Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 aprile 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 dicembre 1996 |
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- 3. Circoncisione ed infibulazione dei minorenni tra cultura, repressione penale ed autodeterminazionehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 4. Rettifica anche incompleta esaurisce rimedio contro notizie false in trasmissione RAI (Tr. Roma, 28912/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 ottobre 2020
Non spetta al giudice della rettifica valutare se la notizia vera, per come complessivamente resa nelle due trasmissioni anche a seguito della rettifica, possa essere integrata o precisata, dato che la norma prevede esclusivamente che la notizia sia (oggettivamente) contraria al vero nel suo nucleo essenziale, cosa che nella specie non è. TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE n. cronol. 28912/2020 del 25/09/2020 RG n. 40043/2020 nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Luciana Sangiovanni dott. Francesco Crisafulli dott.ssa Damiana Colla riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 40043 dell'anno 2020, e …
Leggi di più… - 5. Circolare del 26/01/2009 n. 2 - Dipartimento delle Finanze - Direzione federalismo fiscaleDipartimento delle Finanze · 26 gennaio 2009
Pervengono alla scrivente numerosi quesiti in ordine all\'applicazione dell\'esenzione in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), prevista dall\'art. 7, comma 1, lettera i) del D.L.gs. 30 dicembre 1992, n. 504, sulla quale si forniscono le seguenti precisazioni. 1. IL QUADRO NORMATIVO L\'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, riconosce l\'esenzione dall\'ICI a "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all\'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita\' assistenziali, previdenziali, sanitarie, …
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Giurisprudenza • 23
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 15/09/2025, n. 12115Provvedimento: Sentenza n. 12115/2025 Depositato il 15/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 10/04/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: CAPIZZI ETTORE, Presidente TORNESI DANIELA RITA, Relatore SABATINI LIVIO, Giudice in data 10/04/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 6813/2024 depositato il 03/04/2024 proposto da Unione Delle Comunita' Ebraiche Italiane - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Roma - Via …Leggi di più...
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- 2. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 03/06/2025, n. 7429Provvedimento: Sentenza n. 7429/2025 Depositato il 03/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 28/05/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica: RU ER, Giudice monocratico in data 28/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. r/2024 depositato il 03/04/2024 proposto da Unione Delle Comunita' Ebraiche Italiane - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Roma - i/ Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto …Leggi di più...
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- 3. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 04/06/2024, n. 3757Provvedimento: Sentenza n. 3757/2024 Depositato il 04/06/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 23/05/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: LEPORE ANTONIO, Presidente RUGGIERO ALDO, Relatore DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice in data 23/05/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 5182/2022 depositato il 12/10/2022 proposto da Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Resistente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad …Leggi di più...
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- 4. Trib. Catania, sentenza 01/02/2025, n. 855Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice dott.ssa Venera Condorelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 10758 /2023 R.G. promossa DA rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 in atti dall'avv. CALABI GIUSEPPE e SACERDOTI GIORGIO GIUSEPPE - Attore - E DA rappresentata e difesa, giusta procura in atti Parte_2 dall'avv. CALABI GIUSEPPE e SACERDOTI GIORGIO GIUSEPPE - Attore - CONTRO , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato SCIACCA GIUSEPPE , giusta procura in atti; -Convenuto - Conclusioni: come da verbali di causa …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' israelitiche italiane, la quale, ai sensi dell'articolo 19, assume la denominazione di Unione delle Comunita' ebraiche italiane, sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, allegata alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. 1. In conformita' ai principi della Costituzione, e' riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti.
2. E' garantita agli ebrei, alle loro associazioni e organizzazioni, alle Comunita' ebraiche e all'Unione delle Comunita' ebraiche italiane la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
3. Gli atti relativi al magistero rabbinico, l'affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonche' delle sedi delle Comunita' e dell'Unione e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non soggetti ad oneri.
4. E' assicurata in sede penale la parita' di tutela del sentimento religioso e dei diritti di liberta' religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti.
5. Il disposto dell' articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 , si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso.
Nota all'art. 2:
Il testo dell' art.3 della legge n. 654/1975 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1986) e' il seguente:
"Art. 3. - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione e' punito con la reclusione da uno a quattro anni:
a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale;
b) chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a commettere atti di violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone perche' appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale.
E' vietata ogni organizzazione o associazione avente tra i suoi scopi di incitare all'odio o alla discriminazione razziale. Chi partecipi ad organizzazioni o associazioni di tal genere, o presti assistenza alla loro attivita', e' punito per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni.
Le pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni o associazioni". - Art. 3. 1. Ai ministri di culto nominati dalle Comunita' e dall'Unione a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano e' assicurato il libero esercizio del magistero. Essi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorita' informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.
2. I predetti ministri di culto sono esonerati dal servizio militare su loro richiesta vistata dall'Unione, e, in caso di mobilitazione generale, sono dispensati dalla chiamata alle armi quando svolgano le funzioni di Rabbino Capo; gli altri, se chiamati alle armi, esercitano il loro magistero nelle forze armate.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 8, 9, 10, 14 e 31 l'Unione rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei ministri di culto.