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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5654 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38844/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio, all'esito della camera di consiglio dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38844/23 promossa da:
in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della ditta individuale _1
, rappresentato e difeso come in atti;
Controparte_2
-Ricorrente - contro rappresentata e difesa come in atti;
Controparte_3
- Resistente-
Nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come in CP_4 atti;
-Resistente-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato in proprio e in qualità di legale rappresentante della _1
ditta individuale conviene in giudizio e al fine di Controparte_2 Controparte_3 CP_4 ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del servizio trasmetto dal telegiornale “Studio
Aperto”.
L'odierno attore chiede al Tribunale adito di accertare e dichiarare “l'intervenuta lesione dell'onore e della reputazione personale e professionale del sig. in proprio e nella qualità di legale _1 rappresentante pro tempore dell'omonima ditta individuale CO OF (CF/P.IVA _1
pagina 1 di 7 ), da parte della sig.ra nata a [...] il [...], C.F. P.IVA_1 Controparte_3
a cagione del servizio televisivo diffamatorio andato in onda in data C.F._1
23.10.2022 all'interno del telegiornale “Studio Aperto”, e per l'effetto condannarla in solido con la
Società emittente proprietaria delle rete all'interno della quale il servizio televisivo è andato in onda,
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, e quindi Controparte_4 P.IVA_2
condannarli in solido fra loro alla refusione del danno patito dal ricorrente, in proprio e nella qualità, ed indicato - quanto al danno patrimoniale individuato nella misura complessiva di euro 25.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto e fino al soddisfo;
- quanto al danno non patrimoniale individuato equitativamente nella misura complessiva di euro 50.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto e fino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi a favore del procuratore di parte ricorrente che si dichiara per l'effetto antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Invero, lamenta che nell'edizione del 23 ottobre 2022 del telegiornale “Studio Aperto” è _1 andato in onda un servizio a cura di “oggettivamente falso e puramente inventato” Controparte_3 relativamente alle dichiarazioni : “Si organizzano per danneggiare e distruggere le gabbie installate nei parchi romani per catturare i cinghiali su direttiva della Regione e della Prefettura. Sono animalisti ed ambientalisti, guidati tramite social da un uomo che segue le operazioni della task-force.
[…] Questo è un ultimo sabotaggio avvenuto in Via Taverna a Roma la scorsa settimana. I residenti della zona avevano chiesto aiuto per la continua presenza di cinghiali e per la paura dopo l'ultimo attacco ad una donna”.
Nell'atto introduttivo l'attore evidenzia il carattere diffamatorio del servizio nonché la lesione della sua identità personale e professionale, ritenendo di essere stato “indebitamente associato alla realizzazione di azioni con finalità illecite mai realizzate” e falsamente descritto “come un danneggiatore ed incitatore di altri a partecipare a questi presunti (mai avvenuti) illeciti atti vandalici su beni pubblici o esposti alla pubblica fede”.
si è costituito in giudizio chiedendo “in via preliminare accertare e dichiarare CP_4
inammissibile il ricorso notificato in danno di , per inesistenza della procura ad litem, CP_4 ovvero in subordine per nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia della procura processuale”, “accertare
e dichiarare per le motivazioni, tutte, di cui in narrativa il difetto di legittimazione passiva in capo a
essendo - titolare di concessione per l'emittenza CP_4 Controparte_5
televisiva e responsabile delle trasmissioni TV e non disporre, per l'effetto, CP_4
pagina 2 di 7 l'estromissione dal giudizio dell'odierna convenuta con ogni consequenziale provvedimento, ovvero, comunque, il rigetto della domanda in quanto inammissibile;
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per le motivazioni, tutte, esposte in narrativa;
nel merito, salva ed impregiudicata ogni superiore eccezione, e senza rinuncia alle stesse, né accettazione del contraddittorio, rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte, in quanto inammissibili. prima ancora che infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, e non provate, per tutti i motivi di cui in narrativa”.
si è costituita in giudizio chiedendo “preliminarmente, dichiarare non ammissibile Controparte_3
ogni richiesta di parte ricorrente, anche in punto carenza di legittimazione attiva di e _1
della ditta individuale Enrico Rizzi Official;
sempre in via principale, comunque, nel merito, rigettare ogni domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e diritto;
condannare l'odierno ricorrente alle spese di lite, IVA, CPA e rimborso forfetario 15%”.
Con note in sostituzione dell'udienza del 10.09.24. l'attore si si riporta all'atto introduttivo depositando contestualmente la procura alle liti.
Con note in sostituzione dell'udienza, le parti costituite si riportano integralmente ai propri atti difensivi, insistendo sulle conclusioni ivi riportate.
Il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione l'udienza dell' 8.4.2025.
Il ricorso deve essere rigettato.
Il Tribunale premette che il presente giudizio è stato introdotto con rito semplificato ex art. 281 decies cpc e fissata l'odierna udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc , cartolarizzata ex art. 127 ter c.p.c. introdotto con decreto legislativo n.149/2022
In via preliminare, deve essere rigettata la domanda proposta nei confronti di semplice CP_4
società controllante di , che non concorre in alcun modo a determinare Controparte_5
modalità o contenuti della programmazione delle reti di titolarità della società controllata”
Cont (Cass.21934/08), in difetto di prova contraria (ovvero immedesimazione organica tra la società la
. CP_4
Il Tribunale ritiene che le affermazioni di cui è causa costituiscano legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica.
Invero, a differenza del diritto di cronaca (mera rappresentazione di fatti), il diritto di critica si sostanzia nella manifestazione di un'opinione meramente soggettiva che ha per sua natura carattere congetturale, che non può per definizione pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica ( ex multi pagina 3 di 7 Cass. 49750/14) perché fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti (Cass. 7499/20). La nozione di "critica", (Sez. V, Sent., (ud. 31/01/2019) 19-03-2019,
n. 12180), quale espressione della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio dall'elaborazione giurisprudenziale, rimanda non solo all'area dei rilievi problematici ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo, anche con toni aspri e taglienti;
la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione ed
è un giudizio valutativo e come tale soggettivo e non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso". La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata;
Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi. In altri termini, come rimarca la giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un
"sufficiente riscontro fattuale" (Corte EdU, sent. del 27.10.2005 caso Wirtshafts-Trend Zeitschriften-
Verlags Gmbh c. Austria ric. N. 58547/00, nonché sent. del 29.11.2005, caso c. Portogallo, Per_1
ric. N. 75088/01), ma, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EDU, sent. del
1.7.1997 caso c/Austria par. 33). In merito al rapporto tra diritto all'onore e diritto di Persona_2
critica, la stessa giurisprudenza ha più volte precisato che "posto che qualunque critica che concerna persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Infatti, sostenere una tesi diversa significherebbe affermare che nel nostro ordinamento giuridico è previsto e tutelato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero solo ed esclusivamente nel caso che questo consista in approvazioni e non in critiche. Pertanto, il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. Consegue che non è giuridicamente né logicamente corretto sostenere il prevalere del diritto all'onore ed alla reputazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero in chiave critica, anche in presenza di capacità lesive estremamente ridotte, tali, quindi, da non giustificare in nessun caso detta prevalenza" (Cass. 22.3.2012 n. 4545 e Cass. n.12420/08). Ciò nonostante, il diritto pagina 4 di 7 di critica soggiace al limite della rilevanza sociale, della continenza verbale. Sicché tali limiti si ritengono superati, quando l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire senza alcuna finalità di pubblico interesse la figura morale del soggetto criticato (Cass. Sez. V, 14/04/2000); l'esercizio del diritto di critica esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi (Cass. Sez. I sent. n.
36045/14).
L'estratto del servizio in esame non solo non ha alcuna portata diffamatoria ma risponde ad uno scopo informativo e di denuncia sociale e costituisce legittima manifestazione del diritto di critica e di cronaca.
Secondo la prospettazione difensiva di il servizio gli avrebbe falsamente attribuito _1 condotte illecite (distruggere e danneggiare le gabbie per i cinghiali), sminuendo in tal modo “le caratteristiche di personalità e l'impegno sociale e professionale” alla luce anche della notorietà vantata in questo settore in quanto “influencer”.
L'attore, nell'atto introduttivo, sottolinea il proprio impegno in ambito animalista, descrivendo l'attività di monitoraggio che puntualmente svolge per la repressione dei maltrattamenti: in particolare, questi dichiara di “farsi ricettore di segnalazioni di maltrattamento di animali che gli provengono da tutta Italia”; di essere ormai noto a livello nazionale poiché “è sempre pronto a denunciare alle competenti Procure della Repubblica di tutta Italia questi fatti di reato e seguire poi i relativi processi”, di fare sopralluoghi su segnalazioni ricevute per verificarne la fondatezza , di richiedere anche l'intervento delle forze dell'ordine e di documentare queste attività con dirette video trasmesse su Facebook.
Tale impegno animalista per stessa ammissione di ha riguardato anche la denuncia CP_6
delle gabbie istituite a Roma per fronteggiare l'emergenza cinghiali ed in particolare le cosiddette gabbie- trappola all'interno del Parco pubblico romano del , sia in via Montiglio che in Via CP_7
Taverna (doc.8-9) ; lo stesso attore conferma di essere intervenuto in questo caso con la consueta modalità che prevede la richiesta di intervento delle forze dell'ordine e la diretta video su Facebook.
A ben vedere, è proprio questo l'argomento trattato dal servizio giornalistico oggetto di causa.
Più precisamente, il servizio tratta temi di interesse generale ed attuali, quali l'emergenza che affligge la città di Roma per la presenza di numerosi cinghiali in città e gli interventi delle autorità locali per fronteggiare il problema, spesso in antitesi con gruppi di attivisti animalisti. pagina 5 di 7 Il servizio descrive proprio questa situazione , informando il pubblico che gruppi di “animalisti e attivisti si organizzano per danneggiare e distruggere le gabbie installate nei parchi romani per catturare i cinghiali su direttiva della regione e della prefettura”.
Nel corso del servizio la giornalista dichiara che gli attivisti sono “guidati tramite social da un uomo che segue le operazioni della task-force” e a conferma dell'informazione viene trasmessa una breve clip in cui un soggetto non identificato chiede l'intervento di attivisti a fronte dell'operazione delle forze dell'ordine finalizzata alla cattura dei cinghiali.
Invero, come documentato dagli articoli prodotti dalla convenuta sono fatti noti l'opposizione degli animalisti alla cattura e all'abbattimento dei cinghiali , oltre che al posizionamento della gabbie anti- cinghiali;
note sono anche le modalità operative di costoro, che individuano la presenza delle “ forze dell'ordine e le guardie parco “ e intervengono dopo avere diffuso l' informazione via social (“A trainare le proteste sono almeno tre persone che però operano singolarmente: non fanno gruppo, una volta interviene l'uno, la seconda l'altro. Tutto viene filmato e trasferito via social e non si fermano”, articolo de Il Messaggero doc.5).
È pertanto evidente che non sia l'unico tra gli animalisti coinvolto in queste operazioni _1 ad aver utilizzato la modalità delle dirette su Facebook (“Sono intervenuti a difesa dei cinghiali e per questo sono stati identificati dai carabinieri. Si tratta di 8 persone del movimento animalista la
Sfattoria degli ultimi che si sono recate ieri sera alle 20 presso via Giuseppe Taverna, a Monte Mario, all'ingresso dell'area verde, dove alcuni volontari della protezione Civile Ente Parco stavano piazzando delle gabbie per bloccare i cinghiali”, articolo de La repubblica del 12.10.22 doc. 4).
Il ricorrente sostiene che la breve clip mandata in onda nel corso del servizio è tuttavia riconducibile ad una diretta trasmessa sui propri canali social.
A ben vedere, per stessa ammissione dell'attore, non viene mai nominato nel corso del _1
servizio, che è privo di oggettivi riferimenti riconducibili a lui o alla sua attività, né questi in qualche modo è stato collegato a condotte di distruzione o di danneggiamento.
Appare evidente come la sola voce non sia di per sé idonea ad identificare in modo univoco l'attore presso la platea dei telespettatori, come da questi preteso;
a ciò si aggiunga, comunque, che neppure può ritenersi che la giornalista abbia associato l'uomo della clip ad attività illecite.
Infatti, la giornalista si è limitata a riportare circostanze vere e note ma distinte tra di loro, ovvero le proteste degli animalisti contro le operazioni di cattura dei cinghiali, sfociate nel danneggiamento delle pagina 6 di 7 gabbie (“Questo è un ultimo sabotaggio avvenuto in via Taverna a Roma la scorsa settimana”) e le modalità organizzative di costoro (dirette sui canali social).
Tale intento è ben chiaro visto che dichiara che a coordinare gli animalisti è “un Controparte_3 uomo che segue le operazioni della task-force” distinguendolo da coloro che concretamente hanno agito (“A tramare le proteste sarebbero almeno tre persone, già individuate dalle Forze dell'Ordine”).
Inoltre, pur non essendo in alcun modo nominato o individuato dal servizio né collegato nemmeno indirettamente alle attività di danneggiamento, vero è che – come egli stesso afferma nel _1
ricorso introduttivo- si è interessato pubblicamente alla vicenda delle gabbie posizionate in via
Taverna.
Di conseguenza, non è condivisibile quanto allegato dell'attore, ovvero che abbia Controparte_3
divulgato notizie contrarie a verità, in quanto le informazioni diffuse nel servizio trovano riscontro nelle notizie di cronaca del periodo e nelle stesse difese dell'attore.
A ciò si aggiunga che il servizio nel riportare informazioni di pubblico interesse utilizza un linguaggio del tutto continente e privo di espressioni offensive o suggestive neppure lesive dell'altrui reputazione , non contenendo riferimenti o attacchi personali.
Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (valori medi, scaglione fino a euro 260.000, onorari medi 5.077 euro , oltre accessori di legge ).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta, così dispone:
- rigetta tutte le domande di parte ricorrente;
- condanna al pagamento delle spese di lite di che liquida in 5.077 _1 Controparte_3
euro, oltre accessori di legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite di che liquida in 5.077 _1 CP_4
euro, oltre accessori di legge
-
Roma, 8 aprile febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio, all'esito della camera di consiglio dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38844/23 promossa da:
in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della ditta individuale _1
, rappresentato e difeso come in atti;
Controparte_2
-Ricorrente - contro rappresentata e difesa come in atti;
Controparte_3
- Resistente-
Nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come in CP_4 atti;
-Resistente-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato in proprio e in qualità di legale rappresentante della _1
ditta individuale conviene in giudizio e al fine di Controparte_2 Controparte_3 CP_4 ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del servizio trasmetto dal telegiornale “Studio
Aperto”.
L'odierno attore chiede al Tribunale adito di accertare e dichiarare “l'intervenuta lesione dell'onore e della reputazione personale e professionale del sig. in proprio e nella qualità di legale _1 rappresentante pro tempore dell'omonima ditta individuale CO OF (CF/P.IVA _1
pagina 1 di 7 ), da parte della sig.ra nata a [...] il [...], C.F. P.IVA_1 Controparte_3
a cagione del servizio televisivo diffamatorio andato in onda in data C.F._1
23.10.2022 all'interno del telegiornale “Studio Aperto”, e per l'effetto condannarla in solido con la
Società emittente proprietaria delle rete all'interno della quale il servizio televisivo è andato in onda,
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, e quindi Controparte_4 P.IVA_2
condannarli in solido fra loro alla refusione del danno patito dal ricorrente, in proprio e nella qualità, ed indicato - quanto al danno patrimoniale individuato nella misura complessiva di euro 25.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto e fino al soddisfo;
- quanto al danno non patrimoniale individuato equitativamente nella misura complessiva di euro 50.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto e fino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi a favore del procuratore di parte ricorrente che si dichiara per l'effetto antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Invero, lamenta che nell'edizione del 23 ottobre 2022 del telegiornale “Studio Aperto” è _1 andato in onda un servizio a cura di “oggettivamente falso e puramente inventato” Controparte_3 relativamente alle dichiarazioni : “Si organizzano per danneggiare e distruggere le gabbie installate nei parchi romani per catturare i cinghiali su direttiva della Regione e della Prefettura. Sono animalisti ed ambientalisti, guidati tramite social da un uomo che segue le operazioni della task-force.
[…] Questo è un ultimo sabotaggio avvenuto in Via Taverna a Roma la scorsa settimana. I residenti della zona avevano chiesto aiuto per la continua presenza di cinghiali e per la paura dopo l'ultimo attacco ad una donna”.
Nell'atto introduttivo l'attore evidenzia il carattere diffamatorio del servizio nonché la lesione della sua identità personale e professionale, ritenendo di essere stato “indebitamente associato alla realizzazione di azioni con finalità illecite mai realizzate” e falsamente descritto “come un danneggiatore ed incitatore di altri a partecipare a questi presunti (mai avvenuti) illeciti atti vandalici su beni pubblici o esposti alla pubblica fede”.
si è costituito in giudizio chiedendo “in via preliminare accertare e dichiarare CP_4
inammissibile il ricorso notificato in danno di , per inesistenza della procura ad litem, CP_4 ovvero in subordine per nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia della procura processuale”, “accertare
e dichiarare per le motivazioni, tutte, di cui in narrativa il difetto di legittimazione passiva in capo a
essendo - titolare di concessione per l'emittenza CP_4 Controparte_5
televisiva e responsabile delle trasmissioni TV e non disporre, per l'effetto, CP_4
pagina 2 di 7 l'estromissione dal giudizio dell'odierna convenuta con ogni consequenziale provvedimento, ovvero, comunque, il rigetto della domanda in quanto inammissibile;
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per le motivazioni, tutte, esposte in narrativa;
nel merito, salva ed impregiudicata ogni superiore eccezione, e senza rinuncia alle stesse, né accettazione del contraddittorio, rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte, in quanto inammissibili. prima ancora che infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, e non provate, per tutti i motivi di cui in narrativa”.
si è costituita in giudizio chiedendo “preliminarmente, dichiarare non ammissibile Controparte_3
ogni richiesta di parte ricorrente, anche in punto carenza di legittimazione attiva di e _1
della ditta individuale Enrico Rizzi Official;
sempre in via principale, comunque, nel merito, rigettare ogni domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e diritto;
condannare l'odierno ricorrente alle spese di lite, IVA, CPA e rimborso forfetario 15%”.
Con note in sostituzione dell'udienza del 10.09.24. l'attore si si riporta all'atto introduttivo depositando contestualmente la procura alle liti.
Con note in sostituzione dell'udienza, le parti costituite si riportano integralmente ai propri atti difensivi, insistendo sulle conclusioni ivi riportate.
Il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione l'udienza dell' 8.4.2025.
Il ricorso deve essere rigettato.
Il Tribunale premette che il presente giudizio è stato introdotto con rito semplificato ex art. 281 decies cpc e fissata l'odierna udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc , cartolarizzata ex art. 127 ter c.p.c. introdotto con decreto legislativo n.149/2022
In via preliminare, deve essere rigettata la domanda proposta nei confronti di semplice CP_4
società controllante di , che non concorre in alcun modo a determinare Controparte_5
modalità o contenuti della programmazione delle reti di titolarità della società controllata”
Cont (Cass.21934/08), in difetto di prova contraria (ovvero immedesimazione organica tra la società la
. CP_4
Il Tribunale ritiene che le affermazioni di cui è causa costituiscano legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica.
Invero, a differenza del diritto di cronaca (mera rappresentazione di fatti), il diritto di critica si sostanzia nella manifestazione di un'opinione meramente soggettiva che ha per sua natura carattere congetturale, che non può per definizione pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica ( ex multi pagina 3 di 7 Cass. 49750/14) perché fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti (Cass. 7499/20). La nozione di "critica", (Sez. V, Sent., (ud. 31/01/2019) 19-03-2019,
n. 12180), quale espressione della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio dall'elaborazione giurisprudenziale, rimanda non solo all'area dei rilievi problematici ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo, anche con toni aspri e taglienti;
la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione ed
è un giudizio valutativo e come tale soggettivo e non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso". La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata;
Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi. In altri termini, come rimarca la giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un
"sufficiente riscontro fattuale" (Corte EdU, sent. del 27.10.2005 caso Wirtshafts-Trend Zeitschriften-
Verlags Gmbh c. Austria ric. N. 58547/00, nonché sent. del 29.11.2005, caso c. Portogallo, Per_1
ric. N. 75088/01), ma, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EDU, sent. del
1.7.1997 caso c/Austria par. 33). In merito al rapporto tra diritto all'onore e diritto di Persona_2
critica, la stessa giurisprudenza ha più volte precisato che "posto che qualunque critica che concerna persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Infatti, sostenere una tesi diversa significherebbe affermare che nel nostro ordinamento giuridico è previsto e tutelato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero solo ed esclusivamente nel caso che questo consista in approvazioni e non in critiche. Pertanto, il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. Consegue che non è giuridicamente né logicamente corretto sostenere il prevalere del diritto all'onore ed alla reputazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero in chiave critica, anche in presenza di capacità lesive estremamente ridotte, tali, quindi, da non giustificare in nessun caso detta prevalenza" (Cass. 22.3.2012 n. 4545 e Cass. n.12420/08). Ciò nonostante, il diritto pagina 4 di 7 di critica soggiace al limite della rilevanza sociale, della continenza verbale. Sicché tali limiti si ritengono superati, quando l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire senza alcuna finalità di pubblico interesse la figura morale del soggetto criticato (Cass. Sez. V, 14/04/2000); l'esercizio del diritto di critica esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi (Cass. Sez. I sent. n.
36045/14).
L'estratto del servizio in esame non solo non ha alcuna portata diffamatoria ma risponde ad uno scopo informativo e di denuncia sociale e costituisce legittima manifestazione del diritto di critica e di cronaca.
Secondo la prospettazione difensiva di il servizio gli avrebbe falsamente attribuito _1 condotte illecite (distruggere e danneggiare le gabbie per i cinghiali), sminuendo in tal modo “le caratteristiche di personalità e l'impegno sociale e professionale” alla luce anche della notorietà vantata in questo settore in quanto “influencer”.
L'attore, nell'atto introduttivo, sottolinea il proprio impegno in ambito animalista, descrivendo l'attività di monitoraggio che puntualmente svolge per la repressione dei maltrattamenti: in particolare, questi dichiara di “farsi ricettore di segnalazioni di maltrattamento di animali che gli provengono da tutta Italia”; di essere ormai noto a livello nazionale poiché “è sempre pronto a denunciare alle competenti Procure della Repubblica di tutta Italia questi fatti di reato e seguire poi i relativi processi”, di fare sopralluoghi su segnalazioni ricevute per verificarne la fondatezza , di richiedere anche l'intervento delle forze dell'ordine e di documentare queste attività con dirette video trasmesse su Facebook.
Tale impegno animalista per stessa ammissione di ha riguardato anche la denuncia CP_6
delle gabbie istituite a Roma per fronteggiare l'emergenza cinghiali ed in particolare le cosiddette gabbie- trappola all'interno del Parco pubblico romano del , sia in via Montiglio che in Via CP_7
Taverna (doc.8-9) ; lo stesso attore conferma di essere intervenuto in questo caso con la consueta modalità che prevede la richiesta di intervento delle forze dell'ordine e la diretta video su Facebook.
A ben vedere, è proprio questo l'argomento trattato dal servizio giornalistico oggetto di causa.
Più precisamente, il servizio tratta temi di interesse generale ed attuali, quali l'emergenza che affligge la città di Roma per la presenza di numerosi cinghiali in città e gli interventi delle autorità locali per fronteggiare il problema, spesso in antitesi con gruppi di attivisti animalisti. pagina 5 di 7 Il servizio descrive proprio questa situazione , informando il pubblico che gruppi di “animalisti e attivisti si organizzano per danneggiare e distruggere le gabbie installate nei parchi romani per catturare i cinghiali su direttiva della regione e della prefettura”.
Nel corso del servizio la giornalista dichiara che gli attivisti sono “guidati tramite social da un uomo che segue le operazioni della task-force” e a conferma dell'informazione viene trasmessa una breve clip in cui un soggetto non identificato chiede l'intervento di attivisti a fronte dell'operazione delle forze dell'ordine finalizzata alla cattura dei cinghiali.
Invero, come documentato dagli articoli prodotti dalla convenuta sono fatti noti l'opposizione degli animalisti alla cattura e all'abbattimento dei cinghiali , oltre che al posizionamento della gabbie anti- cinghiali;
note sono anche le modalità operative di costoro, che individuano la presenza delle “ forze dell'ordine e le guardie parco “ e intervengono dopo avere diffuso l' informazione via social (“A trainare le proteste sono almeno tre persone che però operano singolarmente: non fanno gruppo, una volta interviene l'uno, la seconda l'altro. Tutto viene filmato e trasferito via social e non si fermano”, articolo de Il Messaggero doc.5).
È pertanto evidente che non sia l'unico tra gli animalisti coinvolto in queste operazioni _1 ad aver utilizzato la modalità delle dirette su Facebook (“Sono intervenuti a difesa dei cinghiali e per questo sono stati identificati dai carabinieri. Si tratta di 8 persone del movimento animalista la
Sfattoria degli ultimi che si sono recate ieri sera alle 20 presso via Giuseppe Taverna, a Monte Mario, all'ingresso dell'area verde, dove alcuni volontari della protezione Civile Ente Parco stavano piazzando delle gabbie per bloccare i cinghiali”, articolo de La repubblica del 12.10.22 doc. 4).
Il ricorrente sostiene che la breve clip mandata in onda nel corso del servizio è tuttavia riconducibile ad una diretta trasmessa sui propri canali social.
A ben vedere, per stessa ammissione dell'attore, non viene mai nominato nel corso del _1
servizio, che è privo di oggettivi riferimenti riconducibili a lui o alla sua attività, né questi in qualche modo è stato collegato a condotte di distruzione o di danneggiamento.
Appare evidente come la sola voce non sia di per sé idonea ad identificare in modo univoco l'attore presso la platea dei telespettatori, come da questi preteso;
a ciò si aggiunga, comunque, che neppure può ritenersi che la giornalista abbia associato l'uomo della clip ad attività illecite.
Infatti, la giornalista si è limitata a riportare circostanze vere e note ma distinte tra di loro, ovvero le proteste degli animalisti contro le operazioni di cattura dei cinghiali, sfociate nel danneggiamento delle pagina 6 di 7 gabbie (“Questo è un ultimo sabotaggio avvenuto in via Taverna a Roma la scorsa settimana”) e le modalità organizzative di costoro (dirette sui canali social).
Tale intento è ben chiaro visto che dichiara che a coordinare gli animalisti è “un Controparte_3 uomo che segue le operazioni della task-force” distinguendolo da coloro che concretamente hanno agito (“A tramare le proteste sarebbero almeno tre persone, già individuate dalle Forze dell'Ordine”).
Inoltre, pur non essendo in alcun modo nominato o individuato dal servizio né collegato nemmeno indirettamente alle attività di danneggiamento, vero è che – come egli stesso afferma nel _1
ricorso introduttivo- si è interessato pubblicamente alla vicenda delle gabbie posizionate in via
Taverna.
Di conseguenza, non è condivisibile quanto allegato dell'attore, ovvero che abbia Controparte_3
divulgato notizie contrarie a verità, in quanto le informazioni diffuse nel servizio trovano riscontro nelle notizie di cronaca del periodo e nelle stesse difese dell'attore.
A ciò si aggiunga che il servizio nel riportare informazioni di pubblico interesse utilizza un linguaggio del tutto continente e privo di espressioni offensive o suggestive neppure lesive dell'altrui reputazione , non contenendo riferimenti o attacchi personali.
Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (valori medi, scaglione fino a euro 260.000, onorari medi 5.077 euro , oltre accessori di legge ).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta, così dispone:
- rigetta tutte le domande di parte ricorrente;
- condanna al pagamento delle spese di lite di che liquida in 5.077 _1 Controparte_3
euro, oltre accessori di legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite di che liquida in 5.077 _1 CP_4
euro, oltre accessori di legge
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Roma, 8 aprile febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
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