Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 03/06/2025, n. 10686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10686 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10686/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04266/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4266 del 2025, proposto da
UR IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Imperato, con domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Don Minzoni 51;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza presentata dal ricorrente in data 5.7.2024 nel procedimento n. P-RM/L/Q/2023/104280 finalizzata alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno tra lo stesso e il proprio datore di lavoro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con ricorso, notificato il 24.3.2025 e depositato il 4.4.2025, il ricorrente ha agito per far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza volta ad ottenere la convocazione per la stipula del contratto di soggiorno;
- l’amministrazione ha prodotto in giudizio il provvedimento della Prefettura di Roma, Sportello Unico Immigrazione, del 19.2.2024, con il quale è stato revocato il nulla osta in precedenza concesso e contestualmente rigettata la domanda di autorizzazione all’ingresso proposta in favore di IN UR;
- non può essere dichiarata cessata la materia del contendere, come chiesto da parte ricorrente con la memoria depositata in data 27.5.2025, non essendovi stato un atto integralmente satisfattivo per il ricorrente;
- il ricorso deve, invece, ritenersi infondato, perché quando è stato proposto l’amministrazione resistente aveva già provveduto;
- la peculiarità della vicenda consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO