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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 9.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3577 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 19/07/2023 ed iscritto al n 3577 - 2023 RG , vertente tra
(CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mazzotta (CF
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Reggio Calabria, via Crisafi 34, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, in P.IVA_2 proprio e quale mandatario della in forza di procura Controparte_2 speciale a rogito della dott.ssa Notaio in Tivoli, rep. n. Persona_1
37521 del 3 luglio 2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo
Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio Persona_2
2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini
( ), Angela M. Fazio ( , C.F._3 C.F._4
Angela M. Laganà ( ), Dario C. Adornato C.F._5
1 ( ), nonché dall'avv. Ettore Triolo C.F._6
( ) costituitosi come nuovo difensore;
C.F._7
- resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 19.07.2023 il ricorrente proponeva azione avverso e per l'annullamento dell'avviso di addebito n. 3942018001908728000 notificato dall' in data 10/6/2023 per CP_1 contributi previdenziali “gestione commercianti” relativo al periodo compreso tra 01/2017e 12/2017 per un importo pari ad € 3.004,16. Chiedeva, per vari profili di illegittimità, l'annullamento dell'avviso di addebito e l'accertamento della non debenza dell'obbligazione contributiva.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che nella CP_1 memoria integrativa di costituzione depositata in data 13.02.2024 dava atto dello sgravio totale dell'avviso di addebito disposto in autotutela e per l'appunto deduce che “ stante la presenza di lavoratori dipendenti addetti allo svolgimento dell'attività di impresa nel periodo in contestazione, considerato che la mera qualifica di socio accomandatario non è sufficiente a mantenere in vita l'iscrizione, il competente ufficio Presidio e qualità dei flussi informativi ha provveduto ad effettuare la cancellazione della posizione assicurativa ab origine.
Preso atto della determinazione assunta in via di autotutela, la competente U.O. gestione del credito ha provveduto allo sgravio totale dell'opposto avviso di addebito (Allegato 1).” Evidenziava pertanto la carenza dell'interesse ad agire, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
§ 2.1 La difesa del ricorrente, preso atto dello sgravio operato dall' , con CP_1 note scritte depositate in data 30.05.2024, sollecitava la richiesta all' CP_1 di “chiarimenti in ordine all'ammontare delle somme iscritte a ruolo per le causali di cui all'avviso di addebito opposto, alla luce della riduzione che sarebbe conseguita alla cancellazione automatica della ditta individuale
a far data maggio 2017 e ciò al fine di verificare la Parte_1 coincidenza delle stesse con quelle riportate nel provvedimento di sgravio”, non opponendosi (in caso di esito positivo) alla richiesta di cessata materia del contendere e insistendo per la condanna alle spese legali in virtù del principio della soccombenza virtuale.
§ 2.2. Sollecitato il contraddittorio sullo stralcio, la difesa dell' con note CP_1 del 08.07.2024, deduce che “ A seguito del contenzioso giudiziario in
2 oggetto, è stata rideterminata la posizione assicurativa del ricorrente da parte della qualità flussi informativi, che ha variato la data di Parte_2 cancellazione dell'attività, retrodatandola alla decorrenza 30.11.2016.Come è possibile desumere dal prospetto allegato, l'avviso di addebito n.39420180001908728000, relativo ai periodi 1-2-3/2017, risulta totalmente annullato. L'annullamento totale dei suddetti periodi deriva da due distinti provvedimenti di annullamento:
1) effettuato in data 23.09.2019 e riferito alla cessazione attività avente decorrenza 09.05.2017, con cui si è proceduto, in particolare, allo sgravio (parziale) del 2/2017, ed allo sgravio totale dei periodi 3-4/2017, 1/2018;
2) effettuato in data 13.02.2024, riferito alla cessazione attività avente decorrenza 30.11.2016, con cui si è proceduto allo sgravio (totale) del periodo 2016 (ctb. A percentuale), allo sgravio totale del periodo 1/2017 ed allo sgravio (parziale) del periodo 2/2017. Pertanto, l'avviso di addebito in oggetto risulta ad oggi totalmente annullato”.
§ 3. All'esito del contraddittorio, risultando che l' ha interamente CP_1 sgravato in autotutela l'avviso di addebito impugnato, anche il ricorrente aderisce alla richiesta della cessazione della materia del contendere ed insiste solo per le spese legali in ragione della soccombenza virtuale che emerge dai motivi e date dei provvedimenti di sgravio.
Pertanto, in conformità alle conclusioni delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
§ 4. Le spese legali vengono regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, liquidate ex DM 55/2014 e distratte come in dispositivo.
p.q.m
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese legali
[...] in favore del ricorrente, che liquida in € 1.769,00 per compenso di avvocato, in € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Mazzotta dichiaratosi procuratore antistatario
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 10/01/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 9.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3577 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 19/07/2023 ed iscritto al n 3577 - 2023 RG , vertente tra
(CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mazzotta (CF
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Reggio Calabria, via Crisafi 34, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, in P.IVA_2 proprio e quale mandatario della in forza di procura Controparte_2 speciale a rogito della dott.ssa Notaio in Tivoli, rep. n. Persona_1
37521 del 3 luglio 2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo
Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio Persona_2
2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini
( ), Angela M. Fazio ( , C.F._3 C.F._4
Angela M. Laganà ( ), Dario C. Adornato C.F._5
1 ( ), nonché dall'avv. Ettore Triolo C.F._6
( ) costituitosi come nuovo difensore;
C.F._7
- resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 19.07.2023 il ricorrente proponeva azione avverso e per l'annullamento dell'avviso di addebito n. 3942018001908728000 notificato dall' in data 10/6/2023 per CP_1 contributi previdenziali “gestione commercianti” relativo al periodo compreso tra 01/2017e 12/2017 per un importo pari ad € 3.004,16. Chiedeva, per vari profili di illegittimità, l'annullamento dell'avviso di addebito e l'accertamento della non debenza dell'obbligazione contributiva.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che nella CP_1 memoria integrativa di costituzione depositata in data 13.02.2024 dava atto dello sgravio totale dell'avviso di addebito disposto in autotutela e per l'appunto deduce che “ stante la presenza di lavoratori dipendenti addetti allo svolgimento dell'attività di impresa nel periodo in contestazione, considerato che la mera qualifica di socio accomandatario non è sufficiente a mantenere in vita l'iscrizione, il competente ufficio Presidio e qualità dei flussi informativi ha provveduto ad effettuare la cancellazione della posizione assicurativa ab origine.
Preso atto della determinazione assunta in via di autotutela, la competente U.O. gestione del credito ha provveduto allo sgravio totale dell'opposto avviso di addebito (Allegato 1).” Evidenziava pertanto la carenza dell'interesse ad agire, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
§ 2.1 La difesa del ricorrente, preso atto dello sgravio operato dall' , con CP_1 note scritte depositate in data 30.05.2024, sollecitava la richiesta all' CP_1 di “chiarimenti in ordine all'ammontare delle somme iscritte a ruolo per le causali di cui all'avviso di addebito opposto, alla luce della riduzione che sarebbe conseguita alla cancellazione automatica della ditta individuale
a far data maggio 2017 e ciò al fine di verificare la Parte_1 coincidenza delle stesse con quelle riportate nel provvedimento di sgravio”, non opponendosi (in caso di esito positivo) alla richiesta di cessata materia del contendere e insistendo per la condanna alle spese legali in virtù del principio della soccombenza virtuale.
§ 2.2. Sollecitato il contraddittorio sullo stralcio, la difesa dell' con note CP_1 del 08.07.2024, deduce che “ A seguito del contenzioso giudiziario in
2 oggetto, è stata rideterminata la posizione assicurativa del ricorrente da parte della qualità flussi informativi, che ha variato la data di Parte_2 cancellazione dell'attività, retrodatandola alla decorrenza 30.11.2016.Come è possibile desumere dal prospetto allegato, l'avviso di addebito n.39420180001908728000, relativo ai periodi 1-2-3/2017, risulta totalmente annullato. L'annullamento totale dei suddetti periodi deriva da due distinti provvedimenti di annullamento:
1) effettuato in data 23.09.2019 e riferito alla cessazione attività avente decorrenza 09.05.2017, con cui si è proceduto, in particolare, allo sgravio (parziale) del 2/2017, ed allo sgravio totale dei periodi 3-4/2017, 1/2018;
2) effettuato in data 13.02.2024, riferito alla cessazione attività avente decorrenza 30.11.2016, con cui si è proceduto allo sgravio (totale) del periodo 2016 (ctb. A percentuale), allo sgravio totale del periodo 1/2017 ed allo sgravio (parziale) del periodo 2/2017. Pertanto, l'avviso di addebito in oggetto risulta ad oggi totalmente annullato”.
§ 3. All'esito del contraddittorio, risultando che l' ha interamente CP_1 sgravato in autotutela l'avviso di addebito impugnato, anche il ricorrente aderisce alla richiesta della cessazione della materia del contendere ed insiste solo per le spese legali in ragione della soccombenza virtuale che emerge dai motivi e date dei provvedimenti di sgravio.
Pertanto, in conformità alle conclusioni delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
§ 4. Le spese legali vengono regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, liquidate ex DM 55/2014 e distratte come in dispositivo.
p.q.m
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese legali
[...] in favore del ricorrente, che liquida in € 1.769,00 per compenso di avvocato, in € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Mazzotta dichiaratosi procuratore antistatario
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 10/01/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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