Sentenza 25 marzo 1999
Massime • 5
Il difetto di sottoscrizione del verbale di udienza di discussione della causa, da parte del giudice e del cancelliere, non determina la nullità della sentenza se la mancanza di tali firme non ha pregiudicato o influito in alcun modo su quest' ultima, trovando applicazione anche in questo caso l' art. 159 cod. proc. civ. a norma del quale la nullità di un atto non comporta quella dei successivi che ne sono indipendenti.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo l' opponente, sostanzialmente convenuto, può proporre domande riconvenzionali, mentre l' opposto, sostanzialmente attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l' ingiunzione. Pertanto non viola gli articoli 112 e 277 cod. proc. civ. il giudice che non pronunci su una domanda riconvenzionale proposta dall' opposto, perché essa è inammissibile.
All' avvocato, per il solo fatto del trasferimento fuori della sua residenza, spettano soltanto le spese e le indennità previste dal n. 54, punto XI, tabella A degli onorari stragiudiziali, della tariffa forense approvata con D. M. 24 novembre 1990 n. 392, mentre per le attività effettivamente svolte in trasferta gli spettano i relativi onorari.
E inammissibile la censura per cassazione avverso il procedimento Logico - valutativo con il quale il giudice è pervenuto all' accertamento dei fatti rilevanti per la liquidazione degli onorari di avvocato con la speciale procedura di cui alla legge 13 giugno 1942 n. 794 perché l' ordinanza è inoppugnabile e perciò ricorribile in Cassazione ai sensi dell' art. 111 Costituzione soltanto per violazione di legge e non anche per insufficiente valutazione degli elementi di prova.
La chiamata in causa di un terzo implica, per l' avvocato che vi provveda, lo studio di una posizione giuridica sostanziale e processuale diversa da quelle proprie dell' attore e del convenuto nel rapporto processuale principale e quindi la preparazione e la redazione di difese specifiche, correlate a tale diversa posizione; pertanto il predetto professionista, per la relativa attività, ha diritto ad un onorario ulteriore ed autonomo.
Commentario • 1
- 1. D.I., opposizione, domande nuove, inammissibilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 novembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/1999, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TO MA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLE NAVI 20, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CESAREO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE CHIOCCHETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI NO;
- intimato -
avverso l'ordinanza della Pretura di ROVERETO SEZ DIST RIVA GARDA, emessa il 13/10/96 e depositata il 04/11/96 (R.G. 1100/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/98 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Antonio LEO che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del motivo indicato con il numero sette.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato Mauro IN, premesso di aver rappresentato e difeso IA AT in una controversia civile di danno da costui promossa nei confronti di IA OL e della Compagnia di Assicurazioni Zurigo e di avere, inoltre, provveduto, nell'assolvimento del suo incarico professionale e su espresso mandato del AT, a chiamare terzi in causa, ha lamentato di non essere stato interamente compensato per l'attività svolta ed ha, quindi, chiesto e ottenuto dal RE di Rovereto sulla base di una nota specifica assistita dal parere del competente consiglio dell'ordine forense, ingiunzione di pagamento della somma di L. 11.026.100 nei confronti del AT. Il AT ha proposto opposizione, deducendo la eccessività della pretesa e sostenendo di aver pagato in parte il dovuto. Costituitosi, l'avvocato IN ha chiesto il rigetto della opposizione ed, in via riconvenzionale, ha chiesto, inoltre, la condanna dell'opponente al pagamento della ulteriore somma di L. 5.205.000, sulla base di una ulteriore nota specifica del pari assistita dal parere del consiglio dell'ordine. Con ordinanza del 4.11.1996 il RE di Rovereto, in parziale accoglimento della opposizione, ha revocato il decreto opposto ed ha condannato il AT al pagamento della minor somma di L. 8.383.600, osservando: 1) che alcuni compensi richiesti col ricorso per ingiunzione non erano dovuti, in quanto non previsti dalle tariffe forensi;
2) che il AT aveva provato di avere effettuato in favore dell'avvocato diversi pagamenti e di averli imputati al titolo dedotto in giudizio. Ricorre l'avvocato IN con dieci motivi, illustrati anche da memoria. L'intimato AT non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che il ricorrente ha contrassegnato i motivi del ricorso con i numeri progressivi dall'uno al quattro e dal sei all'undici, omettendo il cinque. Pertanto i motivi del ricorso sono dieci e non undici. Nondimeno, per una migliore intelligenza della complessa articolazione delle questioni prospettate con la impugnazione, in prosieguo di esposizione si seguirà la numerazione adottata dal ricorrente.
Il IN denunzia pregiudizialmente la nullità della ordinanza impugnata come conseguenza della mancata sottoscrizione, da parte del giudice e del cancelliere, del verbale dell'udienza di discussione della causa. La denunzia non ha fondamento. Il ricorrente non sostiene che l'udienza non abbia avuto luogo, ne' deduce che la nullità del verbale per difetto delle prescritte sottoscrizioni gli abbia arrecato un qualsiasi concreto pregiudizio o abbia spiegato influenza sul tenore della decisione impugnata, ne', può, comunque, ritenersi che la dedotta nullità abbia condizionato, sotto qualsiasi profilo, il contenuto del successivo provvedimento decisorio. Pertanto, trova nella specie applicazione il principio, enunciato nell'art. 159 cod.proc.civ., secondo cui la nullità di un atto non comporta quella degli atti successivi che ne sono indipendenti (Cass. 8.8.1992, n. 9411). Col primo motivo il IN lamenta che, "in violazione del principio della unicità del giudice", il magistrato incaricato del procedimento sia stato sostituito, nel corso dello stesso, senza giustificazione e senza alcun formale provvedimento del capo dell'ufficio giudiziario. La doglianza (cui, peraltro, il ricorrente non fa seguire alcuna espressa contestazione della validità della pronunzia impugnata) è priva di fondamento, giacché il vizio di costituzione del giudice (ove a ciò il IN intenda implicitamente riferirsi) è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio e non investita della funzione esercitata e perciò non è riscontrabile quando (come nella specie) si verifichi una sostituzione tra giudici di pari funzioni e di pari competenza, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario. Ne consegue che la sostituzione dell'istruttore (nella specie del pretore) senza l'osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 174 cod.proc.civ. e 79 Disp. Att. stesso codice, costituisce, in difetto di espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno, che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio e della sentenza (Cass. 30.12.1993, n. 13011 - Cass. 8.6.1982, n. 3465 - Cass. 12.11.1982, n. 6007). Col secondo, settimo e ottavo motivo, che in quanto connessi vanno congiuntamente esaminati, il ricorrente lamenta che, in violazione degli artt. 112, 277, 645 cod.proc.civ. e del D.M. 24.11.1990, n.392 (di approvazione delle tariffe forensi), il RE: 1) abbia omesso di pronunziare sulla domanda riconvenzionale proposta dall'avvocato IN in base alla nota specifica non dedotta a fondamento del ricorso per ingiunzione (motivi secondo e ottavo);
2) abbia, inoltre, erroneamente escluso che al difensore del AT competessero anche ulteriori e specifici compensi per aver curato la chiamata in causa di altri soggetti, diversi da quelli nei cui confronti la lite era stata originariamente introdotta (motivi secondo e settimo).
La prima doglianza è infondata, giacché nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con la ingiunzione (Cass. 30.7.1988, n. 4795 - Cass. 2.10.1975, n. 3119 - Cass. 3.12.1991, n. 12922). Trascurando di pronunziare sulla inammissibile domanda riconvenzionale dell'opposto avvocato IN il RE non è, pertanto, incorso nelle denunziate violazioni degli artt. 112 e 277 cod.proc.civ.
La seconda doglianza è fondata. La chiamata in causa di un terzo implica, per l'avvocato che vi provveda, lo studio di una posizione giuridica sostanziale e processuale diversa da quelle proprie dell'attore e del convenuto nel rapporto processuale principale, nonché la preparazione e la redazione di difese specificamente inerenti a tale diversa posizione e, quindi, comporta lo svolgimento di una attività professionale ulteriore, suscettibile, come tale, di autonomo ed ulteriore compenso.
Erroneamente, quindi, il RE, sul puro e semplice rilievo che la tariffa forense, nella parte relativa agli onorari di avvocato, non contempla espressamente l'ipotesi della chiamata del terzo, ha ritenuto che a questo titolo all'avvocato IN non competessero onorari.
Con altra censura contenuta nel settimo motivo il ricorrente lamenta che, in violazione della tariffa forense, il RE abbia escluso che all'avvocato IN, che si era diverse volte recato in trasferta per le esigenze della difesa, spettassero, a tale esclusivo titolo, oltre alle relative indennità ed al rimborso delle spese, anche specifici onorari. La doglianza è priva di fondamento. Per il puro e semplice fatto del trasferimento fuori d ella propria residenza competono all'avvocato, a termini del n. 54, punto XI, della tabella A della tariffa forense approvata con D.M. 24.11.1990 n. 392 (invocato dal ricorrente), soltanto "le spese e le indennità"
previste nella tabella degli onorari stragiudiziali. Non gli spettano evidentemente onorari. A questi egli ha diritto soltanto in relazione alle attività (giudiziali o stragiudiziali) che abbia effettivamente svolto in trasferta. Non a torto, quindi, il RE ha escluso che le trasferte dell'avvocato IN fossero, in quanto tali, suscettibili di produrre specifici ed autonomi onorari. Col terzo motivo il ricorrente lamenta che, in violazione degli artt. 10 cod.proc.civ., 5 e 6 della tariffa forense, il RE, nel determinare il valore della causa patrocinata dall'avvocato IN per il AT, abbia trascurato di assumere in considerazione la quantità e la qualità delle questioni dibattute dal professionista. La doglianza è infondata, giacché il RE si è attenuto alle valutazioni fatte in proposito dallo sesso professionista nella nota specifica sottoposta al parere del Consiglio dell'ordine forense e poi prodotta a sostegno del ricorso per ingiunzione.
Col quarto e col quinto motivo il IN denuncia violazione degli artt. 1193 e 2759 cod.civ., dolendosi che il RE abbia ritenuto, in base a mere presunzioni asseritamente contraddette da altre risultanze processuali, che il AT, all'atto di ciascun pagamento, ne avesse fatto imputazione a taluni crediti del professionista (inerenti alla prestazione professionale complessiva dedotta col ricorso per impugnazione) anziché ad altri. La doglianza è inammissibile. Il ricorrente, pur riferendosi nella enunciazione del motivo, a norme del codice civile e della tariffa forense, censura in realtà il procedimento logico-valutativo col quale il RE è pervenuto all'accertamento di fatti rilevanti nel procedimento di liquidazione. Ma, ai sensi dell'art. 30 della legge 13.6.1942, n. 794 (sugli onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile) l'ordinanza di liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati è inoppugnabile e ciò significa che essa è ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge (Cass. 30.10.1996, n. 9514), ai sensi dell'art.111 Cost. e non anche per insufficiente valutazione degli elementi di prova e cioè per il vizio concretamente dedotto con la censura in esame.
Vero è che la violazione di legge deve ravvisarsi anche nelle ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente (Cass. N. 9514 del 1996 cit.), ma nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie, avendo il RE, sul punto investito dalla censura in esame, svolto diffusa ed esauriente motivazione.
Col nono motivo il ricorrente denunzia violazione della "disposizione comune alla tariffa forense civile, penale e stragiudiziale" (approvata con D.M. n. 392 del 1990), lamentando che il RE abbia omesso di riconoscere all'avvocato la rivalutazione monetaria dei compensi, quantunque la parcella inviata al cliente fosse rimasta incontestata ed insoluta per oltre tre mesi. La doglianza non ha fondamento. La deliberazione del consiglio nazionale forense approvata con D.M. 24.11.1990, n. 392 integra regolamento adottato da un'autorità non statuale in forza di potere regolamentare che ripete la sua disciplina da leggi speciali, non recanti conferimento a detta autorità della facoltà di stabilire speciali conseguenze sanzionatorie per l'inadempimento delle obbligazioni relative alla materia regolamentata. Pertanto la disposizione contenuta nel predetto testo normativo, la quale prevede che, decorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che i relativi importi siano contestati nella loro congruità, sugli importi medesimi siano dovuti gli interessi di mora e la rivalutazione monetaria automatica, secondo quanto stabilito dall'art. 429 cod.proc.civ. in deroga alla regola generale in tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, rivelandosi esorbitante dei limiti del considerato potere regolamentare, è illegittima e insuscettibile di applicazione (Cass. 1.7.1996, n. 5962 - Cass.27.6.1997, n. 5772). A ragione, quindi, il RE ha disapplicato la disposizione della tariffa forense cui il ricorrente ha riferito la censura testè considerata.
Col decimo motivo (intitolato "argomentazioni calunniose") il IN sostiene che il RE, avendo ritenuto probabile che il AT avesse versato al suo difensore ulteriori somme non risultanti dagli atti, avrebbe implicitamente addebitato al professionista di avere omesso la "fatturazione" di detti pagamenti. Osserva che il RE, per aver fatto tali considerazioni senza, tuttavia, "trasmettere gli atti al P.M. per l'esercizio dell'azione penale", sarebbe incorso in violazione degli artt. 368 e 328 cod.pen. Conclude, affermando: "ma su tale problema si pronuncerà chi di dovere". Questo discorso, non del tutto appropriato alla istanza cui si rivolge, è del tutto estraneo a qualsiasi astratta ipotesi di impugnazione di un qualsiasi provvedimento giudiziario (del che, con l'allusione al "chi di dovere", mostra d'essere ben consapevole lo stesso ricorrente) e non può, quindi, essere assunto in alcuna considerazione.
L'accoglimento, nei limiti innanzi definiti, del secondo e del settimo motivo rende superfluo l'esame dell'undicesimo motivo (con cui il ricorrente lamenta che il RE abbia compensato le spese del procedimento di liquidazione), che deve considerarsi assorbito. La impugnata ordinanza va, pertanto, cassata limitatamente al punto investito dalla censura come sopra accolta, con rinvio, per nuovo esame, al RE di Trento, che terrà conto dei rilievi innanzi svolti e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie per quanto di ragione i motivi contrassegnati in ricorso con i numeri due e sette, dichiara assorbito l'ultimo e rigetta gli altri. Cassa il provvedimento impugnato in relazione alla parte del ricorso accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al RE di Trento. Roma, 24.11.1998.
Depositata in Cancelleria il 25/3/1999.