Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente agli articoli XV e XVI degli accordi indicati alle lettere a) e b) dell'articolo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente agli articoli XV e XVI degli accordi indicati alle lettere a) e b) dell'articolo stesso.