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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 669/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2175/2023 depositato il 29/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Piazza Municipio 74123 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 152/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
1 e pubblicata il 07/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25390 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'impugnazione dell'avviso di accertamento n. 25390/2021 con cui il Comune di Taranto ha richiesto alla Ricorrente_1 s.p.a. il pagamento di
€ 41.940,00, oltre sanzioni e interessi, a titolo di omesso/parziale versamento IMU 2016.
Nel giudizio di primo grado la società ha dedotto, in sintesi, la nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione, il difetto di motivazione e l'infondatezza della pretesa, sviluppando – nel corpo della contestazione di merito – anche l'assunto secondo cui gli immobili sarebbero riconducibili ai c.d. “alloggi sociali”.
Si è costituito il Comune di Taranto e, richiamando la precedente decisione resa sull'annualità 2014 (sentenza n. 1016/2021) quanto agli immobili siti in Indirizzo_1 (catasto foglio 206 p.lle 206 e 207), ha dato atto dell'intervenuta rettifica della pretesa, rideterminando l'imposta in € 29.190,00 oltre accessori.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, con sentenza n. 152/2023, ha dichiarato la cessazione parziale della materia del contendere per effetto del provvedimento di rettifica notificato il
15.3.2022, da parte del Comune;
inoltre, preso atto dell'allegazione della contribuente circa la presenza, nell'avviso impugnato, di tre unità indicate due volte (con periodi di possesso di 10 e 2 mesi) e, rilevata la mancata contestazione specifica del Comune, ha ritenuto provata la duplicazione “in quanto incontestata”, affermando l'obbligo dell'ente di rieditare l'attività amministrativa “se del caso” per l'opportuna rettifica;
ha compensato, infine, le spese di primo grado.
Propone appello la società (R.G.A. n. 2175/2023) deducendo due motivi: A) nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, assumendo che la motivazione non affronta la richiesta di esclusione/ esenzione per “alloggi sociali”; B) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., prospettando – in termini generici – un'omessa pronuncia.
Si costituisce il Comune di Taranto, che resiste e propone appello incidentale in relazione al capo con cui il primo giudice ravvisa una “duplicazione d'imposta”, sostenendo che non vi è duplicazione, ma una mera suddivisione dell'anno in due periodi (10+2 mesi) dovuta a ragioni tecniche di gestione dei dati catastali, senza alcuna doppia imposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale non merita accoglimento;
l'appello incidentale è fondato.
L'atto di gravame della società è espressamente limitato a due doglianze di natura processuale (art. 36 d. lgs. 546/1992 e art. 112 c.p.c.), costruite sul presupposto che il primo giudice non abbia adeguatamente trattato il profilo dell'“esenzione/esclusione” IMU per gli alloggi sociali. Restano estranei, perché non riproposti, gli ulteriori profili di contestazione dell'avviso (come dedotti in primo grado), con conseguente definizione del thema decidendum in questa sede nei limiti segnati dai motivi di appello.
Il primo motivo (nullità per omessa motivazione) non può essere accolto per le considerazioni seguenti.
La nullità della sentenza di prime cure per carenze motivazionali e/o difetto di pronunzia non configura uno dei casi di rimessione al primo giudice, tassativamente previsti dall'articolo 59 decreto legislativo 546/1992 (esattamente come accade per il rito ordinario civile, ai sensi degli articoli 353 e 354 c.p.c.).
Conseguentemente, il vizio di omessa pronunzia o carenza di motivazione comporta solo la necessità, per il giudice d'appello, di porvi rimedio, decidendo nel merito, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, privo di rilevanza costituzionale (così Cass. 18824/2006, Cass. 8455/2005, Cass. sez. 5,
n. 26768 del 2020 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 5243 del 2024, per il giudizio tributario;
si vedano, altresì, per il processo del lavoro Cass. Sez. Lavoro 17072/2007 e, per il giudizio ordinario civile, Cass. 13766/2004
e Cass. 14179/2001): sempre che, ovviamente, le relative questioni siano oggetto di impugnazione specifica ex articolo 53 decreto legislativo 546/1992, atteso il carattere devolutivo dell'appello tributario (Cass.
3602/2017, 1200/2016, 1224/2007, 18006/2006, 12589/2004, 9270/1999).
Nella specie, le doglianze pretermesse dal primo giudice non possono trovare accoglimento e la domanda della contribuente è infondata – come anticipato – per carenza dei requisiti di cui alla menzionata “esenzione”.
La giurisprudenza di legittimità chiarisce che l'esclusione IMU per gli alloggi sociali presuppone una verifica in concreto e con riferimento a ciascun immobile, distinguendo le diverse fattispecie agevolative e richiedendo l'accertamento puntuale dei requisiti applicativi.
«In buona sostanza, al fine di dimostrare il puntuale ed effettivo riscontro di tutti gli aspetti fondamentali richiamati all'interno della definizione di “alloggio sociale”, e per usufruire dell'esenzione, è necessario procedere all'analisi di ogni singolo aspetto saliente richiamato dal d.interm. 22 aprile 2008, ovverosia: a)
l'uso residenziale dell'unità immobiliare;
b) la locazione permanente;
c) il ricorrere della funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale e la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
d) la condizione di alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico – destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà» (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30442 del 2024).
Dunque, il d.m. 22 aprile 2008 definisce “alloggio sociale” l'unità immobiliare ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di riduzione del disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati non in grado di accedere alla locazione nel libero mercato;
e precisa che rientrano nella definizione anche gli alloggi realizzati o recuperati con ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni (ed anche alla proprietà).
Orbene, non può parlarsi di “locazione permanente”, nel caso di specie.
Per quanto nel non chiarissimo atto di gravame non pare neppure si richiami tale ipotesi, nella specie, è comunque bene precisare che la locuzione “locazione permanente” (di cui al comma 2 dell'art. 1 del detto d.m.) esprime una destinazione stabile dell'unità immobiliare al circuito dell'affitto sociale, coerente con la funzione di interesse generale descritta dalla definizione ministeriale. Essa non si esaurisce nella presenza di un contratto abitativo ordinario, ma richiede che l'alloggio sia concretamente inserito, con carattere di stabilità, in un programma di riduzione del disagio abitativo verso soggetti svantaggiati, secondo i parametri del decreto: stabile inserimento che non è dato sapere da cosa si desumerebbe, nella specie.
Lo stesso, peraltro, come desumibile dal comma 4 dell'art. 2 del medesimo d.m., è appannaggio dei soli
“operatori pubblici” individuati come soggetti erogatore del detto servizio.
Ma neppure possono dirsi sussistere i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 1 del menzionato d.m.
Anzitutto, l'appellante valorizza la durata dei contratti (4+4 e, in un caso, 6+6) come indice del requisito temporale previsto (durata di almeno otto anni).
Tale prospettazione non può essere condivisa. Il contratto abitativo per quattro anni può proseguire per altri quattro solo per effetto del rinnovo, del tutto ipotetico, ben potendo non esservi, laddove ricorrano i casi previsti dall'art. 3 legge 431/1998. Insomma, la previsione del d.m. («locazione temporanea per almeno otto anni») riguarda una destinazione programmata dell'alloggio nell'ambito della fattispecie di cui al comma 3, e non si identifica con la mera rinnovabilità civilistica del rapporto, alle condizioni previste dalla normativa di settore e dagli stessi contratti.
Del resto, se così non fosse stato, e se fossero state sufficienti le guarentigie (a favore dei conduttori) di cui agli artt. 2 e 3 legge 431/1998, sarebbe stato sufficiente richiamare tali disposizioni, e non prevedere un termine minino di locazione di otto anni.
Ma soprattutto, allorché il comma 1 del menzionato art. 2 legge 431/1998 prevede che «le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni […]», lo stesso non impedisce, certo, che sia prevista una durata iniziale maggiore («non inferiore a quattro anni» significa chiaramente ciò). Il che significa che una durata iniziale imposta, per questo tipo di alloggi, di otto anni, unitamente al detto rinnovo per altri quattro, garantisce una ben diversa stabilità del rapporto, tendenzialmente di dodici anni, certamente maggiore di quella (come detto, “4-4”) evocata da parte ricorrente.
Inoltre, l'assenza di prova di un vincolo di destinazione programmato, e non lasciato alla “libera” iniziativa del privato (e, più in generale, dell'inserimento dell'immobile in un circuito di edilizia sociale regolata e chiaramente e formalmente destinata a tale scopo) rende palese la necessità (almeno) dell'ulteriore requisito di cui al detto comma 3, ovvero la realizzazione o il recupero degli alloggi con contributi o agevolazioni pubbliche: requisito che parte appellante reputa non indispensabile, ma che, per contro, è chiaramente richiesto dal disposto normativo invocato.
Del resto, se così non fosse, non si vedrebbe a quali casi dovrebbe applicarsi, per gli operatori pubblici, il comma 2 (ovvero il caso della locazione permanente): atteso che, escluso detto requisito (realizzazione o recupero degli alloggi con contributi o agevolazioni pubbliche) sarebbe sufficiente, ai sensi del comma 3, che la durata della locazione sia stabilita in otto anni.
Né può essere un caso che sia necessario tale requisito, posto che i soggetti coinvolti nella realizzazione di alloggi sociali sono selezionati a monte mediante procedura ad evidenza pubblica.
Al riguardo, va richiamato il comma 4 dell'art. 2 del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile
2008, che si riferisce espressamente (al fine di stabilire la spettanza di una «compensazione costituita dal canone di locazione e dalle eventuali diverse misure stabilite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dagli enti locali»), «agli operatori pubblici individuati come soggetti erogatori del servizio di edilizia sociale in locazione permanente sulla base delle vigenti normative ed agli operatori pubblici e privati selezionati mediante procedimento di evidenza pubblica per la realizzazione degli alloggi di cui all'art. 1, comma 3»: e tale ulteriore requisito è certamente insussistente.
Si spiegano, allora, in quest'ottica gli ulteriori oneri gravanti sui detti soggetti, quali quelli di cui al comma 7 dell'art. 2 appena richiamato: «L'alloggio sociale deve essere adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare - e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani accessori quali bagno e cucina. L'alloggio sociale deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative».
Insomma, è evidente che si tratti di procedimento di carattere pubblicistico, che determina a monte, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, e non certo “a valle” e sulla base della libera iniziativa del privato, il da farsi, vincolando il privato a ben precisi obblighi: ciò che nella specie manca in radice.
Infine, quanto ai canoni, gli stessi devono essere (per il caso in cui sia un privato a realizzare tali alloggi sociali) determinati ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del d.m. in commento.
È pur vero che la giurisprudenza di legittimità chiarisce che l'esclusione IMU per gli alloggi sociali non opera per categorie indistinte di immobili, ma postula la verifica in concreto della riconducibilità dell'unità immobiliare ai parametri del d.m. 22 aprile 2008, con riferimento a ciascun immobile, gravando sul contribuente l'onere di provare i presupposti della non imposizione (Cass., sez. V, ord. 15 febbraio 2025, n. 3841): ma ciò non smentisce quanto appena detto, e anzi, a ben vedere, lo rafforza, richiedendo che i suddetti requisiti vadano visti, in caso di realizzazione di più alloggi, caso per caso.
Nella specie, quanto dedotto e prodotto da parte appellante al più mira a soddisfare solo l'ultimo dei requisiti richiamati, quello relativo al canone, sopperendo alle ulteriori palesi carenze – in estrema sintesi – col generico richiamo di una funzione di ausilio di fasce deboli della popolazione: il che è palesemente ben altro, rispetto all'istituto invocato.
Gli elementi richiamati da parte della contribuente, pur suggestivi, sono palesemente insufficienti a dimostrare, in modo compiuto e individualizzato per ciascun cespite, la ricorrenza dei menzionati presupposti per l'esclusione della tassazione di cui si tratta.
Al riguardo, non è inopportuno evidenziare che la legge distingue gli alloggi sociali dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica “tradizionale” (ex IACP oggi ARCA, ALER, ATER, ecc.). Infatti, per questi ultimi l'art. 1, co. 749 L. 160/2019 prevede solo una detrazione IMU di €200 (come per le prime case “ordinarie” non di lusso) e l'applicazione dell'aliquota ordinaria salvo riduzioni comunali. Non è prevista l'esenzione totale per tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonostante la funzione chiaramente pubblicistica e di tutela delle fasce meno abbienti che pure la stessa persegue, a meno che essi rientrino specificamente nella categoria di “alloggio sociale” ex DM 2008. Questa differenziazione, introdotta a decorrere dal 2014 (DL
102/2013 conv. L. 124/2013), conferma che solo gli immobili con le caratteristiche del DM 2008 possono beneficiare dell'esenzione. In altre parole, l'essere un alloggio popolare assegnato da un ente pubblico non basta di per sé: l'immobile deve rispettare i menzionati parametri del DM 2008 richiamato.
Conformemente, è stato affermato, con principio pienamente condiviso da questa Corte, che «l'esenzione dal pagamento è prevista, dunque, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell'infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008 (Sez.
5, Ordinanza n. 6380 del 2024; negli stessi termini cfr. anche Sez. 5 - , Ordinanza n. 14511 del 23/05/2024,
Rv. 671391 – 01 […] (così Sez. 5, Ordinanza n. 31214 del 2024).
I documenti ulteriori prodotti in appello non colmano il deficit probatorio, non costituendo prova, nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità e dalla normativa richiamata, che si tratti di alloggi sociali.
Infine, l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio non può essere accolta, poiché la CTU non può supplire a carenze di allegazione e prova sui fatti principali gravanti sulla parte che invoca il beneficio, né può essere disposta con finalità esplorative, ma opera come ausilio valutativo di elementi già sufficientemente delineati e provati dalle parti (Cass., sez. V, 13 gennaio 2016, n. 404; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18976 del 10/09/2007,
Rv. 601261). Né si comprende come l'ispezione in data odierna potrebbe colmare le lacune probatorie (sui requisiti previsti per la chiesta esclusione dell'imposizione) evidenziate.
Ne consegue il rigetto del primo motivo d'appello e delle connesse richieste istruttorie.
Il secondo motivo d'appello principale è inammissibile per assoluta genericità. Lo stesso è così testualmente formulato:
“Nella denegata ipotesi il precedente motivo di appello non fosse considerato fondato la sentenza sarebbe comunque viziata.
La stessa infatti si limita in modo del tutto generico a descrivere il terzo motivo di ricorso proposto dalla società come un motivo relativo all'infondatezza dell'accertamento notificato senza concretamente descrivere i diversi profili in cui lo stesso era articolato o meglio limitandosi a ritenere esclusivamente sussistenti i presupposti per l'accoglimento parziale solo di alcuni di essi.
La stessa in altri termini ove non potesse essere interpretata nei termini esposti nel precedente motivo di appello ben configurerebbe una fattispecie di omessa pronuncia avendo pronunciato solo su alcuni dei profili in cui il motivo di ricorso era articolato.
Ne consegue che la stessa, ove non fosse nulla per difetto di motivazione sarebbe comunque nulla per violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto il profilo della omessa pronuncia e dovrebbe essere riformata.”.
Risulta palese che non è dato comprendere a quale (ulteriore) omessa pronuncia parte appellante si riferisca.
Sull'appello incidentale del Comune: insussistenza della denunciata duplicazione d'imposta
L'appello incidentale è ammissibile (alla notifica dell'appello principale in data 1/9/2023 è seguita la costituzione, in data 23/10/2023, del Comune di Taranto, nei termini di cui agli artt. 54 e 23 d.lgs. 546/1992)
e fondato.
La sentenza impugnata accoglie il profilo della “duplicazione” d'imposta muovendo dal rilievo che talune unità risultano indicate due volte nell'avviso, una volta per 10 mesi e una seconda per 2 mesi. Tuttavia, tale dato, di per sé, non dimostra che l'imposta sia stata richiesta due volte per il medesimo periodo annuale: la suddivisione del periodo di possesso in frazioni mensili, anche con duplici righe riferite al medesimo cespite,
è compatibile con una mera articolazione tecnica del calcolo, senza superamento del periodo complessivo annuale.
In questo contesto, il principio di non contestazione non può essere invocato nel senso di ritenere provata la “duplicazione”: posto che l'affermazione della contribuente è meramente assertiva e non spiega se e come, nonostante l'indicazione temporale frazionata, l'imposta sarebbe stata calcolata per l'intero.
Peraltro, è sufficiente un banale calcolo matematico per rilevare che, in relazione alle stringhe in cui si chiede il pagamento di 2 mesi, gli importi siano esattamente un quinto rispetto agli importi di cui alle stringhe per cui si è indicata l'imposta dovuta per 10 mesi: il che comprova, in definitiva, che si è trattato dell'indicazione frazionata dell'imposizione dovuta per l'intero anno, senza duplicazione alcuna.
In ogni caso, la parte contribuente, che invochi l'asserita duplicazione, resta onerata della dimostrazione che l'avviso rechi matematicamente l'effettiva doppia imposizione e non mera ripartizione del periodo (10 +
2 mesi): onere certamente rimasto insoddisfatto.
Poiché tale dimostrazione non risulta raggiunta e l'appello incidentale chiarisce, anzi, la ragione tecnica dell'indicazione frazionata, la statuizione di primo grado sul punto va riformata, con rigetto del motivo di ricorso relativo alla denunciata duplicazione.
Resta ferma, perché non controversa in questa sede, la cessazione parziale della materia del contendere conseguente al provvedimento in rettifica emesso dal Comune in corso di giudizio, nei limiti già riconosciuti dal primo giudice.
6. Le spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto
n. 152/2023, proposto dalla Ricorrente_1 s.p.a. nei riguardi del Comune di Taranto, nonché sull'appello incidentale del Comune di Taranto, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto dalla Ricorrente_1 s.p.a.;
2. accoglie l'appello incidentale del Comune di Taranto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il motivo di ricorso originario relativo alla dedotta duplicazione d'imposta;
3. conferma nel resto la sentenza impugnata, ivi compresa la cessazione parziale della materia del contendere nei limiti già riconosciuti in primo grado in relazione al provvedimento in rettifica intervenuto;
4. condanna l'appellante alla rifusione in favore del Comune di Taranto delle spese del presente grado, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell'Avv. Difensore_2, antistatario.
Taranto, 19/1/2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(NO VA) (IO IG)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2175/2023 depositato il 29/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Piazza Municipio 74123 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 152/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
1 e pubblicata il 07/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25390 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'impugnazione dell'avviso di accertamento n. 25390/2021 con cui il Comune di Taranto ha richiesto alla Ricorrente_1 s.p.a. il pagamento di
€ 41.940,00, oltre sanzioni e interessi, a titolo di omesso/parziale versamento IMU 2016.
Nel giudizio di primo grado la società ha dedotto, in sintesi, la nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione, il difetto di motivazione e l'infondatezza della pretesa, sviluppando – nel corpo della contestazione di merito – anche l'assunto secondo cui gli immobili sarebbero riconducibili ai c.d. “alloggi sociali”.
Si è costituito il Comune di Taranto e, richiamando la precedente decisione resa sull'annualità 2014 (sentenza n. 1016/2021) quanto agli immobili siti in Indirizzo_1 (catasto foglio 206 p.lle 206 e 207), ha dato atto dell'intervenuta rettifica della pretesa, rideterminando l'imposta in € 29.190,00 oltre accessori.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, con sentenza n. 152/2023, ha dichiarato la cessazione parziale della materia del contendere per effetto del provvedimento di rettifica notificato il
15.3.2022, da parte del Comune;
inoltre, preso atto dell'allegazione della contribuente circa la presenza, nell'avviso impugnato, di tre unità indicate due volte (con periodi di possesso di 10 e 2 mesi) e, rilevata la mancata contestazione specifica del Comune, ha ritenuto provata la duplicazione “in quanto incontestata”, affermando l'obbligo dell'ente di rieditare l'attività amministrativa “se del caso” per l'opportuna rettifica;
ha compensato, infine, le spese di primo grado.
Propone appello la società (R.G.A. n. 2175/2023) deducendo due motivi: A) nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, assumendo che la motivazione non affronta la richiesta di esclusione/ esenzione per “alloggi sociali”; B) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., prospettando – in termini generici – un'omessa pronuncia.
Si costituisce il Comune di Taranto, che resiste e propone appello incidentale in relazione al capo con cui il primo giudice ravvisa una “duplicazione d'imposta”, sostenendo che non vi è duplicazione, ma una mera suddivisione dell'anno in due periodi (10+2 mesi) dovuta a ragioni tecniche di gestione dei dati catastali, senza alcuna doppia imposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale non merita accoglimento;
l'appello incidentale è fondato.
L'atto di gravame della società è espressamente limitato a due doglianze di natura processuale (art. 36 d. lgs. 546/1992 e art. 112 c.p.c.), costruite sul presupposto che il primo giudice non abbia adeguatamente trattato il profilo dell'“esenzione/esclusione” IMU per gli alloggi sociali. Restano estranei, perché non riproposti, gli ulteriori profili di contestazione dell'avviso (come dedotti in primo grado), con conseguente definizione del thema decidendum in questa sede nei limiti segnati dai motivi di appello.
Il primo motivo (nullità per omessa motivazione) non può essere accolto per le considerazioni seguenti.
La nullità della sentenza di prime cure per carenze motivazionali e/o difetto di pronunzia non configura uno dei casi di rimessione al primo giudice, tassativamente previsti dall'articolo 59 decreto legislativo 546/1992 (esattamente come accade per il rito ordinario civile, ai sensi degli articoli 353 e 354 c.p.c.).
Conseguentemente, il vizio di omessa pronunzia o carenza di motivazione comporta solo la necessità, per il giudice d'appello, di porvi rimedio, decidendo nel merito, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, privo di rilevanza costituzionale (così Cass. 18824/2006, Cass. 8455/2005, Cass. sez. 5,
n. 26768 del 2020 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 5243 del 2024, per il giudizio tributario;
si vedano, altresì, per il processo del lavoro Cass. Sez. Lavoro 17072/2007 e, per il giudizio ordinario civile, Cass. 13766/2004
e Cass. 14179/2001): sempre che, ovviamente, le relative questioni siano oggetto di impugnazione specifica ex articolo 53 decreto legislativo 546/1992, atteso il carattere devolutivo dell'appello tributario (Cass.
3602/2017, 1200/2016, 1224/2007, 18006/2006, 12589/2004, 9270/1999).
Nella specie, le doglianze pretermesse dal primo giudice non possono trovare accoglimento e la domanda della contribuente è infondata – come anticipato – per carenza dei requisiti di cui alla menzionata “esenzione”.
La giurisprudenza di legittimità chiarisce che l'esclusione IMU per gli alloggi sociali presuppone una verifica in concreto e con riferimento a ciascun immobile, distinguendo le diverse fattispecie agevolative e richiedendo l'accertamento puntuale dei requisiti applicativi.
«In buona sostanza, al fine di dimostrare il puntuale ed effettivo riscontro di tutti gli aspetti fondamentali richiamati all'interno della definizione di “alloggio sociale”, e per usufruire dell'esenzione, è necessario procedere all'analisi di ogni singolo aspetto saliente richiamato dal d.interm. 22 aprile 2008, ovverosia: a)
l'uso residenziale dell'unità immobiliare;
b) la locazione permanente;
c) il ricorrere della funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale e la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
d) la condizione di alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico – destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà» (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30442 del 2024).
Dunque, il d.m. 22 aprile 2008 definisce “alloggio sociale” l'unità immobiliare ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di riduzione del disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati non in grado di accedere alla locazione nel libero mercato;
e precisa che rientrano nella definizione anche gli alloggi realizzati o recuperati con ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni (ed anche alla proprietà).
Orbene, non può parlarsi di “locazione permanente”, nel caso di specie.
Per quanto nel non chiarissimo atto di gravame non pare neppure si richiami tale ipotesi, nella specie, è comunque bene precisare che la locuzione “locazione permanente” (di cui al comma 2 dell'art. 1 del detto d.m.) esprime una destinazione stabile dell'unità immobiliare al circuito dell'affitto sociale, coerente con la funzione di interesse generale descritta dalla definizione ministeriale. Essa non si esaurisce nella presenza di un contratto abitativo ordinario, ma richiede che l'alloggio sia concretamente inserito, con carattere di stabilità, in un programma di riduzione del disagio abitativo verso soggetti svantaggiati, secondo i parametri del decreto: stabile inserimento che non è dato sapere da cosa si desumerebbe, nella specie.
Lo stesso, peraltro, come desumibile dal comma 4 dell'art. 2 del medesimo d.m., è appannaggio dei soli
“operatori pubblici” individuati come soggetti erogatore del detto servizio.
Ma neppure possono dirsi sussistere i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 1 del menzionato d.m.
Anzitutto, l'appellante valorizza la durata dei contratti (4+4 e, in un caso, 6+6) come indice del requisito temporale previsto (durata di almeno otto anni).
Tale prospettazione non può essere condivisa. Il contratto abitativo per quattro anni può proseguire per altri quattro solo per effetto del rinnovo, del tutto ipotetico, ben potendo non esservi, laddove ricorrano i casi previsti dall'art. 3 legge 431/1998. Insomma, la previsione del d.m. («locazione temporanea per almeno otto anni») riguarda una destinazione programmata dell'alloggio nell'ambito della fattispecie di cui al comma 3, e non si identifica con la mera rinnovabilità civilistica del rapporto, alle condizioni previste dalla normativa di settore e dagli stessi contratti.
Del resto, se così non fosse stato, e se fossero state sufficienti le guarentigie (a favore dei conduttori) di cui agli artt. 2 e 3 legge 431/1998, sarebbe stato sufficiente richiamare tali disposizioni, e non prevedere un termine minino di locazione di otto anni.
Ma soprattutto, allorché il comma 1 del menzionato art. 2 legge 431/1998 prevede che «le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni […]», lo stesso non impedisce, certo, che sia prevista una durata iniziale maggiore («non inferiore a quattro anni» significa chiaramente ciò). Il che significa che una durata iniziale imposta, per questo tipo di alloggi, di otto anni, unitamente al detto rinnovo per altri quattro, garantisce una ben diversa stabilità del rapporto, tendenzialmente di dodici anni, certamente maggiore di quella (come detto, “4-4”) evocata da parte ricorrente.
Inoltre, l'assenza di prova di un vincolo di destinazione programmato, e non lasciato alla “libera” iniziativa del privato (e, più in generale, dell'inserimento dell'immobile in un circuito di edilizia sociale regolata e chiaramente e formalmente destinata a tale scopo) rende palese la necessità (almeno) dell'ulteriore requisito di cui al detto comma 3, ovvero la realizzazione o il recupero degli alloggi con contributi o agevolazioni pubbliche: requisito che parte appellante reputa non indispensabile, ma che, per contro, è chiaramente richiesto dal disposto normativo invocato.
Del resto, se così non fosse, non si vedrebbe a quali casi dovrebbe applicarsi, per gli operatori pubblici, il comma 2 (ovvero il caso della locazione permanente): atteso che, escluso detto requisito (realizzazione o recupero degli alloggi con contributi o agevolazioni pubbliche) sarebbe sufficiente, ai sensi del comma 3, che la durata della locazione sia stabilita in otto anni.
Né può essere un caso che sia necessario tale requisito, posto che i soggetti coinvolti nella realizzazione di alloggi sociali sono selezionati a monte mediante procedura ad evidenza pubblica.
Al riguardo, va richiamato il comma 4 dell'art. 2 del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile
2008, che si riferisce espressamente (al fine di stabilire la spettanza di una «compensazione costituita dal canone di locazione e dalle eventuali diverse misure stabilite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dagli enti locali»), «agli operatori pubblici individuati come soggetti erogatori del servizio di edilizia sociale in locazione permanente sulla base delle vigenti normative ed agli operatori pubblici e privati selezionati mediante procedimento di evidenza pubblica per la realizzazione degli alloggi di cui all'art. 1, comma 3»: e tale ulteriore requisito è certamente insussistente.
Si spiegano, allora, in quest'ottica gli ulteriori oneri gravanti sui detti soggetti, quali quelli di cui al comma 7 dell'art. 2 appena richiamato: «L'alloggio sociale deve essere adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare - e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani accessori quali bagno e cucina. L'alloggio sociale deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative».
Insomma, è evidente che si tratti di procedimento di carattere pubblicistico, che determina a monte, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, e non certo “a valle” e sulla base della libera iniziativa del privato, il da farsi, vincolando il privato a ben precisi obblighi: ciò che nella specie manca in radice.
Infine, quanto ai canoni, gli stessi devono essere (per il caso in cui sia un privato a realizzare tali alloggi sociali) determinati ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del d.m. in commento.
È pur vero che la giurisprudenza di legittimità chiarisce che l'esclusione IMU per gli alloggi sociali non opera per categorie indistinte di immobili, ma postula la verifica in concreto della riconducibilità dell'unità immobiliare ai parametri del d.m. 22 aprile 2008, con riferimento a ciascun immobile, gravando sul contribuente l'onere di provare i presupposti della non imposizione (Cass., sez. V, ord. 15 febbraio 2025, n. 3841): ma ciò non smentisce quanto appena detto, e anzi, a ben vedere, lo rafforza, richiedendo che i suddetti requisiti vadano visti, in caso di realizzazione di più alloggi, caso per caso.
Nella specie, quanto dedotto e prodotto da parte appellante al più mira a soddisfare solo l'ultimo dei requisiti richiamati, quello relativo al canone, sopperendo alle ulteriori palesi carenze – in estrema sintesi – col generico richiamo di una funzione di ausilio di fasce deboli della popolazione: il che è palesemente ben altro, rispetto all'istituto invocato.
Gli elementi richiamati da parte della contribuente, pur suggestivi, sono palesemente insufficienti a dimostrare, in modo compiuto e individualizzato per ciascun cespite, la ricorrenza dei menzionati presupposti per l'esclusione della tassazione di cui si tratta.
Al riguardo, non è inopportuno evidenziare che la legge distingue gli alloggi sociali dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica “tradizionale” (ex IACP oggi ARCA, ALER, ATER, ecc.). Infatti, per questi ultimi l'art. 1, co. 749 L. 160/2019 prevede solo una detrazione IMU di €200 (come per le prime case “ordinarie” non di lusso) e l'applicazione dell'aliquota ordinaria salvo riduzioni comunali. Non è prevista l'esenzione totale per tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonostante la funzione chiaramente pubblicistica e di tutela delle fasce meno abbienti che pure la stessa persegue, a meno che essi rientrino specificamente nella categoria di “alloggio sociale” ex DM 2008. Questa differenziazione, introdotta a decorrere dal 2014 (DL
102/2013 conv. L. 124/2013), conferma che solo gli immobili con le caratteristiche del DM 2008 possono beneficiare dell'esenzione. In altre parole, l'essere un alloggio popolare assegnato da un ente pubblico non basta di per sé: l'immobile deve rispettare i menzionati parametri del DM 2008 richiamato.
Conformemente, è stato affermato, con principio pienamente condiviso da questa Corte, che «l'esenzione dal pagamento è prevista, dunque, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell'infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008 (Sez.
5, Ordinanza n. 6380 del 2024; negli stessi termini cfr. anche Sez. 5 - , Ordinanza n. 14511 del 23/05/2024,
Rv. 671391 – 01 […] (così Sez. 5, Ordinanza n. 31214 del 2024).
I documenti ulteriori prodotti in appello non colmano il deficit probatorio, non costituendo prova, nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità e dalla normativa richiamata, che si tratti di alloggi sociali.
Infine, l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio non può essere accolta, poiché la CTU non può supplire a carenze di allegazione e prova sui fatti principali gravanti sulla parte che invoca il beneficio, né può essere disposta con finalità esplorative, ma opera come ausilio valutativo di elementi già sufficientemente delineati e provati dalle parti (Cass., sez. V, 13 gennaio 2016, n. 404; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18976 del 10/09/2007,
Rv. 601261). Né si comprende come l'ispezione in data odierna potrebbe colmare le lacune probatorie (sui requisiti previsti per la chiesta esclusione dell'imposizione) evidenziate.
Ne consegue il rigetto del primo motivo d'appello e delle connesse richieste istruttorie.
Il secondo motivo d'appello principale è inammissibile per assoluta genericità. Lo stesso è così testualmente formulato:
“Nella denegata ipotesi il precedente motivo di appello non fosse considerato fondato la sentenza sarebbe comunque viziata.
La stessa infatti si limita in modo del tutto generico a descrivere il terzo motivo di ricorso proposto dalla società come un motivo relativo all'infondatezza dell'accertamento notificato senza concretamente descrivere i diversi profili in cui lo stesso era articolato o meglio limitandosi a ritenere esclusivamente sussistenti i presupposti per l'accoglimento parziale solo di alcuni di essi.
La stessa in altri termini ove non potesse essere interpretata nei termini esposti nel precedente motivo di appello ben configurerebbe una fattispecie di omessa pronuncia avendo pronunciato solo su alcuni dei profili in cui il motivo di ricorso era articolato.
Ne consegue che la stessa, ove non fosse nulla per difetto di motivazione sarebbe comunque nulla per violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto il profilo della omessa pronuncia e dovrebbe essere riformata.”.
Risulta palese che non è dato comprendere a quale (ulteriore) omessa pronuncia parte appellante si riferisca.
Sull'appello incidentale del Comune: insussistenza della denunciata duplicazione d'imposta
L'appello incidentale è ammissibile (alla notifica dell'appello principale in data 1/9/2023 è seguita la costituzione, in data 23/10/2023, del Comune di Taranto, nei termini di cui agli artt. 54 e 23 d.lgs. 546/1992)
e fondato.
La sentenza impugnata accoglie il profilo della “duplicazione” d'imposta muovendo dal rilievo che talune unità risultano indicate due volte nell'avviso, una volta per 10 mesi e una seconda per 2 mesi. Tuttavia, tale dato, di per sé, non dimostra che l'imposta sia stata richiesta due volte per il medesimo periodo annuale: la suddivisione del periodo di possesso in frazioni mensili, anche con duplici righe riferite al medesimo cespite,
è compatibile con una mera articolazione tecnica del calcolo, senza superamento del periodo complessivo annuale.
In questo contesto, il principio di non contestazione non può essere invocato nel senso di ritenere provata la “duplicazione”: posto che l'affermazione della contribuente è meramente assertiva e non spiega se e come, nonostante l'indicazione temporale frazionata, l'imposta sarebbe stata calcolata per l'intero.
Peraltro, è sufficiente un banale calcolo matematico per rilevare che, in relazione alle stringhe in cui si chiede il pagamento di 2 mesi, gli importi siano esattamente un quinto rispetto agli importi di cui alle stringhe per cui si è indicata l'imposta dovuta per 10 mesi: il che comprova, in definitiva, che si è trattato dell'indicazione frazionata dell'imposizione dovuta per l'intero anno, senza duplicazione alcuna.
In ogni caso, la parte contribuente, che invochi l'asserita duplicazione, resta onerata della dimostrazione che l'avviso rechi matematicamente l'effettiva doppia imposizione e non mera ripartizione del periodo (10 +
2 mesi): onere certamente rimasto insoddisfatto.
Poiché tale dimostrazione non risulta raggiunta e l'appello incidentale chiarisce, anzi, la ragione tecnica dell'indicazione frazionata, la statuizione di primo grado sul punto va riformata, con rigetto del motivo di ricorso relativo alla denunciata duplicazione.
Resta ferma, perché non controversa in questa sede, la cessazione parziale della materia del contendere conseguente al provvedimento in rettifica emesso dal Comune in corso di giudizio, nei limiti già riconosciuti dal primo giudice.
6. Le spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto
n. 152/2023, proposto dalla Ricorrente_1 s.p.a. nei riguardi del Comune di Taranto, nonché sull'appello incidentale del Comune di Taranto, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto dalla Ricorrente_1 s.p.a.;
2. accoglie l'appello incidentale del Comune di Taranto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il motivo di ricorso originario relativo alla dedotta duplicazione d'imposta;
3. conferma nel resto la sentenza impugnata, ivi compresa la cessazione parziale della materia del contendere nei limiti già riconosciuti in primo grado in relazione al provvedimento in rettifica intervenuto;
4. condanna l'appellante alla rifusione in favore del Comune di Taranto delle spese del presente grado, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell'Avv. Difensore_2, antistatario.
Taranto, 19/1/2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(NO VA) (IO IG)