Ordinanza cautelare 4 ottobre 2022
Decreto cautelare 9 dicembre 2022
Sentenza 27 dicembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, decreto cautelare 09/12/2022, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/12/2022
N. 00594/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00921/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 921 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fenix Consorzio Stabile Soc. Consortile A R.L., Dielle S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Galatone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Scalcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determina n. 703 del 22/06/2022, con cui il Responsabile del Servizio 4° Settore – Servizi Tecnici – del Comune di Galatone ha revocato tutti gli atti della procedura di gara afferente “l'appalto dei lavori relativi all'attuazione e realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati, ed in particolare all'implementazione della rete idrica di fognatura pluviale in Zone A e B del vigente P.R.G., con la realizzazione del recapito finale e la eliminazione di n. 3 pozzi esistenti non conformi alle vigenti normative, finanziati con il P.O.R. Puglia 2014-2020 – ASSE VI – Azione 6.4. – Sub – Azione 6.4.d.” – CUP 136B18000260008 – CIG 8160847FF9;
di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, ove occorra il disciplinare di gara;
ed in ogni caso per l'accertamento della responsabilità precontrattuale della stazione appaltante e per la conseguente sua condanna al risarcimento dei danni subiti dalle società ricorrenti.
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fenix Consorzio Stabile Soc. Consortile A R.L. il 9/12/2022:
della determinazione n. 1292 del 29/11/2022 con cui il Responsabile del Servizio – 7° Settore Lavori Pubblici – Ambiente del Comune di Galatone ha deciso di procedere all’affidamento dei lavori di “Implementazione della rete idrica di fognatura pluviale in zone A e B del vigente P.R.G., realizzazione del recapito finale ed eliminazione di n. 3 pozzi esistenti non conformi alle vigenti normative” – CUP I36B18000260008, mediante espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, secondo il criterio del massimo ribasso, ai sensi della normativa vigente, finalizzata all'individuazione del contraente cui affidare l'appalto in argomento”;
della deliberazione di G.M. del Comune di Galatone n. 204 del 28/11/2022, con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento: “P.O.R. Puglia 2014 – 2020 – ASSE VI – Azione 6.4 – sub-azione 6.4.d – Implementazione della rete idrica di fognatura pluviale in zone A e B del vigente P.R.G., realizzazione del recapito finale ed eliminazione di n. 3 pozzi esistenti non conformi alle vigenti normative. Importo dell'intervento 1.260.000,00 euro”, nella versione revisionata (ridimensionata nella sua consistenza), ed è stato altresì stabilito che la maggiore spesa di 60.000,00 euro troverà copertura con l'utilizzo dei fondi rivenienti dagli oneri di urbanizzazione;
di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi tutti gli atti successivi della procedura di affidamento;
nonché di tutti gli atti già impugnati con il ricorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che parte ricorrente formula l’istanza de qua “avuto riguardo …. al danno grave ed irreparabile che subirebbe la società ricorrente dalla finalizzazione della nuova procedura nei pochi giorni intercorrenti fino prossimo 20 dicembre, data da tempo fissata per la decisione nel merito dell’impugnativa”, ossia alla circostanza che “il Comune dovesse medio tempore finalizzare la nuova procedura”, con la conseguenza che la predetta “vedrebbe irrimediabilmente frustrata la propria aspettativa all’esecuzione dei lavori, per altro verso, sarebbe costretta ad impugnare anche gli ulteriori provvedimenti sostenendone i relativi oneri”;
Rilevato, ancora, che, con memoria depositata in medesima data rispetto a quella del deposito dei motivi aggiunti, l’Amministrazione resistente – dopo avere, tra l’altro, puntualizzato di non avere ancora provveduto ad inoltrare alcun invito in relazione alla procedura negoziata in oggetto – ha affermato che “già sotto questo profilo appare totalmente infondato, dunque, il timore palesato da controparte che la procedura possa concludersi prima della prossima udienza in camera di consiglio del 20 dicembre 2022” e, anzi, “all’opposto, vista l’impugnazione con motivi aggiunti, è evidente che gli sviluppi della procedura negoziata non potranno che dipendere dalla prossima decisione sulla domanda cautelare da assumersi in sede collegiale”;
Ritenuto che – in ragione di quanto in precedenza riportato e, segnatamente, di quanto riferito dall’Amministrazione resistente – non risulti ravvisabile la presenza di un pregiudizio per il ricorrente di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire dilazione nemmeno sino alla data della prossima camera di consiglio, da fissarsi nel rispetto dei termini di legge;
P.Q.M.
Respinge la su indicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 dicembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 9 dicembre 2022.
| Il Presidente |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO