Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/04/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 3456 del 20.10.2021
Oggetto: accertamento lavoro subordinato e differenze retributive N. R.G. 1091/2021
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Consigliere relatore Dott.ssa Maria Grazia Corbascio
Consigliere Dott.ssa Luisa Santo ha emesso la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia di lavoro, in grado di appello,
tra rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Pasca Parte 1 '
Appellante
e
,rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo De Matteis CP 1
Appellata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Lecce il 27.4.2016 Parte 1 titolare di una attività aveva dedotto di aver lavorato alle dipendenze di CP 1
,
commerciale di vendita e riparazione di motocicli in Novoli, con le mansioni di commesso e di meccanico, inquadrabili nel 5 livello del CCNL del settore terziario, senza soluzione di continuità dall'1.10.2013 al 20.09.2015, per dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì e per sei ore il sabato, il primo anno senza regolarizzazione contrattuale e poi dal 30.10.2014 al 29.4.2015 sulla base di un progetto formativo individuale che lo inquadrava come “tirocinante”, e dal 20.05.2015 al
Costituitosi in giudizio aveva eccepito l'infondatezza delle avverse CP_1 deduzioni e dell'avversa pretesa, di cui aveva chiesto il rigetto. Aveva sostenuto che l'unico rapporto di lavoro era stato quello dal 20.5.2015 al 20.9.2015, e si era svolto solo per 4 ore di mattina, dal lunedì al venerdì, con fruizione di ferie nel mese di agosto 2015 e con pagamento della retribuzione indicata nella busta paga. Nel periodo precedente vi era stato soltanto un tirocinio sulla base di un progetto formativo individuale per il quale era prevista la corresponsione di una indennità mensile di € 450,00. Nel periodo ancora anteriore il ricorrente si era recato presso l'officina solo per chiedere informazioni sullo stage e per osservare come si lavorava, e soltanto in quella veste egli aveva talvolta ritirato, per conto del titolare dell'azienda impedito a causa delle mani sporche per i materiali di lavoro, la merce consegnata da qualche corriere.
Assunta prova testimoniale, il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda e condannato il ricorrente al pagamento delle spese, ritenendo che gli elementi istruttori non costituissero idonea dimostrazione della sussistenza di un rapporto di lavoro anteriore a quello formalizzato, né del lavoro prestato per un numero maggiore di ore o del mancato godimento di ferie. Parte 1Avverso tale decisione ha proposto appello , lamentando l'erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie, sia con riferimento alle deposizioni testimoniali, sia con riferimento alla documentazione prodotta e specificamente delle fatture 0 bolle di accompagnamento da lui sottoscritte per ricevuta presso l'esercizio commerciale della controparte.
Ha lamentato anche la mancata audizione degli altri testimoni indicati nel processo e l'omessa motivazione sulla questione della nullità del contratto formativo. Ha chiesto la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado. Su istanza dell'appellante veniva sospesa l'esecutività della sentenza sul capo di condanna CP 1 ha chiesto il rigetto dell'appello, di cui ha eccepito l'infondatezza.
alle spese.
Disatteso dall'appellante il tentativo di conciliazione e disposta dalla Corte una consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza di discussione del 07.02.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di appello, che verranno esaminati congiuntamente perché logicamente connessi, risultano parzialmente fondati, sotto i profili qui di seguito specificati.
Ritiene questa Corte che da una valutazione coordinata e complessiva (e quindi non parcellizzata) delle risultanze dell'istruttoria orale e delle risultanze documentali emerga la prova del fatto che il rapporto di lavoro tra CP_1 e Parte 1 è iniziato in data anteriore rispetto al contratto formale di progetto formativo e all'assunzione a tempo parziale, anche se non della data del 2013 all'uopo indicata nel ricorso introduttivo.
In particolare dai documenti di trasporto depositati nel fascicolo di parte ricorrente, emessi
CP 2 CP 1 (aventi ad dalla ditta fornitrice nei confronti del destinatario oggetto batterie per moto e caricabatterie), si rileva che la merce è stata presa in consegna, per conto del destinatario, presso la sede dell'esercizio commerciale di quest'ultimo, da Parte 1
[...] , che ha sottoscritto per ricevuta. Ciò è dimostrato dal documento di trasporto (d.d.t.) del
01.07.2014 per una consegna avvenuta nella stessa data alle ore 17.00, dal d.d.t. del 22.7.2014 per una consegna avvenuta il 31.7.2014 alle ore 8.10, dal d.d.t. del 28.7.2014 per una consegna avvenuta in pari data alle ore 17.30, dal d.d.t. del 07.08.2014 per una consegna avvenuta nella stessa data alle ore 15.30, dal d.d.t del 04.08.2015 per una consegna dello stesso giorno alle ore 17.20.
Tali elementi, considerati nella loro collocazione temporale, e altresì alla luce della deposizione del teste Tes_1 Parte 1 aveva iniziato a lavorare secondo cui per ben prima di ottobre 2014, costituiscono prova idonea dell'inizio del rapporto CP 1 di lavoro almeno a partire dal 01.07.2014. Occorre infatti considerare che dal 01.07.2014 al
07.08.2014 il ricorrente si è trovato presso il negozio-officina del CP 1 per 4 volte, in orario pomeridiano, ma anche antimeridiano: una presenza così frequente presso l'officina in piena estate e in condizioni climatiche notoriamente pesanti per le elevate temperature, a distanza di circa 3 mesi dall'inizio del formale rapporto di tirocinio, risulta coerente con l'adempimento di una obbligazione lavorativa, più che con la spiegazione fornita dal CP 1 nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, secondo cui nel periodo precedente all'attivazione del tirocinio il Pt 1 era andato qualche volta a trovarlo per chiedere di partecipare allo stage e per chiedere se la documentazione fosse pronta, restandolo a guardare mentre riparava qualche motociclo e ritirando plichi o pacchi portati dal corriere in sua vece, posto che egli aveva le mani sporche di grasso da lavoro.
L'appellato ha sostenuto che tale circostanza era insignificante, sotto il profilo probatorio, perchè il ritiro dei pacchi presso il suo negozio a volte veniva effettuato anche da altre persone, ad esempio da clienti presenti sul posto come Parte 2 Persona 1 che in giudizio ne e hanno riferito in qualità di testimoni. Ma anche laddove si fossero effettivamente verificate, siffatte situazioni sarebbero inidonee ad escludere che la presenza reiterata del Pt 1 presso l'officina fosse dovuta ad un rapporto di lavoro, dovendosi all'uopo considerare che (a differenza di quanto accadeva per i clienti, che si trovavano presso il negozio solo occasionalmente per attendere la riparazione del proprio mezzo) il Pt 1 non aveva un altro (comprovato) motivo per trovarsi presso il negozio del CP 1 per 4 volte nell'arco di poco più di un mese.
Pertanto ritiene questa Corte che il rapporto di lavoro sia iniziato almeno il 01.07.2014, e che, quindi, essendo anteriore al contratto di "progetto formativo individuale" per la figura di meccanico magazziniere stipulato tra le parti per il periodo dal 30 ottobre 2014 al 29 aprile 2015, evidenzia la carenza in concreto della causa formativa di tale rapporto convenzionale (posto che la formazione era già avvenuta sul campo, allorchè aveva reso prestazioni di lavoro nei mesi anteriori).
A ciò si aggiunga che non è stata fornita prova dal CP 1 circa il contenuto e le modalità della formazione dovuta in base al predetto contratto.
Tale contratto, carente della propria specifica ed essenziale causa, è quindi affetto da nullità. Il rapporto di lavoro subordinato deve intendersi iniziato il 01.70.2014 a tempo pieno e cessato il 20.09.2015 a tempo pieno, come si deve desumere dalla presenza del Pt 1 in Test orario antimeridiano e pomeridiano rilevabile dalla deposizione del teste e dai documenti di trasporto in atti, in particolare da quello del 2015, che indica la presenza del lavoratore presso l'officina in orario pomeridiano, sebbene con il contratto di lavoro a tempo parziale datato
20.5.2015 fosse stato pattuito solo il lavoro di mattina.
Alla luce di ciò, considerato il rapporto di lavoro dal 01.07.2014 al 20.9.2015 a tempo pieno,
e l'inquadramento del dipendente nel 5° livello del CCNL Terziario, come dedotto dall'interessato senza specifiche contestazioni della controparte, e tenuto conto altresì delle retribuzioni che il ricorrente/appellante ha ammesso di aver ricevuto, oltre che di quelle comunque risultanti dalla documentazione dotata di idonea funzione probatoria, dall'elaborato di calcolo del consulente tecnico d'ufficio emerge che al dipendente spettano differenze retributive, per lavoro ordinario, tredicesima (e quattordicesima solo per il periodo di lavoro contrattualizzato), e trattamento di fine rapporto: € 13.772,05 per differenze retributive e € 611,60 per trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo, come per legge.
Restano assorbite le altre questioni affrontate dalle parti.
La sentenza impugnata deve quindi essere riformata nel senso indicato in dispositivo.
Le spese del doppio grado sono a carico dell'appellato in base al principio di soccombenza.; quelle del secondo grado spettano all'Erario, poiché il difensore dell'appellante è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce -Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 23.11.2021 da Parte 1 nei avverso la sentenza del 20.10.2021 N.3456 del Tribunale di Lecce,CP 1 confronti di così provvede:
CP 1 al pagamento, in favore di Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna dell'importo di € 13.772,05 per differenze retributive e di € 611,60 per Parte 1 trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo;
CP_1 al pagamento, in favore di condanna Parte 1 delle
,
spese del primo grado liquidate in € 2964,00 oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali, e, in favore dello Stato, quelle del secondo grado, liquidate in € 2.900,00. Pone definitivamente a carico di CP 1 le spese di c.t.u.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Lecce, 07.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Caterina Mainolfi Dott.ssa Maria Grazia Corbascio