Ufficio ispettivo di Cagliari, le Controparte_1
aveva contestato un omesso versamento contributivo sulle provvigioni corrisposte a dieci intermediari di vendita per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021.
1 L'attività ispettiva, in particolare, aveva ravvisato il mancato versamento contributivo previdenziale in relazione ad alcune posizioni che, ad avviso dell 'ispettore, avrebbero dovuto essere ricondotte al rapporto di agenzia anziché di procacciamento d'affari. E ciò, secondo la ricorrente, soltanto in base ad una mera valutazione delle fatture provvigionali e in difetto di un reale accertamento delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di verifica.
Nel merito, la parte opponente ha inoltre argomentato che l'attività prestata dai soggetti di cui al verbale ispettivo, contrariamente a quanto ritenuto da , era da ritenersi integrante quella tipica dei CP_1
procacciatori di affari e ha, pertanto, concluso chiedendo, in via principale, revocarsi il decreto ingiuntivo ed accertarsi e dichiararsi l'insussistenza del credito ivi riportato e, in via subordinata, la rideterminazione delle somme dovute alla per Controparte_1
omesso versamento contributivo, con riduzione ad equità delle sanzioni irrogate. Con vittoria di spese.
Fissata l 'udienza di discussione si è costituita in giudizio la CP_1
, contestando le avverse allegazioni e chiedendone il rigetto.
[...]
La ha rappresentato che, a seguito di accertamenti CP_1
amministrativi nei confronti della società opponente, era emersa l'omessa denuncia di taluni rapporti che erano stati correttamente qualificati dagli ispettori, in seguito all'accertamento, come rapporti di agenzia. Ciò in ragione della rilevata sussistenza degli indici
2 sintomatici del rapporto di agenzia riscontrati in relazione alle posizioni contestate e confluite nel verbale dal quale originava il credito vantato da essa opposta. In via subordinata chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma ritenuta dovuta
All'udienza di discussione del 06.12.2023 le parti hanno chiesto e ottenuto termine per coltivare un tentativo di conciliazione.
All'udienza del 10.04.2024, preso atto del mancato perfezionamento del tentativo di conciliazione nelle more del rinvio e rigettata la richiesta di provvisoria esecutività avanzata dalla parte opposta, questo
Giudice invitava la difesa della al deposito di conteggio CP_1
subordinato relativo a tre delle posizioni di cui al verbale ispettivo.
Acquisito il conteggio subordinato, all'udienza del 19 febbraio 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo depositato telematicamente.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento nei termini che seguono.
Parte ricorrente ha contestato il verbale di accertamento posto a base dell 'ingiunzione qui emessa e quanto in esso disposto in ordine alle posizioni lavorative di dieci collaboratori (segnatamente: Per_1
; ;
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
; ; ; CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
3 e ) che ritiene esser stati erroneamente CP_9 CP_10
qualificati da come agenti, anziché come procacciatori di CP_1
affari.
In particolare, la ricorrente ha ritenuto errato l 'operato degli ispettori in quanto questi ultimi avrebbero considerato i rapporti in esame come rapporti di agenzia solo in virtù della cadenza periodica delle fatture provvigionali emesse e del considerevole importo delle stesse, senza tuttavia operare un reale accertamento sulle concrete modalità dell'attività svolta da ognuno dei soggetti suindicati.
Ciò detto, al fine di esporre la ratio decidendi, risulta preliminarmente opportuno svolgere una breve disamina in merito agli elementi differenziali necessari a distinguere la figura dell'agente di commercio da quella del procacciatore d 'affari.
A tal proposito, la disciplina del contratto di agenzia è dettata dal
Legislatore all 'art. 1742 c.c, secondo il quale “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell 'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”.
Il successivo art. 1746 c.c. si occupa di definire gli obblighi dell'agente, il quale deve tutelare l'interesse del proponente e svolgere l'incarico affidatogli con lealtà e buona fede, conformandosi alle istruzioni ricevute e altresì fornire alla preponente ogni informazione rilevante per la convenienza dei singoli affari.
4 A ben vedere, dunque, la lettera della norma suggerisce la configurazione di un vincolo di carattere obbligatorio tra l'agente e il preponente, laddove il primo è tenuto a rispettare le indicazioni impartite dal secondo, nonché a svolgere attività di promozione, osservando i principi di lealtà e buona fede.
Per contro, diversamente da quanto poc'anzi precisato, la figura del procacciatore d'affari è atipica e non poggia su una disciplina specifica dettata dal Legislatore e suoi tratti distintivi, pertanto, sono stati nel tempo definiti dalla giurisprudenza.
In particolare, il procacciatore d 'affari può essere definito come un
“collaboratore occasionale, la cui attività è normalmente attuativa del rapporto intercorrente con il preponente, dal quale soltanto può pretendere il pagamento della provvigione;
egli è quindi collaboratore della società preponente (o dell'agente di quest'ultima), che svolge un'attività, caratterizzata dall'assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità, consistente nella segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di proposte di contratto ovvero di ordini, senza intervenire nelle trattative per la conclusione dei contratti. Il suo compito è limitato a mettere in contatto le parti su incarico di una di queste” (Cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 19161/2017). Muovendo da tale definizione, dunque, si ravvisa in relazione alla figura del procacciatore l'assenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione al proponente e la
5 sostanziale libertà nello svolgimento della propria attività, senza alcun obbligo di proporre affari.
Oltre all'esistenza o meno di un vincolo obbligatorio tra le parti, il rapporto di agenzia e quello di procacciamento d'affari si distinguono, altresì, per la stabilità dell'attività dell'agente e per l'occasionalità dell'attività del procacciatore.
Secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la prestazione dell'agente si definisce stabile poiché in capo a quest 'ultimo si configura l 'obbligo di svolgere l'attività di promozione e conclusione dei contratti ed egli non può in alcun modo sottrarsi ad essa, dovendola esercitare in maniera continuativa e seguendo sempre le indicazioni impartite dal proponente. Al contrario, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla iniziativa di quest'ultimo ed egli può, dunque, esercitarla in ogni momento e in piena libertà (in questo senso, cfr. Cass. Civ., Sez. Lav.,
n. 12197/2020 e Cass. Civ., Sez. Lav., n. 9761/2016).
Tanto chiarito, in materia è pacifico che l'onere di provare la sussistenza dei tratti caratterizzanti il rapporto d'agenzia come ravvisato nel verbale ispettivo e, conseguentemente, il diritto di credito contributivo sorto in capo all'ente previdenziale, gravi sulla opposta. CP_1
6 Orbene, nel corso del processo la non ha fatto fronte, in CP_1
modo puntuale e completo, all'onere di allegare e provare le esatte modalità di svolgimento delle prestazioni di tutti i presunti agenti.
Osserva questo giudicante, richiamando quanto suesposto, che l'elemento della stabilità che caratterizza il rapporto d'agenzia deve essere inteso come conseguenza del vincolo giuridico di obbligatorietà che lega l'agente al proponente, non potendo in alcun modo desumersi dalla mera ripetizione nel tempo della sua attività, né dall'ammontare dei compensi corrisposti.
Al fine di addivenire ad un accertamento corretto del requisito di stabilità, allora, è necessario prendere in considerazione elementi indiziari ulteriori che suggeriscano l 'esistenza di un vincolo bilaterale tra le parti. Nel caso di specie, come detto, solo in relazione alla posizione di alcuni soggetti tali elementi sono stati oggetto di adeguata allegazione probatoria da parte della con la conseguenza CP_1
che la qualificazione di agente attribuita agli altri soggetti di cui al verbale deve ritenersi arbitraria, non essendo stati provati per tali posizioni, in maniera piena ed esaustiva, la sussistenza di tutti gli elementi necessari a qualificare il rapporto d'agenzia.
Nello specifico, invero, è possibile rinvenire la sussistenza di elementi idonei alla configurazione del rapporto di agenzia - in luogo di quello di procacciatore di affari - solamente in relazione a tre dei dieci rapporti attenzionati e sanzionati dalla e, Controparte_1
7 segnatamente, quelle riferibili a , e Controparte_3 Controparte_5
Controparte_6
In relazione al rapporto intercorso tra la e Parte_1
, come correttamente osservato da parte opposta, già Controparte_3
dal contenuto della lettera di incarico del 28.01.2014 è possibile apprezzare la presenza di elementi sintomatici del rapporto di agenzia
(cfr. doc. 10 della memoria di costituzione).
Si veda, in primo luogo, l'oggetto della prestazione, descritto all'art. 1 del documento, consistente nell'incarico di promuovere la vendita di veicoli nuovi e usati commercializzati dalla opponente.
In secondo luogo, fanno propendere per la sussistenza di un rapporto di agenzia le previsioni di cui agli artt. 8 e 9 della citata lettera di incarico, nei quali si fa riferimento alla previsione di provvigioni unitarie fisse e bonus rapportati ai veicoli venduti. Compensi, si badi, subordinati al buon esito dell'affare e previsti in misura più che proporzionale al numero delle vendite andate a buon fine (“con un premio bonus pari a
€ 500, per almeno 12 segnalazioni andate a buon fine;
di € 1000 per oltre 15 segnalazioni andate a buon fine” - cfr. art. 8, lett. b) del doc.
10). Elementi, questi, da ritenersi incompatibili con la figura del procacciatore d'affari - caratterizzata, al contrario, dalla occasionalità della prestazione - a fortiori laddove valutati congiuntamente alla continuità temporale del rapporto intercorrente tra le parti, prevista
8 all'art. 11 (“il presente incarico […] si intende conferito a tempo indeterminato”).
Di talchè, la previsione di una durata indeterminata del rapporto, la premialità incrementale per i bonus vendita - riconosciuta in misura maggiore al crescere degli affari conclusi - unitamente al rilevante importo delle fatture emesse nelle annualità contestate, sono indici sintomatici sufficienti ad affermare la sussistenza di un rapporto di agenzia, con conseguente riconoscimento dei relativi crediti contributivi in favore di , pari ad € 20.071,11, come da CP_1
prospetto prodotto dalla opposta, in atti.
Parimenti riconducibile ad un rapporto di agenzia con la
[...]
è la posizione di in relazione alle Parte_1 Controparte_5
annualità 2018 e 2019, ovvero nel periodo antecedente il perfezionamento formale del rapporto di agenzia, avvenuto il
01.02.2020.
A tal proposito occorre rilevare che le argomentazioni della parte opposta colgono nel segno nella misura in cui rilevano la inconferenza tra le attività svolte da in favore della nelle CP_5 Parte_1
predette annualità - oggetto di contestazione nell'ambito dell'attività ispettiva - e il contratto di lavoro autonomo occasionale del 2018 che, secondo l'opponente, escluderebbe la sussistenza del rapporto di agenzia fino al 2020.
9 Invero, nel contratto sopra richiamato, l'oggetto della prestazione concordato dalle parti consisteva nella consulenza per la riorganizzazione degli archivi clienti per le vendite dell'usato.
Rapporto obbligatorio, peraltro, temporalmente limitato al periodo
07.05.2018 al 04.06.2018 (cfr. doc. 6 del ricorso).
Di talchè, a fronte della rilevata emissione di numerose fatture con cadenza mensile - da parte del alla - per CP_5 Parte_1
provvigioni inerenti la vendita di auto nuove, usate e a km0 nel periodo
2018 e 2019, si ritiene sufficientemente provata la stabilità del rapporto intercorso tra le parti e, conseguentemente, la sussistenza di un rapporto di agenzia tra e l'odierna opponente anche in relazione CP_5
a queste annualità, dal quale deriva, ut supra, il riconoscimento del relativo credito contributivo in capo alla , pari a Controparte_1
complessivi € 4.884,36 (cfr. prospetto in atti).
Da ultimo, sussistente è altresì il credito contributivo vantato dalla parte opposta in relazione alla posizione di Controparte_6
Parte opponente ha affermato, nelle proprie difese, di aver ritualmente corrisposto ad i contributi dovuti in relazione a quest'ultimo CP_1
per l'anno 2018 - da ritenersi quindi non contestati in punto di debenza
- richiamando allegata documentazione probante il versamento.
Va tuttavia osservato come il documento prodotto e richiamato dalla odierna opponente nelle proprie difese (doc. 11 del ricorso), puntualmente contestato dalla opposta nella propria memoria difensiva,
10 non risulta idoneo a provare l'avvenuta estinzione del credito contributivo di in relazione alla posizione del CP_1 [...]
Credito che, pertanto, deve essere ritenuto perdurante con la CP_6
conseguente debenza dei contributi dovuti per l'annualità 2018, in relazione alla fattura n. 1 del 13.03.2018, per un totale di € 423,00 (cfr. prospetto in atti).
Ciò detto, per le ulteriori posizioni oggetto di contestazione non si ritiene adeguatamente provata, da parte della , la Controparte_1
sussistenza degli indici sintomatici del rapporto di agenzia, con conseguente accoglimento parziale della domanda principale spiegata da parte opponente.
Per le considerazioni sopra esposte il decreto ingiuntivo, fondato su un verbale ispettivo le cui valutazioni non hanno trovato conforto probatorio, deve essere revocato.
Deve invece riconoscersi la sussistenza del credito contributivo vantato dalla limitatamente alla somma complessiva di € Controparte_1
25.378,47, in virtù del rapporto di agenzia intercorso per le annualità
2017-2021 tra la e , Parte_1 Controparte_3 [...]
e CP_5 Controparte_6
Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente in virtù del criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
come in dispositivo.
11 Roma, decisa il 26 febbraio 2025.
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
Magistrato ordinario in tirocinio dott. Valerio Grisanti
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