Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/1999, n. 2820
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Sentenza 25 marzo 1999

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Il difetto di sottoscrizione del verbale di udienza di discussione della causa, da parte del giudice e del cancelliere, non determina la nullità della sentenza se la mancanza di tali firme non ha pregiudicato o influito in alcun modo su quest' ultima, trovando applicazione anche in questo caso l' art. 159 cod. proc. civ. a norma del quale la nullità di un atto non comporta quella dei successivi che ne sono indipendenti.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo l' opponente, sostanzialmente convenuto, può proporre domande riconvenzionali, mentre l' opposto, sostanzialmente attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l' ingiunzione. Pertanto non viola gli articoli 112 e 277 cod. proc. civ. il giudice che non pronunci su una domanda riconvenzionale proposta dall' opposto, perché essa è inammissibile.

All' avvocato, per il solo fatto del trasferimento fuori della sua residenza, spettano soltanto le spese e le indennità previste dal n. 54, punto XI, tabella A degli onorari stragiudiziali, della tariffa forense approvata con D. M. 24 novembre 1990 n. 392, mentre per le attività effettivamente svolte in trasferta gli spettano i relativi onorari.

E inammissibile la censura per cassazione avverso il procedimento Logico - valutativo con il quale il giudice è pervenuto all' accertamento dei fatti rilevanti per la liquidazione degli onorari di avvocato con la speciale procedura di cui alla legge 13 giugno 1942 n. 794 perché l' ordinanza è inoppugnabile e perciò ricorribile in Cassazione ai sensi dell' art. 111 Costituzione soltanto per violazione di legge e non anche per insufficiente valutazione degli elementi di prova.

La chiamata in causa di un terzo implica, per l' avvocato che vi provveda, lo studio di una posizione giuridica sostanziale e processuale diversa da quelle proprie dell' attore e del convenuto nel rapporto processuale principale e quindi la preparazione e la redazione di difese specifiche, correlate a tale diversa posizione; pertanto il predetto professionista, per la relativa attività, ha diritto ad un onorario ulteriore ed autonomo.

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  • 1D.I., opposizione, domande nuove, inammissibilitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 novembre 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/1999, n. 2820
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2820
Data del deposito : 25 marzo 1999

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