Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/01/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n 7562/2024
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Dott.ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, all' esito dell' udienza del 23.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall' avv. Mario Stefanizzi Parte_1
RICORRENTE
Contro
, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa CP_1 dagli avv. Teresa Cutrone e Alfredo Cacciapaglia
RESISTENTE
Oggetto: licenziamento per giusta causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.06.2024 premesso Parte_1 di aver lavorato come operatrice socio sanitaria presso l'Ospedale “Vito
Fazzi” di dal 1.10.2008 al 28.12.2023, impugnava la sanzione CP_1 disciplinare del licenziamento senza preavviso comminatale dal datore di lavoro ai sensi dell'art.84, comma 9, punto 2, lett. b) e lett. f) del
CCNL Comparto Sanità 2019-2021. In particolare, la ricorrente eccepiva: la violazione da parte di dell'art. 55-ter del d.lgs. 165/2001 per CP_1 non aver disposto la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito del processo penale;
la violazione e falsa applicazione del codice disciplinare ex art. 84 CCNL del Comparto sanità 2019-2021 per grave carenza istruttoria e di motivazione del provvedimento di licenziamento, oltreché dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione disciplinare. Per tali motivi chiedeva: “accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato
1
p.t. per i motivi esposti nel presente ricorso;
in subordine, in applicazione dell'art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del
2001, sospendere il provvedimento espulsivo sino all'esito del processo penale, con la sospensione cautelare dal servizio della ricorrente, così come disposto con deliberazione n. 224 del 29.5.2023 del Direttore Generale della spese come per legge”. CP_1
Con memoria di costituzione tempestivamente depositata CP_1 rimarcava la legittimità del licenziamento e insisteva per il rigetto del ricorso.
All' esito dell' odierna udienza, il Tribunale decideva la causa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia devolve alla cognizione del Tribunale la questione attinente alla legittimità o meno del licenziamento senza preavviso irrogato nei confronti di con deliberazione del Parte_1
Direttore Generale di n. 959 del 28.12.2023. Provvedimento con CP_1 cui è stata data esecuzione alla decisione UPD ASL prot. 183988 del
15.12.2023 resa all'esito del procedimento disciplinare scaturito dalla segnalazione della Procura della Repubblica dell'arresto della ricorrente, in esecuzione dell'ordinanza cautelare degli arresti domiciliari eseguita in data 15.05.2023 nell'ambito del processo penale n. 2727/2023 RGNR.
In particolare, a seguito della sospensione cautelare dal servizio già disposta con deliberazione n. 224 del 29.5.2023 ai sensi degli artt. 68 e
69 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018, l , con nota d'addebito CP_2 del 13.07.2023 contestava alla ricorrente di essere imputata “1) per furto pluriaggravato, delitto previsto e punito dagli articoli 624, 625 comma
1, numero 4), comma 2, 61 numero 2), numero 5 e numero 11), codice penale, per essersi impossessata, agendo quale Operatrice Socio Sanitaria, al fine di trarne profitto, della somma di € 190,00 sottraendola dal portafogli di (nato il [...]) in occasione del suo ricovero per Parte_2 gravi condizioni di salute presso l'Ospedale “Vito Fazzi” di , mentre CP_1 si trovava allettato all'interno di un box singolo dell'area riservata ai
“codici gialli”.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto:
-con destrezza, dialogando e distraendo la vittima con l'argomento pretestuoso di essere dello stesso paese in modo da sottrargli la
2 somma in denaro dall'interno del portafogli riposto nl comodino del box ove era allettato;
-profittando di circostanze di tempo, di luogo e di persona, anche con riferimento all'età della persona offesa (di 82 anni) e alle gravi condizioni di salute della medesima, ricoverata presso il
Pronto Soccorso del sopra citato Ospedale, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
-con abuso di prestazione d'opera, aveno agito quale O.S.S. in servizio presso l'Ospedale “Vito Fazzi”.
Commesso in Lecce il 18 marzo 2023.
2) per furto pluriaggravato, delitto previsto e punito dagli articoli
624, 625 comma 1, numero 4), comma 2, 61 numero 2), numero 5 e numero
11), codice penale, per essersi impossessata, agendo quale Operatrice
Socio Sanitaria, al fine di trarne profitto, della somma di € 100,00 sottraendola dal portafogli di in occasione del suo Parte_3 ricovero per gravi condizioni di salute presso l'Ospedale “Vito
Fazzi” di , mentre si trovava allettato presso l'area riservata CP_1 ai “codici rossi”.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto: profittando di circostanze di tempo, di luogo e di persona, anche con riferimento alle gravi condizioni di salute della medesima, ricoverata presso il Pronto Soccorso del sopra citato Ospedale per problemi cardiaci e respiratori, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
con abuso di prestazione d'opera, avendo agito quale O.S.S. in servizio presso l'Ospedale “Vito Fazzi”.
Commesso in Lecce il 18 marzo 2023.”
Condotte che l'UPD riconduceva nell'ambito di applicazione dell'art. 84 comma 9 CCNL 2019-2021, a norma del quale “ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
2) senza preavviso per:
- lett. b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 68 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del 21.5.2018, fatto salvo quanto previsto dall'art. 69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del CCNL del 21.5.2018;
3 - lett. f) violazioni dolose degli obblighi non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”.
A fronte delle predette contestazioni, la ricorrente veniva ascoltata in data 16.11.2023 e in tale occasione negava l'addebito e chiedeva che il procedimento disciplinare venisse sospeso in attesa della definizione del processo penale.
Con decisione n. 183988 del 15.12.2023 resa all'esito dell'istruttoria svolta, l'UPD rigettava la richiesta di sospensione del procedimento e disponeva il licenziamento senza preavviso.
Ebbene, con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura proprio il rigetto da parte dell'amministrazione dell'istanza di sospensione del procedimento disciplinare, sul presupposto che l'art. 55 ter del d.lgs. 165/2001 imporrebbe la sospensione nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato. Complessità di accertamento che, nella ricostruzione di parte ricorrente, emergerebbe dalla cospicua attività istruttoria da svolgersi nel parallelo processo penale (con indicazione di oltre 20 testimoni).
Sul punto appare opportuno riportare il testo dell'art. 55 ter del d.lgs. 165/2001 invocato dalla ricorrente, ai sensi del quale: “Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti
4 cautelari nei confronti del dipendente”.
Ebbene, la lettera della norma risulta chiara nell'affermare, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, che la sospensione del procedimento disciplinare rimane in ogni caso una facoltà discrezionale dell'amministrazione. Circostanza evidenziata in plurime occasioni dalla stessa Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale, di cui all'art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n.
165 del 2001, costituisce facoltà discrezionale attribuita alla PA, la quale, fermo il principio della tendenziale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, può esercitarla qualora, per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga di elementi necessari per la definizione del procedimento”
(Cass. Sez. Lavoro n. 12662 del 13.05.2019).
Nel caso in esame, peraltro, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari non si è limitato ad acquisire copia del fascicolo penale relativo ai fatti contestati, ma ha svolto attività istruttoria autonoma, procedendo all'audizione testimoniale della dipendente Testimone_1
e solo all'esito, ritenuto di aver acquisito un esauriente apparato probatorio dei fatti addebitati alla dipendente, ha rigettato la richiesta di sospensione e disposto il licenziamento.
Per tali motivi, tale censura appare infondata.
Quanto al secondo punto di doglianza, esso attiene più propriamente alla legittimità del licenziamento senza preavviso irrogato dal datore di lavoro. In particolare, la ricorrente lamenta un difetto di istruttoria e di motivazione del procedimento disciplinare, sostenendo che l'UPD non avrebbe adeguatamente giustificato nel provvedimento adottato l'irrogazione della sanzione espulsiva.
Cont Ebbene, neppure tale censura appare condivisibile, atteso che l ha fondato il suo giudizio sulle risultanze degli atti investigativi della P.G. e sui provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, quali l'ordinanza di applicazione della misura cautelare e il decreto che dispone il giudizio immediato, il quale richiede, per la sua adozione, la presenza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
Ad individuare l'esatta estensione del dovere istruttorio e motivazionale dell'organo disciplinare, soccorre il consolidato
5 orientamento della Suprema Corte, a mente del quale l'amministrazione
è libera di valutare autonomamente gli atti del procedimento penale ai fini della contestazione, senza necessità di un'ulteriore e autonoma istruttoria e può avvalersi dei medesimi atti, in sede di impugnativa giudiziale, per dimostrare la fondatezza degli addebiti
(ex multis Cass., Sez. Lavoro n. 5284 del 01.03.2017).
Ebbene, l'UPD ha ritenuto sufficienti a provare i fatti addebitati alla ricorrente gli elementi probatori raccolti nel procedimento penale e dettagliatamente descritti nell'ordinanza cautelare, nella quale, in particolare, si legge: “con riferimento al furto consumato nei confronti di sub capo 1), dalla lettura della Parte_2 querela sporta dalla persona offesa si apprende che mentre si trovava degente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Vito Fazzi” di CP_1 all'interno di una stanza singola riservata ai codici gialli, Pt_2 notava che più volte faceva ingresso nella sua camera un'operatrice sanitaria, di seguito indicata nell'odierna indagata, la quale pretestuosamente si aggirava nei pressi del suo letto dicendo di essere compaesana.
Avendo notato che la donna si era avvicinata al comodino, ove il aveva riposto la sua giacca con il portafogli, e avendola Pt_2 sorpresa nell'atto di rovistare, la richiamava e la donna si Pt_2 dileguava immediatamente.
Part L'agire sospetto della induceva la persona offesa a controllare il contenuto del portafogli, verificando l'ammanco di 190 euro in contanti.
Il racconto del è confermato dalle sit rese dal dirigente Pt_2 medico, dott. il quale svolge la funzione di Persona_1 dirigente medico presso il reparto codici gialli del Pronto Soccorso.
Questi ha affermato di aver notato che, quando il paziente fu Pt_2 collocato nella stanza riservata al relativo settore, la sola donna che più volte aveva fatto ingresso nella stanza di degenza del Pt_2
(“L'unica e sola che entrava più volte”), benché non assegnata a quel reparto, era stata la , che si era intrattenuta a Parte_5 parlare con il paziente.
Viene ancora in rilievo l'annotazione di p.g. in pari data, redatta dall'ufficiale di p.g. intervenuto Persona_2 nell'immediatezza su richiesta del . Pt_2
Per ciò che rileva in questa sede, il poliziotto ha riferito nella
6 Part sua relazione che, mentre descriveva la che era entrata Pt_2 nella sua stanza, l'indagata irrompeva nella stanza e, Pt_1 sebbene non ancora accusata di nulla, si discolpava a gran voce con arroganza, tanto da intimorire il denunciante che alla sua presenza si dimostrava reticente.
Non appena la donna si fu allontanata, tuttavia, confermava Pt_2 che la sola persona che era entrata più volte nella sua stanza era stata appunto la Pt_1
Con riguardo al furto consumato in danno di , sub capo Parte_3
2), la persona offesa, ascoltata nell'immediatezza, riferiva che, mentre era degente presso il Pronto Soccorso – settore “codici rossi”
– per problemi cardiaci e respiratori, notava un'operatrice sanitaria avvicinarsi al suo letto e subito dopo, nel prelevare il cellulare dal marsupio, constatava che dal suo portafogli era stata sottratta la somma di 100 euro in contanti.
La persona offesa appariva certa dell'ammontare di denaro custodito nel portafogli e della riconducibilità della sottrazione all'indagata. precisava, infatti, di aver controllato solo poco prima il Pt_3 contenuto del portafogli, che aveva dimenticato nella sala visite e che gli era stato riconsegnato dal personale. Nell'occasione veniva constatato che non vi era alcun ammanco mentre, solo dopo che la aveva fatto ingresso ed era fuoriuscita dalla sua stanza, Pt_1 egli aveva appurato che mancavano 100 euro.
Le parole della persona offesa sono peraltro confermate dal contenuto dell'annotazione di p.g. dell'ispettore il quale annotava Per_2 che l'infermiera , che presta servizio nella sala codici Testimone_1 rossi, aveva nitidamente visto la con il marsupio del CAIULO Pt_1 in mano.”
Non solo, ad ulteriore riscontro di quanto già chiaramente emergente dalla citata ordinanza cautelare, l'UPD dell ha, altresì, CP_1 disposto e svolto l'audizione testimoniale dell'infermiera Tes_1
già sentita a sommarie informazioni dalla p.g., la quale, anche
[...] in sede disciplinare, ha confermato quanto in precedenza riferito, dichiarando: “notavo che la si trovava in una postazione a Pt_1 lei non assegnata ovvero nella sala dei codici rossi dove c'era il paziente sig. intorno al quale si aggirava immotivatamente la Pt_3
per circa 10 minuti intenta a sistemargli cappotto e Pt_1
7 marsupio”.
Ciò posto, non appaiono persuasive le contrarie censure mosse dalla ricorrente, dal momento che l'UPD non si è limitato ad acquisire acriticamente i dati emergenti dal fascicolo penale a carico della dipendente, ma ne ha vagliato con attenzione la fondatezza, precisando, anche all'esito dell'autonoma istruttoria svolta, che
“non vi è, quindi, motivo di ritenere inattendibili le dichiarazioni del e del nelle rispettive denunce;
ciò non solo in Pt_2 Pt_3 virtù della loro intrinseca linearità, che non presenta censure di logicità ed incoerenze, ma anche per l'indiscusso raccordo logico che esse incontrano nei significativi e convergenti riscontri nelle affermazioni dei testi e di quanto asserito dalla P.G. che appaiono altrettanto nette e dettagliate. Tale convergenza rende poco plausibile l'ipotesi dell'artificiosa costruzione “quasi complottistica” paventata dalla dipendente in sede di difesa”.
Tanto precisato, alcun profilo di carenza istruttoria o motivazionale può ravvisarsi nell'operato dell Controparte_3
.
[...]
Al contrario, la comminata sanzione del licenziamento senza preavviso appare perfettamente giustificata dalla gravità oggettiva e soggettiva dei fatti addebitati alla che senz'altro Pt_1 rientrano tra quei “gravi fatti illeciti di rilevanza penale” in presenza dei quali l'art. 84 comma 9 CCNL Comparto Sanità 2019-2021 consente al datore di lavoro di irrogare la più grave delle sanzioni disciplinari.
Neppure convincono le deduzioni della ricorrente nella parte in cui vorrebbero far discendere un preteso difetto di proporzionalità della sanzione dalla esiguità delle somme sottratte dalla nei due Pt_1 episodi che le vengono contestati (100 e 190 euro).
È, infatti, pacifico che la proporzionalità della sanzione espulsiva, richiesta dall'art. 2106 c.c., vada valutata in relazione alla condotta tenuta dal dipendente e non, invece, all'entità del danno che tale condotta abbia cagionato. Sul punto, la stessa Corte di
Cassazione ha precisato che “ai fini dell'indagine volta ad accertare l'integrazione della giusta causa di licenziamento, la modesta entità del fatto può essere ritenuta non tanto con riferimento alla tenuità del danno patrimoniale, quanto in relazione all'eventuale tenuità del fatto oggettivo, sotto il profilo del valore sintomatico che lo stesso
8 può assumere rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore e, quindi, alla fiducia che nello stesso può nutrire l'azienda, essendo necessario al riguardo che i fatti addebitati rivestano il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e, specialmente, dell'elemento essenziale della fiducia, cosicché la condotta del dipendente sia idonea a porre in dubbio la futura correttezza del suo adempimento” (Cass. Sez. Lav. n. 24014 del
12.10.2017).
Ebbene, non può negarsi la gravità intrinseca dei comportamenti addebitati alla ricorrente, che non solo risultano espressamente tipizzati alla lett. b) del comma 9 dell'art. 84 del CCNL, ma sono tali da compromettere in maniera irreparabile il rapporto fiduciario che necessariamente deve sussistere tra datore di lavoro e dipendente.
La condotta della ricorrente si caratterizza per una spiccata lesività - nei confronti del rapporto fiduciario intercorrente con il datore di lavoro - non solo per l'aspetto oggettivo ma anche sotto il profilo della intensità dell'elemento soggettivo, desumibile dalle modalità esecutive del fatto (ad es. la ricorrente si era recata appositamente presso il Pronto Soccorso benchè non fosse assegnata a quel reparto), valutate in connessione con la natura e la qualità del rapporto di lavoro, la posizione delle parti e, soprattutto, il grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni di OSS della dipendente.
Cont La decisione assunta dalla appare, allora, perfettamente giustificata dalla intollerabile condotta tenuta dalla anche Pt_1 in considerazione del fatto che a carico della medesima risulta attivato un altro procedimento disciplinare (quest'ultimo sospeso in attesa dell'esito del relativo processo penale) per fatti analoghi commessi sempre presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Vito Fazzi”.
Pertanto è evidente che l'UPD, anche a fronte della pervicace reiterazione delle condotte da parte della ricorrente, non poteva che determinarsi nel senso della sanzione espulsiva.
Sulla base di quanto detto, il ricorso proposto da Parte_1 avverso il licenziamento senza preavviso comminato quale sanzione disciplinare dalla va rigettato. CP_1
Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.
9
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 24.06.2024 da Pt_1
contro , così decide:
[...] CP_1
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in
Cont favore dell' di , che liquida in euro 2700,00, oltre spese CP_1 generali, accessori di legge e successive occorrende.
Lecce, 27.01.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca Costa
Provvedimento redatto dal magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa
Carola Bisanti, sotto la supervisione del magistrato affidatario dott.ssa Francesca Costa.
10