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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6510 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 5 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa R.G.L. 4590 /2025
promossa da:
, E , quali Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3
Con l'avv.PATTUMELLI DAMASO e DI BELLA DANIELE;
RICORRENTE
contro
CP_1
resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato regolarmente notificato parte ricorrente adiva il Tribunale di
Roma per sentir le seguenti conclusioni: “ accogliere il ricorso e per l'effetto stante l'avvenuto riconoscimento del diritto all'indennità di accompagno condannare l' CP_1
a pagare i ratei maturati e maturandi dalla data della domanda al decesso di Parte_3
[...]
Deduceva di aver ottenuto il riconoscimento del suddetto diritto a decorrere dalla data della presentazione della domanda amministrativa con omologa del 13.3.2024
l' non aveva provveduto a pagare i tutti ratei maturati. CP_1
L' non si è costituita ed è stata dichiarata la contumacia . CP_1 All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa, come da sentenza dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
E' documentato – decreto di omologa del 13.3.2024- che sia stato riconosciuto all'istante il diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della presentazione della domanda amministrativa al decesso di ( doc Parte_3
2 fascicolo ricorrente).
L' rimanendo contumace, come era suo onere, non ha dimostrato di aver CP_1 corrisposto all'istanze i ratei pregressi.
Il ricorso va pertanto accolto e l' condannato al pagamento dei ratei di cui al CP_1 decreto di omologa del 13.3.2024.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
condanna l'istituto a pagare all'istante i ratei maturati e maturandi relativi al diritto all'indennità di accompagno riconosciuta dalla data della presentazione della domanda alla data del decesso di , con decreto di omologa del Parte_3
13.3.2024.
condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1200,00 CP_1 oltre spese generali al 15%, Iva e CPA, con distrazione.
Roma 5.6.2025
Il GIUDICE
Dott. A.M.La Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 5 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa R.G.L. 4590 /2025
promossa da:
, E , quali Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3
Con l'avv.PATTUMELLI DAMASO e DI BELLA DANIELE;
RICORRENTE
contro
CP_1
resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato regolarmente notificato parte ricorrente adiva il Tribunale di
Roma per sentir le seguenti conclusioni: “ accogliere il ricorso e per l'effetto stante l'avvenuto riconoscimento del diritto all'indennità di accompagno condannare l' CP_1
a pagare i ratei maturati e maturandi dalla data della domanda al decesso di Parte_3
[...]
Deduceva di aver ottenuto il riconoscimento del suddetto diritto a decorrere dalla data della presentazione della domanda amministrativa con omologa del 13.3.2024
l' non aveva provveduto a pagare i tutti ratei maturati. CP_1
L' non si è costituita ed è stata dichiarata la contumacia . CP_1 All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa, come da sentenza dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
E' documentato – decreto di omologa del 13.3.2024- che sia stato riconosciuto all'istante il diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della presentazione della domanda amministrativa al decesso di ( doc Parte_3
2 fascicolo ricorrente).
L' rimanendo contumace, come era suo onere, non ha dimostrato di aver CP_1 corrisposto all'istanze i ratei pregressi.
Il ricorso va pertanto accolto e l' condannato al pagamento dei ratei di cui al CP_1 decreto di omologa del 13.3.2024.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
condanna l'istituto a pagare all'istante i ratei maturati e maturandi relativi al diritto all'indennità di accompagno riconosciuta dalla data della presentazione della domanda alla data del decesso di , con decreto di omologa del Parte_3
13.3.2024.
condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1200,00 CP_1 oltre spese generali al 15%, Iva e CPA, con distrazione.
Roma 5.6.2025
Il GIUDICE
Dott. A.M.La Marra