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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/07/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1475/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LINARES Manuela Consuelo
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ROMEO Gian Vito
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta depositate in data 8.7.2025 le parti hanno concordemente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: nei seguenti termini:
“sia pronunciata la separazione personale dei coniugi e ut supra, mandando all'Ufficiale di Stato Parte_1 CP_1
Civile di provvedere alle annotazioni circa il matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in Marsala in data
20.09.2007, n.305 parte 2 seria A uff 1, trascritto presso Registro Atti di Matrimonio del Comune di Marsala serie
A, parte seconda ufficio 1;
Ai sensi e per gli effetti anche degli art. 337 ter e 337 quater cpc la casa familiare di proprietà della , in Parte_1 via Alighieri 25 lotto 1, sia assegnata alla stessa, con gli arredi e la mobilia in essa contenuti;
il figlio sia affidato condivisamente ad entrambi con collocamento prevalente presso la madre, sia posto Persona_1 assegno di perequazione a carico del per il mantenimento del minore nella misura di € 150,00 al mese, oltre CP_1 valutazione ISTAT annuale, su IBAN che la ricorrente fornirà, sia fissata contribuzione per le spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo del T.O. di Marsala sia erogato e percepito l'assegno unico al 100% a favore della
; Parte_1 siano stabiliti diritti di visita per il padre, compatibilmente con le esigenze ricreative e scolastiche del minore, e lavorative del padre, liberamente e in caso di disaccordo durante un pomeriggio a settimana dal lunedì al mercoledì, o comunque dal pranzo, oltre la domenica alternata con la madre, e festività alternate come da piano genitoriale allegato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi a questo Tribunale chiedendo “sia pronunciata la Controparte_1 separazione personale dei coniugi e ut supra, mandando all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle Parte_1 CP_1 annotazioni circa il matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in Marsala in data 20.09.2007, n.305 parte 2 seria A uff 1, trascritto presso Registro Atti di Matrimonio del Comune di Marsala serie A, parte seconda ufficio 1; Ai sensi e per gli effetti anche degli art. 337 ter e 337 quater cpc la casa familiare di proprietà della , in via Parte_1
Alighieri 25 lotto 1, sia assegnata alla stessa, con gli arredi e la mobilia in essa contenuti;
il figlio sia affidato Persona_1 condivisamente ad entrambi con collocamento prevalente presso la madre, sia posto assegno di perequazione a carico del per il mantenimento del minore nella misura di € 350,00, al mese, oltre valutazione ISTAT annuale, su IBAN CP_1 che la ricorrente fornirà, sia fissata contribuzione per le spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo del
T.O. di Marsala sia erogato e percepito l'assegno unico al 100% a favore della;
siano stabiliti diritti di visita Parte_1 per il padre, compatibilmente con le esigenze ricreative e scolastiche del minore, e lavorative del padre, liberamente e in caso di disaccordo durante un pomeriggio a settimana dal lunedì al mercoledì, o comunque dal pranzo, oltre la domenica alternata con la madre, e festività alternate come da piano genitoriale allegato. il Giudice provveda in caso di diniego del padre autorizzando la carta di identità valida per l'espatrio per il minore e i viaggi dello stesso con i genitori”.
Con comparsa di risposta depositata il 3.6.2025 si è costituito in giudizio il Controparte_1 quale, contestando parzialmente la prospettazione difensiva della parte avversa, ha concluso nel merito nei seguenti termini: “- non ci si oppone alla richiesta di dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- non ci si oppone all'affidamento condiviso del figlio ad entrambi con collocamento prevalente presso la madre;
- non ci si Persona_1 oppone all'assegnazione della casa coniugale alla moglie quale proprietaria dell'immobile e affidataria del figlio minore e di tutti i mobili presenti;
- Ci si oppone alla richiesta di mantenimento del minore nella misura di € 350,00 al mese e si chiede che venga fissata in € 150,00 o nella minore o maggiore misura ritenuta di giustizia - Ci si oppone alla richiesta di assegno unico al 100% a favore della e si chiede che venga assegnato al 50 % - Non ci si oppone alla richiesta Parte_1 che le spese straordinarie vengano poste al 50 % come da protocollo del T.O di Marsala - con sentenza esecutiva per legge”.
pag. 2/3 All'esito dell'udienza di prima comparizione le parti hanno chiesto concordemente un rinvio in ragione della pendenza di trattative di bonario componimento, nonché la sostituzione della successiva udienza con il deposito di note scritte.
Con note di trattazione scritta depositate in data 8.7.2025 le parti hanno rassegnate le conclusioni congiunte riportate in epigrafe, confermando di voler trasformare la separazione da giudiziale in consensuale conformemente alle condizioni pattuite.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che le condizioni pattuite dalle parti e riportate in epigrafe appaiono conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico o all'interesse della prole.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
- omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Marsala (atto n. 305, parte 2, serie A, uff. 1, dell'anno 2007);
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 09/07/2025.
Il Presidente Il Giudice rel. ed est.
Francesco Paolo Pizzo Giampaolo Bellofiore
pag. 3/3