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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 16/01/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 208/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SARESELLA WALTER, Presidente
FU PP, Relatore
MAMBRIANI ANGELO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4171/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250083831211000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4781/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Dott.ssa Ricorrente_1 , con ricorso rituale e tempestivo, ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720250083831211000 relativa a IRPEF-ALTRO 2019, al fine di ottenerne l'annullamento.
Il 10.06.2022, l'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso bonario alla Dott.ssa Ricorrente_1, richiedendo un importo di € 29.868,47.
La contribuente ha richiesto la rateizzazione dell'importo in 20 rate e ha effettuato i pagamenti regolarmente, incluso il pagamento della rata n. 2 il 02.01.2023.
Il 16.06.2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato una cartella di pagamento, iscrivendo a ruolo un importo di € 27.712,88 per presunta decadenza dalla rateizzazione a causa del mancato pagamento della rata n. 2 entro il termine previsto.
La Dott.ssa Ricorrente_1 contesta l'illegittimità delle iscrizioni a ruolo e della cartella di pagamento, sostenendo di aver regolarmente versato la rata n. 2.
La contribuente vuole dimostrare di aver versato l'importo dovuto, sebbene con un errore nei codici tributo, che è stato successivamente corretto dall'Agenzia.
Inoltre evidenzia la violazione del principio di buona fede e del divieto di doppia imposizione, poiché l'Agenzia ha iscritto a ruolo somme già pagate dalla contribuente.
La ricorrente ha attivato il canale CIVIS per correggere gli errori nei versamenti e ha ricevuto conferma dall'Agenzia riguardo alla regolarità dei pagamenti e, pertanto, avendo accolto le richieste di modifica, non avrebbe dovuto considerare la contribuente decaduta dalla rateizzazione.
La Dott.ssa Ricorrente_1 chiede l'annullamento delle iscrizioni a ruolo e della cartella di pagamento, sostenendo che l'Agenzia non ha rispettato le indicazioni fornite e ha agito in modo illegittimo, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese legali sostenute.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale I di Milano, al fine di ottenere il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in via preliminare osserva che, l'Ufficio di Roma ha accolto la richiesta della ricorrente con riferimento al versamento della rata di € 461,15, che veniva dunque abbinato alla rateazione Irpef 2019.
Per quanto invece riguarda il versamento della rata di € 997,61, in sede Civis, l'Ufficio territoriale di Milano
I rappresentava alla contribuente che tale versamento risultava già abbinato alla rateazione in corso riferita all'avviso bonario per l'IVA 2018 e, pertanto, l'abbinamento di tale versamento alla rateazione Irpef 2019 avrebbe determinato un carente versamento della rateazione IVA 2018, con conseguente decadenza dalla stessa.
Nelle controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate dimostra con calcoli e conteggi il ragionamento logico da essa seguito con cui si è giunti a determinare la cartella di pagamento qui impugnata.
Risulta evidente che non è possibile sganciare dalla rateazione IVA 2018 il versamento di € 997,61 del
2.01.2023, senza determinare la decadenza di tale rateazione.
La cartella di pagamento impugnata è dunque pienamente legittima, essendo la contribuente evidentemente decaduta dalla rateazione in essere.
Conseguentemente sono del tutto pretestuose e prive di fondamento le eccezioni relative alla presunta violazione del principio di buona fede e del divieto di doppia imposizione.
Pertanto il ricorso viene respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso . Condanna la ricorrente alla spese di giudizio liquidate in euro 4000.00.
Milano, lì 19 dicembre 2025
Il Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Il Presidente
Dott. Walter Seresella
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SARESELLA WALTER, Presidente
FU PP, Relatore
MAMBRIANI ANGELO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4171/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250083831211000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4781/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Dott.ssa Ricorrente_1 , con ricorso rituale e tempestivo, ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720250083831211000 relativa a IRPEF-ALTRO 2019, al fine di ottenerne l'annullamento.
Il 10.06.2022, l'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso bonario alla Dott.ssa Ricorrente_1, richiedendo un importo di € 29.868,47.
La contribuente ha richiesto la rateizzazione dell'importo in 20 rate e ha effettuato i pagamenti regolarmente, incluso il pagamento della rata n. 2 il 02.01.2023.
Il 16.06.2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato una cartella di pagamento, iscrivendo a ruolo un importo di € 27.712,88 per presunta decadenza dalla rateizzazione a causa del mancato pagamento della rata n. 2 entro il termine previsto.
La Dott.ssa Ricorrente_1 contesta l'illegittimità delle iscrizioni a ruolo e della cartella di pagamento, sostenendo di aver regolarmente versato la rata n. 2.
La contribuente vuole dimostrare di aver versato l'importo dovuto, sebbene con un errore nei codici tributo, che è stato successivamente corretto dall'Agenzia.
Inoltre evidenzia la violazione del principio di buona fede e del divieto di doppia imposizione, poiché l'Agenzia ha iscritto a ruolo somme già pagate dalla contribuente.
La ricorrente ha attivato il canale CIVIS per correggere gli errori nei versamenti e ha ricevuto conferma dall'Agenzia riguardo alla regolarità dei pagamenti e, pertanto, avendo accolto le richieste di modifica, non avrebbe dovuto considerare la contribuente decaduta dalla rateizzazione.
La Dott.ssa Ricorrente_1 chiede l'annullamento delle iscrizioni a ruolo e della cartella di pagamento, sostenendo che l'Agenzia non ha rispettato le indicazioni fornite e ha agito in modo illegittimo, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese legali sostenute.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale I di Milano, al fine di ottenere il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in via preliminare osserva che, l'Ufficio di Roma ha accolto la richiesta della ricorrente con riferimento al versamento della rata di € 461,15, che veniva dunque abbinato alla rateazione Irpef 2019.
Per quanto invece riguarda il versamento della rata di € 997,61, in sede Civis, l'Ufficio territoriale di Milano
I rappresentava alla contribuente che tale versamento risultava già abbinato alla rateazione in corso riferita all'avviso bonario per l'IVA 2018 e, pertanto, l'abbinamento di tale versamento alla rateazione Irpef 2019 avrebbe determinato un carente versamento della rateazione IVA 2018, con conseguente decadenza dalla stessa.
Nelle controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate dimostra con calcoli e conteggi il ragionamento logico da essa seguito con cui si è giunti a determinare la cartella di pagamento qui impugnata.
Risulta evidente che non è possibile sganciare dalla rateazione IVA 2018 il versamento di € 997,61 del
2.01.2023, senza determinare la decadenza di tale rateazione.
La cartella di pagamento impugnata è dunque pienamente legittima, essendo la contribuente evidentemente decaduta dalla rateazione in essere.
Conseguentemente sono del tutto pretestuose e prive di fondamento le eccezioni relative alla presunta violazione del principio di buona fede e del divieto di doppia imposizione.
Pertanto il ricorso viene respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso . Condanna la ricorrente alla spese di giudizio liquidate in euro 4000.00.
Milano, lì 19 dicembre 2025
Il Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Il Presidente
Dott. Walter Seresella