Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 aprile 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 dicembre 1996 |
Commentari • 17
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Giurisprudenza • 25
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- contraddittorio endo-procedimentale·
- sanzioni tributarie·
- IMU·
- infedele dichiarazione·
- decadenza accertamento·
- ente non commerciale·
- art. 7 co.1 lett. i) DLgs n. 504/1992·
- onere della prova·
- esenzione IMU·
- art. 91-bis DL n. 1/2012
Versioni del testo
- Art. 1. 1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' israelitiche italiane, la quale, ai sensi dell'articolo 19, assume la denominazione di Unione delle Comunita' ebraiche italiane, sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, allegata alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. 1. In conformita' ai principi della Costituzione, e' riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti.
2. E' garantita agli ebrei, alle loro associazioni e organizzazioni, alle Comunita' ebraiche e all'Unione delle Comunita' ebraiche italiane la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
3. Gli atti relativi al magistero rabbinico, l'affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonche' delle sedi delle Comunita' e dell'Unione e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non soggetti ad oneri.
4. E' assicurata in sede penale la parita' di tutela del sentimento religioso e dei diritti di liberta' religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti.
5. Il disposto dell' articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 , si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso.
Nota all'art. 2:
Il testo dell' art.3 della legge n. 654/1975 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1986) e' il seguente:
"Art. 3. - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione e' punito con la reclusione da uno a quattro anni:
a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale;
b) chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a commettere atti di violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone perche' appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale.
E' vietata ogni organizzazione o associazione avente tra i suoi scopi di incitare all'odio o alla discriminazione razziale. Chi partecipi ad organizzazioni o associazioni di tal genere, o presti assistenza alla loro attivita', e' punito per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni.
Le pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni o associazioni". - Art. 3. 1. Ai ministri di culto nominati dalle Comunita' e dall'Unione a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano e' assicurato il libero esercizio del magistero. Essi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorita' informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.
2. I predetti ministri di culto sono esonerati dal servizio militare su loro richiesta vistata dall'Unione, e, in caso di mobilitazione generale, sono dispensati dalla chiamata alle armi quando svolgano le funzioni di Rabbino Capo; gli altri, se chiamati alle armi, esercitano il loro magistero nelle forze armate.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 8, 9, 10, 14 e 31 l'Unione rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei ministri di culto.