Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 13/10/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02219/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01008/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1008 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di Licata, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Burgio, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
l’Agenzia delle Entrate Riscossione, Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento:
- della cartella di pagamento n. 02020230010036928001, notificata alla ricorrente il 14.04.2023, con cui le è stato ingiunto il pagamento complessivo di € 36.005,88 a titolo di sanzione pecuniaria per abusi edilizi e relativi interessi;
- del ruolo n. 2023/001431 “Sanzioni amministrative anno 2018” reso esecutivo dal Comune di Licata in data 31/01/2023 recante l’iscrizione della predetta somma di € 36.000,00 mai notificato alla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Licata e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, Direzione Regionale dell’Emilia Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il dott. ON NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora -OMISSIS- ricorre per l’annullamento della cartella di pagamento n. 02020230010036928001, notificata il 14 aprile 2023, con la quale le è stato ingiunto il pagamento complessivo di € 36.005,88 a titolo di sanzione pecuniaria per abusi edilizi e relativi interessi. Con il medesimo strumento di tutela è impugnato anche il ruolo n. 2023/001431 “ Sanzioni amministrative anno 2018 ”, mai notificato alla ricorrente e reso esecutivo dal Comune di Licata in data 31.01.2023, sul quale è stata iscritta la predetta somma di € 36.000,00.
Espone la ricorrente di essere comproprietaria di un fabbricato ad uso residenziale e a piano terra, sito in Licata, contrada Santa Zita s.n.c., identificato in catasto al foglio -OMISSIS-. Tale fabbricato era stato realizzato senza il necessario titolo edilizio dal signor -OMISSIS-e da questi donato ai figli -OMISSIS-e -OMISSIS- padre dell’odierna ricorrente poi deceduto che, in data 23.02.1995, aveva presentato domanda di condono del manufatto al Comune di Licata, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994.
Con determina dirigenziale n. -OMISSIS-, il Comune ha respinto la citata domanda di condono, in quanto il manufatto risultò realizzato successivamente all’anno 1976 ad una distanza inferiore a mt. 150 dalla battigia, in violazione della legge regionale 12/6/1976 n. 78.
Per chiedere l’annullamento di tale provvedimento la ricorrente è insorta dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale con il ricorso n. 2408/2017, integrato da motivi aggiunti, con cui è stato chiesto l’annullamento della determina dirigenziale n.-OMISSIS-, con la quale il Comune aveva ingiunto alla ricorrente la demolizione del manufatto, e della successiva determina dirigenziale n.-OMISSIS-, con la quale l’Amministrazione aveva accertato l’inadempimento del precedente ordine di ripristino ed irrogato la sanzione di euro 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis , del D.P.R. n. 380/2001.
Con sentenza n. 774 dell’11 marzo 2022, la Sezione ha respinto il citato ricorso n. 2408/2017 confermando la legittimità dei provvedimenti adottati dal Comune di Licata.
La citata sentenza n. 774/2022 è stata appellata dalla ricorrente con ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana n. -OMISSIS- RG, attualmente pendente.
Il 31 gennaio 2023, il Comune di Licata ha reso esecutivo il ruolo n. 2023/001431 sul quale erano state iscritte le somme dovute dalla ricorrente, ed il 14 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate Riscossione, Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, ha notificato alla ricorrente la cartella di pagamento n. 02020230010036928001, con la quale le è stato chiesto, in solido con i comproprietari del manufatto -OMISSIS-e -OMISSIS-, il pagamento della complessiva somma di € 36.005,88 di cui € 20.000,00 per la sanzione pecuniaria, € 16.000,00 per interessi ed € 5,88 per diritti di notifica.
2. Per chiedere l’annullamento della citata cartella di pagamento e del ruolo emesso dal Comune è insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 10 giugno 2023 e depositato il 4 luglio successivo.
L’impugnazione è affidata alle seguenti censure:
- Difetto di legittimazione passiva - Illegittimità della cartella di pagamento - Intrasmissibilità della sanzione. Violazione dell’art. 7 della legge 689/1981;
- Invalidità derivata. Nullità e/o illegittimità dei provvedimenti impugnati;
- Illegittimità derivata della sanzione pecuniaria per irretroattività della l. 11/11/2014 n. 164, che aggiunge il comma 4-bis dell’art. 31 D.P.R. 380/2001;
- Illegittimità e nullità del ruolo n. 2023/001431 e della cartella di pagamento n. 02020230010036928001 – Illegittimità della definitività del ruolo per violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 4, e dell’art. 15 del D.P.R. n. 602/1973 – Sanzione amministrativa non definitiva. Nullità della pretesa per insussistenza del credito;
- Inesistenza del credito azionato: Illegittimità del calcolo e della richiesta - Mancanza di motivazione e assenza atto prodromico. Nullità degli atti opposti per difetto motivazione - Eccesso di potere;
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Erroneità dei presupposti.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, ci si duole del difetto di legittimazione passiva della ricorrente, che si dice estranea all’abuso di che trattasi avendo ereditato la quota di legittima dell’immobile de quo per successione del padre. Sarebbe infatti illegittima l’irrogazione della sanzione di cui al comma 4 bis dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, nei confronti del proprietario non responsabile dell’abuso.
Con il secondo ordine di censure, la ricorrente lamenta che tutti i vizi che, in tesi, affliggerebbero i provvedimenti già impugnati con il ricorso n. 2408/2017, definito con la citata sentenza n. 774/2022 appellata dinnanzi il C.G.A.R.S., si ripercuoterebbero anche sulla consequenziale iscrizione a ruolo della somma ingiunta a titolo di sanzione e sulla relativa cartella di pagamento. Sotto diverso profilo, parte ricorrente sostiene che il Comune avrebbe dovuto sospendere il procedimento sanzionatorio nelle more della definizione del giudizio d’appello.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l’inapplicabilità nella fattispecie della ridetta sanzione di cui al comma 4 bis dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, atteso che il manufatto per cui è causa venne realizzato in data antecedente all’entrata in vigore dell’art. 17 del D.L. 12.09.2014 n. 133, convertito con modifiche con la legge 11.11.2014 n. 16.
Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denunzia l’illegittimità del ruolo e della successiva cartella, poiché non sussisterebbe alcun accertamento definitivo circa la doverosità della sanzione in questione atteso che, in pendenza del giudizio di appello sulla citata sentenza n. 774/2022, il Comune non avrebbe potuto procedere all’iscrizione a ruolo dell’intera somma, ma al più, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 602/1973, di un terzo di essa.
Con il quinto ed il sesto motivo di ricorso, la ricorrente denunzia infine che, della somma di euro 16.000 indicata come dovuta per interessi, la ricorrente non ha mai avuto contezza, né i provvedimenti impugnati recherebbero l’indicazione dei criteri di calcolo dei suddetti interessi, né del momento dal quale essi sono stati fatti decorrere. In sostanza la ricorrente denunzia che la mancata indicazione del tasso, della decorrenza e del metodo di calcolo degli interessi, impedirebbe qualunque controllo sulla correttezza del totale dovuto.
3. Il Comune di Licata si è costituito in giudizio con memoria del 18 luglio 2023, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del quinto e del sesto motivo di ricorso.
Il 19 luglio 2023 parte ricorrente ha dichiarato di rinunziare alla domanda cautelare presentata.
In data 13 settembre 2023 si è costituita con memoria di stile l’Agenzia delle Entrate Riscossione, Direzione Generale dell’Emilia Romagna, che in vista della discussione ha depositato documentazione e, con memoria dell’8 luglio 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso eccependone preliminarmente l’inammissibilità, atteso che tutte le doglianze, anche quelle astrattamente riferite ad ADER, afferirebbero in realtà all’azione amministrativa del Comune di Licata, donde il difetto di legittimazione a resistere dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Con specifico riguardo alle censure concernenti la mancata esposizione del tasso e del metodo di calcolo degli interessi, la difesa erariale sostiene che l’obbligo dell’Agenzia delle Entrate di esplicitare una motivazione in merito verrebbe in rilievo solo con riferimento agli interessi maturati successivamente alla data di notifica della cartella, non anche in ordine agli interessi direttamente iscritti a ruolo dall'ente impositore, come avvenuto nel caso di specie.
Parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento ed il ricorso è stato trattenuto in decisione in esito all’udienza pubblica del 25 settembre 2025, nel corso della quale il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, ha evidenziato alle parti la possibile inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso, stante che le censure dedotte afferiscono alla prodromica ordinanza con cui è stata irrogata la sanzione prevista dal ridetto art. 31, comma 4 bis , del D.P.R. n. 380/2001.
4. Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione con cui la difesa del Comune di Licata ha sostenuto l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del quinto e del sesto motivo di ricorso.
L’eccezione è infondata atteso che, come già rilevato dalla Sezione in analoghi contenziosi (cfr. TAR Palermo, sez. II, 14 dicembre 2023, n. 3735), la contestazione sulla cartella esattoriale segue il regime proprio dei crediti per i quali quest'ultima è stata emessa.
Ne discende che quando si tratta del recupero coattivo di una somma pretesa a titolo di sanzione per illeciti edilizi, la controversia rientra nell'alveo dell'art. 133, lett. f ), c.p.a., e, dunque, nell’ambito della giurisdizione esclusiva di questo Tribunale (TAR Campania, sez. II, 27 marzo 2023, n. 1866 e giurisprudenza ivi richiamata).
Riguardo all’impugnazione delle cartelle esattoriali in generale, questo Tribunale Amministrativo (cfr. TAR Palermo Sez. I, 29.12.2021 n. 3650) ha avuto altresì modo di evidenziare che la domanda di annullamento della cartella è attratta nella giurisdizione amministrativa, atteso che “ essendo la cartella di pagamento uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale, l'impugnazione deve essere proposta davanti al giudice che ha giurisdizione a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale'' (Cons. St.. sez. VI, 29 dicembre 2008, n. 6590; si v. inoltre. Cass. civ. sez. un., 8 febbraio 2008. n. 3001), salvo che vengano in contestazione questioni afferenti alla legittimità degli stessi atti della procedura coattiva di riscossione, nel caso restando ferma la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Civ. Sez. Un. 18 dicembre 2008 n.29529) ” (T.A.R. Calabria, sez. II, 6/11/2014 n. 1724).
5. Tanto premesso, come evidenziato nel corso della discussione, il Collegio ritiene inammissibili i primi tre motivi di ricorso.
Non vi sono ragioni nella fattispecie all’esame per derogare alla costante giurisprudenza amministrativa che evidenzia come l’impugnazione delle cartelle di pagamento portanti la sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione è inammissibile laddove le censure dedotte afferiscano, come nel caso di specie, alla prodromica ordinanza con cui è stata irrogata la sanzione prevista dal predetto art. 31, comma 4 bis , del D.P.R. n. 380/2001 (la cui legittimità nella vicenda all’esame è stata, per altro, confermata dalla Sezione con la citata sentenza n. 774/2022), costituente il titolo su cui effettivamente si fonda la pretesa patrimoniale dell’Amministrazione intimata, di cui la cartella di pagamento impugnata costituisce mera modalità di riscossione (cfr. TAR Palermo, Sez. II, 4 aprile 2022 n. 1164).
5.1. In ogni caso le censure in questione sono tutte infondate.
Preliminarmente va ribadito che l’art. 31, comma 4 bis , del D.P.R. n. 380/2001 sanziona la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione e non l’esecuzione dell’abuso; tale inottemperanza inizia con la notifica dell’ingiunzione a demolire e perdura nel tempo fino a quando l’interessato (entro il termine di giorni 90 assegnato dall’ordine di rimessione in pristino), ovvero l’autorità amministrativa non provveda ad eseguire in danno il ripristino dello stato dei luoghi (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, parere 27.12.2022, n. 629).
La sanzione pecuniaria prevista dalla norma citata non è perciò una conseguenza dell'abuso edilizio, ma dell'inerzia mantenuta dagli autori di fronte a un ordine di demolizione. Ove, come nel caso di specie è avvenuto, tale l'inerzia si prolunghi per un tempo sufficiente a coprire il termine di ottemperanza stabilito nell'ordine di demolizione, i soggetti rimasti inerti devono essere assoggettati alla sanzione pecuniaria, il cui presupposto applicativo non è la commissione dell’abuso edilizio ma la violazione del ridetto ordine di demolizione (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 marzo 2023 n. 2412).
Con sentenza n. 16 dell’11 ottobre 2023, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che l’illecito costituito dall’inottemperanza all’ordine di demolizione si esaurisce una volta scaduto il termine di novanta giorni per provvedere, ribadendo che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4- bis , del D.P.R. n. 380 del 2001 è di per sé funzionale a sanzionare il “… mancato adempimento all’ordine di demolire, ossia in ragione di un illecito ad effetti permanenti, che si consuma con lo scadere del termine di 90 giorni assegnato dall’autorità amministrativa con l’ordine di demolizione…” ed il cui “… presupposto è l’accertamento dell’inottemperanza dell’ordine di demolizione… ”; tanto che “… col decorso del termine di 90 giorni il responsabile non può più demolire il manufatto abusivo, poiché non è più suo, sicché non è più perdurante l’illecito omissivo (in quanto si è ‘consumata’ la fattispecie acquisitiva) ”.
Tali considerazioni hanno indotto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la già menzionata sentenza n. 16/2023, ad escludere che la sanzione pecuniaria prevista dal ridetto art. 31, comma 4 bis , del D.P.R. n. 380 del 2001 possa essere irrogata a chi, prima dell’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014, abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore.
5.2. Facendo applicazione dei riferiti principi al caso di specie, il primo motivo di ricorso è infondato, atteso che il presupposto per l’irrogazione della sanzione in parola è costituito dalla circostanza che il destinatario dell’ordine di ripristino, pur avendo avuto chiara notizia di esso (nella fattispecie la parte ricorrente lo ha anche, vanamente, impugnato), non vi abbia adempiuto nel termine assegnatogli dall'Amministrazione.
Anche il secondo motivo va respinto.
Va disattesa la censura di invalidità derivata, in ragione dell’accertata legittimità del presupposto provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa.
Con la sentenza n. 774 dell’11 marzo 2022, la Sezione come detto ha respinto il citato ricorso n. 2408/2017 r.g. confermando la legittimità dei provvedimenti adottati dal Comune di Licata. Tale sentenza è stata in effetti appellata dalla ricorrente (con ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana n. -OMISSIS- r.g., attualmente pendente), che però non ha ritenuto di formulare alcuna domanda cautelare volta ad ottenerne la sospensione dell’efficacia. Essendo dunque esecutiva la sentenza n. 774/2022, nessuna disposizione obbligava il Comune di Licata a tenere sospeso il procedimento sanzionatorio nelle more della definizione del giudizio d’appello.
Il terzo motivo di ricorso, infine, è manifestamente infondato, in quanto il Comune di Licata adottò l’ingiunzione di demolizione il 22 marzo 2018, quindi in data di molto successiva a quella - il 12 novembre 2014 - di entrata in vigore del comma 4 bis dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.
6. Come correttamente rilevato dalla difesa comunale non coglie nel segno neanche il quarto motivo di ricorso.
Anche a non considerare che in corso di causa l’art. 15 del DPR 29 settembre 1973 n. 602, di cui parte ricorrente invoca l’applicazione, è stato abrogato (dall'articolo 241, comma 1, lettera c), del D.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026), il Collegio osserva che l’art. 19 del D.lgs. n. 46/1999, innovando la precedente disciplina ha limitato l’ambito applicativo della norma in precedenza citata alle sole imposte sui redditi (cfr. Cassazione civile, sez. trib., 9 agosto 2007, n. 17562).
7. Il Collegio reputa invece fondate le doglianze, di cui al quinto e sesto motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta che la cartella impugnata non recando l’indicazione del metodo di calcolo degli interessi, del tasso applicato e della decorrenza impedirebbe qualunque controllo sulla correttezza del totale dovuto.
Sul punto è stato condivisibilmente rilevato dalla Corte di Cassazione che ove, come nel caso di specie è avvenuto, la cartella richieda al contribuente interessi mai prima determinati e pretesi dall'ente accertatore, essa in tali casi assume la “ natura di atto impositivo in senso sostanziale e richiede, quanto all'individuazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si fonda la ripresa, una motivazione completa, dovendo l'agente esternare gli elementi essenziali della pretesa che consentano al contribuente di verificarne la legittimità e di impugnarla, anche per contestare il merito della stessa -cfr. Cass., 24 ottobre 2019, n. 27271-. Tale motivazione deve dunque assumere i caratteri della congruità, sufficienza ed intelligibilità (Cass., 3 maggio 2018, n. 10481; Cass., 19 aprile 2017, n. 9799). Ciò impone di considerare, all'interno delle espressioni "presupposti di fatto" e "ragioni giuridiche" che hanno determinato la ripresa, sia la tipologia di interessi applicati attraverso l'indicazione della norma tributaria di riferimento o comunque del criterio normativo idoneo a giustificarli (Cass., 24 luglio 2014, n. 16863), che l'imposta con riferimento alla quale sono stati calcolati in percentuale gli interessi, nonché la data di decorrenza degli stessi, ma non anche l'indicazione dei saggi d'interesse volta per volta modificati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione ai fini della quantificazione degli interessi.
In conclusione, con riferimento alle ipotesi nelle quali l'atto prodromico determinativo del debito fiscale non abbia reclamato gli interessi e sia l'emittente la cartella ad intimare per la prima volta il pagamento dell'obbligazione di interessi, occorre senz'altro che la pretesa per interessi sia giustificata attraverso l'individuazione dei "presupposti di fatto" e delle "ragioni giuridiche" poste a base della stessa.
In questo caso sarà dunque necessario (e sufficiente) che la cartella rechi, anche per relationem, l'indicazione del debito d'imposta e del quantum di interessi richiesto, nonché della decorrenza degli stessi e della base normativa che consenta al contribuente di individuare la natura degli interessi reclamati, la quale può variare non soltanto in funzione della tipologia dell'imposta, ma anche delle modalità prescelte dall'Ufficio per azionare la pretesa fiscale e del momento al quale si riferisce la ripresa” (Cassazione civile sez. un. – 14 luglio 2022, n. 22281; in termini anche Cassazione Sez. Tributaria 30.11.2022 n. 35343).
In sostanza, ove la cartella “segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori”. Ove invece “ la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo” (Cassazione civile, sez. un., n. 22281/2022 cit.).
Alla luce di quanto esposto, le doglianze articolate dalla ricorrente con il quinto ed il sesto motivo di ricorso sono fondate. Anche a non considerare che il ruolo impugnato (per altro non portato a conoscenza della ricorrente prima di essere reso esecutivo) non recava alcuna indicazione della base normativa e del criterio di calcolo degli interessi (corrispondenti nella fattispecie ad oltre il 75% della sanzione originariamente irrogata), la gravata cartella costituisce il primo atto con cui è stato reclamato il pagamento degli interessi in questione, sicché al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione avrebbe dovuto indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, le ragioni giuridiche degli interessi pretesi ( rectius quanto meno la base normativa a cui la loro richiesta essa è stata ancorata) e la decorrenza dalla quale essi sono dovuti.
8. Per le ragioni esposte, in conclusione, il ricorso all’esame va dichiarato inammissibile nei termini indicati in motivazione e, per il resto va accolto nei soli limiti pure indicati, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
9. In ragione del parziale accoglimento del mezzo di tutela all’esame sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei termini indicati e, per il resto, lo accoglie nei limiti e nei termini indicati e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, fatti salvi ulteriori provvedimenti delle resistenti Amministrazioni.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC IN, Presidente
ON NN, Primo Referendario, Estensore
AB IA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON NN | IC IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.