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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 25/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
21173/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato
Dott.ssa Martina Badano nella causa promossa da
nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
e residente in [...], rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. Anna Gualtieri del Foro di Imperia;
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (CF: ) Controparte_1 C.F._2 residente in [...] Corso Aurelio Saffi n. 25;
RESISTENTE CONTUMACE
§§§§§§§§§§ avente ad oggetto: ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. per esclusione di socio di società in nome collettivo costituita da due soci (artt. 2286 e 2287, comma III c.c.).
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ARTT.281-TERDECIES e 281-SEXIES C.P.C. precisate all'udienza odierna in presenza le seguenti conclusioni: per parte ricorrente, come in ricorso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Imperia, contrariis reiectis, previi gli incombenti meglio ritenuti, Voglia dichiarare l'esclusione di (CF: Controparte_1
residente in [...] Corso C.F._2
Aurelio Saffi n. 25, nella sua qualità di socio amministratrice della Società denominata “
[...]
” con sede in Imperia Via Garessio n.114 – P.IVA/CF: Controparte_2
. P.IVA_1 nessuna conclusione per parte resistente risultata contumace (dichiarata contumace all'udienza del
28.10.2024).
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda va accolta nei termini seguenti.
Premesso in fatto che la ricorrente premettendo di avere costituito con la Parte_1 resistente la società Controparte_1 Controparte_3 conveniva in giudizio davanti al presente Tribunale con ricorso sommario di cognizione ex art. 281- decies c.p.c. la socia al fine di farne accertare il grave inadempimento alle Controparte_1 obbligazioni che derivano dalla Legge e dall'atto costitutivo, sostanziatisi nella sua irreperibilità in Italia, ciò che avrebbe causato l'inattività della società che svolgeva l'attività di lavanderia e tintoria presso la sede di Imperia (IM), Via Garessio n. 114, e così ottenere la pronuncia costitutiva della sua esclusione ex artt. 2286-2287, comma III c.c.
Premesso sempre in fatto che, nonostante la ritualità della notificazione degli atti introduttivi ex art. 143 c.p.c., la resistente non si costituiva né compariva davanti al Giudice, con l'effetto che ne era dichiarata la contumacia all'udienza del 28.10.2024.
La domanda merita accoglimento per gli argomenti di seguito svolti.
E' in primo luogo intendimento del Tribunale di Imperia recepire il principio giuridico - tratto da una sistematica e razionale interpretazione dell'art. 99 c.p.c., 121 c.p.c., art. 3 c.p.a. ed art. 111 Cost. - di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, che è stato codificato altresì nel nuovo art. 121, ultimo comma c.p.c. introdotto dall'art. 35, comma 1 del D.lg. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), applicabile ai processi civili successivi al 28.2.2022, a mente del quale “tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”, compresi i provvedimenti giudiziari.
Da tale premessa concettuale discende quindi la necessità di improntare la redazione della sentenza a canoni di chiarezza e sinteticità al fine di esporre le sole ragioni in fatto e diritto rilevanti poiché funzionali a sostenere il contenuto dispositivo della decisione, sintesi che peraltro vieppiù si impone nell'ambito del giudizio sommario di cognizione introdotto ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c.
La domanda come detto va accolta.
E' infatti di palese evidenza documentale, evincibile dalla visura camerale prodotta dalla ricorrente
(doc. 2), che la società composta da due soli soci Controparte_3
( e ), risultasse “inattiva” a far data dal 20.2.2018 (“data ultimo protocollo”) fino Pt_1 CP_1 all'1.12.2023 (data di ispezione camerale), e dunque presumibilmente ancora inattiva alla data di introduzione del ricorso (7.12.2023).
E' parimenti risultata accertata nel presente giudizio l'irreperibilità in Italia della socia resistente, come si desume dal perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. con consegna nella casa comunale di ultima residenza nota (Imperia), e dalle informazioni acquisite dall'Ufficiale
Giudiziario, secondo il quale la si sarebbe trasferita in Francia. CP_1
Tutte queste premesse - inattività protratta nel tempo della società ed irreperibilità di socio amministratore, in uno con l'oggetto sociale dell'ente, che si occupa(va) di attività di lavanderia e tintoria, che come noto richiede una costante presenza nei locali dell'impresa per interagire con la clientela per la presa in carico e riconsegna della merce - inducono in via presuntiva a ritenere il
Tribunale che si siano realizzati i presupposti in diritto per l'esclusione del socio a mente degli art. 2286 e 2287, comma III c.c., come in dispositivo, atteso che: Cont
▪ da un lato, il procedimento di esclusione del socio di appare ritualmente esperito dalla nella qualità di altra socia, dacchè l'art. 2287, comma III c.c. prevede Pt_1
“se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro”, a fronte dell'indubbia composizione dell'ente, che ha soltanto due soci (docc. 1-2);
▪ la socia ha concorso con la sua sistematica irreperibilità nei locali dell'impresa CP_1 all'inattività della società come è infatti noto, per aversi grave Controparte_3 inadempimento alla legge ovvero allo statuto, che comporta l'esclusione del socio a mente dell'art. 2286 c.c., norma richiamata dall'art. 2287 c.c., è sufficiente che le condotte poste in essere abbiano “inciso negativamente sulla situazione della società, rendendone, se non impossibile, meno agevole il perseguimento dei fini”, […] “e al contempo facendo venir meno l'affectio societatis” (Cass. 1991, n. 6200; Cass. 1982, n. 2344; Trib. Imperia 471/2021; Corte d'Appello Lecce I sez. 2020, n. 351; Corte d'Appello Roma III sez. 2022, n. 5721, in De Jure).
§§§§§§§§§§§§
Si ritiene, quanto alle spese di lite, che non vi siano gravi ragioni per deflettere dal principio cardine della soccombenza (art. 91 c.p.c.), non pregiudicata neppure in via astratta dalla contumacia della resistente.
Come è infatti ormai opinione recepita nella giurisprudenza di legittimità, “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è
l'aver dato causa al giudizio”, sicché “la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace" (così, Cass. 2023, n. 5813; conformi 2018, n.
13498, Cass. 1988, n. 6722), essendo unicamente vietata al Giudice la condanna alle spese del contumace vittorioso, in quanto privo di oneri difensivi di partecipazione al giudizio.
Le spese, conformi ai parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche (DM 147/2022), sono liquidate in dispositivo assumendo lo scaglione di valore della controversia dichiarato nella domanda (Euro 2.500 e quindi relativamente allo scaglione di valore compreso fra Euro 1.100,01 ed
Euro 5.200,00), per le due fasi effettivamente svolte.
§§§§§§§§§§§§
Letti gli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.; letto l'art. 2286 c.c. letto l'art. 2287, comma III c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
1) ACCERTA il grave inadempimento di (CF: Controparte_1
) residente in Imperia (IM) Corso Aurelio Saffi n. 25, quale socia C.F._2 amministratrice della società e pertanto Controparte_3 CP_3 Controparte_3 ne dichiara l'esclusione dalla società con Controparte_3 sede in Imperia (IM), Via Garessio n.114 e P.IVA/CF: ; ordina a cura e P.IVA_1 carico della parte interessata l'iscrizione del provvedimento di esclusione del socio nel competente Registro delle Imprese;
2) CONDANNA per l'effetto la resistente alla refusione delle spese Controparte_1 di lite in favore della ricorrente che liquida in Euro 850,00 per Parte_1 compensi, oltre Euro 125,00 per esborsi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Si comunichi alle Parti costituite.
Imperia, 25.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Martina Badano
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato
Dott.ssa Martina Badano nella causa promossa da
nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
e residente in [...], rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. Anna Gualtieri del Foro di Imperia;
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (CF: ) Controparte_1 C.F._2 residente in [...] Corso Aurelio Saffi n. 25;
RESISTENTE CONTUMACE
§§§§§§§§§§ avente ad oggetto: ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. per esclusione di socio di società in nome collettivo costituita da due soci (artt. 2286 e 2287, comma III c.c.).
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ARTT.281-TERDECIES e 281-SEXIES C.P.C. precisate all'udienza odierna in presenza le seguenti conclusioni: per parte ricorrente, come in ricorso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Imperia, contrariis reiectis, previi gli incombenti meglio ritenuti, Voglia dichiarare l'esclusione di (CF: Controparte_1
residente in [...] Corso C.F._2
Aurelio Saffi n. 25, nella sua qualità di socio amministratrice della Società denominata “
[...]
” con sede in Imperia Via Garessio n.114 – P.IVA/CF: Controparte_2
. P.IVA_1 nessuna conclusione per parte resistente risultata contumace (dichiarata contumace all'udienza del
28.10.2024).
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda va accolta nei termini seguenti.
Premesso in fatto che la ricorrente premettendo di avere costituito con la Parte_1 resistente la società Controparte_1 Controparte_3 conveniva in giudizio davanti al presente Tribunale con ricorso sommario di cognizione ex art. 281- decies c.p.c. la socia al fine di farne accertare il grave inadempimento alle Controparte_1 obbligazioni che derivano dalla Legge e dall'atto costitutivo, sostanziatisi nella sua irreperibilità in Italia, ciò che avrebbe causato l'inattività della società che svolgeva l'attività di lavanderia e tintoria presso la sede di Imperia (IM), Via Garessio n. 114, e così ottenere la pronuncia costitutiva della sua esclusione ex artt. 2286-2287, comma III c.c.
Premesso sempre in fatto che, nonostante la ritualità della notificazione degli atti introduttivi ex art. 143 c.p.c., la resistente non si costituiva né compariva davanti al Giudice, con l'effetto che ne era dichiarata la contumacia all'udienza del 28.10.2024.
La domanda merita accoglimento per gli argomenti di seguito svolti.
E' in primo luogo intendimento del Tribunale di Imperia recepire il principio giuridico - tratto da una sistematica e razionale interpretazione dell'art. 99 c.p.c., 121 c.p.c., art. 3 c.p.a. ed art. 111 Cost. - di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, che è stato codificato altresì nel nuovo art. 121, ultimo comma c.p.c. introdotto dall'art. 35, comma 1 del D.lg. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), applicabile ai processi civili successivi al 28.2.2022, a mente del quale “tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”, compresi i provvedimenti giudiziari.
Da tale premessa concettuale discende quindi la necessità di improntare la redazione della sentenza a canoni di chiarezza e sinteticità al fine di esporre le sole ragioni in fatto e diritto rilevanti poiché funzionali a sostenere il contenuto dispositivo della decisione, sintesi che peraltro vieppiù si impone nell'ambito del giudizio sommario di cognizione introdotto ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c.
La domanda come detto va accolta.
E' infatti di palese evidenza documentale, evincibile dalla visura camerale prodotta dalla ricorrente
(doc. 2), che la società composta da due soli soci Controparte_3
( e ), risultasse “inattiva” a far data dal 20.2.2018 (“data ultimo protocollo”) fino Pt_1 CP_1 all'1.12.2023 (data di ispezione camerale), e dunque presumibilmente ancora inattiva alla data di introduzione del ricorso (7.12.2023).
E' parimenti risultata accertata nel presente giudizio l'irreperibilità in Italia della socia resistente, come si desume dal perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. con consegna nella casa comunale di ultima residenza nota (Imperia), e dalle informazioni acquisite dall'Ufficiale
Giudiziario, secondo il quale la si sarebbe trasferita in Francia. CP_1
Tutte queste premesse - inattività protratta nel tempo della società ed irreperibilità di socio amministratore, in uno con l'oggetto sociale dell'ente, che si occupa(va) di attività di lavanderia e tintoria, che come noto richiede una costante presenza nei locali dell'impresa per interagire con la clientela per la presa in carico e riconsegna della merce - inducono in via presuntiva a ritenere il
Tribunale che si siano realizzati i presupposti in diritto per l'esclusione del socio a mente degli art. 2286 e 2287, comma III c.c., come in dispositivo, atteso che: Cont
▪ da un lato, il procedimento di esclusione del socio di appare ritualmente esperito dalla nella qualità di altra socia, dacchè l'art. 2287, comma III c.c. prevede Pt_1
“se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro”, a fronte dell'indubbia composizione dell'ente, che ha soltanto due soci (docc. 1-2);
▪ la socia ha concorso con la sua sistematica irreperibilità nei locali dell'impresa CP_1 all'inattività della società come è infatti noto, per aversi grave Controparte_3 inadempimento alla legge ovvero allo statuto, che comporta l'esclusione del socio a mente dell'art. 2286 c.c., norma richiamata dall'art. 2287 c.c., è sufficiente che le condotte poste in essere abbiano “inciso negativamente sulla situazione della società, rendendone, se non impossibile, meno agevole il perseguimento dei fini”, […] “e al contempo facendo venir meno l'affectio societatis” (Cass. 1991, n. 6200; Cass. 1982, n. 2344; Trib. Imperia 471/2021; Corte d'Appello Lecce I sez. 2020, n. 351; Corte d'Appello Roma III sez. 2022, n. 5721, in De Jure).
§§§§§§§§§§§§
Si ritiene, quanto alle spese di lite, che non vi siano gravi ragioni per deflettere dal principio cardine della soccombenza (art. 91 c.p.c.), non pregiudicata neppure in via astratta dalla contumacia della resistente.
Come è infatti ormai opinione recepita nella giurisprudenza di legittimità, “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è
l'aver dato causa al giudizio”, sicché “la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace" (così, Cass. 2023, n. 5813; conformi 2018, n.
13498, Cass. 1988, n. 6722), essendo unicamente vietata al Giudice la condanna alle spese del contumace vittorioso, in quanto privo di oneri difensivi di partecipazione al giudizio.
Le spese, conformi ai parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche (DM 147/2022), sono liquidate in dispositivo assumendo lo scaglione di valore della controversia dichiarato nella domanda (Euro 2.500 e quindi relativamente allo scaglione di valore compreso fra Euro 1.100,01 ed
Euro 5.200,00), per le due fasi effettivamente svolte.
§§§§§§§§§§§§
Letti gli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.; letto l'art. 2286 c.c. letto l'art. 2287, comma III c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
1) ACCERTA il grave inadempimento di (CF: Controparte_1
) residente in Imperia (IM) Corso Aurelio Saffi n. 25, quale socia C.F._2 amministratrice della società e pertanto Controparte_3 CP_3 Controparte_3 ne dichiara l'esclusione dalla società con Controparte_3 sede in Imperia (IM), Via Garessio n.114 e P.IVA/CF: ; ordina a cura e P.IVA_1 carico della parte interessata l'iscrizione del provvedimento di esclusione del socio nel competente Registro delle Imprese;
2) CONDANNA per l'effetto la resistente alla refusione delle spese Controparte_1 di lite in favore della ricorrente che liquida in Euro 850,00 per Parte_1 compensi, oltre Euro 125,00 per esborsi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Si comunichi alle Parti costituite.
Imperia, 25.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Martina Badano