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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/09/2025, n. 7162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7162 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza divorzio senza figli minori o con figli maggiorenni economicamente autosufficienti udienza sostituita
N.12656/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.3.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]4 con l'Avv. Andrea Ciurlo del Foro di Genova presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
contro
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] – lettera 1 – scala A con l'Avv. Paolo Noceti del Foro di Genova presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in Genova il 31.10.1999 (anno 1999 atto n.687 parte I Uff.1) X separati consensualmente con verbale in data 16.11.2011 omologato con decreto del 29.11.2011
□ separati con sentenza n. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
□ separati con accordo di negoziazione assistita in data e provvedimento del PM del
FATTO La Sig.ra con ricorso ex art. 473 bis 47 c.p.c. depositato in data 28.3.2025, Parte_1 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, ha chiesto la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio. All'udienza dell'11.9.2025 le parti congiuntamente hanno chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) il Sig. corrisponde alla Signora a titolo di assegno divorzile, Controparte_1 Parte_1 la somma mensile di €.150,00 (centocinquanta,00), con decorrenza dal mese di settembre 2025, da versare entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese in via anticipata, da rivalutarsi annualmente secondo indici istat;
2) spese e competenze integralmente compensate tra le parti Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. con il ricorso introduttivo e con la comparsa di costituzione. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il 31.10.1999 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Genova perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 24/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
N.12656/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.3.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]4 con l'Avv. Andrea Ciurlo del Foro di Genova presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
contro
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] – lettera 1 – scala A con l'Avv. Paolo Noceti del Foro di Genova presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in Genova il 31.10.1999 (anno 1999 atto n.687 parte I Uff.1) X separati consensualmente con verbale in data 16.11.2011 omologato con decreto del 29.11.2011
□ separati con sentenza n. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
□ separati con accordo di negoziazione assistita in data e provvedimento del PM del
FATTO La Sig.ra con ricorso ex art. 473 bis 47 c.p.c. depositato in data 28.3.2025, Parte_1 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, ha chiesto la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio. All'udienza dell'11.9.2025 le parti congiuntamente hanno chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) il Sig. corrisponde alla Signora a titolo di assegno divorzile, Controparte_1 Parte_1 la somma mensile di €.150,00 (centocinquanta,00), con decorrenza dal mese di settembre 2025, da versare entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese in via anticipata, da rivalutarsi annualmente secondo indici istat;
2) spese e competenze integralmente compensate tra le parti Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. con il ricorso introduttivo e con la comparsa di costituzione. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il 31.10.1999 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Genova perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 24/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG