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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2256/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice Dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
e Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. ROBERTA PELLIZZATO
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 16/0172025: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Venezia il 17.05.2003, trascritto nei Parte_1 Parte_2
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 50-1/2003 8; 2) darsi atto che i coniugi sono economicamente indipendenti;
3) il figlio avrà residenza prevalente presso la Per_1 madre, che provvederà al mantenimento diretto, con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sè senza limitazioni, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, concordando direttamente con lui tempi e modalità di frequentazione (ivi comprese le vacanze estive, natalizie e pasquali), nulla opponendo a tal fine l'altro genitore 4) il padre provvederà al mantenimento diretto del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_2 indipendente, con lui convivente 4) darsi atto che, stante l'equivalenza delle risorse dei genitori e la gestione sostanzialmente paritetica dei figli, i coniugi convengono che ciascuno si farà carico –per i periodi di periodi di permanenza presso di sè e senza pretendere nulla dall'altro- del mantenimento diretto della prole per quanto riguarda le spese ordinarie, mentre le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori. Per spese ordinarie e
1 straordinarie debbono intendersi quelle di cui al Protocollo siglato in data 20.9.2019 in uso al Tribunale di Venezia, che i ricorrenti dichiarano di conoscere;
5) darsi atto che l'assegno unico e universale continuerà ad essere percepito al 50% da ciascun genitore;
6) i ricorrenti si rilasciano l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio e prestano sin d'ora assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per il figlio Per_1
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/05/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70
i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato il 17/05/2003 in Comune di Venezia e dalla cui unione sono nati i figli Per_2
(29/02/2004) e (27/09/2006), ad oggi entrambi maggiorenni. Per_1
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva come da nota del 09/07/2024, in atti, e il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 22/11/2022, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative ai figli anche agli interessi materiali degli stessi, essendo questi ultimi maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Il tutto come da note di trattazione scritta dep. 15/01/2025.
2 È peraltro manifestamente superfluo l'ascolto della prole, ascolto che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Nulla per le spese legali, considerata la natura della causa congiuntamente promossa a ministero di unico difensore.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia il 17/05/2003 tra e e Parte_1 Parte_2
iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2003, Parte 1, n. 50.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui alle note scritte autorizzate di discussione finale dep. 15/01/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
- dispone che il figlio avrà residenza prevalente presso la madre, che provvederà al Per_1
mantenimento diretto;
- dispone che il padre provvederà al mantenimento diretto del figlio , maggiorenne ma Per_2
non economicamente indipendente, con lui convivente;
- prende atto che, stante l'equivalenza delle risorse dei genitori e la gestione sostanzialmente paritetica dei figli, i coniugi convengono che ciascuno si farà carico – per i periodi di periodi di permanenza presso di sè e senza pretendere nulla dall'altro - del mantenimento diretto della prole per quanto riguarda le spese ordinarie, mentre le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori. Per spese ordinarie e straordinarie debbono intendersi quelle di cui al Protocollo siglato in data 20.9.2019 in uso al Tribunale di Venezia, che i ricorrenti dichiarano di conoscere;
- prende atto che l'assegno unico e universale continuerà ad essere percepito al 50% da ciascun genitore;
3 - prende atto che i ricorrenti si rilasciano l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio e prestano sin d'ora assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio”
Nulla per le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 25.2.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice Dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
e Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. ROBERTA PELLIZZATO
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 16/0172025: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Venezia il 17.05.2003, trascritto nei Parte_1 Parte_2
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 50-1/2003 8; 2) darsi atto che i coniugi sono economicamente indipendenti;
3) il figlio avrà residenza prevalente presso la Per_1 madre, che provvederà al mantenimento diretto, con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sè senza limitazioni, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, concordando direttamente con lui tempi e modalità di frequentazione (ivi comprese le vacanze estive, natalizie e pasquali), nulla opponendo a tal fine l'altro genitore 4) il padre provvederà al mantenimento diretto del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_2 indipendente, con lui convivente 4) darsi atto che, stante l'equivalenza delle risorse dei genitori e la gestione sostanzialmente paritetica dei figli, i coniugi convengono che ciascuno si farà carico –per i periodi di periodi di permanenza presso di sè e senza pretendere nulla dall'altro- del mantenimento diretto della prole per quanto riguarda le spese ordinarie, mentre le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori. Per spese ordinarie e
1 straordinarie debbono intendersi quelle di cui al Protocollo siglato in data 20.9.2019 in uso al Tribunale di Venezia, che i ricorrenti dichiarano di conoscere;
5) darsi atto che l'assegno unico e universale continuerà ad essere percepito al 50% da ciascun genitore;
6) i ricorrenti si rilasciano l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio e prestano sin d'ora assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per il figlio Per_1
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/05/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70
i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato il 17/05/2003 in Comune di Venezia e dalla cui unione sono nati i figli Per_2
(29/02/2004) e (27/09/2006), ad oggi entrambi maggiorenni. Per_1
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva come da nota del 09/07/2024, in atti, e il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 22/11/2022, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative ai figli anche agli interessi materiali degli stessi, essendo questi ultimi maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Il tutto come da note di trattazione scritta dep. 15/01/2025.
2 È peraltro manifestamente superfluo l'ascolto della prole, ascolto che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Nulla per le spese legali, considerata la natura della causa congiuntamente promossa a ministero di unico difensore.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia il 17/05/2003 tra e e Parte_1 Parte_2
iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2003, Parte 1, n. 50.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui alle note scritte autorizzate di discussione finale dep. 15/01/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
- dispone che il figlio avrà residenza prevalente presso la madre, che provvederà al Per_1
mantenimento diretto;
- dispone che il padre provvederà al mantenimento diretto del figlio , maggiorenne ma Per_2
non economicamente indipendente, con lui convivente;
- prende atto che, stante l'equivalenza delle risorse dei genitori e la gestione sostanzialmente paritetica dei figli, i coniugi convengono che ciascuno si farà carico – per i periodi di periodi di permanenza presso di sè e senza pretendere nulla dall'altro - del mantenimento diretto della prole per quanto riguarda le spese ordinarie, mentre le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori. Per spese ordinarie e straordinarie debbono intendersi quelle di cui al Protocollo siglato in data 20.9.2019 in uso al Tribunale di Venezia, che i ricorrenti dichiarano di conoscere;
- prende atto che l'assegno unico e universale continuerà ad essere percepito al 50% da ciascun genitore;
3 - prende atto che i ricorrenti si rilasciano l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio e prestano sin d'ora assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio”
Nulla per le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 25.2.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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