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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 09/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati
Dr.ssa Alessia D'ALESSANDRO - Presidente
Dr.ssa Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Avv. Fabrizio NASTRI - Giudice Ausiliario, relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in appello n.316/2018 R.G. avente ad oggetto: usucapione.
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ), quali eredi di C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicola GULFO e Persona_1
Francesco BRUNO
Appellanti
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
Maria LOVITO.
Appellato
E
( ) Controparte_2 P.IVA_1
) CP_3 C.F._5
) Controparte_4 C.F._6
( Controparte_5 C.F._7
( ) Controparte_6 C.F._8
Appellati contumaci
§ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n.122/2018 del 05/02/2018, il Tribunale di Matera rigettava la domanda di usucapione, relativa a immobili siti in Tursi (MT) al viale S. Anna, in catasto riportati al fg.28, p.lle 1158, 1161 e 1232, proposta da e proseguita dai suoi Persona_1
eredi, , e , nei confronti del Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_2
e di .
[...] Controparte_1
Riteneva il Tribunale che parte attrice non avesse dato piena ed esaustiva prova di nessuno dei due elementi, corpus et animus possidendi, la cui coesistenza è necessaria ai fini del riconoscimento dell'usucapione, con conseguente rigetto della domanda e condanna della parte attrice alle spese di giudizio.
Rigettava altresì le domande proposte dai germani interventori volontari, con le Pt_4
quali affermavano di aver essi posseduto i detti immobili, condannandoli alle spese di giudizio nei confronti della parte attrice e la domanda di garanzia per evizione, proposta da
, nei confronti dei propri venditori, sigg.ri e Controparte_1 CP_3 Controparte_4
che erano stati chiamati in causa, senza tuttavia costituirsi.
[...]
2. Hanno proposto appello , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
articolando tre motivi di gravame.
3. Si è costituito solo resistendo al gravame. Controparte_1
4. Non si sono costituiti, benchè regolarmente evocati in giudizio, gli appellati, CP_2
e
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4 CP_3
.
[...]
5. Con ordinanza del 25.06.2019 la Corte rigettava la richiesta, già avanzata e respinta in primo grado, di ammissione della richiesta sostituzione di uno dei testi inizialmente indicato da parte attrice, ma deceduto in corso di giudizio prima dell'ascolto, con altro teste e di successiva escussione del nuovo teste perché non indicato nei modi e nei termini, inderogabili, di cui all'art.244 cpc.
6. All'udienza del 07/11/2023, trattata in forma cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa, previa sostituzione dell'originario relatore, veniva riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
_______________
pag. 2 7. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti contestano una errata valutazione delle prove da parte del Tribunale, che ha condotto al rigetto della domanda, con insufficiente, illogica, contraddittoria e apparente motivazione.
Affermano in proposito gli appellanti che i testi escussi avevano confermato la coltivazione dei terreni, durata oltre 20 anni, da parte del loro dante causa e che, pertanto, fornita la piena prova dello ius possessionis poteva desumersi, in via presuntiva, anche la sussistenza dell'animus possidendi, in proposito richiamando alcune pronunce della Suprema Corte.
Aggiungevano inoltre che la mancata specificazione, da parte dei testi, dell'esatta ubicazione e identificazione catastale dei fondi, considerata da Tribunale elemento atto a dubitare della veridicità delle affermazioni dei testi, non aveva in realtà scalfito la precisa deposizione degli stessi, i quali avevano entrambi affermato di aver visto il sig. coltivare i fondi Pt_2
e addirittura pavimentare parte di una delle particelle di cui si reclamava l'intervenuta usucapione.
Entrambi i profili nei quali è articolato il primo motivo sono infondati.
In primo luogo la Corte osserva che a fronte di pronunce più risalenti che ritenevano sufficiente, ai fini della prova dell'intervenuta usucapione, la coltivazione di un terreno, in modo pubblico, pacifico, continuo e ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 c.c.
[Cass. 27.5.2010, n. 13002; Cass. 10.7.2007, n. 15446 (richiamate dagli appellanti); Cass.
30.3.2006, n. 7500], la più recente giurisprudenza è invece di segno contrario e ritiene che la mera coltivazione del fondo «...non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario» [Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020; cfr. anche Cass. Sez.
2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013, Rv. 627301].
Secondo dunque l'orientamento più recente della Cassazione la coltivazione deve essere accompagnata da «univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus» [Cass. Sez. 2, Ordinanza n.17376 del 03/07/2018, Rv.649349].
_______________
pag. 3 Ancor più di recente la S.C. si è così espressa: «merita di essere precisato […] che il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che -per loro stessa natura- sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios. Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde;
tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto, nella recinzione del fondo» [Cass. Civ., Sez. II, 20 gennaio 2022, n. 1796].
La mancanza di prova relativa al necessario requisito dell'animus possidendi porta quindi a concordare con il Giudice di prime cure circa la complessiva insufficienza della prova richiesta ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione che ha condotto al rigetto della domanda.
Anche con riferimento al secondo motivo di insufficienza della prova testimoniale stigmatizzato dal Tribunale, vale a dire la mancata specificazione dei terreni per i quali era stato richiesto il riconoscimento, l'appello si manifesta infondato.
_______________
pag. 4 Lo stesso attore aveva affermato nel proprio atto introduttivo che i terreni per i quali reclamava l'intervenuta usucapione erano confinanti con altri di sua stessa proprietà, sicchè
l'aver i testi affermato di aver visto il dante causa degli appellanti coltivare i fondi non è affermazione sufficiente a dimostrare che i terreni che avevano visto coltivare dal Pt_2
fossero proprio quelli di cui reclamava l'usucapione piuttosto che quelli, con essi confinanti, già di sua proprietà.
8. Con il secondo motivo di gravame, gli eredi si sono doluti della mancata Pt_2
ammissione, da parte del Tribunale, della audizione del teste indicato in sostituzione di quello deceduto in corso di causa.
La stessa istanza, tuttavia, è stata nuovamente avanzata dinanzi a questa Corte che l'ha respinta per le motivazioni contenute nell'ordinanza collegiale del 25.06.2019, che possono qui esser integralmente richiamate, con conseguente infondatezza anche del secondo motivo in esame.
9. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti si dolgono della liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, poste a loro carico ed a favore di e del Controparte_1
effettuata dal Tribunale in misura errata rispetto sia al valore della causa, Controparte_2
che alle previsioni del D.M. 55/2014.
Il motivo è fondato.
Posto che il valore delle cause che attengono alla proprietà di immobili si determina, ai sensi dell'art.15 cpc, moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato, determinati alla data della proposizione della domanda, per duecento, e che dalla documentazione catastale prodotta dall'attore in primo grado (doc.2 del fascicolo di parte attrice), il valore complessivo dei terreni oggetto del giudizio ammontava, al momento della proposizione della domanda, ad €.154,00, corrispondente alla somma dei valori catastali delle particelle in contestazione (p.lla 1158, R.D. pari a €.0,50; p.lla 1161, R.D. pari a
€.0,23; p.lla 1232, R.D. pari a €.0,04) moltiplicato per duecento.
In riferimento a tale valore, la somma liquidata dal Tribunale a titolo di spese del giudizio di primo grado, pari ad €.1.700,00, supera finanche i valori massimi previsti dal D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis applicabile, per lo scaglione di valore sino ad €.1.100,00 e per l'attività svolta.
In accoglimento del terzo motivo di gravame, pertanto, le spese del giudizio di primo grado, che restano a carico della parte soccombente ed a favore di e del Controparte_1 [...]
Controparte_2
pag. 5 devono essere riliquidate, in considerazione dell'effettivo valore della causa, valore CP_2
medi del DM 55/2014, nella misura specificata in dispositivo.
10. In ragione della sostanziale e confermata soccombenza degli appellanti, costoro devono esser altresì condannati al pagamento delle spese del giudizio di appello, nei confronti dell'unica parte costituita, liquidate in dispositivo, con applicazione del D.M.
55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, ed in considerazione del valore della causa (non superiore ad €.1.100,00), valori medi, nonché dell'attività difensiva espletata (fase di studio, istruttoria, introduttiva e decisionale).
11. Stante il parziale accoglimento del gravame, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 122/2018, così decide:
a. rigetta il primo ed il secondo motivo di gravame;
b. accoglie il terzo motivo di gravame e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna gli appellanti , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
in solido, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, in favore di
[...]
e del liquidate, per ciascuna delle parti, in Controparte_1 Controparte_2
complessivi €.630,00, oltre rimborso forfettario nella misura dovuta, iva e cap come per legge;
c. condanna altresì gli stessi appellanti , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore
[...]
di , complessivamente determinate, come da specifica Controparte_1
indicazione in motivazione, in €.673,00, oltre rimborso forfettario nella misura dovuta, iva e cap come per legge.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio svolta in modalità telematica in data
08/01/2025
Il Giudice Ausiliario, relatore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dott.ssa Alessia D'Alessandro
_______________
pag. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati
Dr.ssa Alessia D'ALESSANDRO - Presidente
Dr.ssa Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Avv. Fabrizio NASTRI - Giudice Ausiliario, relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in appello n.316/2018 R.G. avente ad oggetto: usucapione.
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ), quali eredi di C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicola GULFO e Persona_1
Francesco BRUNO
Appellanti
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
Maria LOVITO.
Appellato
E
( ) Controparte_2 P.IVA_1
) CP_3 C.F._5
) Controparte_4 C.F._6
( Controparte_5 C.F._7
( ) Controparte_6 C.F._8
Appellati contumaci
§ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n.122/2018 del 05/02/2018, il Tribunale di Matera rigettava la domanda di usucapione, relativa a immobili siti in Tursi (MT) al viale S. Anna, in catasto riportati al fg.28, p.lle 1158, 1161 e 1232, proposta da e proseguita dai suoi Persona_1
eredi, , e , nei confronti del Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_2
e di .
[...] Controparte_1
Riteneva il Tribunale che parte attrice non avesse dato piena ed esaustiva prova di nessuno dei due elementi, corpus et animus possidendi, la cui coesistenza è necessaria ai fini del riconoscimento dell'usucapione, con conseguente rigetto della domanda e condanna della parte attrice alle spese di giudizio.
Rigettava altresì le domande proposte dai germani interventori volontari, con le Pt_4
quali affermavano di aver essi posseduto i detti immobili, condannandoli alle spese di giudizio nei confronti della parte attrice e la domanda di garanzia per evizione, proposta da
, nei confronti dei propri venditori, sigg.ri e Controparte_1 CP_3 Controparte_4
che erano stati chiamati in causa, senza tuttavia costituirsi.
[...]
2. Hanno proposto appello , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
articolando tre motivi di gravame.
3. Si è costituito solo resistendo al gravame. Controparte_1
4. Non si sono costituiti, benchè regolarmente evocati in giudizio, gli appellati, CP_2
e
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4 CP_3
.
[...]
5. Con ordinanza del 25.06.2019 la Corte rigettava la richiesta, già avanzata e respinta in primo grado, di ammissione della richiesta sostituzione di uno dei testi inizialmente indicato da parte attrice, ma deceduto in corso di giudizio prima dell'ascolto, con altro teste e di successiva escussione del nuovo teste perché non indicato nei modi e nei termini, inderogabili, di cui all'art.244 cpc.
6. All'udienza del 07/11/2023, trattata in forma cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa, previa sostituzione dell'originario relatore, veniva riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
_______________
pag. 2 7. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti contestano una errata valutazione delle prove da parte del Tribunale, che ha condotto al rigetto della domanda, con insufficiente, illogica, contraddittoria e apparente motivazione.
Affermano in proposito gli appellanti che i testi escussi avevano confermato la coltivazione dei terreni, durata oltre 20 anni, da parte del loro dante causa e che, pertanto, fornita la piena prova dello ius possessionis poteva desumersi, in via presuntiva, anche la sussistenza dell'animus possidendi, in proposito richiamando alcune pronunce della Suprema Corte.
Aggiungevano inoltre che la mancata specificazione, da parte dei testi, dell'esatta ubicazione e identificazione catastale dei fondi, considerata da Tribunale elemento atto a dubitare della veridicità delle affermazioni dei testi, non aveva in realtà scalfito la precisa deposizione degli stessi, i quali avevano entrambi affermato di aver visto il sig. coltivare i fondi Pt_2
e addirittura pavimentare parte di una delle particelle di cui si reclamava l'intervenuta usucapione.
Entrambi i profili nei quali è articolato il primo motivo sono infondati.
In primo luogo la Corte osserva che a fronte di pronunce più risalenti che ritenevano sufficiente, ai fini della prova dell'intervenuta usucapione, la coltivazione di un terreno, in modo pubblico, pacifico, continuo e ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 c.c.
[Cass. 27.5.2010, n. 13002; Cass. 10.7.2007, n. 15446 (richiamate dagli appellanti); Cass.
30.3.2006, n. 7500], la più recente giurisprudenza è invece di segno contrario e ritiene che la mera coltivazione del fondo «...non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario» [Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020; cfr. anche Cass. Sez.
2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013, Rv. 627301].
Secondo dunque l'orientamento più recente della Cassazione la coltivazione deve essere accompagnata da «univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus» [Cass. Sez. 2, Ordinanza n.17376 del 03/07/2018, Rv.649349].
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pag. 3 Ancor più di recente la S.C. si è così espressa: «merita di essere precisato […] che il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che -per loro stessa natura- sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios. Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde;
tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto, nella recinzione del fondo» [Cass. Civ., Sez. II, 20 gennaio 2022, n. 1796].
La mancanza di prova relativa al necessario requisito dell'animus possidendi porta quindi a concordare con il Giudice di prime cure circa la complessiva insufficienza della prova richiesta ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione che ha condotto al rigetto della domanda.
Anche con riferimento al secondo motivo di insufficienza della prova testimoniale stigmatizzato dal Tribunale, vale a dire la mancata specificazione dei terreni per i quali era stato richiesto il riconoscimento, l'appello si manifesta infondato.
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pag. 4 Lo stesso attore aveva affermato nel proprio atto introduttivo che i terreni per i quali reclamava l'intervenuta usucapione erano confinanti con altri di sua stessa proprietà, sicchè
l'aver i testi affermato di aver visto il dante causa degli appellanti coltivare i fondi non è affermazione sufficiente a dimostrare che i terreni che avevano visto coltivare dal Pt_2
fossero proprio quelli di cui reclamava l'usucapione piuttosto che quelli, con essi confinanti, già di sua proprietà.
8. Con il secondo motivo di gravame, gli eredi si sono doluti della mancata Pt_2
ammissione, da parte del Tribunale, della audizione del teste indicato in sostituzione di quello deceduto in corso di causa.
La stessa istanza, tuttavia, è stata nuovamente avanzata dinanzi a questa Corte che l'ha respinta per le motivazioni contenute nell'ordinanza collegiale del 25.06.2019, che possono qui esser integralmente richiamate, con conseguente infondatezza anche del secondo motivo in esame.
9. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti si dolgono della liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, poste a loro carico ed a favore di e del Controparte_1
effettuata dal Tribunale in misura errata rispetto sia al valore della causa, Controparte_2
che alle previsioni del D.M. 55/2014.
Il motivo è fondato.
Posto che il valore delle cause che attengono alla proprietà di immobili si determina, ai sensi dell'art.15 cpc, moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato, determinati alla data della proposizione della domanda, per duecento, e che dalla documentazione catastale prodotta dall'attore in primo grado (doc.2 del fascicolo di parte attrice), il valore complessivo dei terreni oggetto del giudizio ammontava, al momento della proposizione della domanda, ad €.154,00, corrispondente alla somma dei valori catastali delle particelle in contestazione (p.lla 1158, R.D. pari a €.0,50; p.lla 1161, R.D. pari a
€.0,23; p.lla 1232, R.D. pari a €.0,04) moltiplicato per duecento.
In riferimento a tale valore, la somma liquidata dal Tribunale a titolo di spese del giudizio di primo grado, pari ad €.1.700,00, supera finanche i valori massimi previsti dal D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis applicabile, per lo scaglione di valore sino ad €.1.100,00 e per l'attività svolta.
In accoglimento del terzo motivo di gravame, pertanto, le spese del giudizio di primo grado, che restano a carico della parte soccombente ed a favore di e del Controparte_1 [...]
Controparte_2
pag. 5 devono essere riliquidate, in considerazione dell'effettivo valore della causa, valore CP_2
medi del DM 55/2014, nella misura specificata in dispositivo.
10. In ragione della sostanziale e confermata soccombenza degli appellanti, costoro devono esser altresì condannati al pagamento delle spese del giudizio di appello, nei confronti dell'unica parte costituita, liquidate in dispositivo, con applicazione del D.M.
55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, ed in considerazione del valore della causa (non superiore ad €.1.100,00), valori medi, nonché dell'attività difensiva espletata (fase di studio, istruttoria, introduttiva e decisionale).
11. Stante il parziale accoglimento del gravame, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 122/2018, così decide:
a. rigetta il primo ed il secondo motivo di gravame;
b. accoglie il terzo motivo di gravame e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna gli appellanti , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
in solido, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, in favore di
[...]
e del liquidate, per ciascuna delle parti, in Controparte_1 Controparte_2
complessivi €.630,00, oltre rimborso forfettario nella misura dovuta, iva e cap come per legge;
c. condanna altresì gli stessi appellanti , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore
[...]
di , complessivamente determinate, come da specifica Controparte_1
indicazione in motivazione, in €.673,00, oltre rimborso forfettario nella misura dovuta, iva e cap come per legge.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio svolta in modalità telematica in data
08/01/2025
Il Giudice Ausiliario, relatore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dott.ssa Alessia D'Alessandro
_______________
pag. 6