Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N° 63/24 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine dell'11 marzo 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 63/24 R.G.L. e vertente
TRA in persona del legale rappresentante, p.i. Parte_1
, con sede in Messina, Viale Principe Umberto 89 ed ivi elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Corso Cavour 178, presso lo studio dell'avv. Corrado Martelli, (c.f.
pec - fax 090 3710648), che la C.F._1 Email_1 rappresenta e difende-Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
, residente in [...], Villaggio Mili Marina, Contrada Barone 358, eletti-
[...] vamente domiciliato in Messina, Via La Farina 62, presso lo studio dell'avv. Gio- vanni Caruso ( ), che lo rappresenta e difende, fax CodiceFiscale_3
090/694597, pec –Appellato Email_2
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo trib. Messina 437/2020- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 2495 pubblicata in data
28 dicembre 2023
CONCLUSIONI
Casa di Cura: 1) annullare la sentenza impugnata perché viziata da ultra peti- zione o riformarla nella parte in cui ha condannato la ad una ulteriore Parte_1 somma a titolo di contributi previdenziali a favore del e dichiarare che nulla CP_1
è dovuto allo stesso oltre quanto disposto dal D.I., per i motivi e le ragioni come avanti esposti. 2) Compensare o, comunque, rideterminare le spese legali liquidate in primo grado. 3) Condannare l'appellato al pagamento delle spese del presente grado.
Capillo: a) rigettare l'appello, confermando integralmente la impugnata sentenza;
b) con vittoria di spese e compensi anche del presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina, chiedeva l'emissione CP_1 di decreto ingiuntivo per la somma di 23.246,73 a titolo di indennità risarcitoria di dodici mensilità posta a carico della (di seguito CCCR), Parte_1 sua datrice di lavoro, in forza dell'ordinanza 7867/2020 del 14 aprile 2020 del medesimo tribunale, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento da questa intimato. Il tribunale accoglieva emettendo decreto 437/2020 in data 28 maggio
2020.
CCCR proponeva opposizione in data 2 luglio 2020. Espletata consulenza contabile, con sentenza n° 2495 depositata in data 28 dicembre 2023 il giudice di primo grado ha confermato il decreto ingiuntivo condannando CCCR anche al pa- gamento al di ulteriori 13.593,80 euro di cui 3.868,06 per rivalutazione, CP_1
654,03 per interessi legali, 7.140,75 per contributi a carico azienda, 2.167,22 per contributi a carico lavoratore e 1.746,84 per TFR, oltre al rimborso delle spese di lite, con oneri di consulenza a carico della opponente.
ha proposto appello con ricorso depositato in data 25 gennaio 2024. Nella Pt_2 resistenza di Capillo, depositate note di trattazione scritta entro l'11 marzo 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il tribunale ha recepito le conclusioni del consulente, che ha conteggiato, oltre alle dodici mensilità, anche i contributi previdenziali e assistenziali. Il Giudice a quo, al fine di giustificare l'estensione della condanna ai contributi, che non erano oggetto della richiesta monitoria, ha argomentato che, sebbene solo l'opponente, sostanzialmente convenuto, possa proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione (Cass. sez. III 2820/1999, ma anche sez. II 16957/2002), debba fare eccezione il caso in cui le parti abbiano accettato il contraddittorio. Ha dunque evidenziato che entrambe le parti hanno chiesto l'accertamento del corretto importo dovuto a titolo risarcitorio, tenendo conto della data in cui il ha rinunciato CP_1 alla reintegra esercitando il diritto di opzione, richiamando giurisprudenza di legit- timità che statuisce la possibilità di riconoscere all'opposto una somma maggiore rispetto a quella richiesta. Il tribunale ha dunque anche escluso che la maggior con- danna costituisca extrapetizione.
2- Con l'atto di appello sostiene innanzitutto che il tribunale, avendo con- Pt_2 fermato esplicitamente il decreto opposto, ha esaurito integralmente la propria po- testas decidendi, potendo il giudice dell'opposizione o rigettare l'opposizione, e in tal caso egli deve confermare integralmente il decreto opposto, oppure accoglierla, anche solo parzialmente, e in tal caso può, sì, condannare l'opponente a pagare un importo diverso, ma solo in seguito a revoca del decreto ingiuntivo. N° 63/24 r.g.l.
Con il secondo motivo sostiene che il tribunale sia incorso in ultrapeti- Pt_2 zione, perché il avrebbe cristallizzato la propria domanda nel ricorso per CP_1 decreto ingiuntivo, ove ha indicato la retribuzione globale di fatto (di seguito rgf) e monetizzato la pretesa calcolando il rateo mensile per dodici mensilità.
Con il terzo motivo CCCR nega che il lavoratore sia legittimato a pretendere il pagamento dei contributi, perché l'art. 2115 c.c. pone la responsabilità del versa- mento in favore dell'ente previdenziale in capo al datore di lavoro, anche per la Part parte a carico del lavoratore, salvo il diritto di rivalsa. Sostiene dunque che il pillo avrebbe al più potuto chiedere la condanna al versamento all'Inps, previa la chiamata in causa di quest'ultimo (Cass. SS.UU. 7514/2022).
Ulteriore doglianza riguarda la condanna al pagamento integrale di interessi e ri- valutazione "dal dovuto al soddisfo", nonostante essa avesse versato la somma og- getto del decreto ingiuntivo in data 4 febbraio 2021, ben tre anni prima della pub- blicazione della sentenza impugnata.
Sempre nell'ambito del terzo motivo, lamenta che il tribunale le abbia ad- Pt_2 debitato le conseguenze del non avere provato il versamento dei contributi. Nega di avere alcun obbligo di dimostrare la corresponsione dei contributi in una causa che aveva un oggetto diverso. Tale argomentazione è collegata al quarto motivo, con il quale contesta che l'ordinanza ex art. 1 comma 49 legge 92/2012, sulla quale Pt_2 si basava il decreto ingiuntivo, potesse dimostrare anche l'obbligo contributivo, pe- raltro in assenza di contraddittorio con l'Inps.
Con il quinto e ultimo motivo CCCR contesta l'importo delle spese di lite, soste- nendo che, a fronte di un credito complessivo di 13.593,80 euro, la liquidazione pari a 5.388,00 euro sia eccessiva.
3- Il sostiene di contro che la condanna al versamento dei contributi po- CP_1 teva essere richiesta in quanto la relativa domanda va qualificata come reconventio reconventionis, ammessa pacificamente dalla giurisprudenza fra i poteri dell'oppo- sto nei giudizi ex art. 645 c.p.c.
Richiama a questo punto l'art. 653 c.p.c. in base al quale "se l'opposizione è ac- colta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente della sentenza" mentre, nel caso di specie non vi è stata alcuna revoca parziale del decreto e pertanto ben può accadere che la condanna finale possa avere doppio titolo e cioè il decreto ingiuntivo per la somma originaria e la sentenza per il supero (Cass. sez. I
23500/2021).
Fa dunque presente che il tribunale, con la sentenza impugnata, ha semplicemente quantificato l'esatto credito dovuto "per gli emolumenti già attribuiti… con l'emesso decreto".
Il contesta che si sia di fronte a extrapetizione perché, fermi restando pe- CP_1 titum e causa petendi, il tribunale si è limitato a liquidare una somma maggiore N° 63/24 r.g.l.
rispetto a quella inizialmente indicata. Egli sostiene infatti che la condanna riguardi comunque l'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità della rgf, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, come da ordinanza , il che farebbe rica- CP_2 dere la vicenda nelle ipotesi trattate da Cass. sez. lav. 20707/2018 e 11595/2020.
4- L'ordinanza Fornero poneva a carico di "il risarcimento del danno in Pt_2 favore del ricorrente da quantificarsi in 12 mensilità della rgf, oltre alla rivaluta- zione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo e al versamento dei contri- buti previdenziali e assistenziali, oltre interessi legali".
Con il ricorso per decreto ingiuntivo il , partendo da tale titolo, ha precisato CP_1
l'importo della rgf e lo ha moltiplicato per dodici mensilità, chiedendo testualmente al tribunale di ingiungere "di pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di 23.246,73 euro" (cioè il risultato della moltiplicazione della rgf per dodici) "oltre alla rivalutazione e agli interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché le spese e i compensi del presente procedimento".
Il richiamo al contenuto dell'ordinanza Fornero costituiva dunque la premessa sto- rica in base alla quale veniva azionata la pretesa, ma quest'ultima era esplicitamente delimitata alla retribuzione, alla rivalutazione e agli interessi. Il decreto ingiuntivo si conformava a tale thema decidendum decidendo solo su di esso.
CCCR con l'opposizione non ha proposto alcuna riconvenzionale ma, mantenen- dosi nell'ambito dello specifico oggetto della condanna contenuta nel decreto, oltre a muovere un'infondata eccezione di inammissibilità del ricorso per decreto, ha semplicemente contestato i calcoli operati dal lavoratore, proponendo una base di calcolo (rgf) inferiore, da decurtare di somme anticipate prima del licenziamento
(compensazione impropria, come tale non costituente autonoma domanda). Vero è pertanto che ha chiesto nelle conclusioni del ricorso di "accertare la corretta Pt_2 entità della somma eventualmente dovuta a titolo risarcitorio per il periodo inter- corso tra il licenziamento e la data in cui è stato esercitato il diritto di opzione" e
"dichiarare la corretta entità della somma eventualmente dovuta anche per l'inden- nità sostitutiva, tenendo conto dei corretti parametri di legge", ma pur sempre nell'ambito della domanda formulata con il decreto ingiuntivo.
Il , con la memoria art. 416 c.p.c., dopo avere facilmente ed efficacemente CP_1 confutato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, ha rea- gito, a partire da pag. 7, all'eccezione di erroneità dei calcoli ribadendo che l'importo della rgf era quello indicato nel monitorio, da calcolare al lordo (anche) di ritenute previdenziali. Ha dunque concluso invocando in via principale il rigetto dell'oppo- sizione con conferma integrale del decreto, solo eventualmente e ove necessario disponendo consulenza per accertare gli importi esatti dovutigli.
5- La più recente ma ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. N° 63/24 r.g.l.
SS.UU. 26727/2024) consente all'opposto di proporre, con la comparsa di costitu- zione e risposta tempestivamente depositata, domande alternative a quella intro- dotta in via monitoria, se trovino fondamento nel medesimo interesse sotteso alla domanda originaria, mentre negli scritti successivi può proporre domande che co- stituiscano "una manifestazione reattiva di difesa" sino alla prima udienza, ma tale ultima ipotesi è prevista nel giudizio ordinario mentre appare incompatibile con il rito del lavoro che, come è noto, impone che il thema decidendum sia delineato ab initio consentendo la mera emendatio soltanto per gravi motivi.
Nel caso di specie, la pretesa del versamento dei contributi non è stata introdotta né nella memoria art. 416 c.p.c. né negli scritti successivi. Solo in esito al deposito della relazione di consulenza il , resosi conto che il consulente aveva indi- CP_1 viduato anche dei titoli ulteriori, ha sostenuto per la prima volta che la condanna andasse estesa anche ai contributi, peraltro contraddittoriamente affermando (cfr. note 18 aprile 2023) che restavano fermi petitum e causa petendi costituite dalla
"indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria", cioè il titolo di cui al mo- nitorio. Egli ha insomma sostenuto che il consulente avrebbe accertato un diverso e maggiore importo per i medesimi titoli. Così evidentemente non è.
L'appello è dunque fondato in relazione alle somme che il consulente ha calcolato per crediti contributivi, che d'altronde il datore di lavoro dovrebbe semmai versare all'Inps (salva l'eventuale prescrizione).
6- Tolta la contribuzione, il consulente ha calcolato un credito del pari a CP_1
23.162,02 euro, che irrisoriamente differisce da quello oggetto del decreto. A tale somma egli ha aggiunto rivalutazione e interessi al 15 febbraio 2023.
CCCR, in risposta alla relazione, con le note del 13 dicembre 2023 ha fatto pre- sente di avere adempiuto al decreto ingiuntivo in data 4 febbraio 2021, producendo la distinta del bonifico. Il non contesta specificamente tale dazione, che CP_1 pertanto può dirsi provata, non potendosi considerare tardiva la produzione visto che CCCR non ha introdotto una nuova eccezione ma ha semplicemente segnalato l'avvenuto adempimento.
Va tuttavia rilevato che dalla predetta distinta si apprende che ha versato Pt_2 al soltanto 18.293,94 euro. Ciò significa che interessi e rivalutazione anda- CP_1 vano calcolati su 23.162,02 euro fino al 3 febbraio 2021 e su (23.162,02 -
18.293,94) 4.868,08 euro dal 4 febbraio 2021 in avanti.
7- L'appello è pertanto solo parzialmente fondato.
Considerato che
il decreto in- giuntivo conteneva una somma appena superiore rispetto a quella dovuta, il titolo andava comunque revocato e sostituito dalla condanna contenuta nella sentenza, che doveva essere pari a 23.162,02 euro oltre interessi e rivalutazione sull'intero fino al 3 febbraio 2021 e su 4.868,08 euro dal 4 febbraio 2021 in avanti. N° 63/24 r.g.l.
Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella a cognizione piena fanno parte di un processo unitario nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne discende che l'accoglimento parziale dell'opposi- zione, pur implicando la revoca del decreto ingiuntivo, può convivere con la con- danna dell'ingiunto al rimborso delle spese anche della fase monitoria (fra le tante,
Cass. sez. II 24482/2022). Ciò vale senz'altro quando, come nel caso di specie, la distanza fra le condanne in monitorio e in definitivo sia irrisoria. L'importo delle spese del monitorio va confermato.
Le spese vanno calcolate sulla base del decisum che si pone, seppure al limite alto, entro il terzo scaglione. Il tribunale ha correttamente applicato la tariffa media, li- quidando esattamente quanto previsto dal D.M. 147/2022 (5.388,00 euro). Imputet sibi CCCR per avere inutilmente complicato la controversia introducendo anche motivi di opposizione infondati. In questo grado, di contro, va ritenuto che la con- troversia sia stata di spedizione relativamente più facile e pertanto le spese possono essere liquidate con tariffa inferiore a quella media, ma superiore alla minima. An- che le spese di consulenza devono rimanere a carico di che vi ha comunque Pt_2 dato causa perché prima totalmente e poi parzialmente insolvente.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, in cui il lavoratore, che aveva origi- nariamente ben agito, ha poi inesattamente tentato di profittare dell'esito della con- sulenza contabile, può concedersi una compensazione in ragione del 20%.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato il 25 gennaio 2024 dalla Parte_1
, contro , avverso la sentenza del Giudice del
[...] Controparte_1 lavoro di Messina n° 2495 pubblicata in data 28 dicembre 2023, in parziali accogli- mento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma:
1- revoca il decreto ingiuntivo 437/2020 emesso dal tribunale di Messina il 27 maggio 2020;
2- condanna la appellante a pagare all'appellato 23.162,02 euro oltre interessi e rivalutazione sull'intero fino al 3 febbraio 2021 e su 4.868,08 euro dal 4 febbraio
2021 in avanti;
3- condanna la appellante a rimborsare all'appellato quattro quinti delle spese del giudizio, liquidate quanto al monitorio in 270,00 euro, quanto al primo grado in
5.388,00 euro e quanto all'appello in 3.500,00 euro, tutte oltre i.v.a., c.p.a., generali e contributi unificati versati, compensando le restanti frazioni.
Messina 12 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)