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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. dr. Gabriella Gentile -Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 457/24 r.g.l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti, elettivamente domiciliato in Napoli, pressi gli uffici dell' via De Gasperi n. 55 Pt_2
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Carotenuto, presso il quale Controparte_1 elettivamente domicilia, in Napoli, via Murolo n. 11
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' proponeva tempestivo Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 686 del 2024 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta da avverso Controparte_1
l'avviso di addebito n. 37120220007863986000, per un importo complessivo di euro 458,17, per contributi Gestione Commercianti. Censurava detta pronuncia, che aveva ritenuto insufficiente, ai fini della prova dell'effettivo invio di una domanda di iscrizione alla Gestione da parte dello stesso , l'estratto del CP_1 file informatico della “Comunicazione Unica” recante le sole informazioni relative al quadro
“AC”. Precisava, al riguardo, che dopo il deposito della sentenza impugnata la C.C.I.A.A. di
Napoli trasmetteva il file informatico contenente l'intera Comunicazione Unica, digitalmente sottoscritta, che produceva, così non residuando alcun dubbio sull'effettiva provenienza della richiesta da parte del . CP_1
Concludeva, pertanto, affinchè, in riforma dell'impugnata sentenza, la Corte rigettasse l'opposizione proposte da . Controparte_1
Quest'ultimo si costituiva, resistendo all'appello, preliminarmente eccependo la tardività della produzione della documentazione posta a base del gravame.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Orbene, il gravame è fondato.
Questa Corte non ignora il principio, ripetutamente espresso dalla S.C. (arg., ex plurimis, da
Cass., Sez. Lav., 11.2.2020 n. 3292), per il quale, ai fini dell'iscrizione alla Gestione
Commercianti il fatto che l'amministratore di un'azienda svolga, con partecipazione personale, abituale e prevalente rispetto agli altri fattori produttivi, attività operativa in cui si estrinseca CP_ l'oggetto dell'impresa, costituisce oggetto dell'onere probatorio a carico dell' e la valutazione del Giudice al riguardo va effettuata in modo puntuale e rigoroso.
Nella fattispecie al vaglio, tuttavia, è stato lo stesso a richiedere l'iscrizione, quale CP_1 amministratore dell'azienda che porta il suo nome (fatto, quest'ultimo, in sé incontestato).
Come ha correttamente esposto l'Istituto, colui che intende svolgere attività di impresa commerciale deve fare domanda di iscrizione alla Camera di Commercio, mediante la procedura telematica c.d. “ComUnica”. L'articolo 9 del d.l. n. 7 del 2007, conv. in l. n. 40 del
2007, dispone che per l'avvio dell'attività d'impresa gli interessati presentino all'ufficio del
Registro delle Imprese, per via telematica, una comunicazione unica per assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, ai fini fiscali, assistenziali, previdenziali e per il Registro delle
Imprese. CP_ Il dpcm 6 maggio 2009 detta norme attuative, tra l'altro in materia di trasmissione all' di detta Comunicazione Unica (art. 3 e 4) e d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l' relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali. CP_2
A tal fine nella Comunicazione Unica v'è una apposita sezione, il quadro “AC”, che contiene le informazioni di natura previdenziale. Tali informazioni, ai sensi della normativa sopra richiamata, vengono inoltrate dall'interessato, conservate dalla Camera di Commercio e trasmesse all'Ente Previdenziale, il tutto in via informatica.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione perché la domanda di iscrizione di cui al quadro “AC” non era intestata e mancava di sottoscrizione.
Tuttavia, come evincibile dalla “Comunicazione Unica” prodotta dall' , nella sua Pt_1 interezza, con l'atto di appello, nel quadro “AC” non compare il nominativo solo perché esso CP_ si inserisce nel complesso documento “Comunicazione Unica” (della quale l' dispone solamente del solo quadro “AC”, l'unico di sua pertinenza), firmato digitalmente dal CP_1 una volta sola e non per ogni sezione.
D'altronde, è pacifico che l'odierno appellato sia titolare di impresa commerciale e senza l'invio della “Comunicazione Unica” l'iscrizione alla Camera di Commercio non sarebbe possibile.
ha genericamente contestato detto documento, incentrando la sua difesa Controparte_1 sulla tardività del relativo deposito.
L'assunto, tuttavia, non può essere condiviso.
Come ci insegna la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 7.3.2024 n. 6201), nel rito del lavoro la produzione di documenti dopo il deposito degli atti introduttivi è consentita se i medesimi sono stati formati o acquisiti dopo i termini preclusivi o se sono necessari per rispondere a nuove difese emerse. Inoltre, il giudice può ordinare d'ufficio l'acquisizione di documenti ritenuti indispensabili per la decisione del caso, al fine di completare l'insieme delle prove necessarie a stabilire la verità di un fatto rilevante per il giudizio.
Con specifico riferimento alla produzione in appello, è sempre la (cfr. Cass., Se. Parte_3
Lav., 15.54.2018 n. 11845) ad ammonirci che nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, per cui o, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammetterli, anche d'ufficio, ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado.
Orbene, nel caso di specie ci troviamo di fronte a un documento già parzialmente CP_ tempestivamente prodotto, nella parte in cui era nella disponibilità dell' mentre la necessità della produzione integrale, previa richiesta all'Amministrazione detentrice, è sorta dopo la sentenza di primo grado, con la rigorosa impostazione ivi adottata. Si tratta, peraltro, di un documento formato dalla controparte.
Ne discende che vi erano tutti i presupposti non per un'integrazione tardiva, ma per la produzione di una documentazione da completare, a fronte degli sviluppi processuali.
Ne consegue che è stato iscritto alla Gestione Commercianti su sua richiesta, Controparte_1 evidentemente per la ricorrenza dei presupposti per detto passaggio, né il medesimo ha in qualche modo diversamente giustificato in giudizio la compilazione di detto quadro “AC”
(adducendo, ad esempio, una compilazione erronea per un malinteso), limitandosi a CP_ contestazioni solamente processuali. In tale contesto l'onere probatorio dell' non può che ritenersi venuto meno.
In conclusione, l'appello proposto va accolto, per cui, in riforma della sentenza di primo grado, va rigettata l'opposizione spiegata da con il ricorso di primo grado. Controparte_1
In considerazione della particolarità della vicenda azionata e del suo sviluppo processuale, appare alla Corte equo, pur nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c, come d'altronde emendato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione di formulata con il ricorso di primo grado;
Controparte_1
dichiara integralmente compensate le spese di lite del doppio grado.
Napoli, 16 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. dr. Gabriella Gentile -Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 457/24 r.g.l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti, elettivamente domiciliato in Napoli, pressi gli uffici dell' via De Gasperi n. 55 Pt_2
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Carotenuto, presso il quale Controparte_1 elettivamente domicilia, in Napoli, via Murolo n. 11
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' proponeva tempestivo Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 686 del 2024 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta da avverso Controparte_1
l'avviso di addebito n. 37120220007863986000, per un importo complessivo di euro 458,17, per contributi Gestione Commercianti. Censurava detta pronuncia, che aveva ritenuto insufficiente, ai fini della prova dell'effettivo invio di una domanda di iscrizione alla Gestione da parte dello stesso , l'estratto del CP_1 file informatico della “Comunicazione Unica” recante le sole informazioni relative al quadro
“AC”. Precisava, al riguardo, che dopo il deposito della sentenza impugnata la C.C.I.A.A. di
Napoli trasmetteva il file informatico contenente l'intera Comunicazione Unica, digitalmente sottoscritta, che produceva, così non residuando alcun dubbio sull'effettiva provenienza della richiesta da parte del . CP_1
Concludeva, pertanto, affinchè, in riforma dell'impugnata sentenza, la Corte rigettasse l'opposizione proposte da . Controparte_1
Quest'ultimo si costituiva, resistendo all'appello, preliminarmente eccependo la tardività della produzione della documentazione posta a base del gravame.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Orbene, il gravame è fondato.
Questa Corte non ignora il principio, ripetutamente espresso dalla S.C. (arg., ex plurimis, da
Cass., Sez. Lav., 11.2.2020 n. 3292), per il quale, ai fini dell'iscrizione alla Gestione
Commercianti il fatto che l'amministratore di un'azienda svolga, con partecipazione personale, abituale e prevalente rispetto agli altri fattori produttivi, attività operativa in cui si estrinseca CP_ l'oggetto dell'impresa, costituisce oggetto dell'onere probatorio a carico dell' e la valutazione del Giudice al riguardo va effettuata in modo puntuale e rigoroso.
Nella fattispecie al vaglio, tuttavia, è stato lo stesso a richiedere l'iscrizione, quale CP_1 amministratore dell'azienda che porta il suo nome (fatto, quest'ultimo, in sé incontestato).
Come ha correttamente esposto l'Istituto, colui che intende svolgere attività di impresa commerciale deve fare domanda di iscrizione alla Camera di Commercio, mediante la procedura telematica c.d. “ComUnica”. L'articolo 9 del d.l. n. 7 del 2007, conv. in l. n. 40 del
2007, dispone che per l'avvio dell'attività d'impresa gli interessati presentino all'ufficio del
Registro delle Imprese, per via telematica, una comunicazione unica per assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, ai fini fiscali, assistenziali, previdenziali e per il Registro delle
Imprese. CP_ Il dpcm 6 maggio 2009 detta norme attuative, tra l'altro in materia di trasmissione all' di detta Comunicazione Unica (art. 3 e 4) e d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l' relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali. CP_2
A tal fine nella Comunicazione Unica v'è una apposita sezione, il quadro “AC”, che contiene le informazioni di natura previdenziale. Tali informazioni, ai sensi della normativa sopra richiamata, vengono inoltrate dall'interessato, conservate dalla Camera di Commercio e trasmesse all'Ente Previdenziale, il tutto in via informatica.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione perché la domanda di iscrizione di cui al quadro “AC” non era intestata e mancava di sottoscrizione.
Tuttavia, come evincibile dalla “Comunicazione Unica” prodotta dall' , nella sua Pt_1 interezza, con l'atto di appello, nel quadro “AC” non compare il nominativo solo perché esso CP_ si inserisce nel complesso documento “Comunicazione Unica” (della quale l' dispone solamente del solo quadro “AC”, l'unico di sua pertinenza), firmato digitalmente dal CP_1 una volta sola e non per ogni sezione.
D'altronde, è pacifico che l'odierno appellato sia titolare di impresa commerciale e senza l'invio della “Comunicazione Unica” l'iscrizione alla Camera di Commercio non sarebbe possibile.
ha genericamente contestato detto documento, incentrando la sua difesa Controparte_1 sulla tardività del relativo deposito.
L'assunto, tuttavia, non può essere condiviso.
Come ci insegna la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 7.3.2024 n. 6201), nel rito del lavoro la produzione di documenti dopo il deposito degli atti introduttivi è consentita se i medesimi sono stati formati o acquisiti dopo i termini preclusivi o se sono necessari per rispondere a nuove difese emerse. Inoltre, il giudice può ordinare d'ufficio l'acquisizione di documenti ritenuti indispensabili per la decisione del caso, al fine di completare l'insieme delle prove necessarie a stabilire la verità di un fatto rilevante per il giudizio.
Con specifico riferimento alla produzione in appello, è sempre la (cfr. Cass., Se. Parte_3
Lav., 15.54.2018 n. 11845) ad ammonirci che nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, per cui o, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammetterli, anche d'ufficio, ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado.
Orbene, nel caso di specie ci troviamo di fronte a un documento già parzialmente CP_ tempestivamente prodotto, nella parte in cui era nella disponibilità dell' mentre la necessità della produzione integrale, previa richiesta all'Amministrazione detentrice, è sorta dopo la sentenza di primo grado, con la rigorosa impostazione ivi adottata. Si tratta, peraltro, di un documento formato dalla controparte.
Ne discende che vi erano tutti i presupposti non per un'integrazione tardiva, ma per la produzione di una documentazione da completare, a fronte degli sviluppi processuali.
Ne consegue che è stato iscritto alla Gestione Commercianti su sua richiesta, Controparte_1 evidentemente per la ricorrenza dei presupposti per detto passaggio, né il medesimo ha in qualche modo diversamente giustificato in giudizio la compilazione di detto quadro “AC”
(adducendo, ad esempio, una compilazione erronea per un malinteso), limitandosi a CP_ contestazioni solamente processuali. In tale contesto l'onere probatorio dell' non può che ritenersi venuto meno.
In conclusione, l'appello proposto va accolto, per cui, in riforma della sentenza di primo grado, va rigettata l'opposizione spiegata da con il ricorso di primo grado. Controparte_1
In considerazione della particolarità della vicenda azionata e del suo sviluppo processuale, appare alla Corte equo, pur nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c, come d'altronde emendato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione di formulata con il ricorso di primo grado;
Controparte_1
dichiara integralmente compensate le spese di lite del doppio grado.
Napoli, 16 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)