Sentenza 25 luglio 1967
Massime • 2
Il possessore nomine alieno, al fine di poter invocare l'usucapione, deve dimostrare che l'inizio del termine utile a prescrivere e stato preceduto dall'interversione del titolo al possesso. Tale interversione non puo avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un fatto esterno, dal quale sia consentito desumere che il possessore nomine alieno ha cessato di possedere in nome altrui ed ha iniziato un possesso per conto ed in nome proprio. ( nella specie, il debitore - vigente il codice civ. del 1865 - aveva ceduto un immobile al creditore perche ne godesse a scomputo del credito,con il patto che, in caso di mancata restituzione del danaro, la proprieta dell'immobile sarebbe passata al creditore).*
L'Azione di restituzione, avente carattere personale, presuppone la Mancanza nel convenuto di un valido titolo perche egli possa detenere o continuare a detenere la cosa, e cio come conseguenza della esaurita funzione di un contratto di natura reale, ovvero della nullita,rescindibilita o risolubilita di un simile contratto presupposto dell'Azione di revindica e, invece, lo spossessamento del proprietario contro o senza la sua volonta. ( Conf. 409-64 2501-62).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/07/1967, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 25 luglio 1967 |
Testo completo
Il possessore nomine alieno, al fine di poter invocare l'usucapione, deve dimostrare che l'inizio del termine utile a prescrivere e stato preceduto dall'interversione del titolo al possesso. Tale interversione non puo avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un fatto esterno, dal quale sia consentito desumere che il possessore nomine alieno ha cessato di possedere in nome altrui ed ha iniziato un possesso per conto ed in nome proprio. ( nella specie, il debitore - vigente il codice civ. del 1865 - aveva ceduto un immobile al creditore perche ne godesse a scomputo del credito,con il patto che, in caso di mancata restituzione del danaro, la proprieta dell'immobile sarebbe passata al creditore).*